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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/08/2025, n. 6473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6473 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19155/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 19155/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione il giorno 09.07.2025 e vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ) e Parte_4 C.F._4 Parte_5
rappresentati e difesi in forza di procura in
[...] C.F._5
calce all'opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv. Gianpiero Zingari e dall'avv.
Eleonora d'Orta ed elettivamente domiciliati a Milano, via Conservatorio, 17, presso lo studio di questi ultimi
Opponenti
e
(C.F. ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in forza di procura rilasciata da in persona del Controparte_3
procuratore della società dott.ssa rappresentata e difesa in forza di CP_4
mandato in calce alla comparsa dall'avvocato Nicola Lucarelli ed elettivamente domiciliata a Campobasso, Piazza Vittorio Emanuele II, 9 presso lo studio di quest'ultimo pagina 1 di 8 Opposta
CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione di e, per essa, Controparte_1
per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per Controparte_2
quelle che verranno accertate in corso di causa e, per l'effetto, annullare/revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 4254/2024 (R.G. 39614/2023), emesso dal Tribunale di
Milano in data 17/03/2024 e pubblicato in data 25/03/2024.
IN VIA PRINCIPALE
Respingere le pretese creditorie avanzate da e, per essa, Controparte_1 [...]
nei confronti dei signori , Controparte_2 Parte_1 Parte_2
e in quanto Parte_3 Parte_5 Parte_4
infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per tutti motivi e le ragioni di cui in narrativa e per quelle che verranno accertate in corso di causa, e, per l'effetto, annullare/revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 4254/2024 (R.G. 39614/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data 17/03/2024 e pubblicato in data 25/03/2024.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, così provvedere:
In via preliminare:
- Concedere la provvisoria esecuzione del d.i. n. 4254/2024 del 25.03.2024 emesso dal
Tribunale di Milano R.G. n. 39614/2023;
Sempre in via preliminare e pregiudiziale:
Preso atto della pendenza del procedimento avanti questo stesso Tribunale di Milano,
RG n.
pagina 2 di 8 18532/2024, Giudice Dott.ssa Carmela Gallina (ove l'esponente andrà a costituirsi nel termine di legge) disporne la riunione ex artt. 273 e/o 274 c.p.c. del presente giudizio, inerente al medesimo decreto ingiuntivo e alle medesime garanzie a quello più vetusto
R.G. 18532/2024;
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità, infondatezza ed illegittimità di tutte le eccezioni sollevate, per le ragioni in punto di fatto e di diritto innanzi menzionate e, per l'effetto, rigettare integralmente la proposta opposizione a decreto ingiuntivo e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 4254/2024 del 25.03.2024 emesso dal
Tribunale di Milano;
- con ogni vittoria di causa, competenza ed oneri di legge.
In via subordinata:
- Accertare e dichiarare che i sig.ri (C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_5
), (C.F. ), C.F._6 Parte_3 C.F._3
(C.F. ) sono debitori nei confronti Parte_4 C.F._4
della della eventuale minor somma che venisse accertata in corso Controparte_1
di causa, oltre interessi contrattualmente previsti e, per l'effetto, emettere sentenza di condanna al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia;
- con ogni vittoria di causa, competenza ed oneri di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e per opporsi al decreto ingiuntivo n. 4254/2024 Parte_4 Parte_5
emesso dal Tribunale di Milano con cui veniva loro intimato di pagare in solido a
[...]
e, per essa, € 251.355,53, oltre interessi e CP_1 Controparte_2
spese di lite (limitando, quanto ai sig.ri e Parte_5 Parte_3 [...]
l'ingiunzione al residuo finanziamento per € 175.531,75) quali fideiussori di Parte_4
TEVA S.r.l. in liquidazione.
pagina 3 di 8 In particolare, in sede monitoria aveva dedotto: che in data 7.06.2018 Controparte_1
aveva concluso un contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco con Banco BPM
S.p.A. e Banco Popolare di Milano S.p.A., come da atto di cessione pubblicato in G.U.
