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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8767 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49301/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda US ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 49301/2022 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 9 dicembre 2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
in persona del curatore p.t., Parte_1 come in atti rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Caffio come da autorizzazione del giudice delegato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
e , rappresentati e difesi in giudizio come in atti dagli avv.ti CP_1 CP_2
IZ ZA e GA ZA;
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo relativo a contratto avente ad oggetto
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 9 dicembre 2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 01/07/2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9852/2021 - RG 28679/2022, notificato il
06/06/2022, con cui è stato ingiunto il pagamento di € 450.000 oltre interessi e spese del monitorio, asseritamente dovuti con riferimento a contratto di consulenza concluso tra le parti in data 21 settembre 2020.
Con l'atto di opposizione l'ingiunta contestava il mancato avveramento della condizione sospensiva prevista dal punto 5.4 del contratto 21/09/2020 intervenuto tra ed i sigg.ri e Parte_1 CP_1 CP_2
Il 24/11/2022 il Tribunale di Taranto ha dichiarato l'apertura della Liquidazione
Giudiziale n. 1/2022 di e pertanto con provvedimento in udienza Parte_1 del 24 gennaio 2023 il processo veniva interrotto.
Con ricorso depositato il 24/04/2023 e testualmente denominato “Ricorso ex art. 302
c.p.c. per la prosecuzione del processo interrotto”, Parte_1
ha riassunto il processo.
[...]
Si sono costituiti in giudizio gli originari ricorrenti in monitorio che hanno chiesto il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
L'istruttoria si esauriva nella produzione documentale;
all'esito, all'udienza del 9 dicembre 2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Deve preliminarmente rilevarsi che parte opponente, posta in liquidazione giudiziale in data 24 novembre 2022, successiva alla instaurazione della opposizione, con la tempestiva riassunzione del processo interrotto ha validamente dato corso alla presente opposizione.
Deve tuttavia rilevarsi l'improcedibilità del presente giudizio, rammentandosi che nell'ipotesi di liquidazione giudiziale intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito o posto in liquidazione, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità al fallimento di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di sentenza impugnabile, esplicitamente richiesta dall'art. 95, co. 3, l.fall., norma di carattere eccezionale, insuscettibile di qualsivoglia applicazione analogica.
In tal caso, la domanda deve essere riproposta al giudice fallimentare, la cui competenza inderogabile prevale sul criterio della competenza funzionale del giudice che ha emesso l'ingiunzione e la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e tale improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum. La Cassazione si espressa in tal senso, statuendo che “Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento -ovvero di liquidazione giudiziale- intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d'ufficio dal Giudice, senza che debba essere integrato il contraddittorio nei confronti della Curatela fallimentare, in quanto, il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica dello stato passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l.fall., in concorso con gli altri creditori”.
(Cassazione Civile, sez. I, 5 Marzo 2020, n. 6196).
Ancora, la Suprema Corte ha precisato che “Il decreto ingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa dei creditori, a condizione che la sentenza di rigetto dell'opposizione o l'ordinanza di estinzione sia divenuta non più impugnabile – per decorso del relativo termine – prima della dichiarazione di fallimento [ora di apertura della liquidazione giudiziale], restando irrilevante che con i detti provvedimenti sia stata o meno dichiarata l'esecutorietà del decreto monitorio ai sensi dell'art. 653
c.p.c., ovvero che sia stato pronunciato, prima dell'apertura del concorso tra i creditori, il decreto di esecutività di cui all'art. 654 c.p.c.” (Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2024, n.
22125).
Alla improcedibilità consegue peraltro la inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti della liquidazione giudiziale.
La natura del decisum costituisce giusto motivo per compensar integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunziando tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- Dichiara improcedibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 9852/2021 in data 6 giugno 2022 (RG 28679/2022);
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma, 12 giugno 2025.
IL GIUDICE
W. US
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda US ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 49301/2022 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 9 dicembre 2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
in persona del curatore p.t., Parte_1 come in atti rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Caffio come da autorizzazione del giudice delegato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
e , rappresentati e difesi in giudizio come in atti dagli avv.ti CP_1 CP_2
IZ ZA e GA ZA;
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo relativo a contratto avente ad oggetto
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 9 dicembre 2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 01/07/2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9852/2021 - RG 28679/2022, notificato il
06/06/2022, con cui è stato ingiunto il pagamento di € 450.000 oltre interessi e spese del monitorio, asseritamente dovuti con riferimento a contratto di consulenza concluso tra le parti in data 21 settembre 2020.
Con l'atto di opposizione l'ingiunta contestava il mancato avveramento della condizione sospensiva prevista dal punto 5.4 del contratto 21/09/2020 intervenuto tra ed i sigg.ri e Parte_1 CP_1 CP_2
Il 24/11/2022 il Tribunale di Taranto ha dichiarato l'apertura della Liquidazione
Giudiziale n. 1/2022 di e pertanto con provvedimento in udienza Parte_1 del 24 gennaio 2023 il processo veniva interrotto.
Con ricorso depositato il 24/04/2023 e testualmente denominato “Ricorso ex art. 302
c.p.c. per la prosecuzione del processo interrotto”, Parte_1
ha riassunto il processo.
[...]
Si sono costituiti in giudizio gli originari ricorrenti in monitorio che hanno chiesto il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
L'istruttoria si esauriva nella produzione documentale;
all'esito, all'udienza del 9 dicembre 2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Deve preliminarmente rilevarsi che parte opponente, posta in liquidazione giudiziale in data 24 novembre 2022, successiva alla instaurazione della opposizione, con la tempestiva riassunzione del processo interrotto ha validamente dato corso alla presente opposizione.
Deve tuttavia rilevarsi l'improcedibilità del presente giudizio, rammentandosi che nell'ipotesi di liquidazione giudiziale intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito o posto in liquidazione, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità al fallimento di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di sentenza impugnabile, esplicitamente richiesta dall'art. 95, co. 3, l.fall., norma di carattere eccezionale, insuscettibile di qualsivoglia applicazione analogica.
In tal caso, la domanda deve essere riproposta al giudice fallimentare, la cui competenza inderogabile prevale sul criterio della competenza funzionale del giudice che ha emesso l'ingiunzione e la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e tale improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum. La Cassazione si espressa in tal senso, statuendo che “Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento -ovvero di liquidazione giudiziale- intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d'ufficio dal Giudice, senza che debba essere integrato il contraddittorio nei confronti della Curatela fallimentare, in quanto, il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica dello stato passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l.fall., in concorso con gli altri creditori”.
(Cassazione Civile, sez. I, 5 Marzo 2020, n. 6196).
Ancora, la Suprema Corte ha precisato che “Il decreto ingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa dei creditori, a condizione che la sentenza di rigetto dell'opposizione o l'ordinanza di estinzione sia divenuta non più impugnabile – per decorso del relativo termine – prima della dichiarazione di fallimento [ora di apertura della liquidazione giudiziale], restando irrilevante che con i detti provvedimenti sia stata o meno dichiarata l'esecutorietà del decreto monitorio ai sensi dell'art. 653
c.p.c., ovvero che sia stato pronunciato, prima dell'apertura del concorso tra i creditori, il decreto di esecutività di cui all'art. 654 c.p.c.” (Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2024, n.
22125).
Alla improcedibilità consegue peraltro la inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti della liquidazione giudiziale.
La natura del decisum costituisce giusto motivo per compensar integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunziando tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- Dichiara improcedibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 9852/2021 in data 6 giugno 2022 (RG 28679/2022);
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma, 12 giugno 2025.
IL GIUDICE
W. US