Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3416/2023 di R.G., promossa da:
(C.F.: ) e, per essa, la sua Parte_1 C.F._1
Amministratrice di Sostegno (C.F.: Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Minato, C.F._2
- attrice -
contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
- convenuto -
Conclusioni
Per l'attrice:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così
giudicare: nel merito: in via principale: - per tutte le motivazioni esposte in
narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del sig.
[...]
e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al risarcimento in favore della CP_1 sig.ra in persona dell'amministratore di sostegno avv. Parte_1 Parte_2
di tutti i danni dalla stessa patiti e, in particolare, dei danni quantificati
[...] nella somma complessiva di € 334.360,98 e dell'ulteriore danno – da liquidarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 2056 c.c. – patito dall'attrice per la perdita della possibilità di mettere a reddito il compendio immobiliare, sito in Sannazzaro
1
dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria;
in subordine: - nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui si ritenesse di non accogliere la domanda formulata in via
principale, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare
l'arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. del sig. e, per Controparte_1
l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento, in favore della sig.ra Parte_1 in persona dell'amministratore di sostegno avv. dell'importo di Parte_2
€ 334.360,98 o in quella minor o maggior somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
in ogni caso: - con vittoria di spese e compensi
di lite, oltre 15% Spese Generali, C.P.A. ed IVA come per legge. In via istruttoria:
(…)».
Precedenti di fatto e processuali
1. – Trattasi di azione promossa dall'Avv. , nella qualità Parte_2
di amministratrice di sostegno di , nei confronti di per Parte_1 Controparte_1 il recupero di somme che quest'ultimo, quale precedente amministratore di sostegno,
aveva prelevato e/o bonificato a terzi dal conto corrente della beneficiaria senza giustificare le relative operazioni ovvero aveva riscosso per conto della stessa e trattenuto a proprio vantaggio.
Rilevava in particolare la a.d.s., in atto di citazione notificato l'8.8.2023: - a) di essere stata nominata per tale incarico con provvedimento del Giudice Tutelare del 5.9.2018, con contestuale revoca del convenuto, sul cui operato erano emersi elementi di criticità; - b) che, assunto l'incarico, aveva avuto modo di verificare l'assenza di rendiconti depositati per l'intero periodo di gestione del convenuto stesso, dal
28.12.2005 al 5.9.2018, prima come curatore e poi come amministratore di sostegno;
- c) che da tale analisi emergevano numerosi prelevamenti in contanti effettuati dal convenuto, in forza di delega ad operare sul conto corrente della beneficiaria, oltre a versamenti ingiustificati effettuati da detto conto in favore di tale Persona_1
in particolare, per quanto riguarda il periodo in cui il convenuto aveva
[...] assunto il mandato di amministratore di sostegno, erano risultate operazioni non giustificate per il complessivo importo di € 181.242,00, mentre, per il precedente periodo dal 19.12.2005 all'11.7.2012, tali operazioni erano state individuate per il complessivo importo di € 44.093,86, il che portava ad un totale di € 225.335,86; - d)
2 che, in ragione di ciò, aveva presentato in data 5.2.2019 esposto alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pavia, la quale indagava il convenuto, oltre al predetto e ne chiedeva il rinvio a giudizio con Persona_1
l'imputazione di peculato aggravato;
era peraltro emerso che , Controparte_1 nominato come amministratore di sostegno in altri procedimenti, aveva commesso analoghe condotte in danno di altre persone, tanto che, con decreto del 21.12.2020, il
G.I.P. del Tribunale di Pavia disponeva la misura del sequestro preventivo e, con ordinanza del 16.2.2021, applicava al convenuto stesso la misura della custodia cautelare: seguiva, con sentenza del G.U.P. del medesimo Tribunale del 30.7.2021, la condanna del convenuto stesso alla pena di anni undici di reclusione (poi rideterminata dalla Corte di Appello, con sentenza passata in giudicato, in anni dieci e mesi quattro di reclusione) oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati alle parti civili, tra le quali la sig.ra da liquidarsi Parte_1 in separata sede civile, assegnando, in favore dell'attrice, una provvisionale nella misura di € 70.000,00; - e) che lo stesso convenuto, in data 10.10.2011, aveva venduto al citato l'immobile di proprietà dell'attrice Persona_1 ubicato in Alassio (SV), via Paolo Ferreri, 7, ed, in tale contesto, aveva rilasciato quietanza di ricevimento integrale del relativo prezzo di € 398.000,00, che, in realtà era stato incassato solo in parte, non risultando riscosso l'importo di € 100.000,00, che risultava pagato tramite “assegno bancario” tratto in precedenza (precisamente, in data 30.11.2010); - f) che la spoliazione perpetrata dal convenuto in danno della sig.ra il cui reddito era costituito unicamente da una pensione di € 1.529,41 Parte_1 mensili, aveva comportato l'indebitamento della stessa, che non era più in grado di fare fronte alle proprie spese correnti, inclusa la retta mensile della struttura presso la quale era stata inserita: in ragione di ciò, avendo ricevuto un'ingiunzione giudiziale di pagamento, si era trovata costretta a vendere l'immobile del quale era comproprietaria unicamente al fratello;
g) che, in forza della provvisionale contenuta nella sentenza penale di condanna, aveva eseguito il pignoramento della pensione del convenuto, senza riuscire, alla data della citazione, ad ottenere alcun pagamento.
