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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/04/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1397/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Frongia, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1397 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da: nata a [...] il [...] (c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
Cagliari, Piazza Pigafetta n. 13, in qualità di erede di , nato a [...] il _1
27/4/1956, (c.f. , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti dagli C.F._2
avv. Alessandra Ibba e avv. Davide Piasotti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Cagliari, Via Farina n. 44,
Opponente contro
L con sede in Cagliari, Via C. Controparte_1 Controparte_2
Battisti n. 6, P. Iva in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa in virtù di procura speciale in atti, dall'avv. Silvia Cuncu ed elettivamente domiciliata in
Cagliari, Via C. Battisti n. 6, presso il Servizio Affari Legali della Direzione Generale dell'Azienda,
Opposta
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse dell'opponente:
“Nell'interesse della sig.ra , erede del sig. si è concluso Parte_1 _1 perché l'ill.mo Tribunale voglia, in via principale
A -revocare il decreto opposto e dichiarare non dovute, in tutto o in parte, le somme ingiunte per capitale ed interessi;
B -accertare e dichiarare che il contratto di locazione de quo è regolato dalla legge statale n.52/76 e
1 ss.mod. e, per l'effetto, che il canone di locazione dovuto dal ricorrente è quello indicato nel contratto stipulato inter partes;
C-riconoscere non dovuta alcuna maggiorazione del canone fino alla pubblicazione del decreto interministeriale previsto dall'art.1 comma 3° della L.52/76; in via subordinata
e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare che i canoni debbano esser calcolati in base alla L.R. 7/2003, si formulano le seguenti conclusioni:
D accertare la nullità dell'aumento del canone per difetto di causa;
E accertare, in relazione alle somme richieste anteriori all'ottobre 2011, l'estinzione del relativo diritto di credito per intervenuta prescrizione quinquennale e determinare l'importo dei successivi canoni applicando i parametri di cui alla LR.13/89 in misura da accertarsi in corso di causa
F in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio in via ulteriormente subordinata istruttoria sospeso il giudizio sul merito e sulle spese, In via istruttoria e in via subordinata al mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e delle conclusioni principali: si deduce CTU volta a determinare l'importo dei canoni di locazione dell'alloggio di servizio di cui si tratta, tenendo conto dell'esatta categoria catastale, la vetustà dell'immobile e quant'altro utile al fine dell'accertamento.
Si chiede che il Giudice voglia, ai sensi dell'art. 210 cpc, ordinare ad o alla Regione CP_3
Sardegna, di esibire in giudizio la copia del Protocollo d'Intesa tra Agenzia del Demanio e Regione del
23 maggio 2013 nonché l'elenco di cui all'art. 39 DPR 19/05/1949 n. 250”.
Nell'interesse dell'opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
“In via preliminare:
- dichiarare l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto tempestivamente notificato;
- dichiarare infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 L.R. Sardegna 3 luglio
2003 n. 7;
Nel merito:
- rigettare l'opposizione, confermare il D.I. 2345/2016 impugnato dall'opponente, e condannare il signor (e gli eredi) al pagamento in favore di della somma di euro _1 CP_2
22.782,78, a titolo di differenze maturate sul canone di locazione per il periodo dal mese di ottobre 2010 a giugno 2016, oltre interessi maggiorati e rivalutazione, nonché al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016 fino ad oggi, per le causali di cui in premessa e nell'ingiunzione opposta, o, in difetto, condannare il signor ER
(e gli eredi) a pagare quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di 2 causa e sempre per le medesime ragioni, oltre interessi maggiorati e rivalutazione;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/2/2017 e notificato in data 8/3/2017 ha _1 convenuto in giudizio l , proponendo opposizione al decreto Controparte_4
ingiuntivo n. 2345/2016 del Tribunale di Cagliari, depositato il 17/10/2016 e notificato in data
12/1/2017, unitamente a un atto di precetto per il pagamento della somma di euro 24.941,62 (di cui euro 22.782,78 a titolo di capitale) a titolo di differenze maturate sui canoni scaduti fino al 30 giugno
2016, nella misura aggiornata a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 7 del 2003, in riferimento al contratto di locazione sottoscritto in data 8 aprile 1999 e avente a oggetto l'alloggio di servizio, assegnato unitamente ad altri al personale di polizia, sito in Cagliari, oggi Piazza Pigafetta n. 13.
A fondamento dell'opposizione, il ha esposto quanto segue. ER
In data 1/9/1998 lo aveva deliberato l'assegnazione al in qualità di appartenente alla Pt_2 ER
Polizia di Stato e ai sensi della L.n. 52/1976, di un alloggio di servizio in Cagliari, piazza Pigafetta n.
13. L'art. 1, comma 3 della L. n. 52/1976 in relazione ai canoni prevedeva che “i canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i
Ministri interessati e il comitato per l'edilizia residenziale”.
Pertanto, le parti avevano stipulato in data 8/4/1999 un contratto di locazione che prevedeva un canone mensile di Lire 317.300.
A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 13/1989, l' aveva richiesto a tutti gli altri conduttori Pt_2 degli immobili edificati con i fondi della legge n. 52/1976 l'aumento del canone in base ai parametri stabiliti dalla legge regionale applicabile, secondo controparte, a tutti gli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica, che, sempre secondo controparte, comprendevano anche gli alloggi di servizio per il personale civile e militare di cui all'art. 1 della L. 52/1976. Pertanto, numerosi conduttori avevano citato in giudizio l' per sentire dichiarare l'infondatezza della pretesa a ottenere i Pt_2
predetti aumenti, con accertamento della specialità della disciplina richiamata dal loro contratto
(derivante da norma statale non derogabile con legge regionale). A definizione di detto giudizio, la
Corte d'Appello di Cagliari con sentenza n. 85/1997 aveva dichiarato applicabile ai contratti de quibus la legge statale e non quella regionale con la conseguenza che i criteri per la determinazione del canone rimanevano quelli fissati dalla L. 52/1976 non derogati e non derogabili dalla successiva legge regionale n. 13/1989. Tale decisione era stata successivamente confermata dalla Cassazione con la sentenza n. 1731/1999.
In seguito, anche il Tribunale di Cagliari, in analogo giudizio, con sentenza n. 983/2009 aveva ritenuto
3 applicabile ai contratti di locazione in questione la legge statale e non quella regionale.
L' , succeduta allo con raccomandata ricevuta in data 17/10/2011 nonostante tali decisioni CP_2 Pt_2
aveva richiesto al il pagamento degli aumenti del canone calcolati sulla base della l. r. n. ER
7/2003, che faceva riferimento alla l.r. 13/1989.
