Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/06/2025, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 9846/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
LANGIONE DONATELLA
ricorrente contro
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.to PIANTANIDA SILVIO resistente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea PATARNELLO CP_2 resistente
E
CP_3 resistente
OGGETTO: ricorso in opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ricevuta in data 03 agosto 2023.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.06.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente proponeva opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ricevuta in data 03 agosto 2023 nei limiti dei premi CP_3
l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e delle cartelle e la maturata decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973. Domandava, di conseguenza, la declaratoria di nullità, inammissibilità e/o illegittimità del preavviso impugnato, delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi, previa sospensione cautelare dell'esecutorietà del preavviso, delle cartelle e degli avvisi di addebito, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione.
Si costituiva l' per eccepire l'improcedibilità delle domande e per CP_2 affermarne l'infondatezza, considerata la rituale notifica degli avvisi di addebito presupposti al preavviso opposto e l'incontestabilità dei contributi pretesi, vinte le spese di lite. Produceva documentazione.
Si costitutiva anche l' per eccepire Controparte_4 il difetto di legittimazione passiva limitatamente alle pretese dell' CP_2 avanzate con gli avvisi di addebito presupposti e per affermare l'insussistenza della maturata estinzione per prescrizione dei premi dando atto dell'invio di validi atti interruttivi della prescrizione e CP_3 per domandare il rigetto della promossa opposizione, vinte le spese processuali da distrarsi. Produceva documentazione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti veniva concesso alla parte ricorrente nuovo termine per il rinnovo dell'evocazione in giudizio delle parti resistenti. All'udienza dell'11.01.2024, verificata l'omessa evocazione in giudizio dell' a cura della parte ricorrente CP_3 nel termine concesso, la promossa opposizione veniva dichiarata improcedibile nei confronti dell' Alla stessa udienza veniva CP_3
Pag. 2 di 24 accolta la richiesta cautelare avanzata in ricorso nei limiti della sola sospensione degli avvisi di addebito notificati nel 2016. Veniva rigettata la restante richiesta cautelare, compresa quella di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, non ravvisandosi alcun atto di espropriazione forzata da sospendere, alla luce del recente dell'arresto a sezioni unite della Suprema Corte sulla natura dell'iscrizione ipotecaria, ritenuta misura afflittiva alternativa all'espropriazione forzata, frutto di scelta discrezionale dell'amministrazione procedente, funzionale esclusivamente all'adempimento spontaneo del debitore1, e della comunicazione preventiva a quella prodromica, necessaria per l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente2. 1 Tra le tante cfr. anche Cass. 23.11.2015, n. 23875 così massimata: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente "ratione temporis") non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni. Ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, l'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973), si lamenti nella sostanza l'omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia. (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Lazio, 21/06/2011).”.
Pag. 3 di 24 qualche modo, un atto della procedura esecutiva: in questa prospettiva l'iscrizione ipotecaria necessariamente dovrebbe essere soggetta a tutte le condizioni ed i limiti posti per la procedura esecutiva, e quindi anche alla comunicazione dell'avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma
2.
2.1. Invero, ragiona l'ordinanza di rimessione, la sentenza delle Sezioni Unite n. 4077/2010 ha tratto dalla qualificazione della iscrizione di ipoteca come atto "preordinato e strumentale" alla esecuzione, la conseguenza che ad essa fosse applicabile la disciplina propria degli atti di esecuzione esattoriale;
in particolare l'impossibilità di procedere ad iscrizione se il debito del contribuente non superava gli ottomila Euro, e ciò prima che il limite quantitativo venisse previsto e stabilito in 20.000 Euro dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 3, comma 5, lett. d), convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44; e sembrerebbe coerente che questa assimilazione si estendesse al meno incisivo onere della comunicazione preventiva al proprietario dell'immobile. Tanto più se si considera che la sentenza n. 6594/2009 delle medesime
Sezioni Unite ha esplicitamente ricompreso la iscrizione di ipoteca fra "gli atti della esecuzione forzata tributaria".
2.2. L'ordinanza rileva, inoltre, che la sentenza della terza sezione civile n. 4777 del 26 febbraio 2013 ha evidenziato come "le norme in tema di esecuzione esattoriale contemplino misure che, a garanzia e a tutela dei crediti tributari, possono gravemente compromettere i diritti individuali poichè - oltre che avere introdotto misure quali il c.d. fermo amministrativo di beni mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca sugli immobili - introducono modalità estremamente rapide e semplificate di esproprio dei beni. E' essenziale pertanto che, proprio in tema di esecuzione esattoriale, siano rigorosamente rispettati sia il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite;
sia gli adempimenti di carattere generale diretti allo scopo di permettere all'esecutato di far valere le sue ragioni: soprattutto ove si tratti di adempimenti di agevole esecuzione e poco costosi per l'amministrazione (quali nel caso preso in esame dalla sentenza n. 4777 quello di comunicare all'interessato - unitamente alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria - i termini e le modalità con cui può proporre opposizione e far valere e sue ragioni).
3. In realtà non può non rimarcarsi sul punto una contraddizione interna alla giurisprudenza della Corte.
3.1. Da un lato, infatti, è stato affermato, che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 rappresentando un atto preordinato all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dal medesimo D.P.R., art. 76 e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro. Nè a diversa conclusione può indurre il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2-ter, convertito nella L. 22 maggio 2010, n. 73, il quale, vietando all'agente della riscossione di iscrivere ipoteca per crediti inferiori ad ottomila Euro a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ha così indicato l'autonomo presupposto per le future iscrizioni di ipoteca in un importo coincidente con quello minimo previsto per l'espropriazione, senza per ciò solo poter essere apprezzato come indiretta dimostrazione dell'inesistenza per il periodo pregresso di limiti di valore per la stessa iscrizione (Cass. S.U. n. 5771 del
2012).
