Art. 77. Fermo di indiziato di delitto 1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 ((e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive)) il fermo di indiziato di delitto e' consentito anche al di fuori dei limiti di cui all' articolo 384 del codice di procedura penale , purche' si tratti di reato per il quale e' consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice.
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13 ottobre 2011
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15 giugno 2019
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Commentari • 210
- 1. Le misure di prevenzione personaliDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 febbraio 2021
[…] sotto il profilo procedurale, va inoltre rilevato che, nei “confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive il fermo di indiziato di delitto e' consentito anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, purche' si tratti di reato per il quale e' consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice” (art. 77 del codice antimafia) fermo restando che, per un verso, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/07/2012, n. 29911Provvedimento: […] riteneva altresì che l'art. 77 del codice antimafia, secondo cui il fermo è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 384 del codice di rito, purché si tratti di reato per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza, dovesse interpretarsi nel senso che allorquando i soggetti siano indiziati di delitti per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza di reato e rientrino nella categoria di cui all'art. 4 del decreto medesimo, […]Leggi di più...
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