Articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
Articolo 11Articolo 14
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2 settembre 1990
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8 marzo 2005
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20 aprile 2013
Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Entrata in vigore il 20 aprile 2013
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