3.2. Dall'altro, è stato affermato che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dal
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo D.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poichè
l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell'art. 77 citato, il quale, al comma 2, prevede che, "prima di procedere all'esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca", e, al comma 1, richiama esclusivamente il primo e non anche il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 (Cass. n. 10234 del 2012).
Pag. 4 di 24 4. Ancora la Corte ha affermato che: Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, dispone che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Il richiamato disposto normativo stabilisce pertanto che il previo avviso contenente l'intimazione ad adempiere deve precedere soltanto l'inizio dell'espropriazione, ma non anche l'iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, che non costituisce atto iniziale della espropriazione immobiliare, ma rappresenta un atto ad essa preordinato e strumentale (Cass. n.
15746 de 2012, in motivazione).
5. Ribadendo il principio, la Corte ha aggiunto - ma in verità senza darne compiute ragioni - che ha carattere innovativo e non interpretativo, ed è quindi privo di efficacia retroattiva, il disposto del D.L. n.
70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u-bis, convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011, che ha stabilito che l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1 (Cass. n. 15746 del 2012, in motivazione).
6. Una riflessione capace di dare al quesito proposto una soluzione appagante trova fondamento nel rilievo della sostanziale equiparabilità della situazione normativa dell'iscrizione di ipoteca (art. 77, del medesimo decreto), a quella del fermo amministrativo di beni mobili registrati (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86), che sembra costituire l'approdo conseguito dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite.
7. Quanto al fermo amministrativo, con l'ordinanza n. 14831 del 2008 le Sezioni Unite hanno ritenuto che, alla luce della modifica introdotta al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26-quinquies, (convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2006), non potesse essere mantenuta l'esegesi anteriormente proposta dalle medesime Sezioni Unite (ord. nn. 2053 e 14701 del
2006), secondo cui la giurisdizione sul fermo amministrativo spettava al giudice ordinario essendo tale atto "preordinato all'espropriazione forzata, atteso che il rimedio, regolato da norme collocate nel titolo
2 sulla riscossione coattiva delle imposte, si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito". Ciò perchè, hanno precisato le Sezioni Unite nella ricordata ordinanza, ci si trova di fronte alla chiara volontà del legislatore di escludere il fermo di beni mobili registrati dalla sfera tipica dell'espropriazione forzata, rafforzando l'idea, da alcuni sostenuta, che l'adozione dell'atto in questione si riferisca ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, che, nel D.P.R. n. 602 del 1973, trova la propria tipizzante disciplina nel capo 2 del titolo 2
(mentre la disciplina del fermo di beni mobili registrati, non a caso, sarebbe dettata nel capo 3, del medesimo titolo).
7.1. Ad avviso della ricordata ordinanza è piuttosto evidente che la modifica introdotta al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, collocando il fermo tra gli atti impugnabili innanzi alla Commissioni tributarie, abbia di riflesso determinato una modifica dell'art. 2 del medesimo decreto, in particolare del secondo periodo del comma 1 di detta norma nella parte in cui esclude dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento. Ciò indica ancora una volta di più che la individuazione dell'area della giurisdizione tributaria, e dei relativi limiti, può essere compiuta solo mediante una lettura integrata del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, e rende testimonianza di una chiara volontà legislativa di generalizzare la giurisdizione tributaria, lasciando alla giurisdizione ordinaria solo la sfera residuale dell'espropriazione forzata vera e propria la cui disciplina ha movenze simili a quella contenuta nel codice di rito e rispetto alla quale possono ben essere funzionali gli strumenti giurisdizionali di tutela del debitore garantiti dal medesimo codice.
8. Nella successiva ordinanza n. 10672 del 2009, le Sezioni Unite - ragionando sulla circostanza che nel caso di specie l'azione (era) stata introdotta anteriormente all'entrata in vigore della modifica apportata al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 25-quinquies, che ha collocato
Pag. 5 di 24 tra gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario anche il fermo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86 - hanno ritenuto che le conclusioni raggiunte nell'ordinanza n. 14831 del 2008 dessero corpo ad una valenza non solo innovativa, ma anche (e prima ancora) interpretativa delle modifiche normative disposte con il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 25-quinquies.
8.1. Per le Sezioni Unite se il fermo amministrativo non è, come sembra invero più giusto ritenere anche in relazione alla collocazione "topografica" di tale atto nel sistema normativo, un atto dell'espropriazione forzata, ma un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, allora deve escludersi la giurisdizione del giudice ordinario che, in materia tributaria, ha giurisdizione relativamente alle sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata.
8.2. Nella fattispecie si trattava, poi, della impugnazione del "preavviso di fermo", istituito dall
[...]
con nota n. 57413 del 9 aprile 2003. La nota prevedeva che i concessionari, una volta CP_1 emesso il provvedimento di fermo amministrativo dell'auto, ma prima di procedere alla iscrizione del medesimo, comunicassero al contribuente moroso - che non avesse cioè provveduto a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella - un avviso ad adempiere al debito entro venti giorni, decorsi i quali si sarebbe provveduto a rendere operativo il fermo. Il preavviso avrebbe avuto valore come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo.
8.3. Le Sezioni Unite ne concludevano che il "preavviso" fosse sostanzialmente l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo e che esso si collocasse all'interno di una sequela procedimentale - emanazione del provvedimento di fermo, preavviso, iscrizione del provvedimento emanato - finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità dei provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente che di quel provvedimento è il destinatario. In questa prospettiva, le Sezioni Unite non mancavano di evidenziare come il preavviso di fermo svolgesse una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale, e, come tale avviso, esso non (poteva) non essere un atto impugnabile.
8.4. A siffatta conclusione - ossia la ineludibile impugnabilità del preavviso - le Sezioni Unite non ravvisavano potesse ostare il fatto che il preavviso di fermo amministrativo non comparisse esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Facendo riferimento ad altro principio affermato da questa Corte (Cass. nn. 21045 del 2007, 27385 del 2008) che le Sezioni Unite dichiaravano di condividere, quest'ultime affermavano che l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (andasse) interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001. Con la conseguenza che (doveva) ritenersi impugnabile ogni atto che port(asse), comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico.
9. Orbene, visto che il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 25- quinquies, ha riformato l'elenco degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario collocandovi, oltre al fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86 anche l'iscrizione di ipoteca di cui all'art. 77 del medesimo decreto, non diverse a proposito di quest'ultima possono essere le considerazioni dapprima sviluppate nella ricordata posizione assunta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite in ordine al "fermo amministrativo".
9.1. Nonostante la disciplina dell'iscrizione di ipoteca, a differenza di quella relativa al fermo amministrativo, trovi nei D.P.R. n. 602 del 1973 collocazione nel capo 2 (e non nel Capo 3) del Titolo 2,
Pag. 6 di 24 situazione che potrebbe far pensare maggiormente ad una relazione strettamente funzionale della stessa con l'espropriazione forzata, devono ritenersi valide in relazione all'iscrizione ipotecaria le medesime conclusioni raggiunte da queste Sezioni Unite rispetto al fermo amministrativo. Sicchè anche rispetto all'iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 deve ritenersi sussistere quella valenza non solo innovativa, ma anche (e prima ancora) interpretativa delle modifiche normative disposte con il
D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 25-quinquies, ritenuta dall'ordinanza delle Sezioni Unite n. 10672 del 2009 con riferimento al fermo amministrativo, dalla quale discende l'ineludibile carattere di atto impugnabile tanto di quest'ultimo, quanto dell'iscrizione di ipoteca.
9.2. Anzi, a dispetto della "collocazione topografica" nel decreto di riferimento e dello stretto legame strumentale che lega iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 ed espropriazione, sembra ancor più evidente che detta "iscrizione" non possa definirsi un "atto dell'esecuzione": il fatto che secondo la disciplina positiva non necessariamente l'espropriazione deve seguire all'iscrizione ipotecaria, autorizza a ritenere che quest'ultima sia un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.
9.3. Ed è proprio la rilevata alternatività dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'espropriazione, la ragione che ne giustifica, come accade per il fermo amministrativo, l'attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario senza che sussista alcuna violazione del precetto costituzionale che vieta l'istituzione di giudici speciali (v. Corte cost. n. 37 del 2010, con riferimento all'istituto dei fermo amministrativo di beni mobili registrati).
10. Se l'iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 deve essere esclusa, come effettivamente deve esserlo per le ragioni già esposte, dall'ambito specifico dell'espropriazione, non può ritenersi applicabile alla fattispecie la regola prescritta dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2. Non lo consente la lettera della espressione normativa la quale chiaramente stabilisce che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non lo consente nemmeno la lettera della norma di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 la quale, al comma 2, prevede che, prima di procedere all'esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca, e, al comma 1, richiama esclusivamente il primo e non anche l'art. 50, comma 2 del medesimo decreto (in questo senso v. anche
Cass. ord. n. 10234 del 2012).
11. Sicchè può affermarsi il seguente principio di diritto:
l'ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo D.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poichè l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.
12. Nella medesima prospettiva, e non a caso, questa Corte ha ritenuto che il concessionario, non essendo il "fermo amministrativo" inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata, non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 50, comma 2, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata (Cass. ord. n. 26052 del 2011).
13. L'affermata inapplicabilità all'iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 della previsione di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo decreto non significa tuttavia che l'iscrizione ipotecaria possa essere eseguita per così dire insciente domino, senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente.
Pag. 7 di 24 13.1. Proprio in quanto atto impugnabile innanzi al giudice tributario l'iscrizione ipotecaria presuppone una specifica comunicazione ai contribuente: il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 prescrive, infatti, che gli atti impugnabili, elencati nell'art. 19 del medesimo decreto (e tra questi, come già visto, è enumerata anche l'iscrizione ipotecaria), debbano essere impugnati entro sessanta giorni dalla relativa notificazione.
13.2. Non solo. La L. n. 241 del 1990, art. 21 prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l'iscrizione ipotecaria costituisce fuor di dubbio un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente. L'art. 6 dello Statuto del contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
13.3. Tali previsioni normative impongono che l'iscrizione di ipoteca debba essere comunicata al contribuente. Ciò sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente (e solo la "notifica" dell'atto impugnato può costituire rassicurante prova dell'effettivo rispetto del termine di impugnazione).
13.4. La comunicazione della quale si discute deve necessariamente precedere la concreta effettuazione dell'iscrizione ipotecaria, e ciò perchè tale comunicazione è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro, l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione.
13.5. Siffatto orientamento costituisce anche una specifica attuazione del principio generale emergente dalla L. n. 241 del 1990, art. 7 il quale impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. La ricordata previsione normativa dell'obbligo di comunicazione (previa) di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 7 è espressione del principio costituzionale di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97
Cost.) ed ha come ratio fondante: 1) la tutela dell'interesse - giuridicamente protetto - dei soggetti destinatari del procedimento:
a) ad aver conoscenza di quest'ultimo; b) a poter controdedurre agli assunti su cui si basa l'iniziativa procedimentale dell'Amministrazione; c) ad inserire nel complesso delle valutazioni procedimentali anche quelle attinenti ai legittimi interessi del privato destinatario;
2) la tutela dell'interesse pubblico al buon procedimento, interesse pubblico garantito da quell'apporto alla piena valutazione giuridico-fattuale che solo l'intervento procedimentale dei "soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti" può fornire;
4) altresì, la tutela dell'affidamento (anche al fine di consentire tempestive misure difensive o riparatorie) di soggetti incolpevolmente estranei alla scaturigine del procedimento lesivo, ed ignari di essa;
5) la medesima comunicazione dell'inizio del procedimento (v. TAR
Lazio, Sez. 1, 4 settembre 2009, n. 8373).
13.6. Non rende meno valida questa ricostruzione esegetica il fatto che la L. n. 241 del 1990, art. 13, comma 2, escluda i procedimenti tributari dall'applicazione degli istituti partecipativi previsti dall'art. 7 della stessa legge, in quanto non si tratta di una esclusione tout court dei predetti istituti, bensì solo di un rinvio per la concreta regolamentazione dei medesimi alle norme speciali che disciplinano il procedimento tributario.
14. L'approdo della dottrina più moderna è l'opinione secondo la quale, essendo priva di qualsiasi ragionevolezza l'escludere dalla "partecipazione" il soggetto d'imposta (e destinatario della pretesa tributaria formatasi in esito al procedimento), si deve ritenere che in realtà la partecipazione e l'accesso sono compatibili con il procedimento tributario: essi tuttavia operano secondo gli schemi dello statuto de
Pag. 8 di 24 contribuente e non secondo i modelli dalla L. n. 241 del 1990, coerentemente con quanto quest'ultima dispone, nel non escludere i procedimenti tributari dagli istituti partecipativi, ma rinviando in materia alle norme speciali perdetti procedimenti previsti.
14.1. Orbene, laddove si rifletta sul fatto che lo statuto del contribuente è costituito da un complesso di norme la cui precipua funzione è quella di improntare l'attività dell'amministrazione finanziaria alle regole dell'efficienza e della trasparenza, nonchè quella di assicurare l'effettività della tutela del contribuente nella fase dei procedimento tributario, è agevole vedere che si tratta di norme che sostanzialmente riproducono, con riferimento ad uno speciale procedimento amministrativo, alcune delle fondamentali regole dettate dalla L. n. 241 del 1990 sul procedimento in generale.
E così tra le norme dello Statuto:
l'art. 5, che obbliga l'amministrazione a promuovere la conoscenza da parte del contribuente delle disposizioni legislative in materia tributaria per l'evidente ragione del notevole numero di tali disposizioni e per la spesso imprevedibile mutevolezza delle medesime;
l'art. 6, che obbliga l'amministrazione ad assicurare l'effettiva conoscenza degli atti da parte del destinatario, mediante la comunicazione nel luogo di effettivo domicilio e a informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito;
la norma obbliga altresì l'amministrazione a far sì che i modelli di dichiarazione siano messi tempestivamente a disposizione de contribuente e siano redatti in un linguaggio chiaro e comprensibile anche per chi è sfornito di conoscenze tecniche;
inoltre è previsto che prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta;
l'art. 7, che sancisce l'obbligo della motivazione degli atti, secondo il principio codificato dalla L. n. 241 del 1990, art. ;
l'art. 10, comma 1, che fissa il fondamentale principio secondo il quale i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, che ribadisce in questa forma quella garanzia di decisione partecipata che costituisce la ratio della previsione normativa espressa dalla L. n. 241 del 1990, art. 7;
l'art. 12, comma 2, a norma del quale quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonchè dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
15. Da questo complesso di norme emerge chiaramente che la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una "decisione partecipata" mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra amministrazione e contribuente
(anche) nella "fase precontenziosa" o endoprocedimentale", al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili. Il diritto al contraddicono, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emanazione di questo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall'art. 24 Cost., e il buon andamento dell'amministrazione, presidiato dall'art. 97 Cost.
15.1. In questa prospettiva si è mossa la giurisprudenza della Corte. Possono ricordarsi a titolo esemplificativo: la sentenza n. 16412 del 2007 delle Sezioni Unite, a proposito dell'avviso di mora non preceduto dalla notifica della cartella, la quale rileva che la mancata notificazione della cartella di pagamento comporta
Pag. 9 di 24 un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, che consente al contribuente di impugnare l'avviso, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto;
la sentenza n. 26635 del 2009, sempre delle Sezioni Unite, in materia di accertamento mediante standard (o studi di settore), secondo la quale il contraddittorio endoprocedimentale) deve ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile (anche in assenza di una espressa previsione normativa) del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa;
la sentenza n. 18184 del 2013, ancora delle Sezioni Unite, con la quale è stato affermato che la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio
(endo)procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva;
la sentenza n. 15311 del 2014 della Sezione Tributaria, in ordine alla previsione di cui D.P.R. n. 600 del
1973, art. 36 ter, comma 4 - che obbliga l'amministrazione a comunicare al contribuente l'esito del controllo formale con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione - la quale afferma che dall'omessa comunicazione deriva la nullità della consequenziale cartella. E ciò in attuazione di un principio immanente nell'ordinamento e relativo alla garanzia connessa alla previsione della comunicazione quale momento di instaurazione del contraddittorio anteriore all'iscrizione a ruolo: condividendo le conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite nella ricordata sentenza n. 18184 del 2013, la
Sezione Tributaria afferma che la "sanzione" della invalidità dell'atto conclusivo del procedimento, pur non espressamente prevista, deriva ineludibilmente dal sistema ordinamentale, comunitario e nazionale, nella quale la norma opera e, in particolare, dal rilievo che il vizio del procedimento si traduce, nella specie, in una divergenza dal modello normativo ... di particolare gravità, in considerazione della rilevanza della funzione, di diretta derivazione da principi costituzionali, cui la norma stessa assolve ... e della forza impediente, rispetto al pieno svolgimento di tale funzione, che assume il fatto viziante.
15.2. Ma v'è di più. Il rispetto dei diritti della difesa e del diritto che ne deriva, per ogni persona, di essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione, come afferma - ricordando la propria precedente sentenza del 18 dicembre 2008, in causa C-349/07 Sopropè - la Corte di Giustizia nella sua recentissima sentenza del 3 luglio 2014 in cause riunite C-129/13 e C-130/13, CP_5 Parte_2
e . 15.2.1. Il diritto al contraddittorio in qualsiasi
[...] Controparte_6 procedimento afferma la Corte di Giustizia, è attualmente sancito non solo negli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantiscono il rispetto dei diritti della difesa nonchè il diritto ad un processo equo in qualsiasi procedimento giurisdizionale, bensì anche nell'art. 41 di quest'ultima, il quale garantisce il diritto ad una buona amministrazione. Il citato art. 41, par. 2 prevede che tale diritto a una buona amministrazione comporta, in particolare, il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo.
15.2.2. Conclude la Corte che in forza di tale principio, che trova applicazione ogniqualvolta l'amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo, i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di
Pag. 10 di 24 manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione, mediante una previa comunicazione del provvedimento che sarà adottato, con la fissazione di un termine per presentare eventuali difese od osservazioni. Tale obbligo, ad avviso della
Corte, incombe sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione, quand'anche la normativa comunitaria applicabile non preveda espressamente siffatta formalità.
16. Dal complesso delle considerazioni fin qui svolte si deve concludere che l'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in quanto atto destinato ad incidere in modo negativo sui diritti e gli interessi del contribuente, deve essere a quest'ultimo comunicata prima di essere eseguita, in ragione del dovuto rispetto del diritto di difesa mediante l'attivazione del "contraddittorio endoprocedimentale", che costituisce un principio fondamentale immanente nell'ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa. Quanto al consequenziale termine da fissare al destinatario per la presentazione di eventuali osservazioni (o, dato il caso specifico, per il pagamento del dovuto) anch'esso può trarsi, in difetto di espressa previsione scritta, dal sistema e determinarlo in trenta giorni sulla base delle prescrizioni che prevedono analogo termine con l'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente o il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter, comma 4.
17. Nel quadro delineato, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 introdotto con D.L. n. 70 del 2011, che obbliga l'agente della riscossione a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1, non "innova" (soltanto) - se non sul piano formale - la disciplina dell'iscrizione ipotecaria, ma ha (anche e prima ancora) una reale "valenza interpretativa", in quanto esplicita in una norma positiva il precetto imposto dal rispetto del principio fondamentale immanente nell'ordinamento tributario che prescrive la tutela del diritto di difesa del contribuente mediante l'obbligo di attivazione da parte dell'amministrazione del "contraddittorio endoprocedimentale" ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo. Principio il cui rispetto è dovuto da parte dell'amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva e la cui violazione determina la nullità dell'atto lesivo che sia stato adottato senza la preventiva comunicazione al destinatario. Tuttavia, nel caso specifico, stante la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione per avventura eseguita senza che sia stato rispettato dall'amministrazione l'obbligo della preventiva comunicazione al contribuente conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità, salvo in ogni caso la responsabilità dell'amministrazione ai fini dell'eventuale risarcimento del danno.
18. Sicchè può affermarsi ti seguente principio di diritto: Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2 bis, D.P.R., introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 deve comunicare al contribuente che procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni
- perchè egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto.
L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.
Pag. 11 di 24 Tanto premesso, dovendo il decidente limitare il thema decidendum ai soli contributi pretesi dall' con i quattro avvisi di addebito CP_2 analiticamente indicati in ricorso, occorre concludere per la parziale fondatezza delle domande avanzate che, di conseguenza, andranno accolte per quanto di ragione.
Innanzitutto, deve essere rigettata per infondatezza l'eccezione di maturata decadenza dell' dalla possibile iscrizione a ruolo dei CP_2 crediti contesi ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 46/1999.
A ben vedere, infatti, il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'Ente, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. In ogni caso, nel caso di specie,
l' ha notificato direttamente alla parte ricorrente gli avvisi di CP_2 addebito in conformità al dettato legislativo.
Questi i principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità e ribaditi anche con la pronuncia n.
3486/2016 cui dare continuità e che si riporta nella parte di interesse: “… (omissis)… Nondimeno, ciò non giova all'odierno ricorrente, dovendosi dare continuità alla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema (richiamata anche dalla sentenza impugnata) secondo cui l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la
Tuttavia in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità.
... (omissis)…”.
Pag. 12 di 24 conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (cfr. Cass.
6.11.09 n.
23600; Cass. 20.4.02 n. 5763).
