Articolo 13 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
Articolo 10 bisArticolo 12
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2 settembre 1990
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25 marzo 2001
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8 marzo 2005
Art. 13. (( (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione) )) 1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresi' ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano , nonche' ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 8 marzo 2005
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