Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00118/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CI GI, rappresentato e difeso dagli avvocati Flavio Iacovone, Francesco Di Ciommo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicoletta Pisani, con domicilio eletto presso lo studio Ufficio Legale Regione Basilicata in Potenza, via Verrastro 4;
nei confronti
Montecarbone Pv S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 reso dalla Regione Basilicata – Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia – Ufficio Energia prot. U.0206379.27-09-2024.23AH e notificato a mezzo raccomandata in data 19.11.2024 da Montecarbone PV S.r.l. (doc. 1);
- ove lesivi di tutti i pareri, assensi, autorizzazioni, nulla osta comunque espressi sulle opere da realizzarsi e che provengono dai vari organi regionali, statali e locali intervenuti nel procedimento de quo, ancorché ad oggi non conosciuti;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente, e limitatamente alle ragioni e alle doglianze infra articolate;
nonché per la condanna, ex art. 30 c.p.a., dell’Amministrazione nonché della società controinteressata, al risarcimento dei danni subiti e subendi dal sig. GI CI per il comportamento colpevole ed illegittimo dalle medesime tenute nel procedimento de quo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della D.G.R. n. 485 del 5 agosto 2025, avente ad oggetto “D. L.vo n. 152/2006 – Parte II (e s.m.i.) - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il “Progetto di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 19,99 MW denominato “MONTECARBONE” da realizzarsi in agro del Comune di Melfi (PZ) in Loc. “Monte Carbone””. Proponente: Società MONTECARBONE FV S.r.l. - ID: 47_2020 Ottemperanza Sentenza TAR n. 71 del 27 gennaio 2023”, unitamente ai relativi allegati (all. A – Rapporto finale della Conferenza di Servizi del 28.05.2024; all. B – Rapporto istruttorio del PAUR; all. C – Parere favorevole con gli effetti di AU del 08.07.2025; all. D – Relazione illustrativa del 31.07.2025) (doc. 1 motivi aggiunti);
- ove lesivi di tutti i pareri, assensi, autorizzazioni, nulla osta comunque espressi sulle opere da realizzarsi e che provengono dai vari organi regionali, statali e locali intervenuti nel procedimento de quo, ancorché ad oggi non conosciuti;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente, e limitatamente alle ragioni e alle doglianze infra articolate.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e di Montecarbone Pv S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. OL NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 16/1/2025, il ricorrente – titolare dell’omonima azienda agricola sita in Melfi, in Contrada Catapaniello – ha impugnato l’avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per il rilascio dell’autorizzazione unica, di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, in ordine alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile denominato “Montecarbone”.
E’ stata, altresì, introdotta domanda per il risarcimento dei danni connessi all’esecuzione di tale progetto.
1.1. Con il gravame è essenzialmente contestata l’eccessiva vicinanza del progettato impianto rispetto ai terreni aziendali del ricorrente (parzialmente interessati dalla procedura espropriativa), con il conseguente rischio del prodursi di sfavorevoli interferenze elettromagnetiche con le strutture aziendali e le attività che ivi si svolgono (imputabili all’ampliamento della sottostazione elettrica già presente in Contrada Catapaniello), nonché la mancata considerazione delle osservazioni preliminari presentate dal ricorrente al fine di sollecitare modifiche progettuali in grado di contemperare la sua attività produttiva con detto impianto.
2. Si sono costituiti in giudizio, per resistere all’accoglimento del gravame, la Regione Basilicata e la società controinteressata, la quale ne ha eccepito in limine l’inammissibilità, in ragione della natura endoprocedimentale dell’atto impugnato e della carenza di un concreto ed attuale interesse a proporre l’impugnazione de qua .
3. Con successivo atto di motivi aggiunti, notificato in data 1/12/2025 e depositato il successivo 2/12/2025, il ricorrente ha esteso l’impugnazione alla delibera di Giunta regionale n. 485 del 5/8/2025, recante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale del medesimo progetto ex art. 27- bis del D.lgs. n. 152/2006 (comprensivo del parere dell’Ufficio Energia della Regione a valere quale autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003), all’uopo articolando i seguenti ulteriori motivi di gravame:
- la Regione Basilicata avrebbe obliterato le osservazioni trasmesse ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001;
- la gravata autorizzazione sarebbe viziata sotto il profilo istruttorio, poiché basata sulla rappresentazione progettuale parziale offerta dalla società controinteressata, la quale non avrebbe evidenziato l’esistenza delle serre di proprietà del ricorrente (insistenti sulla particella 411, del foglio 16 del Comune di Melfi);
- sempre sotto il versante istruttorio, la Regione non avrebbe valutato l’incidenza elettromagnetica (sui terreni compresi nell’azienda del ricorrente) del contestato ampliamento della sottostazione elettrica (essendosi ripiegata unicamente sui documenti progettuali della società controinteressata), tantomeno gli impatti cumulativi con altri concorrenti progetti sulla medesima area; né avrebbe dato rilevanza alle risultanze del pregresso giudizio, introdotto dal medesimo ricorrente, vertente sull’originaria realizzazione della medesima sottostazione (R.G. n. 296/2013);
- la Regione avrebbe contravvenuto agli artt. 2, co 2 e 3 del D.lgs. n. 190/2024, non avendo dato rilevanza alla circostanza per cui l’azienda del ricorrente è stata ammessa a misure di sostegno nel settore agricolo e, ancora, alla considerazione per cui la regola della prevalenza dell’interesse alla realizzazione dell’iniziativa F.E.R. rispetto agli altri interessi non opererebbe nel caso di “ prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull’ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo ”.
3.1. La società controinteressata, oltre ad argomentare l’infondatezza dell’atto di motivi aggiunti, ne ha eccepito in limine litis l’irricevibilità per tardività (considerata la pubblicazione dell’impugnata D.G.R. sul B.U.R. n. 45 del 16/8/2025 e, dunque, l’intervenuta presunzione legale di conoscenza di detta determinazione a partire da quella data) e l’inammissibilità per carenza di interesse (non avendo, il ricorrente, introdotto alcun principio di prova in ordine al pregiudizio recato alla sicurezza della propria attività agricola dagli impatti elettromagnetici generati dal contestato ampliamento della sottostazione elettrica), nonché, sotto altro profilo, essendo l’atto di motivi aggiunti interamente proteso a stimolare un inammissibile sindacato di merito dell’attività amministrativa regionale.
4. All’udienza pubblica del 25/2/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, come eccepito dalla società controinteressata.
Deve, infatti, ritenersi – come già rilevato in un conforme precedente su identica fattispecie (cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, 23/12/2025, n. 584) - che l’atto con esso impugnato (l’avviso di avvio del procedimento volto all’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio ex art. 11 del D.P.R. n. 327/2001) ha evidente natura endoprocedimentale (siccome meramente funzionale alla partecipazione degli interessati al procedimento espropriativo in itinere ) e, come tale, è sprovvisto di qualsivoglia portata direttamente ed immediatamente lesiva.
6. L’atto di motivi aggiunti è infondato (il che consente di prescindere dall’esame delle esposte eccezioni di rito).
6.1. Con riferimento alla censura deducente la mancata considerazione delle osservazioni presentate dal ricorrente ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 (in merito al rispetto delle distanze utili a scongiurare il fenomeno delle correnti disperse), è sufficiente rilevare che – a tacer d’altro in punto di effettiva prova dell’invio di dette osservazioni (circostanza contestata dalla società controinteressata) - l'Amministrazione, per costante e condivisibile giurisprudenza, non è tenuta a motivare specificatamente ciascun apporto inoltrato dagli interessati in ordine alle caratteristiche di un'opera pubblica e che, comunque, la mancata confutazione analitica dei singoli apporti non assume alcun rilievo invalidante (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. IV, 2/7/2018, n. 4004; T.A.R. Campania, sez. V, 17/7/2020, n. 3184; T.A.R. Marche, sez. I, 3/2/2022, n. 84).
D’altra parte, vi è evidenza in atti della circostanza per cui l’Amministrazione ha, comunque, accuratamente (e positivamente) vagliato il profilo in rilievo (quello delle interferenze delle opere di rete con l’azienda del ricorrente, anche in relazione ai “campi elettrici e magnetici”) nel contesto del “Rapporto istruttorio del P.A.U.R.” (recante il giudizio favorevole di compatibilità ambientale dell’opera), le cui conclusioni – come nel prosieguo evidenziato – resistono adeguatamente alle relative censure ricorsuali, con ogni conseguenza in termini di ravvisabilità della sostanziale legittimità del provvedimento, per i fini di cui all’art. 21- octies , comma 2, della L. n. 241/1990.
6.2. Parimenti non persuasivo è l’ulteriore assunto ricorsuale secondo cui la Regione avrebbe del tutto pretermesso o, comunque, non correttamente apprezzato (anche a motivo della falsa rappresentazione dei luoghi contenuta della documentazione a corredo dell’istanza autorizzatoria presentata dalla società controinteressata) le interferenze delle opere di rete (dell’impianto in questione) con l’azienda agricola del ricorrente, siccome contraddetto dalle evidenze di causa, dalle quali risulta, invece, che:
- la società controinteressata ha fedelmente localizzato, nel procedimento autorizzatorio l’azienda agricola del ricorrente (cfr. “Relazione tecnica specialista sull'impatto elettromagnetico”, nella versione aggiornata dell’11/4/2024; “Tavola di inquadramento su ortofoto allegata al P.T.O.”; “Relazione tecnica opere AT”); d’altra parte, proprio nella “ Relazione specialistica sull’impatto elettromagnetico ”, dopo essersi evidenziato che “ la determinazione delle D.P.A. (distanza di prima approssimazione) è stata fatta cautelativamente alle quote di 0m dal livello del suolo ”, sono stati riportati i risultati delle (positive) misurazioni dei campi elettromagnetici effettuate in numerosi punti di misura (PDM), uno dei quali (PDM 2) posto al confine con la proprietà del ricorrente (circostanza da ritenersi provata, siccome risultante dalla planimetria allegata dalla società controinteressata e non effettivamente contestata dal ricorrente);
- la Regione procedente, sulla base della situazione di fatto rappresentata dalla società controinteressata (da considerarsi, per quanto sopra detto, non viziata da infedeltà o omissioni di sorta), ha evidentemente esaminato nell’istruttoria procedimentale anche il profilo in contestazione (cfr. “Rapporto istruttorio del P.A.U.R.” allegato al provvedimento), assumendo ex professo , con specifico riferimento alla valutazione degli impatti derivanti dalla realizzazione delle opere di rete sulla componente ambientale qui in rilievo (quella dei “ Campi elettrici e magnetici ”), che “ (…) L’impatto determinato dalla stazione è compatibile con i valori prescritti dalla vigente normativa. Per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti, in relazione all’obiettivo di qualità dei 3 μT, la metodologia utilizzata è il calcolo per le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) come da DM del 29 maggio 2008 (…) ” (cfr. pag. 27 e 28 del documento) e, dunque, pervenendo alla conclusione per cui “ (…) relativamente alla produzione di onde elettromagnetiche a bassa frequenza causate dall’elettrodotto, dal trasformatore BT/MT e dalla cabina di consegna, lo studio specialistico a corredo dell’istanza in esame ha evidenziato che non si prevedono effetti dannosi per l’ambiente e la popolazione derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio dell’impianto (…) ” (cfr. pag. 30 del documento).
Trattasi di conclusioni di portata generale (che, in quanto tali, non possono che riferirsi (per sintesi) anche alla realtà aziendale del ricorrente), alle quali l’Amministrazione è pervenuta sulla base di una metodologia specialistica, non inficiate dai contrari assunti ricorsuali, siccome essenzialmente generici, apodittici ed ipotetici (non essendo rinvenibile nel gravame alcun persuasivo indice sintomatico della manifesta irragionevolezza di tale giudizio o del palese travisamento degli elementi di fatto su cui è fondato), oltreché impingenti nel merito della discrezionalità amministrativa (di cui si chiede un inammissibile sindacato giurisdizionale di portata sostitutiva).
6.3. Del tutto generiche si appalesano, inoltre, le contestazioni in punto di impatti cumulativi, poiché anch’esse non supportate da idonea dimostrazione, fermo restando che l’opera cui sono riferibili le temute immissioni (la sottostazione elettrica già presente in Contrada Catapaniello e candidata ad un mero ampliamento) è unica (seppur al servizio di più progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile) e che, sotto altro profilo, la valutazione degli effetti cumulativi va circoscritta, come prescritto dalla disciplina riveniente dall'Allegato VII del D.lgs. n. 152/2006, ai progetti esistenti o approvati (non rilevando, in tale prospettiva, i progetti la cui autorizzazione è ancora in itinere , quali sono, nella specie, gran parte di quelli richiamati dal ricorrente).
Sotto altro profilo, risultano prive di pregio la dedotta violazione degli artt. 2, comma 2 e 3 del D.lgs. n. 190/2024, atteso che:
- in relazione alla prima disposizione (“ Gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo … ”), è sufficiente rilevare che non vi è alcuna evidenza della circostanza, apoditticamente invocata nel gravame, per cui la realizzazione del contestato progetto sia, anche solo potenzialmente, in grado di inficiare l’utilità delle misure di sostegno agricolo di cui beneficia l’azienda del ricorrente;
- in relazione alla seconda disposizione (“ In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 11-bis del presente decreto, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 ”), è assorbente la considerazione per cui l’assunto ricorsuale è sprovvisto di qualsivoglia dimostrazione dell’esistenza di “ prove evidenti ” (nei sensi richiesti dalla norma) che il progetto de quo sia in grado di spiegare effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.
6.4. Egualmente non persuasive sono le ulteriori censure ipotizzanti l’omessa indicazione della superficie oggetto di esproprio e della relativa indennità, nonché della fascia di rispetto elettromagnetica, se si considera che risultano acquisiti nel procedimento espropriativo (e, come tali, nella disponibilità del ricorrente) sia il piano particellare di esproprio (nel quale è puntualmente indicato il calcolo dell’indennità nonché la superficie dei terreni interessata dall’esproprio), sia la Relazione tecnica specialistica sull’impatto elettromagnetico (nella quale, come detto, è stata verificata l’osservanza delle fasce di rispetto elettromagnetiche).
6.5. Infine, deve escludersi che possano spiegare qualche rilevanza nel presente giudizio le risultanze di un precedente contenzioso avviato dal ricorrente, R.G. n. 296/2013, avverso la realizzazione della stazione elettrica RN (di cui è oggi previsto un mero ampliamento funzionale ad ospitare alcune infrastrutture per l’allaccio alla rete nazionale di nuove connessioni), in quanto, a tacer d’altro, va evidenziato che proprio nella fase cautelare quel giudizio (conclusosi con una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse) è stata rilevata la conformità del progetto (avente portata certamente più significativa rispetto all’ampliamento di cui oggi si fa questione) ai “ valori di campo elettrico e magnetico previsti dalla legge ”.
7. Gli esiti della fase impugnatoria conducono al rigetto della conseguenziale domanda risarcitoria introdotta nel gravame.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara inammissibile il ricorso e respinge l’atto di motivi aggiunti.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società controinteressata, da quantificarsi nella somma di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti della Regione Basilicata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA RI, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
OL NO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NO | FA RI |
IL SEGRETARIO