TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9896 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 73869 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 14.1.2025 e vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1
Viale delle Milizie n. 34, presso lo studio legale dell'Avv. Ubaldo Ricci, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione
Attrice
E
(C.F.: CP_1 C.F._2
Convenuto contumace
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, il procuratore di parte attrice così concludeva: “precisa le proprie conclusioni, riportandosi integralmente a quanto argomentato, eccepito, dedotto, richiesto e nelle conclusioni svolte nell'atto introduttivo, le quali devono intendersi integralmente ivi trascritte e delle quali s'insiste per integrale accoglimento. Inoltre, chiede la concessione dei termini ex art.190, comma 6° c.p.c. per il deposito delle relative memorie difensive.”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, esponendo: CP_1
- che con scrittura privata del 23 novembre 2018, il Sig. si obbligava a vendere CP_1 strumentazione elettronica per attività musicali al prezzo di euro 20.000,00;
1 - che secondo l'intesa tra le parti, tale strumentazione avrebbe dovuto essere impiegata all'interno di due sale prove e uno studio di registrazione che parte convenuta si obbligava a realizzare, a proprie esclusive spese, nell'ambito della costituenda associazione culturale “Fucksia
Billiards & Rock'n'Live”, di cui le parti rappresentavano due dei tre soci fondatori;
- che aveva versato integralmente il corrispettivo pattuito mediante quattro assegni circolari intestati al tratti da Intesa San Paolo e datati 23 novembre 2018, dell'importo di euro CP_1
5.000,00 ciascuno, identificabili nei numeri: 3502980372-08, 3502980373-09, 3502980370-06 e
3502980371-07;
- che nonostante l'integrale e tempestivo pagamento del prezzo convenuto, il metteva CP_1 di dare corso alla consegna dei beni promessi e si rendeva irreperibile, risultando addirittura cancellato dall'anagrafe nazionale dei residenti;
- che si rendevano vane tutte le iniziative intraprese per sollecitare l'adempimento, ivi compreso l'invio di diffida ad adempiere presso l'ultima residenza nota, a mezzo raccomandata
A.R. n. 15364198016-1 dell'8 marzo 2021, restituita con dicitura “sconosciuto”;
- che l'inadempimento aveva comportato una rilevante perdita patrimoniale e aveva precluso l'avvio di un'attività lavorativa, arrecando grave danno economico e professionale;
- che, quindi, domandava la restituzione dell'importo di euro 20.000,00 versato al oltre CP_1 al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, A) in via principale e per l'effetto, previo accertamento che la scrittura privata sottoscritta dalla parti in data 23 novembre 2018 è un contratto di compravendita, dichiarare la risoluzione contrattuale di diritto ex art.1453 c.c., alla luce del grave inadempimento da parte del convenuto che ha intascato l'intero prezzo della compravendita senza consegnare alcuno dei beni promessi, con conseguente ripetizione degli € 20.000,00, indebitamente trattenuti dal sig. B) CP_1 accertare e riconoscere alla sig.ra il risarcimento del danno patrimoniale a Parte_1 titolo di lucro cessante, corrispondente all'impossibilità per la sig.ra disoccupata quasi Pt_1 sessantenne, di poter iniziare a svolgere una nuova attività professionale, valutato nell'importo di
€ 25.000,00, corrispondente al guadagno netto medio che l'attrice avrebbe guadagnato complessivamente dallo svolgimento dell'attività di gestore di sale prove e studi di registrazione per il periodo 2019-2021, tenuto conto dei diversi fattori implicati, non ultimo la pandemia da
Covid-19, o nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di Giustizia;
C) accertare e riconoscere alla sig.ra danno non patrimoniale in €10.000,00, o nella maggiore Parte_1
o minore somma che il Tribunale riterrà congrua, consistente nel grave pregiudizio sofferto
2 dall'attrice non nel suo patrimonio, ma nella sua cd. sfera personale, in quanto la condotta inadempiente del convenuto ha leso in modo grave e serio il diritto della sig.ra donna Pt_1 quasi sessantenne, a reinserirsi nel mondo del lavoro ed uscire dalla disoccupazione dopo il licenziamento subito a seguito della chiusura dello stabilimento dove era precedentemente e da oltre 25 anni, occupata. In ogni caso, condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.”.
Instauratosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio , regolarmente CP_1 evocato in giudizio ex art. 143 c.p.c. e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, ritenute inammissibili le istanze di prova orale e di ordine di esibizione formulate dalla parte attrice nella memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla stessa parte e, a seguito dell'udienza cartolare del 14.1.2025, era trattenuta in decisione, con assegnazione all'attrice del termine ex art. 190 c.p.c., per il deposito della comparsa conclusionale.
OSSERVA IN DIRITTO
La domanda di risoluzione contrattuale formulata dall'attrice è fondata e, come tale, deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
In termini generali, in ipotesi di fenomeni patologici in fase di esecuzione contrattuale, primo tra tutti l'inadempimento di una parte rispetto alla obbligazione convenuta, l'ordinamento giuridico appronta una serie di rimedi testualmente previsti, tra i quali, per quanto qui d'interesse, la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c..
