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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Presidente delegato Dott. Adele Ferraro, letti gli atti del procedimento n. 4420/2024 RG avente ad oggetto “Altri Istituti e leggi speciali”, vertente tra
, rappresentata e diefsa dall'avv. Viscomi Saverio, procuratore Parte_1
domiciliatario
opponente
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
opposto contumace all'esito dell'udienza del 23.5.2025, a seguito delle conclusioni rese della parte costituita, ha reso la seguente ai sensi dell'art. 281 sexiex, u.c., c.p.c.;
SENTENZA
Con atto del 16.09.2024, l'Avv. Saverio Viscomi proponeva opposizione avverso il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato proposta nell'interesse di Controparte_2
Premetteva la Pt_1
- di aver proposto ricorso per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con;
- di aver proposto istanza per l'ammissione al beneficio del Controparte_3
patrocinio a spese dello Stato e di essere stata ammessa provvisoriamente ammessa dal locale consiglio dell'Ordine; - di aver depositato a seguito della definizione del giudizio integrazione documentale relativa ai redditi percepiti;
- che il Tribunale aveva rilevato il superamento dei limiti previsti per l'ammissione al beneficio dato dalla somma dei redditi dichiarati nei CUD e quanto avrebbe dovuto percepire a titolo di mantenimento per la prole;
- che aveva provveduto a depositare una dichiarazione con la quale aveva precisato che non aveva mai Controparte_3
corrisposto le somme dovute a titolo di mantenimento tanto che pendeva processo penale a carico dello stesso, imputato del reato p. e p. dall'art. 570 bis c.p.; - di non aver mai percepito altri redditi
1 oltre a quelli indicati nei CUD;
- che il Tribunale aveva ritenuto comunque di revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato reputando giusto comunque di computare ai fini dell'ammissione anche l'ammontare dell'assegno di mantenimento in favore dei figli anche se non percepito in quanto mai versato.
Precisava che il provvedimento di revoca ebbe a fondarsi su una errata interpretazione dell'orientamento giurisprudenziale richiamato nella pronuncia opposta;
infatti, sebbene nel computo delle somme rilevanti ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba essere computato quanto percepito a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli, in realtà tali somme non erano state in concreto percepite né dalla richiedente né dai figli.
Alla luce delle sopra indicate motivazioni rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così disporre:
1. Revocare il Decreto del Tribunale di Catanzaro reso nell'ambito del giudizio civile n. 2353/2019
R.G., emesso in data 29/08/2024 e notificato a mezzo PEC in data 03/09/2024, conseguentemente dichiarando che la sig.ra gode dei requisiti reddituali per la concessione del Controparte_2 beneficio del patrocinio a spese dello Stato sin dall'incardinamento del giudizio,
2. Per l'effetto liquidare all'Avv. Saverio Viscomi la somma di € 1.904,50, oltre rimborso forfettario del 15% Cap ed Iva se dovuti e ciò a titolo di competenze per l'attività svolta dallo stesso nell'ambito del procedimento civile n. 2353/2019 R.G.;
3. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
Per l'udienza del 23.5.2025, svoltasi con note di trattazione scritta la causa andava in riserva esitata con la presente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito ai motivi di doglianza proposti dal ricorrente in ordine al decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato si osserva.
Sostiene la parte ricorrente che mai ebbe a versarle le somme che era tenuto a Controparte_3
corrisponderle, tanto che venne tratto a giudizio per il reato p. e p. dall'art. 570 bis c.p. per avere mancato di versare alla l'assegno di mantenimento per la stessa e per i figli, di tal che tali Pt_1
importi non correrebbero alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare rilevante ai fini della determinazione della soglia per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Orbene, deve rilevarsi come non sia integrata nel caso di specie alcuna delle ipotesi che consentano la revoca dell'ammissione al patrocinio gratuito. E, infatti, le somme che la avrebbe Pt_1
dovuto conseguire, quali redditi diversi rispetto a quelli di lavoro dipendente, autonomo o di capitali, segue il criterio cd di cassa e non di competenza, proprio dei soli redditi d'impresa.
2 Pertanto, le somme dovutele a titolo di contributo al mantenimento dei figli possono essere indicate solo nel momento in cui esse sono corrisposte (cd criterio di cassa) di tal che non si evidenzia, nel caso di specie, alcuna violazione del dovere di lealtà verso l'amministrazione, conseguente la mancata indicazione di poste attive rilevanti, né una dichiarazione ab origine infedele.
Ne discende che non è legittima la revoca disposta nel provvedimento opposto, essendo emerso che ella non abbia conseguito somme al cui pagamento pur era tenuto il Mesuraca di tal che CP_2
deve essere ammessa definitivamente al patrocinio a spese dello Stato.
[...]
Deve, pertanto procedersi alla relativa liquidazione delle competenze dovute in favore della difesa dalla Pt_1
Emerge dagli atti acquisiti che per l'attività svolta nel medesimo procedimento ebbe a essere disposta la liquidazione in favore del difensore del anch'esso ammesso al patrocinio CP_3
gratuito, le cui motivazioni si condividono in punto di determinazione del quantum; il processo civile, instaurato con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e è stato definito con sentenza depositata il 14.06.2024, con Controparte_3 Controparte_2
compensazione delle spese di lite;
ritenuto, quanto ai parametri specifici, che il valore della causa è indeterminabile complessità bassa e che si ritiene congrua l'applicazione dei valori minimi;
ritenuto, pertanto, che il compenso debba essere liquidato in complessivi € 3.809,00, ai quali va applicata, su tale importo, la riduzione della metà ai sensi dell'art. 130 TUSG;
rilevato che, oltre al compenso, sono dovute le spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale;
rilevato, infine, che gli onorari e le spese dovuti al difensore sono anticipati dall'erario, ai sensi dell'art. 131 comma 4 lett. a) del testo unico;
visti gli artt. 82 e 83 del D.P.R. n. 115 del 2002, liquida, in favore dell'avv. Viscomi Saverio ai sensi degli artt. 82 e 130 D.P.R. n. 115/2002, in relazione all'attività professionale svolta nel procedimento n. 2353/19 RG, a titolo di compensi,
l'importo di € 1.904,50 (€ 3.809,00 ridotti della metà), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed
Iva, se dovuti;
pone il pagamento in anticipazione a carico dell'Erario.
Atteso che la mancata costituzione di parte opposta evidenzia la sostanziale non opposizione alle pretese di parte opponente, si compensano le spese di lite.
PQM
Il Presidente delegato, Dott. Adele Ferraro, decidendo in ordine all'opposizione proposta avverso al decreto di revoca del patrocinio a spese dello stato del 29.8.2024 nel proc. 2353/2019 RG, ogni
3 ulteriore istanza ed eccezione disattesa, l'accoglie per quanto di ragione e ammette definitivamente al patrocinio a spese dello Stato;
Controparte_2
liquida in favore dell'Avv. Viscomi Saverio l'importo di € 1.904,50 (€ 3.809,00 ridotti della metà), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, se dovuti, ponendoli a carico dell'erario in via di anticipazione.
Catanzaro, lì 29.5.2025
Il Presidente delegato
Dott. Adele Ferraro
4
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Presidente delegato Dott. Adele Ferraro, letti gli atti del procedimento n. 4420/2024 RG avente ad oggetto “Altri Istituti e leggi speciali”, vertente tra
, rappresentata e diefsa dall'avv. Viscomi Saverio, procuratore Parte_1
domiciliatario
opponente
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
opposto contumace all'esito dell'udienza del 23.5.2025, a seguito delle conclusioni rese della parte costituita, ha reso la seguente ai sensi dell'art. 281 sexiex, u.c., c.p.c.;
SENTENZA
Con atto del 16.09.2024, l'Avv. Saverio Viscomi proponeva opposizione avverso il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato proposta nell'interesse di Controparte_2
Premetteva la Pt_1
- di aver proposto ricorso per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con;
- di aver proposto istanza per l'ammissione al beneficio del Controparte_3
patrocinio a spese dello Stato e di essere stata ammessa provvisoriamente ammessa dal locale consiglio dell'Ordine; - di aver depositato a seguito della definizione del giudizio integrazione documentale relativa ai redditi percepiti;
- che il Tribunale aveva rilevato il superamento dei limiti previsti per l'ammissione al beneficio dato dalla somma dei redditi dichiarati nei CUD e quanto avrebbe dovuto percepire a titolo di mantenimento per la prole;
- che aveva provveduto a depositare una dichiarazione con la quale aveva precisato che non aveva mai Controparte_3
corrisposto le somme dovute a titolo di mantenimento tanto che pendeva processo penale a carico dello stesso, imputato del reato p. e p. dall'art. 570 bis c.p.; - di non aver mai percepito altri redditi
1 oltre a quelli indicati nei CUD;
- che il Tribunale aveva ritenuto comunque di revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato reputando giusto comunque di computare ai fini dell'ammissione anche l'ammontare dell'assegno di mantenimento in favore dei figli anche se non percepito in quanto mai versato.
Precisava che il provvedimento di revoca ebbe a fondarsi su una errata interpretazione dell'orientamento giurisprudenziale richiamato nella pronuncia opposta;
infatti, sebbene nel computo delle somme rilevanti ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba essere computato quanto percepito a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli, in realtà tali somme non erano state in concreto percepite né dalla richiedente né dai figli.
