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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/11/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 103/2023 sezione lavoro, vertente
TRA
, già , rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti Parte_1 Parte_2 dall'Avv.Silvia Squadroni del Foro di Macerata
Parte appellante
E
rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti dagli Avv.ti del Controparte_1 CP_2
Foro di Macerata e del Foro di Ancona Controparte_3
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 aprile 2023 (già ha proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza del 23 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di Macerata in funzione di Giudice del Lavoro aveva rigettato la domanda di differenze retributive proposta da essa ricorrente in relazione alle ore effettivamente lavorate, in misura superiore a quella fissata nel contratto part-time a tempo determinato formalmente concluso il 15 marzo 2019, svolgendo mansioni di terzo livello, superiore al sesto ivi pure formalmente riconosciuto. Ha criticato l'appellante la scelta del Tribunale di escludere apoditticamente la verosimiglianza della prospettazione attorea, senza consentire alcun approfondimento istruttorio, nonostante la rituale articolazione di prova testimoniale;
in tal senso, ha evidenziato di avere allegato lo svolgimento di un vero e proprio ruolo di gestione della struttura, e di avere, altresì, dedotto con precisione circa l'orario di lavoro svolto (dalle ore 7 alle ore 20, inclusa la domenica), così che soltanto l'escussione dei testi avrebbe potuto dare contezza delle sue pretese. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, previa ammissione dei mezzi istruttori, accogliersi per quanto di ragione la domanda di differenze retributive avanzata in primo grado, con vittoria di spese di lite. in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del gravame e nel merito ne Controparte_1 ha chiesto il rigetto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata in ricorso, allo scadere del termine per il deposito delle note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'appello è ammissibile, in considerazione della sufficiente specificazione dei motivi di gravame, della chiara indicazione delle statuizioni appellate e delle ragioni di fatto e di diritto inerenti al loro carattere erroneo, così da apparire sostanzialmente rispettoso delle indicazioni previste dal novellato art. 434 cod. proc. civ.
Nel merito, ritiene il Collegio che gli esiti della prova testimoniale, ammessa ed espletata in questo grado di giudizio, siano sufficienti ad accertare in favore dell'originaria ricorrente ed odierna appellante lo svolgimento di lavoro supplementare nel periodo dedotto in causa, vale a dire la prestazione lavorativa di fatto svolta oltre l'orario formalmente pattuito in seno al contratto part- time orizzontale intercorso tra le parti (in specie, 20 ore settimanali), ma solo fino a concorrenza dell'orario legale (40 ore); ciò ai sensi dell'art. 57 del CCNL applicato al rapporto e della clausola
“elastica” inserita nel contratto ed accettata dalla lavoratrice, in forza della quale la datrice di lavoro si è riservata la facoltà di richiedere, per l'appunto, prestazioni supplementari.
Non è superfluo sottolineare, ai fini dell'odierna decisione, che l'inserimento della clausola suddetta costituisce un dato significativo in ordine alla sicura esistenza, sin dal momento della nascita del rapporto, di un precipuo interesse datoriale ad utilizzare le energie lavorative della prestatrice in maniera “flessibile”, ossia più adattabile alle concrete e svariate esigenze di gestione della struttura alberghiera additata come luogo di lavoro.
Muovendo da tale considerazione, è possibile assegnare alle risultanze istruttorie valenza sufficiente a sorreggere l'assunto attoreo nei limiti di seguito precisati.
Invero, i testi escussi sono stati pressoché concordi nel riferire che l'odierna appellante era impegnata settimanalmente nell'arco dell'intera giornata in mansioni inerenti alla complessiva gestione dell'attività alberghiera offerta dalla struttura di proprietà della convenuta, occupandosi all'occorrenza della ricezione delle telefonate, del ricevimento e della registrazione (check in e check out) della clientela, della sistemazione, del riordino e della pulizia delle camere e della biancheria, dell'approvvigionamento di prodotti alimentari e dell'allestimento della sala destinata al consumo della prima colazione da parte degli avventori;
è emerso, nel complesso, il sistematico impegno della lavoratrice in ognuna delle principali attività inerenti all'offerta dei servizi essenziali da parte di una struttura ricettiva della tipologia e delle dimensioni del B&B presso cui pacificamente la stessa è stata in concreto adibita.
