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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. PP LU Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. ON TO Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2171 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa
DA
, nato ad [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
, nata ad [...] il [...] (C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
e , nato a [...] il dì 08 gennaio 1969 (C.F. Parte_4 C.F._4
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Falzone;
[...]
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del Commissario e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso, per mandato in atti, dagli Avv.ti Teresa La Russa e Nicola Bellia ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Interna dell' di , nella Via Controparte_1 CP_1
NA MA n. 42.
APPELLATO
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Parte_5 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Rita Salvago
APPELLATO
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo (C.F. ) presso i cui uffici, siti in Palermo, Via V. Villareale n. 6, è ex lege P.IVA_3 domiciliata;
APPELLATA Conclusioni: per gli appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, riformare, parzialmente, la sentenza impugnata, e, più precisamente, nella parte in cui: 1) ha condannato gli attori, in solido tra di loro, a rifondere ad le spese di Controparte_2 lite, liquidate in € 2.600,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettari, come per legge;
2) ha rigettato la domanda di sgombero e di risarcimento danni per illegittima detenzione;
3) ha, compensato le spese di lite tra tutte le parti in causa, ponendo a carico degli attori (in solido tra loro), del Parte_5
e di , in persona dei rispettivi legali rappresentati, in solido tra loro e
[...] Controparte_1 in misura uguale per ciascuno, le spese per l'occorsa CTU. E, quindi, per l'effetto ed in riforma della detta sentenza: 1) pur non contestando, allo stato attuale il difetto di legittimazione passiva dell' , condannarla alle spese di lite di primo grado o in via subordinata Controparte_2 dichiararle compensate;
2) Accertare e dichiarare l'illegittimità delle condotte tenute dallo e CP_1 dal convenuti, ognuno per le proprie rispettive competenze e, pertanto, per Parte_5
l'effetto, 3) ordinare lo sgombero immediato dei portici in questione, ricadenti nell'area di pertinenza degli immobili di proprietà degli odierni appellanti (sopra identificati), con spese a carico dello CP_1
e/o del che, pur non avendone alcun titolo, hanno provveduto a locare gli stessi Parte_5
a terzi. 4) condannare in solido, il e l' , a risarcire agli Parte_5 Controparte_1 odierni appellanti tutti i danni patiti e patendi per l'illegittima detenzione degli immobili in questione da parte dello continuata nel tempo, da quantificarsi in una somma equivalente al risarcimento CP_1
a causa del mancato godimento degli immobili, o in via subordinata quantificati nella complessiva somma percepita dalla a seguito della illegittima locazione ((pari ad € 1,55 mensile al mq, CP_1 ovvero pari, complessivamente, ad € 302,71 mensili (47,03 + 45,58 + 135,85= mq 195,30 x € 1,55=
€ 302,71) per una somma, calcolata fino al 01/12/2021, pari ad € 62.173,26 (dal 01/12/2004 fino al
01/12/2021 – per comodità di calcolo) o nella maggiore somma che sarà determinato da codesto
Ecc.Ma Corte di Appello, oltre le ulteriori somme dovute fino all'effettivo rilascio degli immobili;
5)
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del giudizio di primo grado, di cui si chiede la distrazione in favore dell'avv.to Falzone Salvatore, odierno scrivente, il quale dichiara di non aver ricevuto onorari in acconto.”
Per l'appellato “PIACCIA ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Ritenere inammissibile CP_1
e, comunque, rigettare l'appello proposto dai sigg. , , e perché Parte_1 Parte_3 Pt_2 Pt_4
infondato. Rigettare tutte le domande di risarcimento perché infondate e in via gradata ridurre
l'entità dei danni richiesti. Con vittoria di spese.”
Per l'appellato : “PIACCIA ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Parte_5
Ritenere inammissibile e, comunque, rigettare l'appello proposto dai sigg. , , Parte_1 Parte_3 e perché infondato. In via subordinata e senza recesso, ridurre l'entità dei danni Pt_2 Pt_4 richiesti. Con vittoria di spese..”