n. 65 del 7.06.2018 (doc. 2 fascicolo monitorio); che, in virtù di tale cessione, aveva acquistato pro soluto da Banco BPM tre linee di credito nei confronti di TE s.r.l. poi fallita così indicate: 1) PRESTITI PERSONALI – Rapp. 0121-006 000000161232003 chirografario, 2) CONTO CORRENTE - Rapp. 0121-006 000000161232001 e 3)
PRESTITO SOCI 413 – Rapp. 0121-006 Parte_6
000000161232002; che pertanto vantava un credito nei confronti della TE S.r.l. della complessiva somma di € 251.355,53, oltre interessi a titolo di residuo saldo di conto corrente n. 31108 acceso presso la Banca Popolare di Milano e a titolo di residuo finanziamento n. 200/4389413 (prima tranche) e n. 200/4389414 (seconda tranche); che in data 9.11.2010 e si costituivano fideiussori solidali della TE S.r.l. nei Pt_1 Pt_2
confronti di Banca Popolare di Milano fino all'importo di € 396.000 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura;
che in data 26.11.2013 , e Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_5
si costituivano fideiussori solidali nell'interesse di TE S.r.l. fino Parte_4
all'importo di € 300.000 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal predetto finanziamento;
che in data 30.09.2018 e 11.04.2019 la Controparte_2
in nome e per conto di inviava alla debitrice principale e ai
[...] Controparte_1
garanti avviso di cessione del credito e intimazione di pagamento della somma di €
251.355,53, senza ottenere riscontro.
A sostegno dell'opposizione gli opponenti deducevano: che, in qualità di titolari di quote della società e membri del Consiglio d'amministrazione di TEVA S.r.l. prestavano, nel corso degli anni, delle fideiussioni personali a garanzia delle obbligazioni sociali;
che, nell'ambito di un piano di risanamento e sviluppo dell'attività sociale, con atto notarile in data 11 giugno 2014, i signori , e e Pt_3 Pt_5 Parte_4 Pt_7
e cedevano a le loro quote di Parte_2 Parte_1 CP_5
pagina 4 di 8 partecipazione di TEVA con l'accordo, tra l'altro, che si accollasse CP_5
tutte le posizioni debitorie pregresse di TEVA e si obbligasse a liberare i soci (odierni opponenti) dalle garanzie fideiussorie da questi concesse al ceto bancario;
che
[...]
si rendeva inadempiente a tutte le obbligazioni assunte;
che nell'ottobre CP_5
2016 il Difensore degli opponenti inviava comunicazione pec a Banca Popolare di
Milano Soc. Coop. a r.l. (oggi Banco BPM S.p.A.) per informarla che CP_5
era subentrata nei rapporti fideiussori contratti con gli istituti di credito a garanzia di
TEVA; che quest'ultima, nel frattempo, chiedeva l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
che Banco BPM S.p.A., originaria creditrice, comunicava a
TEVA e ai fideiussori la revoca con effetto immediato di tutte le facilitazioni concesse e intimava il pagamento degli insoluti.
Tanto premesso in fatto, in via preliminare, parte opponente deduceva: che CP_1
e, per essa, non aveva provato di essere divenuta
[...] Controparte_2
titolare del credito né l'effettiva quantificazione delle somme dovute;
che, ai sensi dell'art. 1957 c.c., l'opposta era decaduta dalla possibilità di agire nei confronti dei fideiussori in quanto né la banca cedente né la cessionaria avevano intrapreso alcuna azione nei confronti della debitrice principale a far data dal 23.08.2016, allorquando
Banco BPM aveva revocato con effetto immediato le facilitazioni in essere;
che il pagamento dei debiti ingiunti non era dovuto da parte degli opponenti, in quanto
[...]
avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese creditorie a in CP_1 CP_5
qualità di soggetto accollante, a fronte della compravendita di quote avvenuta nel 2014
(doc. 1 opponente).
Per tutti i motivi esposti, parte opponente chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione di e la revoca del decreto ingiuntivo. CP_1
costituendosi chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto Controparte_1
deducendo: che il credito verso TE era documentato;
che la censura relativa al difetto di titolarità del credito era infondata, come dimostrato dalla produzione in giudizio della dichiarazione di cessione proveniente da parte di Banco BPM;
che il rilascio delle pagina 5 di 8 fideiussioni non era stato contestato da parte degli opponenti;
che le pattuizioni contenute nell'atto di cessione quote tra gli opponenti e non le erano Controparte_6
opponibili, in quanto la Banca cedente non era parte del contratto;
che la garanzia sottoscritta dagli ingiunti costituiva un contratto autonomo di garanzia e li obbligava ad un pagamento immediato senza possibilità di opporre eccezioni relative al rapporto principale;
che la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. era stata derogata dalle parti in sede di conclusione della garanzia.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. n. 17944/2023).
