Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 09/09/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01478/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2025, proposto da
RO TU, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliato come da PEC da Registri di Giustizia.
per l’ottemperanza
alla sentenza esecutiva, notificata e passata in giudicato n. 395/2024 Tribunale di Arezzo, giudice del lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 la dott.ssa Silvia De Felice e udito il difensore della parte ricorrente, come precisato a verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Arezzo ha accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 e ha condannato il Ministero resistente al pagamento – in favore della parte ricorrente – dell’importo corrispondente alle annualità in cui è stata omessa nei suoi confronti la corresponsione del beneficio economico suddetto, oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite, con eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
La sentenza è passata in giudicato, come da relativa attestazione di cancelleria.
Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.
Con ricorso ritualmente proposto, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
E’ stata altresì richiesta la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a..
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio, nonostante il ricorso sia stato ad esso notificato a mezzo PEC presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato all’indirizzo estratto dal Registro PP.AA..
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Tutto quanto sopra premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, non risulta dagli atti di causa che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata eseguita, salvo che per quello che riguarda le spese di lite.
Va pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero resistente di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe, nei limiti dell’interesse del ricorrente e nei termini indicati nella sentenza civile.
Pertanto, al Ministero dell’istruzione e del Merito va assegnato il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alle attività di esecuzione della sentenza nella parte relativa all’accertamento e alla dichiarazione del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e alla condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento in suo favore dell’importo corrispondente alle annualità in cui è stata omessa, nei suoi confronti, la corresponsione del beneficio economico suddetto, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute.
Il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione di quanto dovuto giustifica infine la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza “dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza” - come stabilito dall'art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo c.p.a., novellato dall'art. 1, comma 781, lett. a) della l. n. 208/2015 - e fino al pagamento di quanto dovuto.
Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata, nei termini precisati in motivazione;
- per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- condanna il Ministero intimato al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett e), cod. proc. amm. in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme alla stessa dovute con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza sino al saldo;
- condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato, da distrarsi a favore del difensore antistatario;
- dispone l’invio della presente sentenza alla Procura regionale della SC della Corte dei conti, per quanto di eventuale competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia De Felice | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO