Articolo 1 della Legge 18 gennaio 1949, n. 18
Articolo 2
Versione
1 marzo 1949
Art. 1.

Ai componenti dei Tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche e' assegnata, in relazione al proprio grado indipendentemente da ogni altra indennita' o compenso, una indennita' mensile fissa, esente da ogni tributo erariale e dalla ritenuta del 12 per cento di cui al regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 , nella misura stabilita dal decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 65 , escluso qualsiasi aumento apportato con successivi provvedimenti modificativi di detto decreto.
Sono abrogati il quarto comma dell'art. 138 ed il settimo comma dell'art. 139 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , nonche' il decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 687 .
Entrata in vigore il 1 marzo 1949