Il aveva contestato tale pretesa, rappresentando altresì che in base alla legge n. 560/1993 ER
aveva perfino richiesto di acquistare l'immobile e mai aveva avuto risposta. Con raccomandata del
20/7/2003 l'opponente aveva reiterato la richiesta di acquisto, senza tuttavia ottenere risposta.
L'opponente ha rappresentato che sulla questione si era, inoltre, pronunciata la Cassazione a Sezioni
Unite che con sentenza n. 19548/2003 aveva definitivamente precisato che il legislatore aveva inteso stabilire in materia di canone per gli alloggi di servizio, una disciplina speciale rispetto a quella per gli alloggi destinati alle altre categorie di cittadini interessati all'ERP e che la disciplina in materia per la determinazione del canone era quella di cui all'art. 1 comma 3 della stessa legge n. 52/1976.
In via preliminare, l'opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644
c.p.c. in quanto notificato in data 12/1/2017 (con l'ultimo atto dell'ufficiale giudiziario costituito dall'invio della raccomandata ex art. 140 c.p.c. contenente l'avviso di deposito nella casa comunale) oltre il termine di 60 giorni dalla data della sua emissione (15/10/2016).
Sempre in via preliminare, il ha eccepito l'incostituzionalità dell'art. 4 della L.R. n. 7/2003, ER
in via principale, per contrasto con il principio di ragionevolezza degli atti legislativi (art. 3 comma 1
Cost.) e con l'art. 117 Cost., e, in subordine, con gli artt. 3, 24 e 113 Cost.
Sotto il primo profilo, l'opponente ha osservato che la L.R. n. 7/2003 (che ancora la misura del canone di locazione ai criteri stabiliti dalla l.r. 13/1989 in materia di edilizia residenziale pubblica) costituirebbe una legge-provvedimento che, in quanto emanata subito dopo la pronuncia di diverse sentenze della Corte di Cassazione che avevano stabilito che i canoni potessero essere determinati solo dai Ministeri competenti e comportando un pericolo concreto di disparità di trattamento, valicherebbe i limiti di legittimità costituzionale delle leggi-provvedimento così come stabiliti da numerose pronunce della Corte costituzionale (in particolare, quelli del rispetto della funzione giurisdizionale e del principio di ragionevolezza e della non arbitrarietà).
La Cassazione, infatti, con la sentenza n. 1731/1999 aveva definitivamente sancito la specialità della disciplina relativa agli alloggi di servizio di cui alla legge 52/76 rispetto a quella dell'edilizia residenziale pubblica e tale specialità era stata rilevata anche dalle Sezioni Unite nel 2003.
Peraltro, la legge regionale sarebbe illegittima anche in quanto emanata in una materia non compresa nella competenza legislativa della Regione bensì oggetto di competenza esclusiva dello stato CP_3 ai sensi dell'art. 117 comma 2, lett. g) (“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli Enti pubblici nazionali”) e d) (in relazione alla difesa e alle forze armate, estesa anche ai beni realizzati e finalizzati al buon andamento del servizio prestato dagli stessi appartenenti alle forze
4 armate, come gli alloggi oggetto di causa).
Quanto al secondo profilo di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost.,
l'opponente ha dedotto che con la l.r. n. 7/2003, da qualificarsi quale legge-provvedimento, si era realizzata una ingiustificata disparità di trattamento “tra chi è generalmente inciso da provvedimenti amministrativi o ordinari, e può chiederne l'annullamento al giudice, e il ricorrente, cui tanto viene negato”. Tale disparità sussisterebbe anche in relazione agli altri appartenenti alle forze dell'ordine e assegnatari di alloggi di servizio presso tutto il territorio nazionale in assenza di normative regionali come quella invece emanata dalla Regione Sardegna.
L'opponente ha dedotto, inoltre, la nullità dell'integrazione del contratto operata attraverso il meccanismo di adeguamento individuato da nella L.r. 7/2003, in quanto esso determinerebbe CP_2
una continua modifica in aumento del canone, creando uno squilibrio del sinallagma e il conseguente difetto di causa del contratto, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive in cui è richiesta l'equivalenza almeno tendenziale delle prestazioni.
In aggiunta, il comportamento dell' , che aveva atteso oltre dieci anni dall'emanazione della L.r. CP_2
n. 7/2003, prima di comunicare all'opponente l'aumento dell'entità del canone, integrerebbe con una condotta violativa dell'obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede ai sensi degli artt. 1175 e
1375 c.c. La modifica unilaterale di un elemento essenziale del contratto avrebbe dovuto, infatti, essere comunicata alla controparte per essere efficace.
L'opponente ha eccepito altresì la prescrizione, per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 c. 3
c.c. di tutte le somme relative ai canoni precedenti al 21/10/2011.
Infine, ha eccepito la nullità del decreto opposto per mancanza della prova scritta richiesta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. La pretesa di sarebbe fondata, infatti, su un conteggio unilaterale, privo di CP_2
autenticazione e di qualsiasi riferimento ai parametri utilizzati. Oltretutto, i conteggi prodotti nel procedimento monitorio sarebbero divergenti rispetto a quelli che la stessa aveva allegato nel CP_2
2011 alla diffida. Dall'esame del riepilogo si evincerebbero, inoltre, degli evidenti errori: nell'anno
2009 il canone sarebbe stato pari a euro 778,61 mentre l'anno precedente 422,05 e quello successivo euro 488,99; nel giugno 2012 figura la cifra di euro 16.930,82 (senza che peraltro sia chiaro se essa fosse indicata a credito o a debito); nel mese di aprile 2015 il canone era di euro 945,88 mentre nel mese che precede di euro 265,58 e in quello successivo pari a euro 306,36. Inoltre, l' nel CP_2
“riepilogo” riporta ricevute al 16/5/2016 per soli euro 19.049,15 mentre in realtà il nel ER
periodo indicato nel prospetto allegato al fascicolo monitorio (141 mensilità decorrenti da ottobre 2004 all'aprile 2016) aveva versato euro 29.3169,69. Tanto che la stessa , nel prospetto allegato alla CP_2
diffida del 2011, aveva attestato di aver ricevuto dal fino al giugno del 2011 euro 20.484,58. ER
In aggiunta, l' avrebbe anche applicato in modo errato i parametri indicati dagli artt. 31 e ss. CP_2
della l.r. 13/1989. In primo luogo, infatti, gli alloggi non erano stati accatastati, dal che ne discende che
5 agli stessi non possa che essere applicato il coefficiente di cui all'art. 33 della l.r. 13/1989 nella misura più bassa del 50% in luogo di quello illegittimamente applicato dall'amministrazione convenuta dell'1,05. In secondo luogo, l'opposta non aveva tenuto conto del fatto che la famiglia dell'opponente era composta da tre persone che vivono con un solo reddito, non aveva applicato gli sgravi relativi ai familiari a carico né aveva applicato correttamente i parametri relativi al reddito indicati nell'art. 35.
