Versione
1 gennaio 1993
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19 dicembre 1996
19 dicembre 1996
Art. 77.
(Norme generali sui segnali verticali)
1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell'articolo 39 del codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.
2. Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari, redatto, se del caso, di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidita' della circolazione pedonale e veicolare.
3. Il progetto deve tenere conto, inoltre, delle caratteristiche delle strade nelle quali deve essere ubicata la segnaletica ed, in particolare, delle velocita' di progetto o locali ((predominanti)) e delle prevalenti tipologie di traffico cui e' indirizzata (autovetture, veicoli pesanti, motocicli); per i velocipedi ed i pedoni puo' farsi ricorso a specifica segnaletica purche' integrata o integrabile con quella diretta ai conducenti dei veicoli a motore.
4. Al fine di preavvisare i conducenti delle reali condizioni della strada per quanto concerne situazioni della circolazione, meteorologiche o altre indicazioni di interesse dell'utente i segnali verticali possono essere realizzati in modo da visualizzare di volta in volta messaggi diversi, comandati localmente o a distanza mediante idonei sistemi di controllo. Tali segnali, detti a "messaggio variabile", anche se impiegati a titolo di preavviso e di informazione, devono essere realizzati facendo uso di figure e scritte regolamentari e cioe' riproducenti integralmente per forme, dimensioni, colori e disposizione le figure e gli alfabeti prescritti nei segnali verticali di tipo non variabile. Il passaggio da un messaggio all'altro deve avvenire in maniera rapida per non ingenerare confusione o distrazione nell'utente.
5. E' vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. E' consentito il permanere in opera di segnali gia' installati che presentano solo lievi difformita' rispetto a quelli previsti, purche' siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, ((commi da)) 1 a 8, e 81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perche' le loro caratteristiche non soddisfano ((...)) ai requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento.
6. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicita' con i segnali stradali. E' tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicita' di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.
7. Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazioneproprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonche' il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non puo' superare la superficie di 200 cm(Elevato al Quadrato). Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione.
(Norme generali sui segnali verticali)
1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell'articolo 39 del codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.
2. Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari, redatto, se del caso, di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidita' della circolazione pedonale e veicolare.
3. Il progetto deve tenere conto, inoltre, delle caratteristiche delle strade nelle quali deve essere ubicata la segnaletica ed, in particolare, delle velocita' di progetto o locali ((predominanti)) e delle prevalenti tipologie di traffico cui e' indirizzata (autovetture, veicoli pesanti, motocicli); per i velocipedi ed i pedoni puo' farsi ricorso a specifica segnaletica purche' integrata o integrabile con quella diretta ai conducenti dei veicoli a motore.
4. Al fine di preavvisare i conducenti delle reali condizioni della strada per quanto concerne situazioni della circolazione, meteorologiche o altre indicazioni di interesse dell'utente i segnali verticali possono essere realizzati in modo da visualizzare di volta in volta messaggi diversi, comandati localmente o a distanza mediante idonei sistemi di controllo. Tali segnali, detti a "messaggio variabile", anche se impiegati a titolo di preavviso e di informazione, devono essere realizzati facendo uso di figure e scritte regolamentari e cioe' riproducenti integralmente per forme, dimensioni, colori e disposizione le figure e gli alfabeti prescritti nei segnali verticali di tipo non variabile. Il passaggio da un messaggio all'altro deve avvenire in maniera rapida per non ingenerare confusione o distrazione nell'utente.
5. E' vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. E' consentito il permanere in opera di segnali gia' installati che presentano solo lievi difformita' rispetto a quelli previsti, purche' siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, ((commi da)) 1 a 8, e 81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perche' le loro caratteristiche non soddisfano ((...)) ai requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento.
6. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicita' con i segnali stradali. E' tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicita' di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.
7. Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazioneproprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonche' il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non puo' superare la superficie di 200 cm(Elevato al Quadrato). Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione.
Commentari • 15
- 1. Multa valida anche se sul cartello stradale manca l'indicazione dell'ordinanzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2006 · 127.37824
Giurisprudenza • 37
- 1. Trib. Lecce, sentenza 04/07/2025, n. 2164Provvedimento: […] Con ricorso ex art. 204 bis e art. 22 della Legge 689/81, l'opponente ha eccepito: 1) Violazione dell'art. 77 comma 7 del D.P.R. 495/92; 2) Violazione dell'art. 25 co. 2 della legge 120/2010; 3) Violazione delle norme previste dall'art. 45 N.C.d.S. e dagli artt. 192 e 345 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada; 4-5-6-7) Mancata contestazione immediata ai sensi dell'art. 201 c.1 bis lett. f del c.d.s., in quanto accertata in tempo successivo mediante dispositivo ex art. 4 L 168/2002; 8-9-10) Mancata omologazione della macchinetta rilevatrice, assenza del certificato di taratura e conseguente potenziale errore della macchinetta rilevatrice;Leggi di più...
- opposizione a verbale di contestazione·
- giurisdizione civile·
- art. 142 c.d.s.·
- art. 45 c.d.s.·
- approvazione autovelox·
- omologazione autovelox·
- compensazione spese di lite·
- violazione art. 112 c.p.c.·
- art. 192 regolamento di esecuzione c.d.s.