Nel caso di specie parte opposta non forniva elementi sufficienti a provare che i crediti azionati siano stati ceduti da Banco BPM S.p.A. a Controparte_1
Oltre all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda n. 65 del 7 giugno
2018), che non consente di per sé alcuna individuazione dei crediti ceduti, l'opposta produceva la dichiarazione proveniente da Banco BPM S.p.A. ove la stessa confermava di aver ceduto in data 1° giugno 2018 tre linee di credito a Controparte_1
identificandole come segue:
1) 5420443 5584-5420443-161232-121-3-1 0121-006 000000161232001 CONTO
CORRENTE
2) 5420443 5584-5420443-161232-121-11-1 0121-006 000000161232002
[...]
Parte_8
pagina 6 di 8 3) 5420443 5584-5420443-161232-121-48-1 0121-006 000000161232003 PRESTITI
PERSONALI
Tali numeri identificativi non corrispondono né a quelli indicati nei singoli contratti, né
a quelli di cui all'estratto del contratto di cessione dei crediti prodotto da parte opposta con la prima memoria (doc. 21).
Con riferimento al contratto di conto corrente allegato nel fascicolo monitorio (doc. 5), infatti, il codice rapporto risulta essere il n. 121 – 31108. Nell'estratto del contratto di cessione (doc. 21), alla voce “conto corrente” risulta il diverso numero
0530006000000159848001.
Analogamente il contratto di finanziamento, allegato nel fascicolo monitorio, (doc 6) riporta il codice rapporto n. 00121 – 42 – 00020004389413, non corrispondente né a quello indicato nell'estratto del contratto di cessione (doc. 21 opposta), ove alla voce
“prestiti personali” è indicato il n. 0121 – 006000000161232003, né alla dichiarazione resa dalla Banca cedente.
Tali incongruenze non permettono di individuare le linee di credito effettivamente trasferite a e di ritenerne provata la cessione. Controparte_1
Parte opposta, sul punto, a fronte dei rilievi mossi dagli opponenti, circa le incongruenze riscontrate nei documenti prodotti si limitava a sostenere che le linee di credito, una volta girate a sofferenza e cedute, avevano variato denominazione, senza tuttavia fornire alcun riscontro di tale affermazione.
A ciò si aggiunga che analoga carenza di prova riguarda la quantificazione del credito così operata in ricorso: a) quanto ad € 174.701,91 a titolo di residuo saldo conto corrente n. 31108 acceso presso la Banca Popolare di Milano dalla TEVA S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale alla VIA MONZA 102 in 20060 GESSATE
(MI) (cfr. Doc. 5); b) quanto ad € 75.824,99, a titolo di residuo finanziamento n.
200/4389413, costituente la prima tranche di euro 180.000,00, erogata il 26.11.2013 di originari euro 300.000,00 in favore della TE SR (al netto degli incassi percepiti per rimborso quota Finlombarda); c) quanto ad € 829,84 per residuo finanziamento n.
pagina 7 di 8 200/4389414 costituente la II tranche di euro 120.000,00 erogata il 26.11.2013 (al netto degli incassi percepiti per rimborso quota Finlombarda) (doc. 6).
Anche a seguito dell'ordinanza del 16.12.2024, ove veniva indicata l'insufficienza delle allegazioni e l'assenza di documenti che comprovassero la correttezza degli importi richiesti, infatti, parte opposta non forniva alcuna ulteriore indicazione circa le rate insolute dei finanziamenti e i rimborsi ottenuti da Finlombarda.
Le rate del finanziamento risultano, inoltre, addebitate sul conto corrente n. 31108 di cui
è stato, parimenti, richiesto il saldo, così da risultare oggetto di una duplice richiesta di restituzione.
Per tutto quanto sopra esposto, non essendo stata fornita prova adeguata né della titolarità né della sussistenza del credit ingiunto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 applicati ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 4254/2024 emesso dal Tribunale di Milano;
condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
e le spese di lite liquidate in € 14.103 Parte_3 Parte_4 Parte_5
per compenso ed euro 386,50 per spese oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Milano, 7 agosto 2025
Il giudice dott.ssa Michela Guantario
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 19155/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione il giorno 09.07.2025 e vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ) e Parte_4 C.F._4 Parte_5
rappresentati e difesi in forza di procura in
[...] C.F._5
calce all'opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv. Gianpiero Zingari e dall'avv.
Eleonora d'Orta ed elettivamente domiciliati a Milano, via Conservatorio, 17, presso lo studio di questi ultimi
Opponenti
e
(C.F. ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in forza di procura rilasciata da in persona del Controparte_3
procuratore della società dott.ssa rappresentata e difesa in forza di CP_4
mandato in calce alla comparsa dall'avvocato Nicola Lucarelli ed elettivamente domiciliata a Campobasso, Piazza Vittorio Emanuele II, 9 presso lo studio di quest'ultimo pagina 1 di 8 Opposta
CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione di e, per essa, Controparte_1
per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per Controparte_2
quelle che verranno accertate in corso di causa e, per l'effetto, annullare/revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 4254/2024 (R.G. 39614/2023), emesso dal Tribunale di
Milano in data 17/03/2024 e pubblicato in data 25/03/2024.
IN VIA PRINCIPALE
Respingere le pretese creditorie avanzate da e, per essa, Controparte_1 [...]
nei confronti dei signori , Controparte_2 Parte_1 Parte_2
e in quanto Parte_3 Parte_5 Parte_4
infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per tutti motivi e le ragioni di cui in narrativa e per quelle che verranno accertate in corso di causa, e, per l'effetto, annullare/revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 4254/2024 (R.G. 39614/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data 17/03/2024 e pubblicato in data 25/03/2024.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, così provvedere:
In via preliminare:
- Concedere la provvisoria esecuzione del d.i. n. 4254/2024 del 25.03.2024 emesso dal
Tribunale di Milano R.G. n. 39614/2023;
Sempre in via preliminare e pregiudiziale:
Preso atto della pendenza del procedimento avanti questo stesso Tribunale di Milano,
RG n.
pagina 2 di 8 18532/2024, Giudice Dott.ssa Carmela Gallina (ove l'esponente andrà a costituirsi nel termine di legge) disporne la riunione ex artt. 273 e/o 274 c.p.c. del presente giudizio, inerente al medesimo decreto ingiuntivo e alle medesime garanzie a quello più vetusto
R.G. 18532/2024;
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità, infondatezza ed illegittimità di tutte le eccezioni sollevate, per le ragioni in punto di fatto e di diritto innanzi menzionate e, per l'effetto, rigettare integralmente la proposta opposizione a decreto ingiuntivo e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 4254/2024 del 25.03.2024 emesso dal
Tribunale di Milano;
- con ogni vittoria di causa, competenza ed oneri di legge.
In via subordinata:
- Accertare e dichiarare che i sig.ri (C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_5
), (C.F. ), C.F._6 Parte_3 C.F._3
(C.F. ) sono debitori nei confronti Parte_4 C.F._4
della della eventuale minor somma che venisse accertata in corso Controparte_1
di causa, oltre interessi contrattualmente previsti e, per l'effetto, emettere sentenza di condanna al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia;
- con ogni vittoria di causa, competenza ed oneri di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e per opporsi al decreto ingiuntivo n. 4254/2024 Parte_4 Parte_5
emesso dal Tribunale di Milano con cui veniva loro intimato di pagare in solido a
[...]
e, per essa, € 251.355,53, oltre interessi e CP_1 Controparte_2
spese di lite (limitando, quanto ai sig.ri e Parte_5 Parte_3 [...]
l'ingiunzione al residuo finanziamento per € 175.531,75) quali fideiussori di Parte_4
TEVA S.r.l. in liquidazione.
pagina 3 di 8 In particolare, in sede monitoria aveva dedotto: che in data 7.06.2018 Controparte_1
aveva concluso un contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco con Banco BPM
S.p.A. e Banco Popolare di Milano S.p.A., come da atto di cessione pubblicato in G.U.
n. 65 del 7.06.2018 (doc. 2 fascicolo monitorio); che, in virtù di tale cessione, aveva acquistato pro soluto da Banco BPM tre linee di credito nei confronti di TE s.r.l. poi fallita così indicate: 1) PRESTITI PERSONALI – Rapp. 0121-006 000000161232003 chirografario, 2) CONTO CORRENTE - Rapp. 0121-006 000000161232001 e 3)
PRESTITO SOCI 413 – Rapp. 0121-006 Parte_6
000000161232002; che pertanto vantava un credito nei confronti della TE S.r.l. della complessiva somma di € 251.355,53, oltre interessi a titolo di residuo saldo di conto corrente n. 31108 acceso presso la Banca Popolare di Milano e a titolo di residuo finanziamento n. 200/4389413 (prima tranche) e n. 200/4389414 (seconda tranche); che in data 9.11.2010 e si costituivano fideiussori solidali della TE S.r.l. nei Pt_1 Pt_2
confronti di Banca Popolare di Milano fino all'importo di € 396.000 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura;
che in data 26.11.2013 , e Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_5
si costituivano fideiussori solidali nell'interesse di TE S.r.l. fino Parte_4
all'importo di € 300.000 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal predetto finanziamento;
che in data 30.09.2018 e 11.04.2019 la Controparte_2
in nome e per conto di inviava alla debitrice principale e ai
[...] Controparte_1
garanti avviso di cessione del credito e intimazione di pagamento della somma di €
251.355,53, senza ottenere riscontro.
A sostegno dell'opposizione gli opponenti deducevano: che, in qualità di titolari di quote della società e membri del Consiglio d'amministrazione di TEVA S.r.l. prestavano, nel corso degli anni, delle fideiussioni personali a garanzia delle obbligazioni sociali;
che, nell'ambito di un piano di risanamento e sviluppo dell'attività sociale, con atto notarile in data 11 giugno 2014, i signori , e e Pt_3 Pt_5 Parte_4 Pt_7
e cedevano a le loro quote di Parte_2 Parte_1 CP_5
pagina 4 di 8 partecipazione di TEVA con l'accordo, tra l'altro, che si accollasse CP_5
tutte le posizioni debitorie pregresse di TEVA e si obbligasse a liberare i soci (odierni opponenti) dalle garanzie fideiussorie da questi concesse al ceto bancario;
che
[...]
si rendeva inadempiente a tutte le obbligazioni assunte;
che nell'ottobre CP_5
2016 il Difensore degli opponenti inviava comunicazione pec a Banca Popolare di
Milano Soc. Coop. a r.l. (oggi Banco BPM S.p.A.) per informarla che CP_5
era subentrata nei rapporti fideiussori contratti con gli istituti di credito a garanzia di
TEVA; che quest'ultima, nel frattempo, chiedeva l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
che Banco BPM S.p.A., originaria creditrice, comunicava a
TEVA e ai fideiussori la revoca con effetto immediato di tutte le facilitazioni concesse e intimava il pagamento degli insoluti.
Tanto premesso in fatto, in via preliminare, parte opponente deduceva: che CP_1
e, per essa, non aveva provato di essere divenuta
[...] Controparte_2
titolare del credito né l'effettiva quantificazione delle somme dovute;
che, ai sensi dell'art. 1957 c.c., l'opposta era decaduta dalla possibilità di agire nei confronti dei fideiussori in quanto né la banca cedente né la cessionaria avevano intrapreso alcuna azione nei confronti della debitrice principale a far data dal 23.08.2016, allorquando
Banco BPM aveva revocato con effetto immediato le facilitazioni in essere;
che il pagamento dei debiti ingiunti non era dovuto da parte degli opponenti, in quanto
[...]
avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese creditorie a in CP_1 CP_5
qualità di soggetto accollante, a fronte della compravendita di quote avvenuta nel 2014
(doc. 1 opponente).
Per tutti i motivi esposti, parte opponente chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione di e la revoca del decreto ingiuntivo. CP_1
costituendosi chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto Controparte_1
deducendo: che il credito verso TE era documentato;
che la censura relativa al difetto di titolarità del credito era infondata, come dimostrato dalla produzione in giudizio della dichiarazione di cessione proveniente da parte di Banco BPM;
che il rilascio delle pagina 5 di 8 fideiussioni non era stato contestato da parte degli opponenti;
che le pattuizioni contenute nell'atto di cessione quote tra gli opponenti e non le erano Controparte_6
opponibili, in quanto la Banca cedente non era parte del contratto;
che la garanzia sottoscritta dagli ingiunti costituiva un contratto autonomo di garanzia e li obbligava ad un pagamento immediato senza possibilità di opporre eccezioni relative al rapporto principale;
che la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. era stata derogata dalle parti in sede di conclusione della garanzia.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. n. 17944/2023).
Nel caso di specie parte opposta non forniva elementi sufficienti a provare che i crediti azionati siano stati ceduti da Banco BPM S.p.A. a Controparte_1
Oltre all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda n. 65 del 7 giugno
2018), che non consente di per sé alcuna individuazione dei crediti ceduti, l'opposta produceva la dichiarazione proveniente da Banco BPM S.p.A. ove la stessa confermava di aver ceduto in data 1° giugno 2018 tre linee di credito a Controparte_1
identificandole come segue:
1) 5420443 5584-5420443-161232-121-3-1 0121-006 000000161232001 CONTO
CORRENTE
2) 5420443 5584-5420443-161232-121-11-1 0121-006 000000161232002
[...]
Parte_8
pagina 6 di 8 3) 5420443 5584-5420443-161232-121-48-1 0121-006 000000161232003 PRESTITI
PERSONALI
Tali numeri identificativi non corrispondono né a quelli indicati nei singoli contratti, né
a quelli di cui all'estratto del contratto di cessione dei crediti prodotto da parte opposta con la prima memoria (doc. 21).
Con riferimento al contratto di conto corrente allegato nel fascicolo monitorio (doc. 5), infatti, il codice rapporto risulta essere il n. 121 – 31108. Nell'estratto del contratto di cessione (doc. 21), alla voce “conto corrente” risulta il diverso numero
0530006000000159848001.
Analogamente il contratto di finanziamento, allegato nel fascicolo monitorio, (doc 6) riporta il codice rapporto n. 00121 – 42 – 00020004389413, non corrispondente né a quello indicato nell'estratto del contratto di cessione (doc. 21 opposta), ove alla voce
“prestiti personali” è indicato il n. 0121 – 006000000161232003, né alla dichiarazione resa dalla Banca cedente.
Tali incongruenze non permettono di individuare le linee di credito effettivamente trasferite a e di ritenerne provata la cessione. Controparte_1
Parte opposta, sul punto, a fronte dei rilievi mossi dagli opponenti, circa le incongruenze riscontrate nei documenti prodotti si limitava a sostenere che le linee di credito, una volta girate a sofferenza e cedute, avevano variato denominazione, senza tuttavia fornire alcun riscontro di tale affermazione.
A ciò si aggiunga che analoga carenza di prova riguarda la quantificazione del credito così operata in ricorso: a) quanto ad € 174.701,91 a titolo di residuo saldo conto corrente n. 31108 acceso presso la Banca Popolare di Milano dalla TEVA S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale alla VIA MONZA 102 in 20060 GESSATE
(MI) (cfr. Doc. 5); b) quanto ad € 75.824,99, a titolo di residuo finanziamento n.
200/4389413, costituente la prima tranche di euro 180.000,00, erogata il 26.11.2013 di originari euro 300.000,00 in favore della TE SR (al netto degli incassi percepiti per rimborso quota Finlombarda); c) quanto ad € 829,84 per residuo finanziamento n.
pagina 7 di 8 200/4389414 costituente la II tranche di euro 120.000,00 erogata il 26.11.2013 (al netto degli incassi percepiti per rimborso quota Finlombarda) (doc. 6).
Anche a seguito dell'ordinanza del 16.12.2024, ove veniva indicata l'insufficienza delle allegazioni e l'assenza di documenti che comprovassero la correttezza degli importi richiesti, infatti, parte opposta non forniva alcuna ulteriore indicazione circa le rate insolute dei finanziamenti e i rimborsi ottenuti da Finlombarda.
Le rate del finanziamento risultano, inoltre, addebitate sul conto corrente n. 31108 di cui
è stato, parimenti, richiesto il saldo, così da risultare oggetto di una duplice richiesta di restituzione.
Per tutto quanto sopra esposto, non essendo stata fornita prova adeguata né della titolarità né della sussistenza del credit ingiunto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 applicati ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 4254/2024 emesso dal Tribunale di Milano;
condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
e le spese di lite liquidate in € 14.103 Parte_3 Parte_4 Parte_5
per compenso ed euro 386,50 per spese oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Milano, 7 agosto 2025
Il giudice dott.ssa Michela Guantario
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