E, infatti, il dispositivo della sentenza impugnata si esprime in termini di condanna dell'odierno ricorrente a pagare la somma di Euro
11.564,51 e non di rigetto dell'opposizione.
Ciò perché l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all per il recupero dei crediti contributivi, CP_2 ferma restando - dunque - anche la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie, come correttamente ritenuto dall'impugnata sentenza (su tale alternativa, per l'analoga posizione dell' v. anche Cass.
6.8.12 n. 14149). CP_3
D'altronde, come questa S.C. ha altresì statuito (v. Cass. n.
13982/07), la cartella esattoriale costituisce non un atto amministrativo, ma un atto della procedura di riscossione del credito (i cui motivi sono già stati indicati e la cui liquidazione è già stata effettuata nei verbali di accertamento redatti dagli ispettori e notificati alle parti). E se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo viene accertato in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice deve non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma.
Coerentemente, va ribadito che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in
Pag. 13 di 24 sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
In breve, quella di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 cit. è una decadenza processuale e non sostanziale. Ciò è altresì confermato:
a) dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a molo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
b) dall'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale
(per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass. 25.5.12 n. 8350);
c) dalla non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
d) dalla ratio, evincibile anche dai lavori preparatori, dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (il che la Corte cost. ha ritenuto costituzionalmente legittimo: v. ordinanza n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
e) dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva
(quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale. … (omissis)…”.
Tanto premesso, alla luce delle allegazioni e della produzione documentale delle parti, emerge chiaramente che l'eccepita estinzione per maturata prescrizione dei contributi in esame, CP_2
Pag. 14 di 24 fatta eccezione per quelli pretesi con gli avvisi di addebito notificati alla parte ricorrente rispettivamente in data 06.11.2017 ed in data
09.07.2018, faccia riferimento alla tipologia di prescrizione c.d. sopravvenuta.
Tanto chiarito, occorre affermare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei contributi pretesi dall' con gli avvisi di addebito CP_2 notificati alla parte ricorrente rispettivamente in data 12.05.2016 ed in data 07.11.2016 se si tiene conto della loro rituale notificazione a mezzo pec in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 303 del D.L. n. 78/2010 nella versione operante ratione temporis, secondo quanto documentato dall' e dell'insussistenza di CP_2 successivi atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, deve essere dichiarata la maturata estinzione per prescrizione dei contributi pretesi dall' con gli avvisi di addebito CP_2 notificati alla parte ricorrente rispettivamente in data 12.05.2016 ed in data 07.11.2016, se si considera che nel quinquennio utile per la loro riscossione non risulta validamente notificato alla parte ricorrente alcun atto interruttivo della prescrizione da parte dell'Agente della riscossione e dell' CP_2
Deve essere dichiarata, di conseguenza, l'estinzione ed affermata l'inesigibilità dei contributi pretesi dall' con gli avvisi di addebito CP_2 notificati alla parte ricorrente rispettivamente in data 12.05.2016 ed in data 07.11.2016, e l'insussistenza del diritto dell' alla loro CP_2 riscossione per sopravvenuta prescrizione quinquennale alla data del
03.08.2023 di ricezione della comunicazione preventiva all'iscrizione ipotecaria opposta, anche computando il periodo di sospensione di
Pag. 15 di 24 311 giorni (129 + 182) del termine quinquennale di prescrizione prima ad opera dell'art. 37, comma 2 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/20204, per n. 129 giorni dal 23 febbraio al
30 giugno del 2020, e poi ad opera dell'art. 11, comma 9 D.L. n.
183/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 21/20215, per n.
182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
Ed infatti, per i contributi in esame, la cui riscossione è stata ritualmente intrapresa con la notificazione nel 2016 degli avvisi di addebito presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, opera in ogni caso la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3, comma 9 L. n. 335/1995 attualmente vigente e non più quella decennale precedente6. 4 Questo l'art. 37, comma 2 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020:
<< I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.>>. 5 Questo, inoltre, l'art. 11, comma 9 D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2021:
<< I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.>>.
Pag. 16 di 24 Questa la norma appena richiamata:
<< Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria…
(omissis)… >>.
La prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 L. n.
335/1995 appena riportata deve ritenersi operante anche per i contributi in esame.
Tanto chiarito, occorre ribadire che nella materia che ci occupa vige un principio immanente di inesigibilità, da parte dell'ente previdenziale, dei contributi prescritti7.
per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base al comma 10 del citato art. 3 della legge n. 335 del 1995, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge.”.
Pag. 17 di 24 La prescrizione dei contributi, infatti, segue il regime suo proprio, quello, appunto, quinquennale, in questo caso disciplinato dalla norma appena richiamata, decorso inutilmente il quale devono ritenersi giuridicamente preclusi sia il versamento, da parte del debitore, che, conseguentemente, la stessa esazione, da parte dell'ente creditore8.
Dall'entrata in vigore della L. n. 335/1995, decorso il quinquennio utile al recupero dei contributi, il diritto alla loro riscossione, infatti, si estingue ope legis.