L' aveva determinato il canone in maniera illegittima, aumentandolo di circa il 50% rispetto a CP_2
quello dovuto in base alla L. 13/1989.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/3/2017 si è costituita in giudizio l' contestando il fondamento dell'opposizione in Controparte_5
ragione della normativa regionale sopravvenuta sulla determinazione della misura del canone degli alloggi di servizio, e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché per la condanna al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giungo 2016 ovvero per la condanna al pagamento della somma maggiore o minore dovuta, oltre agli interessi e alla rivalutazione.
In relazione all'asserita tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, l' ha dedotto che CP_2
esso era stato portato alla notifica in data 15/12/2016 e, dunque, entro il termine di legge, avuto riguardo alla pronuncia della Corte costituzionale n. 477/2002 la quale ha introdotto il principio della
“scissione soggettiva” dei due momenti di perfezionamento della notifica (per il notificante, con il compimento di tutte le formalità imposte dalla legge, ovvero nel momento della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario).
Sulla questione relativa alla legittimità costituzionale della L. n. 7/2003, l'opposta ha dedotto che la legge costituzionale n. 3 del 2001 avrebbe profondamente modificato la ripartizione di competenza tra
Stato e Regioni, conferendo a queste ultime la potestà legislativa in relazione a ogni materia non riservata allo Stato. La determinazione dei canoni dovuti per la locazione/concessione degli immobili oggetto di causa, essendo riconducibile alla gestione dei medesimi, rientrerebbe nell'ambito della competenza legislativa regionale secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 94/2007 (secondo cui “la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi. … Il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale”). La sentenza n. 1731/1999 della Cassazione citata dall'opponente sarebbe stata dunque superata dal mutato contesto legislativo costituzionale e dalla stessa giurisprudenza della
Corte costituzionale.
Né vi sarebbe una violazione della riserva di legge dello Stato. Infatti, la L. r. 7/2003 aveva inteso
6 disciplinare il vuoto di disciplina che si era creato a seguito della mancata adozione dei decreti ministeriali di determinazione dei canoni di locazione di cui all'art. 1 co. 3 della L. n. 52/76.
In ogni caso, anche ove si rientrasse nell'ambito di una materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, secondo la giurisprudenza costituzionale il legislatore regionale potrebbe comunque legiferare, pur non diversamente da quanto in precedenza disposto dalla legge statale, come avvenuto nel caso di specie. Inoltre, i canoni di locazione sarebbero volti alla copertura dei costi di gestione del patrimonio e degli stessi alloggi assegnati che, altrimenti, rimarrebbero a carico della collettività regionale. Né alcuna discriminazione poteva essere eccepita, in quanto i decreti ministeriali di cui alla l. n. 52/76 non erano mai stati adottati, creando in tal modo un privilegio a discapito della collettività regionale.
In ogni caso, secondo l'opposta, l'eccezione sarebbe irrilevante, in quanto il contratto di locazione stipulato dal all'art. 3, in relazione al canone di locazione aveva espressamente previsto che ER
“il canone di locazione è stabilito in lire 317.300 mensili. L'importo di detto canone è stato determinato ai sensi delle leggi vigenti in materia di ERP (edilizia residenziale pubblica) e potrà essere variato in qualsiasi momento a seguito dell'applicazione di norme di legge”. Era stata, dunque, volontà delle parti quella di ancorare la determinazione della misura del canone alle norme dell'edilizia residenziale pubblica, e assoggettare la sua eventuale revisione proprio alle leggi regionali in materia di ERP.
L'opponente ha, inoltre, eccepito l'assoluta genericità e comunque l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata in relazione agli artt. 3, 24 e 113 Cost.
Nel merito, l' ha rimarcato l'assoluta proporzionalità e ragionevolezza della legge regionale che CP_2
ha inteso disciplinare, in modo transitorio, il vuoto normativo che si era creato a seguito della mancata adozione dei Decreti ministeriali e che aveva determinato l'insorgere di situazioni di privilegio. La
Regione aveva così stabilito che la determinazione del canone dovesse avvenire sulla base dei criteri di cui alla L.r. n. 13/1989 e ss.mm.ii., ovvero quelli propri dell'edilizia popolare, certamente non corrispondenti a quelli di mercato, ma di inferiori e calmierati.
Le deduzioni dell'attore circa l'applicabilità agli alloggi in questione di una disciplina particolare (così come la giurisprudenza dallo stesso citata a supporto) sarebbero state superate dal mutato contesto legislativo.
La giurisprudenza citata dall'attore, inoltre, (Corte d'Appello di Cagliari n. 85/1997 e Cass. n.
1731/1999) sarebbe riferita a un periodo precedente e diverso da quello oggetto del decreto ingiuntivo, cosicché alcun giudicato poteva dirsi formato in materia, né le pronunce potevano essere citate a sostegno della tesi dell'opponente, in quanto era completamente mutato il contesto normativo di riferimento.
Al tempo dei citati precedenti, infatti, non era ancora intervenuta la legge regionale n. 7 del 2003, il cui
7 articolo 4, per l'appunto, aveva disciplinato diversamente il profilo della determinazione del canone per gli alloggi di servizio. Del mutato quadro normativo, aveva pure preso atto la stessa giurisprudenza della Corte d'Appello di Cagliari, la quale, con sentenza n. 339 del 2009, depositata in data 27 gennaio
2010, aveva espressamente riconosciuto il diritto di di applicare, in forza dell'esplicito richiamo CP_2
contenuto nella L. R. n. 7 del 2003, proprio la legge regionale n. 13 del 1989, recante la “Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. Detta normativa regionale, quindi, per la giurisprudenza della Corte d'Appello di Cagliari, doveva essere presa in considerazione per la determinazione della misura del canone afferente agli alloggi assegnati alle forze dell'ordine, in mancanza di adozione dei Decreti ministeriali.
Essendo pacifica e incontroversa la mancata emanazione dei Decreti ministeriali attuativi del disposto del contenuto dell'art. 1 co. 3 della L. n. 52/1976, la richiesta dell' di adeguamento dei canoni di CP_2 locazione (in applicazione della L.R. n. 13/1989) a partire dall'entrata in vigore della L.R. n. 7/2003, si rivelerebbe pertanto del tutto legittima. La misura del canone, quindi, era stata correttamente rideterminata da in base ai criteri stabiliti dalla Legge n. 13 del 1989, modificata e integrata CP_2
dalla L.R. n. 7/2000, come si evincerebbe dalla tabella allegata alla L.R. n. 7/2000 e dalla scheda riepilogativa dei criteri di computo di cui al doc. 4.
