Articolo 77 del Codice antimafia
Articolo 85Articolo 87
Versione
13 ottobre 2011
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Versione
15 giugno 2019
Art. 77. Fermo di indiziato di delitto 1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 ((e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive)) il fermo di indiziato di delitto e' consentito anche al di fuori dei limiti di cui all' articolo 384 del codice di procedura penale , purche' si tratti di reato per il quale e' consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice.
Entrata in vigore il 15 giugno 2019
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