Articolo 2937 del Codice civile
Articolo 2936Articolo 2938
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19 aprile 1942
Art. 2937.

(Rinunzia alla prescrizione).

Non puo' rinunziare alla prescrizione chi non puo' disporre validamente del diritto.

Si puo' rinunziare alla prescrizione solo quando questa e' compiuta.

La rinunzia puo' risultare da un fatto incompatibile con la volonta' di valersi della prescrizione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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