L'opposta ha, altresì, rilevato l'infondatezza dell'eccezione di nullità della determinazione unilaterale del canone di locazione. La rimodulazione del canone, infatti, era stata prevista dalle parti, in virtù dell'art. 3 del contratto, il quale testualmente disponeva che “l'importo di detto canone è stato determinato ai sensi delle vigenti norme in materia di ERP e potrà essere variato in qualsiasi momento
a seguito di applicazione di norme di legge”. Cosicché non vi sarebbe stata alcuna modifica unilaterale, ma solo una mera esecuzione della volontà espressa in contratto dalle parti di vincolare la determinazione del canone a quanto disposto dalla legge in materia. Né si era in tal modo determinato uno squilibrio del sinallagma negoziale stante l'esiguità di quanto fino a quel momento pagato dall'opponente. Inoltre, l'intervento non poteva dirsi neanche sproporzionato, poiché la nuova e transitoria misura del canone era pure calmierata, riconducibile ai criteri dell'edilizia popolare di cui alla L.R. 13 del 1989, come modificata ed integrata dalla L.R. n.7 del 2000.
Quanto all'eccezione di prescrizione dei canoni maturati fino all'ottobre 2011, l' ha dedotto che CP_2
la diffida inviata nell'ottobre 2011 non poteva avere valenza solo per il periodo successivo, come erroneamente sostenuto dall'opponente, ma spiegava la sua efficacia per tutti i canoni precedenti ai cinque anni.
Peraltro, la morosità sarebbe nel frattempo divenuta pari a euro 25.328,71.
Ugualmente priva di rilievo era l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta e certezza del credito, come dimostrato dalle fatture trasmesse al dalle quali si ER
evincono le voci di addebito delle singole somme, nonché eventuali conguagli a seguito di verifica del
8 reddito del nucleo familiare. Inoltre, l'estratto conto alla base del decreto ingiuntivo era accompagnato da formale attestazione da parte del Dirigente del competente Servizio Territoriale.
Infine, in relazione alla asserita illegittima applicazione dei coefficienti di legge per la determinazione del canone, l' ha prodotto una copia della scheda riepilogativa per l'anno 2017 al fine di provare CP_2
concretamente la correttezza dei calcoli. Ha rilevato l'infondatezza della richiesta di applicazione del coefficiente di cui all'art. 33 della L.R. n. 13/89 nella misura più bassa: in relazione a detti alloggi, infatti, era stata calcolata una rendita presunta e gli stessi rientravano nella tipologia A2.
***
Il giudice ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 29/3/2017.
In data 24/2/2017 il giudice su istanza dell'opponente (r.g. 1397/2017-1) ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 19/10/2021 il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa
“pagamento in favore di nella misura dalla stessa pretesa limitatamente a quelli Controparte_6 maturati dal mese di agosto 2013 compreso, con spese del giudizio compensate”.
All'udienza del 21/4/2022 il giudice, dato atto del decesso dell'opponente, ha dichiarato l'interruzione del processo. Con ricorso in riassunzione del 19/7/2022, è stato rappresentato l'interesse della ricorrente in qualità di erede di a riassumere il giudizio. Parte_1 _1
Dopo alcuni rinvii per consentire ad di effettuare i calcoli necessari alla compiuta valutazione CP_2
della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. e alle parti di pronunciarsi su di essa, parte opponente con note depositate in data 26/9/2023 ha dichiarato di non accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice.
Con ordinanza del 1/12/2023 il giudice ha fissato l'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. per l'11/2/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali.
***
Preliminarmente, occorre rilevare l'infondatezza del motivo di opposizione inerente alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, perfezionatasi nei confronti del destinatario il 12/1/2017 e, dunque, oltre il termine di 60 giorni ex art. 644 c.p.c. decorrenti dalla sua emissione (15/10/2016).
Nel caso di specie, infatti, il decreto ingiuntivo, pubblicato il 15/10/2016, è stato avviato alla notifica mediante consegna all'ufficiale giudiziario in data 15/12/2016 (doc. 1 opposta) e, quindi, secondo il principio della scissione temporale degli effetti della notifica (Corte cost. 477/2002) entro un tempo utile a evitare, nei confronti del richiedente, la scadenza del termine di 60 giorni ex art. 644 c.p.c., nonostante, nei confronti del destinatario, la notifica si sia perfezionata in data successiva.
Sempre in via preliminare occorre esaminare l'istanza istruttoria di parte opponente relativa alla richiesta ex art. 210 c.p.c. “di ordinare ad o alla Regione Sardegna, l'esibizione in CP_3
giudizio della copia del Protocollo d'Intesa tra Agenzia del Demanio e Regione del 23 maggio 2013
9 nonché l'elenco di cui all'art. 39 DPR 19/05/1949 n. 250”.
L'istanza non può essere accolta, non essendo tale documento utile ai fini della decisione.
In primo luogo, si osserva, infatti, che l'opponente non ha mai contestato l'esistenza del contratto di locazione con , avendo svolto le sue difese limitatamente alla questione dell'aggiornamento del CP_2 canone sulla base dell'asserita inapplicabilità della legge regionale sopravvenuta, mentre l'applicazione del contratto di locazione deve ritenersi pacifica.
D'altro canto, la questione si rivela del tutto irrilevante rispetto alla legittimazione a riscuotere i canoni locativi, in capo all'ente gestore, nascente dal contratto di locazione, e non dalla proprietà dei relativi immobili.
Peraltro, il trasferimento dell'immobile al patrimonio regionale non è mai stato contestato dall'opponente nell'atto introduttivo, bensì soltanto con le note di trattazione scritta depositate in data
21/6/2021 in vista dell'udienza del 1/7/2021 e dunque la deduzione si rivela, in ogni caso, tardiva.
***
Nel merito, è pacifico in causa che il in qualità di appartenente alla Polizia di Stato, avesse ER
stipulato in data 8 aprile 1999 un contratto di locazione con l'Istituto Autonomo per le Case Popolari
(IACP) per un alloggio di servizio assegnato ai sensi della L. n. 52/1976 a fronte del pagamento di un canone di locazione mensile pari a Lire 317.300 (pari a euro 163,87).
Risulta, invece, controversa tra le parti l'applicabilità al caso di specie della L.r. n. 7/2003 posta a fondamento della pretesa di di ottenere il pagamento, a titolo di differenze maturate sul canone CP_2 di locazione dall'ottobre 2010 al giugno 2016, della somma di euro 22.782,78.
L'opponente ha, infatti, innanzitutto contestato l'applicabilità della legge in questione che aveva determinato l'equiparazione degli alloggi di servizio ex L. n. 52/1976 agli altri immobili dell'edilizia residenziale pubblica ai fini della determinazione del canone, che doveva avvenire secondo i criteri di cui agli artt. 32 e ss. della L. r. n. 13/1989 (che a sua volta richiamava i coefficienti di cui alla legge n.
392/1978).
Al contrario, l' ha fondato la propria pretesa creditoria sulla normativa regionale sopravvenuta CP_2
(art. 4 l.r. 7/2003) nonché alla luce dell'art. 3 del contratto di locazione stipulato dalle parti, il quale ancorava la determinazione e la revisione del canone alla misura prevista dalle norme di edilizia residenziale pubblica, con il conseguente richiamo anche di quelle regionali.
Ritiene questo giudice, richiamando sul punto alcune pronunce già rese da questo Tribunale in casi sovrapponibili, che la pretesa creditoria di risulti fondata nell'an, dovendosi ritenere applicabile CP_2
al caso di specie la L.r. n. 7/2003 ai fini della determinazione del canone di locazione anche per gli alloggi di cui alla L. n. 52/1976.
Si osserva, infatti, che con la L. n. 52/1976, nell'ambito di interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della 10 Guardia di Finanza, del Corpo degli Agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio, si era autorizzata la spesa per la costruzione a cura degli Istituti Autonomi per le Case
Popolari di “alloggi da assegnare in locazione semplice”. L'art. 1, comma 1, stabiliva che “tali alloggi riman[essero] di proprietà dello Stato”, dopo l'edificazione su aree acquisite dagli istituti tra quelle destinate dai comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica, come disposto dal comma 2. Il comma 3, inoltre, prevedeva che “i canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle case popolari per le spese di gestione [sarebbero stati] stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri interessati
e il comitato per l'edilizia residenziale”. All'epoca, l'art. 1 del D.P.R. n. 1035 del 1972, in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di determinazione e revisione dei relativi canoni di locazione, escludeva dall'ambito di applicazione delle relative norme proprio gli alloggi destinati a dipendenti di amministrazioni statali per esigenze di servizio. Non se ne occupava nemmeno la L. n. 513 del 1977, pur intervenuta, fra l'altro, sul canone minimo di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici. La distinzione di questi particolari alloggi dagli altri gestiti dagli istituti autonomi per le case popolari rimase ferma fino alla promulgazione della L. n. 560 del
1993, la quale, all'art. 1, comma 1, ai fini della futura alienazione, comprendeva tra gli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche quelli di cui alla L. n. 52 del 1976, senza con ciò innovare in ordine all'adeguamento della misura del canone.
Nonostante la mancata adozione del decreto interministeriale previsto dall'art. 1 comma 3 della L. n.
52/1976 volto a fissare i canoni di locazione per questi particolari alloggi, le leggi regionali sarde emanate in materia di edilizia residenziale pubblica non intervennero al riguardo, in quanto la Regione
come le regioni a statuto ordinario, doveva osservare allora la competenza dello Stato, anche CP_3
legislativa, per la fissazione dei canoni in tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica (e ciò a maggior ragione per gli alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio, interamente riservati alla competenza statale, già dalla loro costruzione, ai sensi dell'art. 88, nn. 7) e 13), e dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. n. 616 del 1977. Peraltro, tale situazione perdurò fino al D.Lgs. n. 112 del 1998, quando, con l'art. 60, lett. e), alle regioni fu conferita la competenza per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mentre nulla fu disposto in ordine agli alloggi della categoria in questione.
Inoltre, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 417/1994) gli alloggi di servizio
(ovvero tutti quelli destinati ad uso abitativo dei dipendenti statali) si differenziavano dalla destinazione propria dell'edilizia residenziale pubblica in quanto aventi primariamente finalità organizzative, riconducibili al buon andamento della pubblica amministrazione e solo indirettamente e non necessariamente contribuivano altresì alla finalità sociale di favorire l'accesso all'abitazione dei cittadini meno abbienti (come i primi). Di conseguenza, la stessa Corte affermava la necessità che
11 l'assegnazione di tali alloggi avvenisse secondo condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, in modo da evitare disparità di trattamento, alla base della riserva di competenza statale in tale materia.
Anche nella coeva giurisprudenza di merito citata dall'attore (Trib. Cagliari n. 949/1997 e App.
Cagliari n. 85/1997 e n. 189/1999) si era riconosciuto che la disciplina applicabile agli assegnatari di alloggi per ragioni di servizio di cui alla L. n. 52/1976 avesse dei caratteri di specialità rispetto alla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica e restasse perciò indifferente rispetto alle norme successive sulla determinazione del canone di locazione, al di là del vuoto normativo determinato dalla mancata emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1 co. 3 della L. n. 52/1976.
Ugualmente, la prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9521/1995 e n. 1731/1999) aveva posto in evidenza l'inapplicabilità agli alloggi di cui alla L. n. 52/1976 della disciplina di determinazione del canone prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto soggetti a una disciplina speciale anche per la determinazione del canone. Infatti, secondo Cass. n. 1731/1999 la
L.R. n. 13/1989 (della cui applicabilità si discute nel caso di specie) restando nei limiti della competenza legislativa sarda non estendeva il proprio ambito di applicazione agli alloggi ex L. n.
52/1976. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite aveva ribadito poi l'eccezionalità della disciplina di cui alla L. n. 52/1976 ai fini della determinazione del canone di locazione, escludendone l'abrogazione tacita per contrarietà all'art. 24 della L. n. 513/1977, almeno sino all'entrata in vigore della L. n.
569/1993, sulla base del fatto che tali alloggi si differenziavano per destinazione da quelli dell'edilizia residenziale pubblica.
Come correttamente rilevato da questo Tribunale con le sentenze n. 210/2025, 212/2025, n. 213/2025 e n. 214/2025 in relazione alla disciplina di cui si discute, il quadro normativo è, tuttavia, mutato in seguito alla L. cost. n. 3/2001 da cui è derivato il conferimento alle Regioni della potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, con la conseguenza che “nel nuovo assetto, non sembra più possibile ricondurre la disciplina dei rapporti locatizi tra dipendenti statali ed aziende regionali, in relazione agli aspetti meramente patrimoniali, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato”.
Nella specie, con l'art. 4 della L.R. n. 7/2003 (posta a fondamento della pretesa creditoria dell' ) CP_2
è stato stabilito che “per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei competenti ministeri i decreti di determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni”.
Nonostante la rubrica sia riferita agli alloggi realizzati per il personale militare, è evidente, stante l'espresso richiamo nel corpo della disposizione alla L. n. 52/1976, che la portata della norma regionale corrisponda a quella della norma statale, applicabile non solo al personale militare ma anche a quello civile (e, dunque, in linea di principio anche al contratto stipulato dal ex ER
12 appartenente alla Polizia di Stato).
Il legislatore del 2003, dunque, a rimedio del vuoto normativo lasciato dalla mancata emanazione dei decreti interministeriali di cui alla L. n. 52/1976, ha disciplinato la materia dell'adeguamento dei canoni con rinvio ai criteri, di favore, propri dell'edilizia popolare. Le due tipologie di alloggi, con distinte funzioni (di servizio e di edilizia popolare), sono stati pertanto assimilate dalla legge regionale ai soli fini dell'aggiornamento del canone locatizio.
Deve darsi anche atto del fatto che la Corte d'Appello di Cagliari con la sentenza n. 339/2009 aveva già considerato legittima la pretesa di di determinazione dei canoni secondo i criteri di cui alla CP_2
L.r. n. 13/1989 in forza dell'art. 4 della L.r. n. 7/2003 a far data dall'entrata in vigore di quest'ultima.
Pertanto, tale disposizione deve ritenersi applicabile agli alloggi di cui è causa.
Occorre, tuttavia, esaminare l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 4 della L.r. n. 7/2003 sollevata dall'opponente in relazione agli artt. 3 comma 1 e 117 Cost.; in subordine, in relazione agli artt. 3, 24 e
113 Cost.
Innanzitutto, occorre dare atto dell'esistenza di una precedente pronuncia di inammissibilità della
Corte costituzionale che ha esaminato la medesima questione dedotta in analogo giudizio pendente davanti a questo Tribunale (Corte cost., n. 228/2020).
Con ordinanza del 2 agosto 2019, dubitando in analoga controversia della legittimità costituzionale dell'art. 4 della L.R. n. 7 del 2003, questo Tribunale infatti aveva sollevato in via incidentale la questione concernente il contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in luogo della competenza legislativa residuale regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, e con il principio di uguaglianza, rispetto agli assegnatari di alloggi di servizio nel resto d'Italia.
La Corte costituzionale, tuttavia, con sentenza n. 228 del 2020, aveva dichiarato inammissibile la questione sotto entrambi i profili per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente a carente ricostruzione del quadro normativo applicabile, in relazione alle peculiari vicende dell'immobile locato, ritenendo tale bene ormai transitato nel patrimonio regionale, a seguito del protocollo di intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 23 maggio 2013; di qui l'inadeguatezza della motivazione sulla perdurante applicabilità della norma impugnata al caso in esame, con riguardo a un alloggio non più di proprietà statale.
Nel caso di specie, occorre osservare che la disciplina dei rapporti di locazione fra dipendenti statali e azienda regionale in relazione agli aspetti di natura patrimoniale rilevanti nella presente opposizione, come ricordato sopra, non può essere ricondotta tra le materie di competenza esclusiva dello Stato.
Infatti, l'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla L. cost. n. 3/2001, prevede che “spetta alle
Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”. 13 L'art. 117 comma 2 Cost., nella sua attuale formulazione, indica un elenco di materie per le quali è prevista la legislazione esclusiva dello Stato e non indica espressamente quella per cui è causa, che non rientra né nella lett. d) “difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi”, né nella lett. g) “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, trattandosi di gestione di beni immobili rientranti nella generale tipologia dell'edilizia residenziale pubblica.
Non sussiste nemmeno la dedotta violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza nella parte in cui la legge sarebbe di fatto una legge-provvedimento.
Ora, a parte la genericità della doglianza, non essendo stati indicati gli specifici profili che condurrebbero alla violazione di tale principio, occorre osservare che nel caso di specie non viene in rilievo una legge-provvedimento. Essa, infatti, interviene su una questione specifica con disposizioni particolari e concrete, mentre nel caso di specie l'art. 4 della l.r. 7/2003 è suscettibile di essere applicata a una serie indefinita di casi sussumibile nella fattispecie per un tempo indefinito e, pertanto,
è dotata dei caratteri della generalità e astrattezza.
In ogni caso, non pare sussistere la dedotta violazione del principio di ragionevolezza, dovendosi ritenere conforme all'interesse generale del buon andamento della pubblica amministrazione tutelato dall'art. 97 Cost. la previsione dell'allineamento del canone secondo i criteri dell'edilizia agevolata essendo giustificato dalla necessità di adeguamento al costo della vita (sul punto, si veda, in particolare la sentenza n. 276/2025 di questo Tribunale, nonché le sentenze n. 212/2025, n. 213/2025 e n.
214/2025).
Si ritiene non sussista neppure la dedotta violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost. nella parte in cui la disposizione impugnata, in quanto legge-provvedimento, avrebbe sottratto la questione all'autorità giudiziaria, non essendo la legge in questione una legge-provvedimento per i motivi già esplicitati. In ogni caso, la norma in esame non preclude l'accesso alla tutela giurisdizionale, “limitandosi a regolare aspetti economici del rapporto locatizio, fermo restando il diritto del conduttore di adire l'autorità giudiziaria per contestare l'applicazione dei criteri di aggiornamento” (Trib. Cagliari, n. 276/2025).
Deve, in definitiva, ritenersi che la normativa regionale posta a fondamento della pretesa creditoria di sia applicabile al caso di specie sia in ragione del mutato contesto normativo costituzionale (che CP_2
porta a escludere che si versi in materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato) sia in quanto, per le ragioni sopra esposte, non si pone un problema di compatibilità costituzionale della legge in esame.
***
Ugualmente infondate devono ritenersi le eccezioni di nullità della modifica unilaterale del contratto e la nullità dell'aumento del canone per difetto di causa sollevate dall'opponente.
È bene osservare, infatti, che in base a quanto risultante dal contratto di locazione stipulato in data 8
14 aprile 1999 il canone mensile era stato convenuto in base all'art. 3 in Lire 317.300 (pari a euro 163,87)
e determinato a sensi delle “vigenti leggi in materia di E.R.P.” con l'intesa che esso poteva variare in qualsiasi momento per effetto di norme sopravvenute. All'art. 19, inoltre, le parti avevano fatto di nuovo espresso “rinvio”, in quanto compatibili, alle “disposizioni legislative e regolamentari sull'edilizia residenziale pubblica”, riconoscendone, dunque, in modo espresso l'applicabilità.
È evidente, dunque, che il contratto di locazione era stato fin dall'origine stipulato dalle parti con rinvio alla disciplina dell'edilizia residenziale pubblica.
Si osserva, inoltre, che il dedotto squilibrio economico tra le prestazioni contrattuali, quand'anche sussistente (ma, comunque, non ravvisabile nel caso di specie in ragione di quanto sopra affermato), non determinerebbe una mancanza di causa con conseguente nullità del contratto, bensì sussistendone i presupposti potrebbe dare luogo unicamente ai rimedi previsti dalla legge, ovvero la risoluzione per eccessiva onerosità se lo squilibrio è sopravvenuto (mentre, se esso è genetico legittimerebbe il ricorso alla rescissione per lesione).