Detta tipologia di prescrizione, tra l'altro, per come disciplinata dal legislatore dell'epoca, in termini diversi rispetto a quella ordinaria del codice civile, poiché sottratta alla disponibilità delle parti, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio in ogni momento9. 8 Cfr. Cass. n. 13820/2023 così massimata: “In materia previdenziale, il pagamento dei contributi prescritti determina il diritto dell'autore del pagamento alla restituzione dei contributi stessi, atteso che, in tale materia, a differenza che in quella civile - ove opera la previsione di cui all'art. 2940 c.c. -, la prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995,
è irrinunciabile e sottratta alla disponibilità delle parti, avendo prevalente funzione di ordine pubblico, con la conseguenza che il contribuente, pur volendo, sarebbe impossibilitato a versare i contributi in questione e l'ente previdenziale non potrebbe riceverne il pagamento.”. 9 In tal senso cfr. Cass. 14.11.2008, n. 27163 che ribadisce. “… (omissis)… In ordine al primo motivo deve osservarsi come, secondo il condiviso orientamento interpretativo di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11140/2001; 330/2002; 8888/2003; 23116/2004), il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, secondo un principio fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, (ma già desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2,) valevole per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in base alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge, cosicchè la prescrizione opera di diritto e pertanto può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice. Ed invero, nell'ambito privatistico, secondo le disposizioni del codice civile, l'istituto della prescrizione è dominato dai principio di disponibilità, cosicchè il debitore può rinunziare alla prescrizione già compiuta se può disporre validamente del diritto (art. 2937 c.c.), la prescrizione non può essere rilevata dal giudice se non opposta dalla parte (art. 2938 c.c.) e il pagamento spontaneo del debito prescritto non è ripetibile (art. 2940 c.c.). E' stato perciò condivisibilmente osservato che nei rapporti di diritto privato la prescrizione non ha un effetto estintivo del diritto soggettivo, ma ha soltanto una "efficacia preclusiva", nel senso che
Pag. 18 di 24 Né potrebbe condividersi quell'orientamento che afferma la prescrizione decennale in caso di omessa o tardiva opposizione delle cartelle presupposte, non ravvisandosi comunque in ogni caso alcun titolo giudiziale legittimante l'operatività della disciplina contenuta nell'art. 2953 c.c. invocato a sostegno del termine più lungo, nemmeno nelle ipotesi di incontestabilità delle pretese contributive10.
Ed ancora, la specialità della disciplina sulla prescrizione dei contributi e, soprattutto, la natura del credito preteso originato dal sottostante rapporto assicurativo, sono tutti elementi che confortano l'operatività della disciplina sulla prescrizione quinquennale sopra richiamata in tutti i casi in cui sono pretesi crediti contributivi ed anche in caso di mancata o tardiva opposizione alla cartella di pagamento o all'avviso l'eccezione di prescrizione, tempestivamente proposta dal debitore, vale ad escludere ogni ulteriore controversia sul diritto prescritto e che, per contro, nel regime previdenziale, la prescrizione ha una sicura efficacia estintiva, cosicchè l'ente previdenziale creditore non può più nè pretenderla nè riceverla
(cfr, Cass., n. 330/2002, cit., in motivazione); donde, appunto, in tale materia, l'operatività di diritto della prescrizione e la sua rilevabilità d'ufficio da parte del giudice. Costituisce al contempo orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il divieto di proposizione di nuove eccezioni in appello (stabilito dall'art. 345 c.p.c., comma 2, e, per il rito del lavoro, dall'art. 437 c.p.c., comma 2) concerne soltanto quelle in senso proprio relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 13076/2004; 18096/2005;
11774/2007). Ne discende che, nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali obbligatori, l'eccezione di prescrizione non rientra fra quelle ricomprese nel divieto di cui al surricordato art. 437 c.p.c., comma 2, (non potendo quindi condividersi il diverso avviso espresso nella sentenza di questa Corte n. 9498/2003) … (omissis)… “. 10 In tal senso anche Cass. n. 31297/2022 così massimata: “In tema di riscossione coattiva di crediti previdenziali la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre l'opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario, decennale, ai sensi dell'articolo 2953 del codice civile. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.”.
Pag. 19 di 24 di addebito con conseguente incontestabilità delle pretese con questi avanzate.
In questi casi, infatti, dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento non opposti o tardivamente opposti ricomincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione.
Diversamente opinando si arriverebbe a legittimare la riscossione di un credito che sarebbe evidentemente acausale ma soprattutto astratto dal rapporto assicurativo sottostante.
E questo non potrebbe essere.
La riscossione dei contributi da parte dell'istituto che si assume creditore, innanzitutto, è giuridicamente legittima se le pretese avanzate sono causalmente riconducibili ad un sottostante rapporto contributivo.
La pretesa di crediti da parte dell'ente previdenziale a diverso titolo non troverebbe alcun conforto giuridico.
Detta circostanza, evidentemente non ammissibile, potrebbe verificarsi quale logica conseguenza dell'estinzione del diritto alla riscossione ovvero in tutti i casi in cui sia comunque spirato il termine utile, quinquennale, si ripete, per il recupero dei contributi.
Alla luce di quanto appena sopra esplicitato, pertanto, il decidente ritiene di discostarsi da quell'orientamento di una parte della giurisprudenza, anche di legittimità, che invoca il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. in caso di incontestabilità delle pretese per mancata o tardiva impugnazione delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito.
Per la fattispecie in esame, infatti, non può essere condivisa in alcun modo la ricostruzione offerta da una certa parte della giurisprudenza sulla decorrenza di un nuovo termine, questa volta decennale, di prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. a seguito della cristallizzazione
Pag. 20 di 24 dei crediti contributivi per mancata tempestiva proposizione dell'opposizione avverso la cartella di pagamento o l'avviso di addebito debitamente notificati, per implicita equiparazione ad un giudicato della definitività così formatasi delle pretese contributive11.
