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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VIVALDI ROBERTA, Presidente
MORETTI PIETRO, RE
FABBRI RICCARDO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 399/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024RA0061880 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 330/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: il Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1, Codice Fiscale P.IVA_1, così come rappresentata e difesa dai nominati difensori giusta procura agli atti, ricorre per richiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento catastale "nuova determinazione di classamento e rendita catastale Avviso di accertamento n.2024RA0061880 notificato in data 25.07.2024.
Con tale accertamento l'Agenzia procede ad attribuire la classe catastale D/7 all'impianto di trattamento acqua NIP 1 di proprietà della società ricorrente, ubicato in Ravenna, in Indirizzo_1, con riferimento catastale Comune di Ravenna, Foglio RA /12, Numero 646 Sub 4 .
Il ricorso preliminarmente contiene un ampia descrizione in merito alla natura giuridica della società ricorrente illustrandone le caratteristiche e le specifiche attività evidenziando e rimarcando la "natura pubblica" della stessa ed il fine a cui si tende.
Nel merito si evidenzia come l'"immobile"sia stato, da sempre, classificato con la Categoria E/9a in considerazione sia delle sue specifiche caratteristiche sia della sua funzionalità operativa.
Tale situazione si è modificata allorquando, a seguito di richiesta di variazione con ampliamento per l'aggiornamento del Catasto edilizzio urbano, presentata in data 08.01.2022, protocollo n. RA0000932,
l'Agenzia procedeva alla rettifica della Categoria Catastale da E/9 a D/7 motivando tale decisione in quanto giudicando l'immobile" "idoneo per le speciali esigenze di un attività industriale e commerciale indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti proprietari e degli eventuali interessi pubblici perseguiti"
e quindi non rientrante nella classificazione E/9.
Seguiva quindi tra le parti coinvolte una specifica attività di contradditorio che comunque non otteneva alcun effetto pratico confermandosi da parte dell'Ufficio l'attribuzione della categoria D/7.
Nel ricorso vengono richiamati e conseguentemente analiticamente illustrati i motivi di merito e diritto per cui si ritiene illegittimo l'accertamento opposto, concludendo con la richiesta di annullamento dello stesso.
Si costituisce nel giudizio l'Ufficio convenuto che provvede a depositare le proprie controdeduzioni tramite le quali si replica adverso i tre motivi di impugnazione esposti dalla società ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti del ricorso contenenti le ragioni e motivazioni delle parti in causa, la Corte ritiene il ricorso non accoglibile.
In merito al primo motivo d'impugnazione per eccepita presunta illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione, occorre evidenziare che si tratta di un accertamento catastale conseguente ed in esito ad una stima diretta dell'immobile accertato conseguente e ricompreso nell'ambito del procedimento instaurato dalla Società ricorrente con la denuncia modello DOCFA nell'anno 2022. Si deve a tal proposito osservare che l'accertamento contiene e riporta tutti i necessari presupposti di fatto e di diritto individuati dagli art. 6 e 7 della legge n.212/2000, quali tra l'altro, i riferimenti normativi in materia di catasto edilizio urbano e operazioni di estimo catastale, gli intestatari con titolo e quota, i dati identificativi catastali ed i dati relativi all'ubicazione dell'immobile, il presupposto di fatto (la dichiarazione DOCFA del
2022), i dati di classamento e di rendita catastale antecedenti la citata dicichiarazione, i nuovi dati di classamento e di rendita accertati dall'Ufficio; è stata altresì motivata la modifica del cambio di categoria richiamando la normativa di riferimento e la sua interpretazione evidenziandosi inoltre quale specifica tipologia di immobili possano esssere classati nella categoria E che, essendo una categoria residuale, deve essere "applicata" esclusivamente nelle ipotesi previste dalla normativa di riferimento.
Per quanto poi riguarda i valori unitari attribuiti, nonchè in riferimento all'aggiunta delle voci di sistemazione dell'area scoperta a verde della residua area coperta e scoperta, non sono state sollevate eccezioni e pertanto gli stessi devono ritenersi accettati e non contestati.
Appare pertanto pienamente rispettato l'obbligo di motivazione dell'atto e certamente parte ricorrente ha dimostrato, con la sua costituzione in giudizio, di aver ben compreso il contenuto e le ragioni di tale complessiva motivazione.
Con riguardo al secondo e terzo motivo di impugnazione, richiamati nel ricorso, si ritene condivisibile il convincimento dell'Ufficio che spiega e giustifica la propria "decisione" contestando che si possa chiedere il classamento in categoria E di un "immobile" solo in funzione del fatto che la norma preveda tale possibilità
e altresì precisando che "una eventuale rilevanza pubblicistica del bene in esame non può di per se, esclusivamente, comportare il classamento in categoria E in quanto l'interesse generale perseguito non riverbera effetti sul classamento".
Si condivide il principio richiamato che possano essere considerati di uso pubblico quegli immobili/strutture in quanto direttamente goduti dalla collettività o comunque da un ampio numero di persone in forma gratuita e non, come nel caso in questione, dove ci si trova di fronte ad un immobile/struttura/impianto che è si di proprietà di un ente pubblico ma la cui utilizzazione e gestione economica non è finalizzata solo ed esclusivamente alla copertura dei costi di gestione compresi quelli necessari alle varie e necessarie manutenzioni e necessari investimenti, ma genera anche il ritorno di uno specifico vantaggio economico che viene fatto pagare alla collettività e che di fatto, sostanzialmente, va a beneficio solo della società proprietaria, anche se "pubblica", con conseguente distribuzione di dividendi ai suoi soci.
In altri termini, paradossalmente, nell'ipotesi che un domani tale "immobile" e quanto strutturalmente ad esso collegato, fosse di un "privato", lo stesso manterebbe le sue caratteristiche costruttive/funzionali permettendo quindi lo svolgimento di una specifica autonoma attività produttiva.
Per le considerazioni che precedono la Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto e quindi rigettato statuendo, per quanto riguarda le spese di giudizio, la loro compensazione in considerazione della specifica tipologia del contenzioso in presenza di una giurisprudenza di merito altalenante.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VIVALDI ROBERTA, Presidente
MORETTI PIETRO, RE
FABBRI RICCARDO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 399/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024RA0061880 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 330/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: il Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1, Codice Fiscale P.IVA_1, così come rappresentata e difesa dai nominati difensori giusta procura agli atti, ricorre per richiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento catastale "nuova determinazione di classamento e rendita catastale Avviso di accertamento n.2024RA0061880 notificato in data 25.07.2024.
Con tale accertamento l'Agenzia procede ad attribuire la classe catastale D/7 all'impianto di trattamento acqua NIP 1 di proprietà della società ricorrente, ubicato in Ravenna, in Indirizzo_1, con riferimento catastale Comune di Ravenna, Foglio RA /12, Numero 646 Sub 4 .
Il ricorso preliminarmente contiene un ampia descrizione in merito alla natura giuridica della società ricorrente illustrandone le caratteristiche e le specifiche attività evidenziando e rimarcando la "natura pubblica" della stessa ed il fine a cui si tende.
Nel merito si evidenzia come l'"immobile"sia stato, da sempre, classificato con la Categoria E/9a in considerazione sia delle sue specifiche caratteristiche sia della sua funzionalità operativa.
Tale situazione si è modificata allorquando, a seguito di richiesta di variazione con ampliamento per l'aggiornamento del Catasto edilizzio urbano, presentata in data 08.01.2022, protocollo n. RA0000932,
l'Agenzia procedeva alla rettifica della Categoria Catastale da E/9 a D/7 motivando tale decisione in quanto giudicando l'immobile" "idoneo per le speciali esigenze di un attività industriale e commerciale indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti proprietari e degli eventuali interessi pubblici perseguiti"
e quindi non rientrante nella classificazione E/9.
Seguiva quindi tra le parti coinvolte una specifica attività di contradditorio che comunque non otteneva alcun effetto pratico confermandosi da parte dell'Ufficio l'attribuzione della categoria D/7.
Nel ricorso vengono richiamati e conseguentemente analiticamente illustrati i motivi di merito e diritto per cui si ritiene illegittimo l'accertamento opposto, concludendo con la richiesta di annullamento dello stesso.
Si costituisce nel giudizio l'Ufficio convenuto che provvede a depositare le proprie controdeduzioni tramite le quali si replica adverso i tre motivi di impugnazione esposti dalla società ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti del ricorso contenenti le ragioni e motivazioni delle parti in causa, la Corte ritiene il ricorso non accoglibile.
In merito al primo motivo d'impugnazione per eccepita presunta illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione, occorre evidenziare che si tratta di un accertamento catastale conseguente ed in esito ad una stima diretta dell'immobile accertato conseguente e ricompreso nell'ambito del procedimento instaurato dalla Società ricorrente con la denuncia modello DOCFA nell'anno 2022. Si deve a tal proposito osservare che l'accertamento contiene e riporta tutti i necessari presupposti di fatto e di diritto individuati dagli art. 6 e 7 della legge n.212/2000, quali tra l'altro, i riferimenti normativi in materia di catasto edilizio urbano e operazioni di estimo catastale, gli intestatari con titolo e quota, i dati identificativi catastali ed i dati relativi all'ubicazione dell'immobile, il presupposto di fatto (la dichiarazione DOCFA del
2022), i dati di classamento e di rendita catastale antecedenti la citata dicichiarazione, i nuovi dati di classamento e di rendita accertati dall'Ufficio; è stata altresì motivata la modifica del cambio di categoria richiamando la normativa di riferimento e la sua interpretazione evidenziandosi inoltre quale specifica tipologia di immobili possano esssere classati nella categoria E che, essendo una categoria residuale, deve essere "applicata" esclusivamente nelle ipotesi previste dalla normativa di riferimento.
Per quanto poi riguarda i valori unitari attribuiti, nonchè in riferimento all'aggiunta delle voci di sistemazione dell'area scoperta a verde della residua area coperta e scoperta, non sono state sollevate eccezioni e pertanto gli stessi devono ritenersi accettati e non contestati.
Appare pertanto pienamente rispettato l'obbligo di motivazione dell'atto e certamente parte ricorrente ha dimostrato, con la sua costituzione in giudizio, di aver ben compreso il contenuto e le ragioni di tale complessiva motivazione.
Con riguardo al secondo e terzo motivo di impugnazione, richiamati nel ricorso, si ritene condivisibile il convincimento dell'Ufficio che spiega e giustifica la propria "decisione" contestando che si possa chiedere il classamento in categoria E di un "immobile" solo in funzione del fatto che la norma preveda tale possibilità
e altresì precisando che "una eventuale rilevanza pubblicistica del bene in esame non può di per se, esclusivamente, comportare il classamento in categoria E in quanto l'interesse generale perseguito non riverbera effetti sul classamento".
Si condivide il principio richiamato che possano essere considerati di uso pubblico quegli immobili/strutture in quanto direttamente goduti dalla collettività o comunque da un ampio numero di persone in forma gratuita e non, come nel caso in questione, dove ci si trova di fronte ad un immobile/struttura/impianto che è si di proprietà di un ente pubblico ma la cui utilizzazione e gestione economica non è finalizzata solo ed esclusivamente alla copertura dei costi di gestione compresi quelli necessari alle varie e necessarie manutenzioni e necessari investimenti, ma genera anche il ritorno di uno specifico vantaggio economico che viene fatto pagare alla collettività e che di fatto, sostanzialmente, va a beneficio solo della società proprietaria, anche se "pubblica", con conseguente distribuzione di dividendi ai suoi soci.
In altri termini, paradossalmente, nell'ipotesi che un domani tale "immobile" e quanto strutturalmente ad esso collegato, fosse di un "privato", lo stesso manterebbe le sue caratteristiche costruttive/funzionali permettendo quindi lo svolgimento di una specifica autonoma attività produttiva.
Per le considerazioni che precedono la Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto e quindi rigettato statuendo, per quanto riguarda le spese di giudizio, la loro compensazione in considerazione della specifica tipologia del contenzioso in presenza di una giurisprudenza di merito altalenante.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.