Pertanto, facendo applicazione, nel caso di specie, dell'art. 4 della L.R. n. 7/2003 ovvero dell'art. 3 del contratto di locazione (che rinviava a tutte le norme, anche successive, per la fissazione del canone di locazione in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica) la pretesa dell' di ottenere CP_2 dall'opponente il pagamento delle maggiori somme maturate per ciascuna mensilità deve ritenersi fondata.
***
Deve essere a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente relativamente a tutto il periodo anteriore all'ottobre del 2011.
Al riguardo, si osserva che il diritto ai corrispettivi delle locazioni è soggetto al termine di prescrizione di cinque anni ai sensi dell'art. 2948, n. 3 c.c. Ai fini dell'interruzione della prescrizione è necessaria e sufficiente ai sensi dell'art. 2943 co. 4 c.c. la ricezione di un atto che valga a costituire in mora il debitore, avente carattere recettizio (si veda Cass. civ. n. 27412/2021).
Nel caso di specie, sono stati prodotti due atti idonei a interrompere la prescrizione, ovvero la diffida di pagamento del 13/10/2011 (ricevuta in data 17/10/2011 – doc. 4 del fascicolo monitorio) seguita da quella del 13/04/2016 (ricevuta in data 18/4/2016) in relazione ai canoni maturati dal mese di agosto
2003. Successivamente, in tempo utile a interrompere la prescrizione, è stato notificato il decreto ingiuntivo opposto.
L'eccezione di prescrizione è, dunque, infondata. La pretesa azionata da con il ricorso per CP_2
decreto ingiuntivo (e nella comparsa di costituzione nel presente giudizio) concerne, infatti, le maggiorazioni sui canoni di locazione dall'ottobre 2010 al giugno 2016, rispetto ai quali non può ritenersi maturata alcuna prescrizione in forza dei sopra citati atti interruttivi.
***
15 Risulta infondata anche la censura inerente all'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso sulla base di conteggi unilaterali e, quindi, in assenza di prova certa del credito.
A norma dell'art. 635 comma 1 c.c., infatti, per i crediti dello Stato sono considerate prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo anche i libri o registri della Pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesti la regolare tenuta.
Nella specie, dunque, tenuto conto della natura di ente pubblico economico dell' (derivante CP_2
dalla trasformazione degli ex ), preposta al perseguimento Parte_3 dello scopo di assicurare il diritto fondamentale all'abitazione a particolari categorie sociali, e sottoposta al controllo anche finanziario della Regione Sardegna, il decreto ingiuntivo è stato legittimamente concesso sulla base dell'attestazione di morosità (all. 2 fascicolo monitorio) sottoscritta dal dirigente del competente Servizio territoriale, viste le annotazioni nella contabilità aziendale.
Tale documento costituisce prova scritta del diritto fatto valere, idonea e sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo.
Ad ogni modo, è noto che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza
e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino
l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura” (ex multis, Cass. Sez. 3, 12/01/2006, n. 419,
Rv. 586873 – 01).
Dunque, la prova scritta richiesta nella fase sommaria del procedimento di ingiunzione rimane distinta rispetto a quella richiesta nella presente fase di merito ai fini della verifica della fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo.
In relazione a tale profilo e, dunque, al quantum, non occorre compiere alcuna indagine in quanto, da un lato, il canone di locazione è stato determinato da facendo applicazione dei parametri di CP_2
calcolo riportati nella scheda prodotta in giudizio (doc. 4 opposta) i quali corrispondono ai parametri previsti dalla legge regionale n. 13/1989; dall'altro lato, le contestazioni avanzate dall'opponente in relazione al coefficiente relativo alla categoria catastale e alla mancata determinazione del reddito del nucleo familiare risultano generiche (non avendo l'opponente specificamente dedotto perché il valore utilizzato da non fosse corretto, né quale sarebbe stato il corretto valore del reddito da tenere in CP_2
considerazione ai fini della determinazione del canone) oltre che apparentemente infondate. Quanto alla categoria catastale, infatti, deve ritenersi legittima l'attribuzione del coefficiente di 1,05 previsto dall'art. 16 della l. 392/1978 (richiamato dall'art. 33 della l. r. 13/1989) per la tipologia A/3 (abitazioni 16 di tipo economico) con applicazione di una rendita presunta, pur in assenza di accatastamento, in quanto l'opponente si è limitato a dedurre che l'assenza di accatastamento avrebbe dovuto comportare una riduzione del 50% del coefficiente di cui all'art. 33, non contestando invece la corrispondenza della categoria catastale applicata da rispetto alle caratteristiche dell'immobile. CP_2
Quanto al reddito, inoltre, dal doc. 4 prodotto da , ovvero la scheda esemplificativa, risulta come CP_2
abbia formato oggetto di espressa considerazione anche il parametro inerente al reddito.
Pertanto, la richiesta istruttoria di parte opponente relativa all'espletamento della CTU al fine di stabilire le maggiorazioni dei canoni di locazione aggiornati non può essere accolta. Si ritiene, infatti, che il prospetto riepilogativo delle maggiorazioni oggetto della domanda di (doc. 2 fasc. CP_2
monitorio e doc. 4 del presente fascicolo) sia analitico ed emesso in applicazione dei parametri di legge.
***
L'opposizione risulta, invece, fondata nella parte in cui l'opponente ha affermato che non CP_2
avrebbe tenuto conto delle somme ricevute mese per mese dal nella misura corrispondente al ER
canone non aggiornato (pari a euro 163,87 mensili).
L'opponente, infatti, fin dall'atto introduttivo, aveva dedotto che nel riepilogo (all. 2 fasc. CP_2
monitorio) avesse indicato quali somme ricevute dal al 16/5/2016 soltanto euro 19.049,15 ER
mentre in realtà egli, nel periodo indicato nel prospetto allegato al fascicolo monitorio (141 mensilità decorrenti da ottobre 2004 ad aprile 2016) aveva versato una somma pari a euro 29.169,69 (all. da 9 a
18).
A fronte di tale contestazione, l' non ha dedotto alcunché in relazione ai pagamenti effettuati dal CP_2
nel periodo oggetto della presente opposizione (dal mese di ottobre 2010 al giugno 2016), ER
non avendo chiarito, in particolare, se le somme oggetto di decreto ingiuntivo riguardassero le sole maggiorazioni sul canone (già detratti, dunque, i pagamenti effettuati dal oppure, come ER
peraltro pare evincersi dagli atti, l'intero importo del canone maggiorato calcolato per ogni mensilità.
L'opponente ha, invece, prodotto i pagamenti effettuati mese per mese (pari a euro 163,87 mensili) in favore dell' : dai documenti da 13 a 18 allegati al ricorso introduttivo emerge, infatti, che nel CP_2 periodo dall'ottobre 2010 al novembre 2015 il ha pagato l'importo complessivo di euro ER
10.159,94 (euro 163,87 x 62 mensilità).