In tema, giova ricordare che trattasi di un rimedio con il quale, ai sensi della norma citata, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie alla propria obbligazione, l'altro può chiedere a sua scelta l'adempimento o la risoluzione contrattuale. Nello specifico, dunque, con l'azione di risoluzione il contraente non inadempiente, esercitando un proprio diritto potestativo in sede giudiziale, chiede emanarsi una pronuncia costitutiva del giudice, con la quale si impone lo scioglimento del vincolo negoziale.
Sempre in punto di risoluzione contrattuale per inadempimento ex art. 1453 c.c., occorre rammentare, inoltre, che la giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità reputa che il creditore/attore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (cfr., ex multis, Cass. n. 1741/2010). Per cui va fatta applicazione del criterio di giudizio costantemente applicato in giurisprudenza, per il quale, in tema di inadempimento contrattuale, con riguardo al riparto dell'onere probatorio, il creditore che agisca per l'adempimento, ovvero per la risoluzione
3 del contratto, deve solo provare, ex art. 2697 c.c., la fonte negoziale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, essendo invece il debitore convenuto onerato di fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'adempimento dell'obbligazione medesima, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)
(Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Ciò precisato, nella fattispecie concreta, parte attrice ha depositato in atti la scrittura privata stipulata con il convenuto in data 23.11.2018 (doc. 1 fascicolo di parte attrice), con la quale era stata convenuta la compravendita della strumentazione ivi indicata a fronte del controvalore pari ad € 20.000,00, da corrispondersi con la dazione di quattro assegni bancari circolari, i quali risultano essere stati emessi il 23.11.2018 presso la banca trattaria Intesta Sanpaolo s.p.a. (doc. 2 parte attrice) e sono stati asseritamente consegnati dall'attrice al convenuto.
Di contro, il convenuto, rimasto contumace nell'odierno giudizio, non ha dato la prova di aver correttamente adempiuto alla prova obbligazione.
Sicché, in ossequio ai principi innanzi esposti, deve essere accolta la domanda di risoluzione contrattuale proposta dall'attrice ex artt. 1453 e 1455 c.c. e il contratto intercorso tra le parti dell'odierno giudizio deve essere dichiarato risolto.
Consequenzialmente, deve essere accolta anche la domanda di ripetizione dell'indebito, in ragione dell'effetto retroattivo della risoluzione, di cui all'art. 1458 c.c., avente ad oggetto la somma di € 20.000,00, corrisposta dall'attrice al convenuto per il tramite dei già menzionati assegni circolari, circostanza corroborata dalla contestualità della loro emissione rispetto alla data di conclusione contrattuale, nonché dal contenuto della diffida di pagamento inoltrata da Pt_1
a sebbene la stessa risulta restituita al mittente in quanto il destinatario
[...] CP_1 non è stato rinvenuto all'indirizzo indicato, con conseguente impossibilità di addivenire ad una risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. (doc. 4 parte attrice).
Per contro, non possono trovare accoglimento le domande di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali avanzate dalla parte attrice per assoluto difetto di allegazione e prova in ordine agli elementi che consentano l'individuazione stessa del danno asseritamente subito, anche in ordine alla natura e alla entità degli stessi.
4 Ai fini, infatti, della risarcibilità del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218
c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare , in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento, ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita
(patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione
(cfr. Cass. SU 26972/2008).
Nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione, manca la prova del danno patrimoniale (importo che, verosimilmente, l'attrice avrebbe guadagnato complessivamente dallo svolgimento dell'attività di gestore di sale prove e studi di registrazione per il periodo 2019-2021)
e non patrimoniale (grave pregiudizio sofferto dall'attrice a causa dell'inadempimento) in ipotesi subiti dall'attrice, né può disporsi la liquidazione del danno in via equitativa.
Sul punto deve ribadirsi che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega (cfr. Cass.
13288/2007; Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass.
4534/2017).
Le superiori considerazioni valgono appunto tanto nell'ipotesi di pretesi danni di natura patrimoniale quanto nell'ipotesi di quelli di natura non patrimoniale.
Pertanto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
5 In conclusione, il contratto intercorso tra e concluso il Parte_1 CP_1
23.11.2018, accertato l'inadempimento del convenuto, deve essere dichiarato risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e per l'effetto il eve essere condannato alla ripetizione, in favore di parte CP_1 attrice, della complessiva somma di € 20.000,00, quale prezzo della compravendita corrispostogli dalla oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo. Pt_1
Le domande risarcitorie attoree devono invece essere respinte.
Il convenuto, attesa la prevalente soccombenza, deve essere condannato alla refusione, in favore dell'Erario - attesa l'ammissione dell'attrice al benefizio del gratuito patrocinio - delle spese di lite liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, individuato in base al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa civile come sopra promossa, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, anche istruttorie, così provvede:
1) accertato l'inadempimento di parte convenuta, dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti e sottoscritto in data 23.11.2018;
2) condanna alla ripetizione, in favore di parte attrice, dell'importo di € CP_1
20.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) condanna il convenuto alla refusione in favore dell'Erario delle spese di lite, liquidate in €
2.540,00, per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, l' 01/07/2025
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
6