TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/02/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 14.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.2479 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa
DA
, nata il giorno 23.07.1957 in SANT'ANTONIO ABATE e Parte_1 residente ivi, C.F.: elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
GRAGNANO alla via CASTELLAMMARE n.2 presso lo studio legale
“ ”, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, come da Parte_2 procura in atti versata, dagli avv.ti Patrizio GIORDANO e Laura LA MURA RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: indebito.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti instavano per la declaratoria di cessata materia del contendere.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 26 aprile 2024 il sig.ra Pt_1
si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA
[...] esponendo che l' le aveva notificato due provvedimenti di indebito CP_1 datati 14 febbraio 2021, concernente il primo l'anno 2003 e il secondo l'anno 2004, ciascuno per l'importo di euro 678,23, riferito a prestazioni da disoccupazione agricola erogate ed asseritamente non dovute.
1 Assumeva l'istante che l'iniziativa, replicata dall'ente previdenziale con sollecito di pagamento del 7 marzo 2024, era illegittima perché portata ad effetto a prescrizione della duplice posta ormai maturata. Chiedeva, quindi, la ricorrente emettersi sentenza di annullamento del duplice indebito e di restituzione delle somme nelle more già recuperate.
Si costituiva in giudizio l che sollecitava la declaratoria di CP_1 cessata materia del contendere per avere l'ente abbandonato la pretesa recuperatoria, annullando in toto i due provvedimenti di indebito e restituendo le somme già recuperate.
Con le note sostitutive dell'11 febbraio 2025, i procuratori della ricorrente aderivano alla prospettazione di controparte sollecitando in ogni caso la condanna alle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale. Il Giudice, pertanto, assegnava la causa a sentenza. (2)
Preso atto che l' ha abbandonato del tutto la duplice pretesa CP_1 creditoria, come da allegazione espositiva dell'ente previdenziale confermata dalla ricorrente, che si è anche vista restituire le somme medio tempore recuperate, va dichiarata la cessata materia del contendere. Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito. (3)
Quanto alle spese di lite, le stesse non sfuggono alla constatazione della tardività con cui l' ha riconosciuto le ragioni dell'odierna CP_1 ricorrente. Allo stato delle emergenze di causa, infatti, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione da cui muove la pretesa azionata dalla sig.ra con la Pt_1 conseguenza che l'ente previdenziale avrebbe dovuto provvedere all'annullamento ben prima delle sollecitazioni giudiziali attoree, peraltro precedute da quelle “amministrative”, rimaste inesitate. L'annullamento in autotutela, invece, è intervenuto il 24 ottobre 2024, in epoca cioè successiva anche alla notifica dell'atto introduttivo di lite (5 giugno 2024).
Da altra ottica, tuttavia, deve prendersi atto:
-- della mancanza di qualsiasi attività istruttoria svolta dalle parti, ed in particolare dalla parte attrice che ha limitato il suo impegno post-ricorso alla presa d'atto dell'annullamento dell'indebito;
-- della immediata definizione del contenzioso giudiziale, resa possibile dalla subitanea esternazione delle determinazioni assunte dall'Istituto in sede amministrativa;
-- dell'importo originariamente chiesto in restituzione con le missive di indebito. Consegue che la liquidazione delle spese va contenuta come da dispositivo.
2
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l'ente previdenziale alle spese di lite in favore del ricorrente che, già compensate nella misura del 30%, si liquidano, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, in euro
725,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 17/02/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
3
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 14.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.2479 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa
DA
, nata il giorno 23.07.1957 in SANT'ANTONIO ABATE e Parte_1 residente ivi, C.F.: elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
GRAGNANO alla via CASTELLAMMARE n.2 presso lo studio legale
“ ”, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, come da Parte_2 procura in atti versata, dagli avv.ti Patrizio GIORDANO e Laura LA MURA RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: indebito.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti instavano per la declaratoria di cessata materia del contendere.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 26 aprile 2024 il sig.ra Pt_1
si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA
[...] esponendo che l' le aveva notificato due provvedimenti di indebito CP_1 datati 14 febbraio 2021, concernente il primo l'anno 2003 e il secondo l'anno 2004, ciascuno per l'importo di euro 678,23, riferito a prestazioni da disoccupazione agricola erogate ed asseritamente non dovute.
1 Assumeva l'istante che l'iniziativa, replicata dall'ente previdenziale con sollecito di pagamento del 7 marzo 2024, era illegittima perché portata ad effetto a prescrizione della duplice posta ormai maturata. Chiedeva, quindi, la ricorrente emettersi sentenza di annullamento del duplice indebito e di restituzione delle somme nelle more già recuperate.
Si costituiva in giudizio l che sollecitava la declaratoria di CP_1 cessata materia del contendere per avere l'ente abbandonato la pretesa recuperatoria, annullando in toto i due provvedimenti di indebito e restituendo le somme già recuperate.
Con le note sostitutive dell'11 febbraio 2025, i procuratori della ricorrente aderivano alla prospettazione di controparte sollecitando in ogni caso la condanna alle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale. Il Giudice, pertanto, assegnava la causa a sentenza. (2)
Preso atto che l' ha abbandonato del tutto la duplice pretesa CP_1 creditoria, come da allegazione espositiva dell'ente previdenziale confermata dalla ricorrente, che si è anche vista restituire le somme medio tempore recuperate, va dichiarata la cessata materia del contendere. Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito. (3)
Quanto alle spese di lite, le stesse non sfuggono alla constatazione della tardività con cui l' ha riconosciuto le ragioni dell'odierna CP_1 ricorrente. Allo stato delle emergenze di causa, infatti, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione da cui muove la pretesa azionata dalla sig.ra con la Pt_1 conseguenza che l'ente previdenziale avrebbe dovuto provvedere all'annullamento ben prima delle sollecitazioni giudiziali attoree, peraltro precedute da quelle “amministrative”, rimaste inesitate. L'annullamento in autotutela, invece, è intervenuto il 24 ottobre 2024, in epoca cioè successiva anche alla notifica dell'atto introduttivo di lite (5 giugno 2024).
Da altra ottica, tuttavia, deve prendersi atto:
-- della mancanza di qualsiasi attività istruttoria svolta dalle parti, ed in particolare dalla parte attrice che ha limitato il suo impegno post-ricorso alla presa d'atto dell'annullamento dell'indebito;
-- della immediata definizione del contenzioso giudiziale, resa possibile dalla subitanea esternazione delle determinazioni assunte dall'Istituto in sede amministrativa;
-- dell'importo originariamente chiesto in restituzione con le missive di indebito. Consegue che la liquidazione delle spese va contenuta come da dispositivo.
2
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l'ente previdenziale alle spese di lite in favore del ricorrente che, già compensate nella misura del 30%, si liquidano, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, in euro
725,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 17/02/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
3