Sulla base di quanto sopra esposto, l'attrice invocava l'art. 651 c.p.p., a norma del quale nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche se pronunciata al termine del giudizio abbreviato, “ha efficacia di giudicato, quanto
3 all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”, e l'art. 2043 c.c. (o, in subordine, l'art. 2041 c.c.),
concludendo quindi, in via principale, per la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di € 325.335,86 (€ 181.242,00 + € 44.093,86 + € 100.000,00) – o la diversa somma, anche maggiore, che fosse risultata dall'istruttoria a fronte delle operazioni ingiustificate - e dell'ulteriore danno, da liquidarsi in via equitativa, per la perdita della possibilità di mettere a reddito l'immobile che si è trovata costretta a vendere per fare fronte ai propri debiti.
2. – Il convenuto non si costituiva, e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
3. – All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., il giudice disponeva C.T.U.
contabile e, raccolto il 27.9.2024 il relativo elaborato, la causa, ritenuta istruita alla luce della documentazione prodotta e della suddetta C.T.U., veniva rinviata all'udienza dell'11.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
4. – L'attrice evoca l'art. 651 c.p.p. ma, ai fini dell'accoglimento della domanda, l'esistenza di un giudicato penale è invero da ritenersi superfluo, ben potendo il convenuto essere condannato alle restituzioni e/o al risarcimento del danno alla luce delle previsioni del provvedimento di nomina e, comunque, delle norme stesse sul mandato, che trovano applicazione nel caso di specie.
In particolare, secondo quanto dispone l'art. 1713 c.c. il mandatario deve “rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”. Ciò posto, l'inadempimento del convenuto a tale obbligo è acclarato, non avendo egli mai giustificato (presumibilmente, in quanto non in grado di farlo) gli impieghi delle somme prelevate od oggetto di atti di disposizione in favore di terzi.
Pertanto, tutti i prelevamenti ed atti di disposizione non coperti da regolare rendiconto
- e, quindi, non ben giustificati - devono considerarsi altrettanti indebiti e pongono il convenuto nella necessità di reintegrare la relativa provvista in favore dell'amministrata odierna attrice. Analogamente, per quanto riguarda la somma di €
100.000,00 che lo stesso convenuto ha dichiarato di avere incassato a titolo di corrispettivo per la vendita dell'immobile di Alassio, l'importo stesso deve essere
4 rimesso alla mandante in forza della citata disposizione dell'art. 1713 c.c.,
obbligazione, anche questa, che non risulta essere stata adempiuta dal convenuto.
La condanna penale porta a ritenere che, alla base delle condotte inadempienti del convenuto delle quali s'è detto, v'era il dolo di appropriazione, avendo egli inteso favorire indebitamente sé stesso o terzi, ma, dal punto di vista strettamente civilistico,
tale elemento soggettivo non è determinante, per le ragioni evidenziate.
5. – Venendo alla quantificazione delle relative somme, ci si deve sinteticamente riportare alle risultanze della C.T.U., la quale ha ricostruito dettagliatamente le operazioni compiute dal convenuto per le quali non v'è giustificazione, quantificandole in complessivi € 234.360,98, cui vanno aggiunti €
100.000,00 quale importo dichiaratamente incassato per conto dell'attrice ma a questa mai versato.
Il totale assomma quindi, quale sorte capitale, ad € 334.360,98.
I relativi importi devono essere maggiorati di interessi “compensativi”, al tasso di legge, nonché rivalutati dalla data delle relative operazioni (per quanto riguarda il dedotto incasso della somma di € 100.000,00 da quella dell'incasso medesimo, desumibile dalla data di emissione dell'assegno) fino a quella della presente sentenza, successivamente alla quale sulle somme stesse decorrono gli ulteriori interessi, al medesimo tasso, fino all'effettivo saldo.
Dall'importo di cui sopra, da considerarsi al lordo della provvisionale di € 70.000,00 già concessa nel processo penale, devono essere detratti i pagamenti eventualmente
"medio tempore" intervenuti a deconto del relativo debito, anche a seguito dell'anzidetto titolo.
6. – L'ulteriore domanda di risarcimento del danno derivante dalla necessità
di vendere un immobile per ottenere la liquidità necessaria a pagare gli insoluti,
derivanti dai fatti per cui è causa, non può trovare accoglimento.
Ciò che l'attrice chiede è, nella sostanza, il danno derivante dalla perdita della
“chance” di ricavare un reddito dall'immobile, concedendolo in locazione.
Ma non è detto che la proprietà di un immobile - fermo il suo indubbio valore patrimoniale (ma l'attrice, in proposito, non deduce di avere subito un danno derivante dalla necessità di venderlo ad un valore inferiore a quello effettivo che,
5 peraltro, dalla stessa perizia di parte attrice risulta sostanzialmente in linea con il prezzo pattuito) - generi di per sé guadagno, dipendendo esso - così come l'entità
dell'ipotetico danno, quand'anche un margine di guadagno possa essere presunto - dal rapporto tra i costi fissi che la proprietà genera e le entrate nette derivanti dagli ipotetici canoni: nella specie, l'attrice non ha offerto la prova di detti costi, pur essendo a ciò onerata anche nel caso di domanda di liquidazione del danno in via equitativa (cfr., "ex multis", Cass. n. 127/2016). In aggiunta a ciò, è la stessa attrice ad enfatizzare la circostanza che l'immobile si trovava in uno stato di manutenzione tale da non poter, ragionevolmente, essere locato. Essa ipotizza che, prima di essere offerto in locazione, si sarebbero potuti effettuare lavori di sistemazione, ma rimane il fatto che tali lavori (il cui costo, alla luce della stessa perizia di parte attrice che stima un minore valore dell'immobile alla luce della necessità di effettuare tali interventi pari ad € 56.000,00, deve presumersi elevato), non risultano essere mai stati programmati e, dunque, non v'è sufficiente prova che i proprietari (l'immobile era in comproprietà con il fratello) fossero intenzionati a sostenerli, come, d'altra parte, neppure v'è prova del fatto che questi avessero intenzione di locare l'immobile stesso.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in ragione dell'esito e della natura contumaciale del giudizio, sulla base dei valori parametrici minimi.
Le spese di C.T.U. devono essere poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice dell'importo capitale di € 334.360,98, comprensivo Parte_1
della provvisionale emessa nel processo penale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da motivazione, detratti gli eventuali importi "medio tempore" corrisposti ad abbattimento del relativo debito anche per effetto dell'esecuzione della condanna al pagamento della suddetta provvisionale;
II. respinge la domanda della stessa attrice di condanna del convenuto al risarcimento dei danni per la “perdita della possibilità di mettere a reddito il
6 compendio immobiliare, sito in Sannazzaro de' RG (PV), Via Gioacchino
Rossini snc”;
III. condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice Controparte_1
delle spese di lite, che liquida per esborsi in € 20,00 per spese di Parte_1 notifica, oltre a c.u. e marca, e per compenso di difensore in complessivi €
11.300,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
IV. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso il 7 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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