Per l'appellata :“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reiectis adversis, - Controparte_2
Ritenere e dichiarare inammissibile l'appello, per mancata impugnazione del capo principale della sentenza, da cui dipende il gravato capo accessorio, rispetto al quale le censure sono vacue e sommarie;
- ritenere e dichiarare inammissibile la domanda di condanna alla responsabilità aggravata e, in generale, alla condanna alle spese processuali, in assenza del relativo presupposto processuale, vale a dire la posizione di soccombenza dell' ; - ritenere e Controparte_2 dichiarare privo di fondamento l'appello avversario e, per l'effetto confermare l'impugnata sentenza, secondo tutto quanto sopra dedotto e rassegnato;
- ritenere e dichiarare la responsabilità di controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 796 del 7 giugno 2022 il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando - dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta CP_2
e condannato gli attori, in solido tra loro, a rifonderle le spese di lite - accertò che l'area
[...] adibita a porticato nel complesso sito ad , via Napoleone Colaianni n. 10 e n. 12, facente CP_1 parte della palazzina n. 2, (nella quale sono ubicati gli appartamenti censiti al NCEU al foglio. 101, partt. 36, sub 1-8), era di proprietà, tra gli altri, degli attori , , e , Parte_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 in misura proporzionale al valore delle unità immobiliari di proprietà di ciascuno (censiti al NCEU al foglio 101, part. 36 e, rispettivamente, identificati con i sub 2, 4, 7 e 8); compensò integralmente, nei residui rapporti, le spese di lite ponendo altresì a carico degli attori e degli altri due convenuti e le spese di CTU. Parte_5 CP_1
A tanto pervenne il primo giudice: a) esclusa, appunto, la legittimazione passiva dell' CP_2 per mancanza di specificazione in ordine alla condotta antigiuridica dalla stessa compiuta;
[...]
b) affermata, invece, la legittimazione passiva del (in quanto originario titolare delle aree in Pt_5 contestazione) e dello (quale gestore delle stesse); c) accertata la titolarità del diritto di CP_1 comproprietà pro quota fatto valere sulla scorta della documentazione prodotta e delle risultanze della espletata CTU, a fonte della mancata dimostrazione da parte dello e del della CP_1 Pt_5 legittimità della locazione dei portici a terzi;
d) disattesa la domanda di sgombero dei locali in quanto non rivolta nei confronti gli effettivi detentori del bene, ovvero degli affittuari;
e) rigettata la domanda risarcitoria per carenza di allegazione del pregiudizio economico asseritamente patito.
2. Avverso tale sentenza, hanno proposto appello , , e , con Parte_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 atto di citazione notificato il 27 dicembre 2022, sulla scorta di tre motivi di impugnazione, che possono essere riassunti nei seguenti termini: (i) erroneità della propria condanna alle spese nei confronti dell' ; (ii) erroneità del rigetto della domanda di risarcimento dei danni Controparte_2 derivanti dalla illegittima occupazione dei portici da parte dello (iii) contraddittorietà della CP_1 sentenza in relazione al rigetto della domanda di sgombero dei locali illegittimamente locati a terzi.
Hanno conclusivamente reiterato la domanda di sgombero dei locali e quella di risarcimento del danno subito a causa del mancato godimento degli stessi poichè concessi in locazione a terzi sine titulo.
3. Costituitisi in questo grado con comparse depositate rispettivamente in data 16 febbraio 2023,
23 marzo 2023 e 12 aprile 2023, il , lo e l' hanno Parte_5 CP_1 Controparte_2 contestato il gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
4. In assenza di incombenti istruttori, all'udienza dell'11 luglio 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è posta in decisione con assegnazione del termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, deve preliminarmente dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti in relazione al richiesto provvedimento di sgombero dell'area adibita a porticato.
Nelle more del giudizio, infatti, i locali in questione sono stati rilasciati dagli affittuari, come rappresentato dagli appellanti nelle note di trattazione scritta depositate in data 28 gennaio 2025; di talchè, avendo lo provveduto a riconsegnarli, parte appellante ha rinunciato alla domanda di CP_1 rilascio.
Sul punto si rileva che non è di ostacolo alla superiore declaratoria la circostanza per cui le parti non abbiano avanzato richiesta in tal senso né abbiano direttamente dato atto che ricorrevano i relativi presupposti, sufficiente essendo che siano pacifici – e, nella specie, sono anche documentati - gli elementi di fatto, innanzi richiamati.
Infatti “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023). Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un lato, la caducazione di parte della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene in caso di rinuncia al ricorso e, dall'altro, la assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venire meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (ex plurimis, Cass. Civ., sez.
I, n. 6676/2015; sez. III, n. 12887/2009; SS.UU., n. 1048/2000).
Alla luce di quanto sopra, la regolamentazione delle spese processuali sul capo va operata in applicazione del criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero sulla scorta di un apprezzamento, di carattere probabilistico, sull'accoglibilità della proposta domanda, con una delibazione di fondatezza della stessa (da ultimo, ex plurimis, Cass., 27 marzo 1999 n.2937; Cass., 26 aprile 1993 n.4869; più di recente Cass. civ. sez. VI, n. 24714 dell'11.8.2022).
A tal proposito è d'uopo premettere che l'azione esercitata in primo grado dagli attori è stata correttamente qualificata dal giudice di prime cure alla stregua di actio negatoria servitutis, nel cui ambito, per costante giurisprudenza, legittimato passivo è il proprietario del fondo asserito dominante
(cfr. Cass. 3225 del 18 febbraio 2015).
In particolare, la Corte di legittimità ha chiarito, nella richiamata decisione, che “ai sensi dell'art.
949 c.c. il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio (comma 1); e se sussistono anche turbative o molestie, egli può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno (comma 2).
La giurisprudenza di questa Corte ammette la legittimazione passiva anche dell'autore della turbativa, ove diverso dal proprietario del fondo preteso dominante, essendo il primo destinatario di un'azione personale risarcitoria derivante da fatto illecito, concorrente con quella reale e negatoria promossa contro il secondo (cfr. Cass. n. 1553705, che parla di co-legittimazione passiva con il proprietario del fondo asseritamente dominante, e Cass. nn. 2998/01, 5850/99, 13186/92 e
4196/87)” .
Ne discende, quindi, che, mentre sussiste la legittimazione passiva del proprietario (del fondo dominante) rispetto ad ambo le azioni (quella reale e negatoria e l'altra personale e risarcitoria) invece la legittimazione passiva dell'autore della molestia concorre eventualmente con quella del primo ma solo rispetto all'azione risarcitoria.
Alla luce di questi principi, il convenuto IACP in primo grado aveva opposto il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo che la proprietà della palazzina di Via Colaianni n. 10 nella quale erano ubicati gli alloggi degli attori, fosse inizialmente in capo al Demanio Regionale (con gestione dell' ) e successivamente trasferita - giusta verbale di ricognizione, trasferimento e Controparte_1 consegna, in data 30 novembre 2005, ex art. 1 comma 441 Legge 311 del 30 dicembre 2004 - al - rimanendo sotto la propria gestione amministrativa. Parte_5
Ha ancora dedotto di avere locato i magazzini a terzi ( e in veste di gestore CP_3 CP_4 in via amministrativa dei medesimi e di averlo fatto del tutto in buona fede in quanto assolutamente ignaro del carattere abusivo degli stessi, chiusi anni addietro da ignoti senza che vi fosse alcuna documentazione al riguardo.
Da tanto deriva che IACP non si è limitata a compiere un'attività meramente materiale ma, nel concedere in locazione i beni a terzi, ha esercitato sulla cosa facoltà dominicali che ben giustificano la sua legittimazione passiva, come quella del . Parte_5
Si rileva, adesso, che il Tribunale ha dichiarato il diritto di comproprietà degli attori sui portici oggetto di lite, quali parti comuni dell'edificio, con statuizione che non ha formato oggetto di impugnazione ed è pertanto passata in giudicato.
Tale definitivo accertamento vale a destituire di fondamento la difesa articolata in merito da CP_1 il quale ha pertanto illegittimamente locato a terzi dei beni sui quali, contrariamente a quanto dedotto, non poteva vantare alcun diritto di gestione.
In conclusione, all'esito della sommaria delibazione del merito della domanda di rilascio, il convenuto va reputato virtualmente soccombente in relazione ad essa e condannato al CP_1 pagamento delle spese processuali in favore degli appellanti.
6. Passando ora all'esame della domanda risarcitoria derivante dall'illegittima occupazione - rigettata dal Tribunale e reiterata in questa sede - la relativa doglianza proposta dagli appellanti è, invece, infondata.
Essa si basa sul presunto errore commesso dal primo giudice che, dopo avere accertato la titolarità del diritto di comproprietà in capo a loro e, dunque, la illegittimità dell'occupazione da parte di CP_1 avrebbe poi contraddittoriamente e inopinatamente disatteso la richiesta risarcitoria, malgrado fosse evidente il danno patito dagli attori.
Soggiunge l'appellante che, in caso di illegittima occupazione di cespite immobiliare, il danno sarebbe in re ipsa ed, in quanto tale, quantificabile dal giudice anche sulla base di semplici elementi presuntivi, non necessitando di specifica prova.
L'assunto non merita di essere condiviso.
Sul punto la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto infondata la pretesa risarcitoria a motivo della mancata allegazione di elementi, anche presuntivi, tali da provare il pregiudizio economico asseritamente patito, il mancato guadagno dipeso dalla perdita della materiale disponibilità del bene e del suo sfruttamento, anche in relazione alle caratteristiche dell'immobile, alle qualità soggettive dei titolari, elementi in assenza dei quali non si può pervenire all'accertamento del probabile impiego dei porticati. Invero non sono stati forniti elementi sufficienti a dimostrare che, qualora fossero stati nella disponibilità degli appellanti, i due magazzini sarebbero stati destinati ad un impiego fruttifero;
gli appellanti si sono infatti limitati a riportare indicativamente il valore del canone di locazione, senza dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per la locazione, né di aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli a causa dell'occupazione dei portici.
Tale conclusione si pone perfettamente in linea con l'orientamento giurisprudenziale ormai maggioritario (Cass. N. 32108/2019; Cass. N. 1657/2019), per il quale, “nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subìto dal proprietario è in realtà oggetto di una presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene, presunzione che, tuttavia, essendo basata sull'id quod plerumque accidit, ha carattere relativo, iuris tantum, e quindi ammette la prova contraria (Cass. 7 agosto 2012, n. 14222; Cass. 15 ottobre 2015, n. 20823; Cass. 9 agosto 2016, n. 16670), non potendosi quindi correttamente sostenere che si tratti di un danno la cui sussistenza sia irrefutabile, posto che la locuzione "danno in re ipsa" va tradotta in altre ("danno normale" o "danno presunto"), più adatte ad evidenziare la base illativa del danno, collegata all'indisponibilità del bene fruttifero secondo criteri di normalità, i quali onerano l'occupante alla prova dell'anomala infruttuosità di uno specifico immobile” (cfr. Cass. 39 del 07/01/2021).
La Suprema Corte, in quell'occasione, ha avuto modo di chiarire che “ il motivo, lungi dal contrastare la correttezza di tale affermazione, si riduce ad una riproposizione della nozione di danno in re ipsa, ma in un'accezione, che non può trovare riconoscimento nel nostro ordinamento, “atteso che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono
Ric. 2018 n. 22074 sez. M2 - ud. 20-11-2020 -20- essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto” (Sez. 3, n. 13071, 25/5/2018, Rv. 648709).”
7. È, infine, in parte fondata la censura mossa in ordine alla statuizione di condanna degli appellanti alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta . Controparte_2
È sufficiente rilevare che, nella fase stragiudiziale, quest'ultimo non ha offerto, pur a fronte delle formali richieste degli appellanti, elementi per dirimere la questione della proprietà delle aree, in tal modo giustificando – nell'incertezza oggettiva dei trasferimenti immobiliari che avevano pure interessato l'appellato – la sua evocazione in lite.
Si configurano, pertanto, quelle eccezionali ragioni che, pur nella acclarata odierna estraneità di tale appellata, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio tra dette parti.
7. Per i restanti rapporti la soccombenza deve regolamentare le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 796 resa dal
Tribunale di Agrigento in data 7 giugno 2022, appellata da , , Parte_1 Parte_2
e , con atto di citazione notificato il 27 dicembre 2022, Parte_3 Parte_4
dichiara cessata materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio formulata dagli appellanti;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
dispone la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio nei rapporti tra gli appellanti e l' ; Controparte_5
condanna l' ed il Controparte_1
, in solido tra di loro, alla refusione in favore degli appellanti delle spese di lite Parte_5 che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 3809,00 e, per questo grado, in complessivi euro
3473,00 oltre contributo unificato pagato, rimborso per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ON TO PP LU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. PP LU Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. ON TO Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2171 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa
DA
, nato ad [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
, nata ad [...] il [...] (C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
e , nato a [...] il dì 08 gennaio 1969 (C.F. Parte_4 C.F._4
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Falzone;
[...]
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del Commissario e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso, per mandato in atti, dagli Avv.ti Teresa La Russa e Nicola Bellia ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Interna dell' di , nella Via Controparte_1 CP_1
NA MA n. 42.
APPELLATO
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Parte_5 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Rita Salvago
APPELLATO
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo (C.F. ) presso i cui uffici, siti in Palermo, Via V. Villareale n. 6, è ex lege P.IVA_3 domiciliata;
APPELLATA Conclusioni: per gli appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, riformare, parzialmente, la sentenza impugnata, e, più precisamente, nella parte in cui: 1) ha condannato gli attori, in solido tra di loro, a rifondere ad le spese di Controparte_2 lite, liquidate in € 2.600,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettari, come per legge;
2) ha rigettato la domanda di sgombero e di risarcimento danni per illegittima detenzione;
3) ha, compensato le spese di lite tra tutte le parti in causa, ponendo a carico degli attori (in solido tra loro), del Parte_5
e di , in persona dei rispettivi legali rappresentati, in solido tra loro e
[...] Controparte_1 in misura uguale per ciascuno, le spese per l'occorsa CTU. E, quindi, per l'effetto ed in riforma della detta sentenza: 1) pur non contestando, allo stato attuale il difetto di legittimazione passiva dell' , condannarla alle spese di lite di primo grado o in via subordinata Controparte_2 dichiararle compensate;
2) Accertare e dichiarare l'illegittimità delle condotte tenute dallo e CP_1 dal convenuti, ognuno per le proprie rispettive competenze e, pertanto, per Parte_5
l'effetto, 3) ordinare lo sgombero immediato dei portici in questione, ricadenti nell'area di pertinenza degli immobili di proprietà degli odierni appellanti (sopra identificati), con spese a carico dello CP_1
e/o del che, pur non avendone alcun titolo, hanno provveduto a locare gli stessi Parte_5
a terzi. 4) condannare in solido, il e l' , a risarcire agli Parte_5 Controparte_1 odierni appellanti tutti i danni patiti e patendi per l'illegittima detenzione degli immobili in questione da parte dello continuata nel tempo, da quantificarsi in una somma equivalente al risarcimento CP_1
a causa del mancato godimento degli immobili, o in via subordinata quantificati nella complessiva somma percepita dalla a seguito della illegittima locazione ((pari ad € 1,55 mensile al mq, CP_1 ovvero pari, complessivamente, ad € 302,71 mensili (47,03 + 45,58 + 135,85= mq 195,30 x € 1,55=
€ 302,71) per una somma, calcolata fino al 01/12/2021, pari ad € 62.173,26 (dal 01/12/2004 fino al
01/12/2021 – per comodità di calcolo) o nella maggiore somma che sarà determinato da codesto
Ecc.Ma Corte di Appello, oltre le ulteriori somme dovute fino all'effettivo rilascio degli immobili;
5)
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del giudizio di primo grado, di cui si chiede la distrazione in favore dell'avv.to Falzone Salvatore, odierno scrivente, il quale dichiara di non aver ricevuto onorari in acconto.”
Per l'appellato “PIACCIA ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Ritenere inammissibile CP_1
e, comunque, rigettare l'appello proposto dai sigg. , , e perché Parte_1 Parte_3 Pt_2 Pt_4
infondato. Rigettare tutte le domande di risarcimento perché infondate e in via gradata ridurre
l'entità dei danni richiesti. Con vittoria di spese.”
Per l'appellato : “PIACCIA ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Parte_5
Ritenere inammissibile e, comunque, rigettare l'appello proposto dai sigg. , , Parte_1 Parte_3 e perché infondato. In via subordinata e senza recesso, ridurre l'entità dei danni Pt_2 Pt_4 richiesti. Con vittoria di spese..”
Per l'appellata :“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reiectis adversis, - Controparte_2
Ritenere e dichiarare inammissibile l'appello, per mancata impugnazione del capo principale della sentenza, da cui dipende il gravato capo accessorio, rispetto al quale le censure sono vacue e sommarie;
- ritenere e dichiarare inammissibile la domanda di condanna alla responsabilità aggravata e, in generale, alla condanna alle spese processuali, in assenza del relativo presupposto processuale, vale a dire la posizione di soccombenza dell' ; - ritenere e Controparte_2 dichiarare privo di fondamento l'appello avversario e, per l'effetto confermare l'impugnata sentenza, secondo tutto quanto sopra dedotto e rassegnato;
- ritenere e dichiarare la responsabilità di controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 796 del 7 giugno 2022 il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando - dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta CP_2
e condannato gli attori, in solido tra loro, a rifonderle le spese di lite - accertò che l'area
[...] adibita a porticato nel complesso sito ad , via Napoleone Colaianni n. 10 e n. 12, facente CP_1 parte della palazzina n. 2, (nella quale sono ubicati gli appartamenti censiti al NCEU al foglio. 101, partt. 36, sub 1-8), era di proprietà, tra gli altri, degli attori , , e , Parte_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 in misura proporzionale al valore delle unità immobiliari di proprietà di ciascuno (censiti al NCEU al foglio 101, part. 36 e, rispettivamente, identificati con i sub 2, 4, 7 e 8); compensò integralmente, nei residui rapporti, le spese di lite ponendo altresì a carico degli attori e degli altri due convenuti e le spese di CTU. Parte_5 CP_1
A tanto pervenne il primo giudice: a) esclusa, appunto, la legittimazione passiva dell' CP_2 per mancanza di specificazione in ordine alla condotta antigiuridica dalla stessa compiuta;
[...]
b) affermata, invece, la legittimazione passiva del (in quanto originario titolare delle aree in Pt_5 contestazione) e dello (quale gestore delle stesse); c) accertata la titolarità del diritto di CP_1 comproprietà pro quota fatto valere sulla scorta della documentazione prodotta e delle risultanze della espletata CTU, a fonte della mancata dimostrazione da parte dello e del della CP_1 Pt_5 legittimità della locazione dei portici a terzi;
d) disattesa la domanda di sgombero dei locali in quanto non rivolta nei confronti gli effettivi detentori del bene, ovvero degli affittuari;
e) rigettata la domanda risarcitoria per carenza di allegazione del pregiudizio economico asseritamente patito.
2. Avverso tale sentenza, hanno proposto appello , , e , con Parte_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 atto di citazione notificato il 27 dicembre 2022, sulla scorta di tre motivi di impugnazione, che possono essere riassunti nei seguenti termini: (i) erroneità della propria condanna alle spese nei confronti dell' ; (ii) erroneità del rigetto della domanda di risarcimento dei danni Controparte_2 derivanti dalla illegittima occupazione dei portici da parte dello (iii) contraddittorietà della CP_1 sentenza in relazione al rigetto della domanda di sgombero dei locali illegittimamente locati a terzi.
Hanno conclusivamente reiterato la domanda di sgombero dei locali e quella di risarcimento del danno subito a causa del mancato godimento degli stessi poichè concessi in locazione a terzi sine titulo.
3. Costituitisi in questo grado con comparse depositate rispettivamente in data 16 febbraio 2023,
23 marzo 2023 e 12 aprile 2023, il , lo e l' hanno Parte_5 CP_1 Controparte_2 contestato il gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
4. In assenza di incombenti istruttori, all'udienza dell'11 luglio 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è posta in decisione con assegnazione del termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, deve preliminarmente dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti in relazione al richiesto provvedimento di sgombero dell'area adibita a porticato.
Nelle more del giudizio, infatti, i locali in questione sono stati rilasciati dagli affittuari, come rappresentato dagli appellanti nelle note di trattazione scritta depositate in data 28 gennaio 2025; di talchè, avendo lo provveduto a riconsegnarli, parte appellante ha rinunciato alla domanda di CP_1 rilascio.
Sul punto si rileva che non è di ostacolo alla superiore declaratoria la circostanza per cui le parti non abbiano avanzato richiesta in tal senso né abbiano direttamente dato atto che ricorrevano i relativi presupposti, sufficiente essendo che siano pacifici – e, nella specie, sono anche documentati - gli elementi di fatto, innanzi richiamati.
Infatti “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023). Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un lato, la caducazione di parte della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene in caso di rinuncia al ricorso e, dall'altro, la assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venire meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (ex plurimis, Cass. Civ., sez.
I, n. 6676/2015; sez. III, n. 12887/2009; SS.UU., n. 1048/2000).
Alla luce di quanto sopra, la regolamentazione delle spese processuali sul capo va operata in applicazione del criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero sulla scorta di un apprezzamento, di carattere probabilistico, sull'accoglibilità della proposta domanda, con una delibazione di fondatezza della stessa (da ultimo, ex plurimis, Cass., 27 marzo 1999 n.2937; Cass., 26 aprile 1993 n.4869; più di recente Cass. civ. sez. VI, n. 24714 dell'11.8.2022).
A tal proposito è d'uopo premettere che l'azione esercitata in primo grado dagli attori è stata correttamente qualificata dal giudice di prime cure alla stregua di actio negatoria servitutis, nel cui ambito, per costante giurisprudenza, legittimato passivo è il proprietario del fondo asserito dominante
(cfr. Cass. 3225 del 18 febbraio 2015).
In particolare, la Corte di legittimità ha chiarito, nella richiamata decisione, che “ai sensi dell'art.
949 c.c. il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio (comma 1); e se sussistono anche turbative o molestie, egli può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno (comma 2).
La giurisprudenza di questa Corte ammette la legittimazione passiva anche dell'autore della turbativa, ove diverso dal proprietario del fondo preteso dominante, essendo il primo destinatario di un'azione personale risarcitoria derivante da fatto illecito, concorrente con quella reale e negatoria promossa contro il secondo (cfr. Cass. n. 1553705, che parla di co-legittimazione passiva con il proprietario del fondo asseritamente dominante, e Cass. nn. 2998/01, 5850/99, 13186/92 e
4196/87)” .
Ne discende, quindi, che, mentre sussiste la legittimazione passiva del proprietario (del fondo dominante) rispetto ad ambo le azioni (quella reale e negatoria e l'altra personale e risarcitoria) invece la legittimazione passiva dell'autore della molestia concorre eventualmente con quella del primo ma solo rispetto all'azione risarcitoria.
Alla luce di questi principi, il convenuto IACP in primo grado aveva opposto il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo che la proprietà della palazzina di Via Colaianni n. 10 nella quale erano ubicati gli alloggi degli attori, fosse inizialmente in capo al Demanio Regionale (con gestione dell' ) e successivamente trasferita - giusta verbale di ricognizione, trasferimento e Controparte_1 consegna, in data 30 novembre 2005, ex art. 1 comma 441 Legge 311 del 30 dicembre 2004 - al - rimanendo sotto la propria gestione amministrativa. Parte_5
Ha ancora dedotto di avere locato i magazzini a terzi ( e in veste di gestore CP_3 CP_4 in via amministrativa dei medesimi e di averlo fatto del tutto in buona fede in quanto assolutamente ignaro del carattere abusivo degli stessi, chiusi anni addietro da ignoti senza che vi fosse alcuna documentazione al riguardo.
Da tanto deriva che IACP non si è limitata a compiere un'attività meramente materiale ma, nel concedere in locazione i beni a terzi, ha esercitato sulla cosa facoltà dominicali che ben giustificano la sua legittimazione passiva, come quella del . Parte_5
Si rileva, adesso, che il Tribunale ha dichiarato il diritto di comproprietà degli attori sui portici oggetto di lite, quali parti comuni dell'edificio, con statuizione che non ha formato oggetto di impugnazione ed è pertanto passata in giudicato.
Tale definitivo accertamento vale a destituire di fondamento la difesa articolata in merito da CP_1 il quale ha pertanto illegittimamente locato a terzi dei beni sui quali, contrariamente a quanto dedotto, non poteva vantare alcun diritto di gestione.
In conclusione, all'esito della sommaria delibazione del merito della domanda di rilascio, il convenuto va reputato virtualmente soccombente in relazione ad essa e condannato al CP_1 pagamento delle spese processuali in favore degli appellanti.
6. Passando ora all'esame della domanda risarcitoria derivante dall'illegittima occupazione - rigettata dal Tribunale e reiterata in questa sede - la relativa doglianza proposta dagli appellanti è, invece, infondata.
Essa si basa sul presunto errore commesso dal primo giudice che, dopo avere accertato la titolarità del diritto di comproprietà in capo a loro e, dunque, la illegittimità dell'occupazione da parte di CP_1 avrebbe poi contraddittoriamente e inopinatamente disatteso la richiesta risarcitoria, malgrado fosse evidente il danno patito dagli attori.
Soggiunge l'appellante che, in caso di illegittima occupazione di cespite immobiliare, il danno sarebbe in re ipsa ed, in quanto tale, quantificabile dal giudice anche sulla base di semplici elementi presuntivi, non necessitando di specifica prova.
L'assunto non merita di essere condiviso.
Sul punto la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto infondata la pretesa risarcitoria a motivo della mancata allegazione di elementi, anche presuntivi, tali da provare il pregiudizio economico asseritamente patito, il mancato guadagno dipeso dalla perdita della materiale disponibilità del bene e del suo sfruttamento, anche in relazione alle caratteristiche dell'immobile, alle qualità soggettive dei titolari, elementi in assenza dei quali non si può pervenire all'accertamento del probabile impiego dei porticati. Invero non sono stati forniti elementi sufficienti a dimostrare che, qualora fossero stati nella disponibilità degli appellanti, i due magazzini sarebbero stati destinati ad un impiego fruttifero;
gli appellanti si sono infatti limitati a riportare indicativamente il valore del canone di locazione, senza dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per la locazione, né di aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli a causa dell'occupazione dei portici.
Tale conclusione si pone perfettamente in linea con l'orientamento giurisprudenziale ormai maggioritario (Cass. N. 32108/2019; Cass. N. 1657/2019), per il quale, “nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subìto dal proprietario è in realtà oggetto di una presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene, presunzione che, tuttavia, essendo basata sull'id quod plerumque accidit, ha carattere relativo, iuris tantum, e quindi ammette la prova contraria (Cass. 7 agosto 2012, n. 14222; Cass. 15 ottobre 2015, n. 20823; Cass. 9 agosto 2016, n. 16670), non potendosi quindi correttamente sostenere che si tratti di un danno la cui sussistenza sia irrefutabile, posto che la locuzione "danno in re ipsa" va tradotta in altre ("danno normale" o "danno presunto"), più adatte ad evidenziare la base illativa del danno, collegata all'indisponibilità del bene fruttifero secondo criteri di normalità, i quali onerano l'occupante alla prova dell'anomala infruttuosità di uno specifico immobile” (cfr. Cass. 39 del 07/01/2021).
La Suprema Corte, in quell'occasione, ha avuto modo di chiarire che “ il motivo, lungi dal contrastare la correttezza di tale affermazione, si riduce ad una riproposizione della nozione di danno in re ipsa, ma in un'accezione, che non può trovare riconoscimento nel nostro ordinamento, “atteso che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono
Ric. 2018 n. 22074 sez. M2 - ud. 20-11-2020 -20- essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto” (Sez. 3, n. 13071, 25/5/2018, Rv. 648709).”
7. È, infine, in parte fondata la censura mossa in ordine alla statuizione di condanna degli appellanti alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta . Controparte_2
È sufficiente rilevare che, nella fase stragiudiziale, quest'ultimo non ha offerto, pur a fronte delle formali richieste degli appellanti, elementi per dirimere la questione della proprietà delle aree, in tal modo giustificando – nell'incertezza oggettiva dei trasferimenti immobiliari che avevano pure interessato l'appellato – la sua evocazione in lite.
Si configurano, pertanto, quelle eccezionali ragioni che, pur nella acclarata odierna estraneità di tale appellata, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio tra dette parti.
7. Per i restanti rapporti la soccombenza deve regolamentare le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 796 resa dal
Tribunale di Agrigento in data 7 giugno 2022, appellata da , , Parte_1 Parte_2
e , con atto di citazione notificato il 27 dicembre 2022, Parte_3 Parte_4
dichiara cessata materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio formulata dagli appellanti;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
dispone la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio nei rapporti tra gli appellanti e l' ; Controparte_5
condanna l' ed il Controparte_1
, in solido tra di loro, alla refusione in favore degli appellanti delle spese di lite Parte_5 che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 3809,00 e, per questo grado, in complessivi euro
3473,00 oltre contributo unificato pagato, rimborso per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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