Alla luce delle sopra indicate motivazioni rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così disporre:
1. Revocare il Decreto del Tribunale di Catanzaro reso nell'ambito del giudizio civile n. 2353/2019
R.G., emesso in data 29/08/2024 e notificato a mezzo PEC in data 03/09/2024, conseguentemente dichiarando che la sig.ra gode dei requisiti reddituali per la concessione del Controparte_2 beneficio del patrocinio a spese dello Stato sin dall'incardinamento del giudizio,
2. Per l'effetto liquidare all'Avv. Saverio Viscomi la somma di € 1.904,50, oltre rimborso forfettario del 15% Cap ed Iva se dovuti e ciò a titolo di competenze per l'attività svolta dallo stesso nell'ambito del procedimento civile n. 2353/2019 R.G.;
3. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
Per l'udienza del 23.5.2025, svoltasi con note di trattazione scritta la causa andava in riserva esitata con la presente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito ai motivi di doglianza proposti dal ricorrente in ordine al decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato si osserva.
Sostiene la parte ricorrente che mai ebbe a versarle le somme che era tenuto a Controparte_3
corrisponderle, tanto che venne tratto a giudizio per il reato p. e p. dall'art. 570 bis c.p. per avere mancato di versare alla l'assegno di mantenimento per la stessa e per i figli, di tal che tali Pt_1
importi non correrebbero alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare rilevante ai fini della determinazione della soglia per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Orbene, deve rilevarsi come non sia integrata nel caso di specie alcuna delle ipotesi che consentano la revoca dell'ammissione al patrocinio gratuito. E, infatti, le somme che la avrebbe Pt_1
dovuto conseguire, quali redditi diversi rispetto a quelli di lavoro dipendente, autonomo o di capitali, segue il criterio cd di cassa e non di competenza, proprio dei soli redditi d'impresa.
2 Pertanto, le somme dovutele a titolo di contributo al mantenimento dei figli possono essere indicate solo nel momento in cui esse sono corrisposte (cd criterio di cassa) di tal che non si evidenzia, nel caso di specie, alcuna violazione del dovere di lealtà verso l'amministrazione, conseguente la mancata indicazione di poste attive rilevanti, né una dichiarazione ab origine infedele.
Ne discende che non è legittima la revoca disposta nel provvedimento opposto, essendo emerso che ella non abbia conseguito somme al cui pagamento pur era tenuto il Mesuraca di tal che CP_2
deve essere ammessa definitivamente al patrocinio a spese dello Stato.
[...]
Deve, pertanto procedersi alla relativa liquidazione delle competenze dovute in favore della difesa dalla Pt_1
Emerge dagli atti acquisiti che per l'attività svolta nel medesimo procedimento ebbe a essere disposta la liquidazione in favore del difensore del anch'esso ammesso al patrocinio CP_3
gratuito, le cui motivazioni si condividono in punto di determinazione del quantum; il processo civile, instaurato con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e è stato definito con sentenza depositata il 14.06.2024, con Controparte_3 Controparte_2
compensazione delle spese di lite;
ritenuto, quanto ai parametri specifici, che il valore della causa è indeterminabile complessità bassa e che si ritiene congrua l'applicazione dei valori minimi;
ritenuto, pertanto, che il compenso debba essere liquidato in complessivi € 3.809,00, ai quali va applicata, su tale importo, la riduzione della metà ai sensi dell'art. 130 TUSG;
rilevato che, oltre al compenso, sono dovute le spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale;
rilevato, infine, che gli onorari e le spese dovuti al difensore sono anticipati dall'erario, ai sensi dell'art. 131 comma 4 lett. a) del testo unico;
visti gli artt. 82 e 83 del D.P.R. n. 115 del 2002, liquida, in favore dell'avv. Viscomi Saverio ai sensi degli artt. 82 e 130 D.P.R. n. 115/2002, in relazione all'attività professionale svolta nel procedimento n. 2353/19 RG, a titolo di compensi,
l'importo di € 1.904,50 (€ 3.809,00 ridotti della metà), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed
Iva, se dovuti;
pone il pagamento in anticipazione a carico dell'Erario.
Atteso che la mancata costituzione di parte opposta evidenzia la sostanziale non opposizione alle pretese di parte opponente, si compensano le spese di lite.
PQM
Il Presidente delegato, Dott. Adele Ferraro, decidendo in ordine all'opposizione proposta avverso al decreto di revoca del patrocinio a spese dello stato del 29.8.2024 nel proc. 2353/2019 RG, ogni
3 ulteriore istanza ed eccezione disattesa, l'accoglie per quanto di ragione e ammette definitivamente al patrocinio a spese dello Stato;
Controparte_2
liquida in favore dell'Avv. Viscomi Saverio l'importo di € 1.904,50 (€ 3.809,00 ridotti della metà), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, se dovuti, ponendoli a carico dell'erario in via di anticipazione.
Catanzaro, lì 29.5.2025
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