Persino il teste , padre della convenuta - la cui deposizione patisce un giudizio Testimone_1 di scarsa attendibilità, ai limiti dell'inutilizzabilità, in relazione al sostanziale ruolo gestorio svolto di fatto, come “proprietario” (cfr. dichiarazioni di ) – ha espressamente dichiarato Testimone_2
“Conosco la signora , che mi è stata presentata da un amico, cercavamo una persona per Pt_2 gestire questo B & B, tra le varie persone indicate, mia figlia scelse la signora. Questo è accaduto verso marzo o aprile 2019. Noi abbiamo ristrutturato questa abitazione su 4 livelli, decidemmo di fare questo B & B atipico, con partita iva. L'idea era di dare alle mie due figlie un'attività e trovare una persona che avesse voglia nel tempo di lavorare e poi gestire questa attività. La prima ragazza, , non se la sentiva di fare il passo della gestione;
la signora sul lavoro Per_1 Pt_2 era ineccepibile….”
Appare, quindi, irragionevole, alla stregua degli esiti della prova testimoniale, negare che l'appellante sia stata chiamata a svolgere un complesso di compiti di carattere promiscuo, richiedenti il possesso di un medio grado di competenze di natura amministrativa oltre che tecnica nello specifico settore, ed implicanti un certo grado di autonomia operativa.
In tal senso, l'art. 101 quater del CCNL di settore, nell'ambito della classificazione del personale per il comparto delle Aziende Alberghiere, contempla nel quarto livello i lavoratori in possesso di autonomia operativa, che svolgono attività specifiche di carattere amministrativo, tecnico o di vendita, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche in qualunque modo ottenute;
tra i profili esemplificativi vi è quello di segretario, tipica figura professionale cui inerisce una varietà di mansioni, tra le quali rientra lo svolgimento di pratiche amministrative ovvero il coordinamento tecnico di determinati servizi, finalizzati a garantire l'efficienza di un'organizzazione.
Ebbene, il Collegio ritiene sussumibile nella suindicata categoria il lavoro prestato dall'appellante, la cui prestazione di fatto, sotto l'aspetto qualitativo, va pur sempre rapportata alle dimensioni e caratteristiche strutturali e funzionali della struttura alberghiera di concreta adibizione;
quest'ultima non può essere equiparata ad un complesso alberghiero di grandi dimensioni, che vanti un rilevante numero di camere, ovvero l'offerta di servizi extra (SPA, ristorazione completa, parcheggi, piscina, discoteca, ecc..), tali da richiedere un'articolata organizzazione, con impiego di numerose risorse umane secondo il modello a struttura piramidale. Ne discende che l'attività svolta dall'appellante, sia pure con autonomia operativa nell'esecuzione di svariati compiti, e con possibilità di avvalersi dell'aiuto di altro soggetto nel disbrigo di determinate operazioni materiali, non può dirsi connotata da quel grado di competenza specialistica che presiede alla capacità professionale richiesta dalla declaratoria di terzo livello, ovvero da quel grado di responsabilità inerente al ruolo di vero e proprio coordinatore tecnico e funzionale di un gruppo di altri lavoratori.
Sotto il profilo quantitativo, gli esiti dell'istruttoria consentono di escludere che l'appellante abbia fornito la propria prestazione esclusivamente in orario antimeridiano, essendo emersa la sua sistematica attività pomeridiana, occasionalmente anche serale, senza possibilità, tuttavia, di quantificare esattamente il numero delle ore settimanali lavorate in misura eccedente l'orario parziale formalizzato in contratto.
Ne discende, in onore ad un criterio di giustizia sostanziale, il riconoscimento in favore della lavoratrice del compenso per le ore di lavoro prestate in via supplementare entro i limiti dell'orario
“legale” ossia delle 40 ore settimanali.
