Versione
26 ottobre 1935
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1 maggio 1969
1 maggio 1969
Art. 55.
I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati. ((30))
Non e' ammessa la possibilita' di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.
--------------- AGGIORNAMENTO (30)
La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che il termine di prescrizione di cui al presente articolo, comma 1 e' elevato a dieci anni.
Ha inoltre disposto (con l'art. 41, comma 2) che la presente modifica si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della suindicata legge.
I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati. ((30))
Non e' ammessa la possibilita' di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.
--------------- AGGIORNAMENTO (30)
La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che il termine di prescrizione di cui al presente articolo, comma 1 e' elevato a dieci anni.
Ha inoltre disposto (con l'art. 41, comma 2) che la presente modifica si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della suindicata legge.
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