Articolo 55 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
Articolo 54Articolo 56
Versione
26 ottobre 1935
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Versione
1 maggio 1969
Art. 55.

I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati. ((30))

Non e' ammessa la possibilita' di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

--------------- AGGIORNAMENTO (30)
La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che il termine di prescrizione di cui al presente articolo, comma 1 e' elevato a dieci anni.
Ha inoltre disposto (con l'art. 41, comma 2) che la presente modifica si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della suindicata legge.
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
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