In altri termini, dal punto di vista quantitativo, l'insieme degli elementi acquisiti agli atti, ed in particolare il dato fattuale, come detto innanzi riferito concordemente dai testi escussi, della sistematica presenza e disponibilità della ricorrente presso la struttura alberghiera durante l'intero arco della giornata, sia pure non in maniera continuata ed ininterrotta dalle ore 7 alle ore 20 di ogni giorno, bensì per tempi variamente determinati dal concreto atteggiarsi del flusso di clientela e delle fondamentali esigenze di questa, sorregge l'accertamento circa la prestazione di orario supplementare quantificabile con ragionevole approssimazione nei limiti delle 40 ore settimanali di lavoro complessivamente prestato, alla stregua del criterio “minimale”.
Ne consegue che a titolo di retribuzione residua in favore dell'appellante un credito di importo pari alla differenza tra le retribuzioni maturate per il periodo dedotto in causa, in virtù dello svolgimento di mansioni di quarto livello per 40 ore di lavoro settimanali, e le retribuzioni percepite.
In tal senso, la sentenza impugnata deve essere riformata.
Le spese del giudizio, in onore al criterio della soccombenza, possono essere compensate tra le parti nella misura di un terzo e per la residua parte si liquidano in dispositivo a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore di ed a titolo di lavoro Controparte_1 Parte_1 supplementare, della somma corrispondente alle retribuzioni maturate nel periodo dedotto in causa in virtù dell'inquadramento nel livello quarto del CCNL di settore e dello svolgimento di 40 ore settimanali, detratto quanto percepito a titolo retributivo, oltre accessori di legge;
2) compensa tra le parti le spese di lite del giudizio nella misura di un terzo e condanna l'appellata al pagamento dei due terzi residui, che liquida in favore dell'appellante nel già ridotto importo di euro 800,00 per il primo grado e di euro 1.800,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione
Ancona, 13 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 103/2023 sezione lavoro, vertente
TRA
, già , rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti Parte_1 Parte_2 dall'Avv.Silvia Squadroni del Foro di Macerata
Parte appellante
E
rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti dagli Avv.ti del Controparte_1 CP_2
Foro di Macerata e del Foro di Ancona Controparte_3
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 aprile 2023 (già ha proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza del 23 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di Macerata in funzione di Giudice del Lavoro aveva rigettato la domanda di differenze retributive proposta da essa ricorrente in relazione alle ore effettivamente lavorate, in misura superiore a quella fissata nel contratto part-time a tempo determinato formalmente concluso il 15 marzo 2019, svolgendo mansioni di terzo livello, superiore al sesto ivi pure formalmente riconosciuto. Ha criticato l'appellante la scelta del Tribunale di escludere apoditticamente la verosimiglianza della prospettazione attorea, senza consentire alcun approfondimento istruttorio, nonostante la rituale articolazione di prova testimoniale;
in tal senso, ha evidenziato di avere allegato lo svolgimento di un vero e proprio ruolo di gestione della struttura, e di avere, altresì, dedotto con precisione circa l'orario di lavoro svolto (dalle ore 7 alle ore 20, inclusa la domenica), così che soltanto l'escussione dei testi avrebbe potuto dare contezza delle sue pretese. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, previa ammissione dei mezzi istruttori, accogliersi per quanto di ragione la domanda di differenze retributive avanzata in primo grado, con vittoria di spese di lite. in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del gravame e nel merito ne Controparte_1 ha chiesto il rigetto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata in ricorso, allo scadere del termine per il deposito delle note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'appello è ammissibile, in considerazione della sufficiente specificazione dei motivi di gravame, della chiara indicazione delle statuizioni appellate e delle ragioni di fatto e di diritto inerenti al loro carattere erroneo, così da apparire sostanzialmente rispettoso delle indicazioni previste dal novellato art. 434 cod. proc. civ.
Nel merito, ritiene il Collegio che gli esiti della prova testimoniale, ammessa ed espletata in questo grado di giudizio, siano sufficienti ad accertare in favore dell'originaria ricorrente ed odierna appellante lo svolgimento di lavoro supplementare nel periodo dedotto in causa, vale a dire la prestazione lavorativa di fatto svolta oltre l'orario formalmente pattuito in seno al contratto part- time orizzontale intercorso tra le parti (in specie, 20 ore settimanali), ma solo fino a concorrenza dell'orario legale (40 ore); ciò ai sensi dell'art. 57 del CCNL applicato al rapporto e della clausola
“elastica” inserita nel contratto ed accettata dalla lavoratrice, in forza della quale la datrice di lavoro si è riservata la facoltà di richiedere, per l'appunto, prestazioni supplementari.
Non è superfluo sottolineare, ai fini dell'odierna decisione, che l'inserimento della clausola suddetta costituisce un dato significativo in ordine alla sicura esistenza, sin dal momento della nascita del rapporto, di un precipuo interesse datoriale ad utilizzare le energie lavorative della prestatrice in maniera “flessibile”, ossia più adattabile alle concrete e svariate esigenze di gestione della struttura alberghiera additata come luogo di lavoro.
Muovendo da tale considerazione, è possibile assegnare alle risultanze istruttorie valenza sufficiente a sorreggere l'assunto attoreo nei limiti di seguito precisati.
Invero, i testi escussi sono stati pressoché concordi nel riferire che l'odierna appellante era impegnata settimanalmente nell'arco dell'intera giornata in mansioni inerenti alla complessiva gestione dell'attività alberghiera offerta dalla struttura di proprietà della convenuta, occupandosi all'occorrenza della ricezione delle telefonate, del ricevimento e della registrazione (check in e check out) della clientela, della sistemazione, del riordino e della pulizia delle camere e della biancheria, dell'approvvigionamento di prodotti alimentari e dell'allestimento della sala destinata al consumo della prima colazione da parte degli avventori;
è emerso, nel complesso, il sistematico impegno della lavoratrice in ognuna delle principali attività inerenti all'offerta dei servizi essenziali da parte di una struttura ricettiva della tipologia e delle dimensioni del B&B presso cui pacificamente la stessa è stata in concreto adibita.
Persino il teste , padre della convenuta - la cui deposizione patisce un giudizio Testimone_1 di scarsa attendibilità, ai limiti dell'inutilizzabilità, in relazione al sostanziale ruolo gestorio svolto di fatto, come “proprietario” (cfr. dichiarazioni di ) – ha espressamente dichiarato Testimone_2
“Conosco la signora , che mi è stata presentata da un amico, cercavamo una persona per Pt_2 gestire questo B & B, tra le varie persone indicate, mia figlia scelse la signora. Questo è accaduto verso marzo o aprile 2019. Noi abbiamo ristrutturato questa abitazione su 4 livelli, decidemmo di fare questo B & B atipico, con partita iva. L'idea era di dare alle mie due figlie un'attività e trovare una persona che avesse voglia nel tempo di lavorare e poi gestire questa attività. La prima ragazza, , non se la sentiva di fare il passo della gestione;
la signora sul lavoro Per_1 Pt_2 era ineccepibile….”
Appare, quindi, irragionevole, alla stregua degli esiti della prova testimoniale, negare che l'appellante sia stata chiamata a svolgere un complesso di compiti di carattere promiscuo, richiedenti il possesso di un medio grado di competenze di natura amministrativa oltre che tecnica nello specifico settore, ed implicanti un certo grado di autonomia operativa.
In tal senso, l'art. 101 quater del CCNL di settore, nell'ambito della classificazione del personale per il comparto delle Aziende Alberghiere, contempla nel quarto livello i lavoratori in possesso di autonomia operativa, che svolgono attività specifiche di carattere amministrativo, tecnico o di vendita, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche in qualunque modo ottenute;
tra i profili esemplificativi vi è quello di segretario, tipica figura professionale cui inerisce una varietà di mansioni, tra le quali rientra lo svolgimento di pratiche amministrative ovvero il coordinamento tecnico di determinati servizi, finalizzati a garantire l'efficienza di un'organizzazione.
Ebbene, il Collegio ritiene sussumibile nella suindicata categoria il lavoro prestato dall'appellante, la cui prestazione di fatto, sotto l'aspetto qualitativo, va pur sempre rapportata alle dimensioni e caratteristiche strutturali e funzionali della struttura alberghiera di concreta adibizione;
quest'ultima non può essere equiparata ad un complesso alberghiero di grandi dimensioni, che vanti un rilevante numero di camere, ovvero l'offerta di servizi extra (SPA, ristorazione completa, parcheggi, piscina, discoteca, ecc..), tali da richiedere un'articolata organizzazione, con impiego di numerose risorse umane secondo il modello a struttura piramidale. Ne discende che l'attività svolta dall'appellante, sia pure con autonomia operativa nell'esecuzione di svariati compiti, e con possibilità di avvalersi dell'aiuto di altro soggetto nel disbrigo di determinate operazioni materiali, non può dirsi connotata da quel grado di competenza specialistica che presiede alla capacità professionale richiesta dalla declaratoria di terzo livello, ovvero da quel grado di responsabilità inerente al ruolo di vero e proprio coordinatore tecnico e funzionale di un gruppo di altri lavoratori.
Sotto il profilo quantitativo, gli esiti dell'istruttoria consentono di escludere che l'appellante abbia fornito la propria prestazione esclusivamente in orario antimeridiano, essendo emersa la sua sistematica attività pomeridiana, occasionalmente anche serale, senza possibilità, tuttavia, di quantificare esattamente il numero delle ore settimanali lavorate in misura eccedente l'orario parziale formalizzato in contratto.
Ne discende, in onore ad un criterio di giustizia sostanziale, il riconoscimento in favore della lavoratrice del compenso per le ore di lavoro prestate in via supplementare entro i limiti dell'orario
“legale” ossia delle 40 ore settimanali.
In altri termini, dal punto di vista quantitativo, l'insieme degli elementi acquisiti agli atti, ed in particolare il dato fattuale, come detto innanzi riferito concordemente dai testi escussi, della sistematica presenza e disponibilità della ricorrente presso la struttura alberghiera durante l'intero arco della giornata, sia pure non in maniera continuata ed ininterrotta dalle ore 7 alle ore 20 di ogni giorno, bensì per tempi variamente determinati dal concreto atteggiarsi del flusso di clientela e delle fondamentali esigenze di questa, sorregge l'accertamento circa la prestazione di orario supplementare quantificabile con ragionevole approssimazione nei limiti delle 40 ore settimanali di lavoro complessivamente prestato, alla stregua del criterio “minimale”.
Ne consegue che a titolo di retribuzione residua in favore dell'appellante un credito di importo pari alla differenza tra le retribuzioni maturate per il periodo dedotto in causa, in virtù dello svolgimento di mansioni di quarto livello per 40 ore di lavoro settimanali, e le retribuzioni percepite.
In tal senso, la sentenza impugnata deve essere riformata.
Le spese del giudizio, in onore al criterio della soccombenza, possono essere compensate tra le parti nella misura di un terzo e per la residua parte si liquidano in dispositivo a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore di ed a titolo di lavoro Controparte_1 Parte_1 supplementare, della somma corrispondente alle retribuzioni maturate nel periodo dedotto in causa in virtù dell'inquadramento nel livello quarto del CCNL di settore e dello svolgimento di 40 ore settimanali, detratto quanto percepito a titolo retributivo, oltre accessori di legge;
2) compensa tra le parti le spese di lite del giudizio nella misura di un terzo e condanna l'appellata al pagamento dei due terzi residui, che liquida in favore dell'appellante nel già ridotto importo di euro 800,00 per il primo grado e di euro 1.800,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione
Ancona, 13 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente