TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 118
TAR
Sentenza 17 marzo 2026

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  • Accolto
    Natura endoprocedimentale dell'atto impugnato

    Il Tribunale ritiene che l'avviso di avvio del procedimento espropriativo sia un atto endoprocedimentale, privo di portata lesiva immediata, confermando l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse.

  • Rigettato
    Mancata considerazione delle osservazioni del ricorrente

    L'amministrazione non è tenuta a motivare specificamente ogni singolo apporto degli interessati, e la mancata confutazione analitica non invalida il provvedimento. Inoltre, il profilo delle interferenze elettromagnetiche è stato vagliato positivamente nel rapporto istruttorio del PAUR.

  • Rigettato
    Errata istruttoria circa l'incidenza delle interferenze elettromagnetiche e la localizzazione dell'azienda agricola

    La società controinteressata ha correttamente localizzato l'azienda agricola e la Regione ha esaminato il profilo delle interferenze elettromagnetiche, concludendo per la compatibilità con la normativa vigente. Le contestazioni del ricorrente sono generiche e apodittiche.

  • Rigettato
    Violazione normativa sul sostegno all'agricoltura e interessi prevalenti

    Non vi è prova che il progetto possa inficiare le misure di sostegno agricolo, né vi sono 'prove evidenti' di impatti negativi significativi sull'ambiente o sul settore agricolo come richiesto dalla normativa.

  • Rigettato
    Omessa indicazione superficie espropriabile e indennità, nonché fascia di rispetto elettromagnetica

    Il piano particellare di esproprio e la relazione tecnica sull'impatto elettromagnetico sono stati acquisiti e contengono le informazioni richieste.

  • Rigettato
    Rilevanza delle risultanze di precedente contenzioso

    Il precedente contenzioso, conclusosi con dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, non ha rilevanza per l'attuale giudizio, trattandosi di un mero ampliamento e avendo già riscontrato la conformità ai valori di campo elettrico e magnetico.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria consequenziale

    La domanda risarcitoria è rigettata in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 118
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
    Numero : 118
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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