Si consideri, inoltre, che a dirimere la querelle sulla durata quinquennale o decennale della prescrizione a seguito di mancata tempestiva opposizione al ruolo è intervenuta la Suprema Corte a sezioni unite che si è discostata da quell'orientamento di una parte della giurisprudenza, anche di legittimità, che invocava il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. in caso di incontestabilità delle pretese per mancata o tardiva impugnazione delle cartelle di pagamento12. 11 Cfr. CdA Perugia 07.09.2012, n. 210 nella parte in cui chiarisce: “… (omissis)… Come correttamente osservato dal giudice di primo grado e non contestato dalle parti, ai crediti oggetto della controversia è applicabile la prescrizione quinquennale, come previsto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e CP_ 10. Da un lato, infatti, l non ha intrapreso procedure di accertamento dei crediti prima dell'entrata in vigore della legge medesima (avvenuta il 17 agosto 1995); dall'altro, la situazione di incontestabilità del credito che consegue alla mancata opposizione alla cartella esattoriale non è equiparabile a un giudicato, con la conseguenza che non è applicabile al caso di specie l'art. 2953, secondo cui "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni". Il termine di prescrizione è, dunque, quinquennale. Ciò premesso, il Tribunale ha rilevato che, per quanto attiene ai CP_ crediti di cui alla cartella esattoriale n. (OMISSIS), l dopo la notifica della cartella stessa e prima della ricezione da parte del B. dell'intimazione di pagamento del 24 ottobre 2007, aveva interrotto la prescrizione, rivendicando il credito con una missiva ricevuta dal debitore il 7 marzo 2003… (omissis)… “. 12 Cfr. Cass. SS.UU. 17.11.2016, n. 23397 così massimata: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n.
46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito CP_ dell' che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto .”. CP_7
Pag. 21 di 24 Ne consegue la declaratoria di estinzione dei contributi pretesi dall' con gli avvisi di addebito notificati alla parte ricorrente CP_2 rispettivamente in data 12.05.2016 ed in data 07.11.2016.
Per i restanti contributi pretesi dall' occorre affermare CP_2
l'infondatezza delle domande attoree.
A ben vedere, infatti, l' ha prodotto un avviso di ricevimento CP_2 dell'avviso di addebito del 2017 da cui inferire la sua ricezione per compiuta giacenza. Ed ancora, l' ha prodotto anche la pec di CP_2 notificazione alla parte ricorrente dell'avviso di addebito del 2018.
Ebbene, considerati i 311 giorni (129 + 182) di sospensione del termine quinquennale di prescrizione prima ad opera dell'art. 37, comma 2 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.
27/2020, per n. 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno del 2020, e poi ad opera dell'art. 11, comma 9 D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2021, per n. 182 giorni dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021, nessuna estinzione per prescrizione può ritenersi maturata per detti contributi.
Deve essere rigettata, di conseguenza, la restante parte della promossa opposizione.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto dalla parte ricorrente nel presente giudizio, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza tra la parte ricorrente e la parte resistente Controparte_4
Pag. 22 di 24 deputata ex lege alla riscossione dei contributi in esame. Andranno, invece, integralmente compensate le spese processuali tra la parte ricorrente e la parte resistente CP_2
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie in parte il promosso ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione per prescrizione e l'inesigibilità dei contributi pretesi dall' con gli avvisi di addebito notificati CP_2 alla parte ricorrente rispettivamente in data 12.05.2016 ed in data 07.11.2016;
- rigetta per infondatezza la restante parte del promosso ricorso;
- compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna la parte resistente al Controparte_4 pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle appena compensate, liquida in complessivi € 485,25, di cui € 442,25 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 ed € 43,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distarsi;
- compensa integralmente tra la parte ricorrente e la parte resistente le spese del presente giudizio. CP_2
Bari,23/06/2025 Il Giudice del lavoro
Pag. 23 di 24 Salvatore Franco Santoro
Pag. 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. Cass. SS.UU. 18.09.2014, n. 19667 nella parte in cui afferma: “… (omissis)… 1. La questione sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite impone l'esame pregiudiziale del secondo motivo di ricorso, con il quale il contribuente ha censurato l'impugnata sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77 per aver il giudice di merito affermato, senza peraltro alcun adeguato approfondimento, che la legittimità dell'iscrizione ipotecaria scaturisce dal mancato pagamento entro i termini previsti di cartelle esattoriali non più impugnabili, mentre la comunicazione di avvenuta iscrizione non è prevista da alcuna norma, trattandosi di misura cautelare.
1.1. Sostiene, invece, il ricorrente che la necessaria ed ineludibile lettura integrata del D.P.R. n. 602 del
1973, artt. 50 e 77, porterebbe a ad altre e differenti conclusioni, imponendo, ai fini della legittimità della dell'iscrizione ipotecaria, la comunicazione di quest'ultima al contribuente, prima che l'esattore possa procedere all'espropriazione forzata.
2. La ragione fondante dell'ordinanza di rimessione sembra manifestamente consistere nel rilievo che nella giurisprudenza della Corte si sia affermata l'idea che l'ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, art. 77, rappresenti un atto preordinato all'espropriazione immobiliare e, dunque, in 3 Questa la norma cit.: < L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione CP_ tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.>> 6 Cfr. Cass. 10.12.2004, n. 23116 così massimata: “Nella materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti: la prescrizione, inoltre, opera di diritto e pertanto può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, mentre l'ente previdenziale (anche se, come nella specie, di natura privatistica) non può rinunciare alla "irricevibilità" dei contributi prescritti. Detto principio di indisponibilità - attualmente fissato dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dall'art. 55, comma 2, del r.d.l. n. 1827 del 1935 vale 7 Cfr. Cass. n. 6154/2024 così massimata: “In materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio.”.