TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. NN D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 219/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
21/02/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 31/01/2025 da , rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. BARTOLOMEO SPAZIANO, e da Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO SGAMBATO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Pietramelara (CE) in data 10/01/2009 dal quale sono nati tre figli minori, NN (18/05/2009), (15/09/2011) e Per_1 Per_2
(07/07/2020); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) dichiarare la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Parte_3
3) affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Viale
Europa 22 a Pietramelara (CE), con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta
1 della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
4) assegnare la casa familiare sita in Viale Europa 22 a Pietramelara (CE) alla sig.ra
[...]
; Parte_3
5) regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire:
- almeno un giorno infrasettimanale dalle ore 16:00 alle ore 20:00 preferibilmente il giovedì;
- un fine settimana alternato, il sabato dalle ore 18:30 fino alla domenica alle ore 21:00;
- ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà di questi ultimi;
- per quanto concerne le festività natalizie il sig. , alternativamente e a partire Parte_1 dall'anno 2025, avrà la facoltà di trascorrere con i figli il giorno del 26 dicembre e del successivo
6 gennaio;
l'anno successivo il giorno del 25 dicembre e del successivo 1° gennaio;
- relativamente alle vacanze pasquali, i figli trascorreranno, alternativamente, un anno la
Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa:
- in ordine alle vacanze estive, il sig. avrà la facoltà di trascorrere con i figli almeno 15 Parte_1
(quindici) giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare.
Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con il padre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle reciproche esigenze lavorative;
- i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli:
- qualora la sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con i figli dovrà darne Parte_3 notizia al sig. con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le Parte_1 date di partenza e ritorno;
6) sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
7) entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
8) disporre che il sig. provveda al mantenimento dei figli, mediante Parte_1 versamento alla SI.ra , dell'importo dì € 450,00 mensili (€ 150,00 x Parte_3
n. 3 figli), da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo;
2 9) disporre che le parti provvedano, ciascuna, al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole;
10) i coniugi concordano che l'assegno unico universale versato dall verrà percepito per CP_1 intero dalla SI.ra Parte_3
Ciò in quanto la sig.ra riesce ad autosostentarsi con il proprio lavoro benché Parte_3 precario essendo oltre tutto assegnataria della casa coniugale;
e per la circostanza di cui le parti si danno reciprocamente atto per cui il sig. versa in una situazione debitoria che Parte_1 sfiora i 200.000,00 per debiti contratti nell'interesse della famiglia (debiti oggetto di procedura di sovra indebitamento);
11) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica dell'omologa, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pietramelara perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e Parte_1 Parte_2
nata il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIEDIMONTE MATESE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2009);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21/02/2025
Il Presidente est. dott. NN D'Onofrio
3