Non risultano agli atti, invece, ulteriori pagamenti relativi al periodo successivo fino al giugno 2016.
Pertanto, occorre sottrarre dal credito vantato da dall'ottobre 2010 al giugno 2016 (pari a euro CP_2
22.782,78), la somma di euro 10.159,94, residuando l'importo di euro 12.622,84.
Sulla somma così liquidata, che costituisce debito di valuta, sono dovuti gli interessi di mora, nella misura convenzionale (art. 3 del contratto, parificata al vigente tasso ufficiale di sconto) a decorrere dalle singole scadenze.
17 Non risulta dovuta, invece, la rivalutazione monetaria in assenza di prova del maggior danno.
Quanto alla pretesa di di ottenere la condanna dell'opponente anche al pagamento delle CP_2
differenze maturate nel periodo successivo a quello dedotto nel ricorso per ingiunzione, essa ha carattere di novità e risulta, dunque, inammissibile (non essendo stato, peraltro, prodotto da il CP_2
prospetto di calcolo dei canoni maggiorati in relazione a tale periodo).
In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente condannato al pagamento, in favore di della somma di euro 12.622,84, CP_2
oltre interessi come sopra specificati.
***
Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza desumibile dal parziale accoglimento dell'opposizione, giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, con la condanna della parte prevalentemente soccombente al rimborso dei restanti due terzi, liquidati come in dispositivo in applicazione dei valori medi del D.M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione di riferimento (da euro
26.001 a euro 52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna in qualità di erede di al pagamento in Parte_1 _1 favore dell' della somma di euro 12.622,84, Controparte_5
a titolo di canoni scaduti per le differenze dovute e non pagate, oltre agli interessi moratori nella misura convenzionale, a decorrere dalle singole scadenze;
3) Compensa per 1/3 la spese del presente giudizio e condanna in qualità di Parte_1
erede di al pagamento in favore dell' _1 Controparte_5
dei restanti 2/3 delle spese processuali, liquidate in euro 5.077,33 a titolo di
[...]
compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Cagliari il 09/04/2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
18
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Frongia, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1397 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da: nata a [...] il [...] (c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
Cagliari, Piazza Pigafetta n. 13, in qualità di erede di , nato a [...] il _1
27/4/1956, (c.f. , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti dagli C.F._2
avv. Alessandra Ibba e avv. Davide Piasotti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Cagliari, Via Farina n. 44,
Opponente contro
L con sede in Cagliari, Via C. Controparte_1 Controparte_2
Battisti n. 6, P. Iva in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa in virtù di procura speciale in atti, dall'avv. Silvia Cuncu ed elettivamente domiciliata in
Cagliari, Via C. Battisti n. 6, presso il Servizio Affari Legali della Direzione Generale dell'Azienda,
Opposta
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse dell'opponente:
“Nell'interesse della sig.ra , erede del sig. si è concluso Parte_1 _1 perché l'ill.mo Tribunale voglia, in via principale
A -revocare il decreto opposto e dichiarare non dovute, in tutto o in parte, le somme ingiunte per capitale ed interessi;
B -accertare e dichiarare che il contratto di locazione de quo è regolato dalla legge statale n.52/76 e
1 ss.mod. e, per l'effetto, che il canone di locazione dovuto dal ricorrente è quello indicato nel contratto stipulato inter partes;
C-riconoscere non dovuta alcuna maggiorazione del canone fino alla pubblicazione del decreto interministeriale previsto dall'art.1 comma 3° della L.52/76; in via subordinata
e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare che i canoni debbano esser calcolati in base alla L.R. 7/2003, si formulano le seguenti conclusioni:
D accertare la nullità dell'aumento del canone per difetto di causa;
E accertare, in relazione alle somme richieste anteriori all'ottobre 2011, l'estinzione del relativo diritto di credito per intervenuta prescrizione quinquennale e determinare l'importo dei successivi canoni applicando i parametri di cui alla LR.13/89 in misura da accertarsi in corso di causa
F in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio in via ulteriormente subordinata istruttoria sospeso il giudizio sul merito e sulle spese, In via istruttoria e in via subordinata al mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e delle conclusioni principali: si deduce CTU volta a determinare l'importo dei canoni di locazione dell'alloggio di servizio di cui si tratta, tenendo conto dell'esatta categoria catastale, la vetustà dell'immobile e quant'altro utile al fine dell'accertamento.
Si chiede che il Giudice voglia, ai sensi dell'art. 210 cpc, ordinare ad o alla Regione CP_3
Sardegna, di esibire in giudizio la copia del Protocollo d'Intesa tra Agenzia del Demanio e Regione del
23 maggio 2013 nonché l'elenco di cui all'art. 39 DPR 19/05/1949 n. 250”.
Nell'interesse dell'opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
“In via preliminare:
- dichiarare l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto tempestivamente notificato;
- dichiarare infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 L.R. Sardegna 3 luglio
2003 n. 7;
Nel merito:
- rigettare l'opposizione, confermare il D.I. 2345/2016 impugnato dall'opponente, e condannare il signor (e gli eredi) al pagamento in favore di della somma di euro _1 CP_2
22.782,78, a titolo di differenze maturate sul canone di locazione per il periodo dal mese di ottobre 2010 a giugno 2016, oltre interessi maggiorati e rivalutazione, nonché al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016 fino ad oggi, per le causali di cui in premessa e nell'ingiunzione opposta, o, in difetto, condannare il signor ER
(e gli eredi) a pagare quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di 2 causa e sempre per le medesime ragioni, oltre interessi maggiorati e rivalutazione;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/2/2017 e notificato in data 8/3/2017 ha _1 convenuto in giudizio l , proponendo opposizione al decreto Controparte_4
ingiuntivo n. 2345/2016 del Tribunale di Cagliari, depositato il 17/10/2016 e notificato in data
12/1/2017, unitamente a un atto di precetto per il pagamento della somma di euro 24.941,62 (di cui euro 22.782,78 a titolo di capitale) a titolo di differenze maturate sui canoni scaduti fino al 30 giugno
2016, nella misura aggiornata a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 7 del 2003, in riferimento al contratto di locazione sottoscritto in data 8 aprile 1999 e avente a oggetto l'alloggio di servizio, assegnato unitamente ad altri al personale di polizia, sito in Cagliari, oggi Piazza Pigafetta n. 13.
A fondamento dell'opposizione, il ha esposto quanto segue. ER
In data 1/9/1998 lo aveva deliberato l'assegnazione al in qualità di appartenente alla Pt_2 ER
Polizia di Stato e ai sensi della L.n. 52/1976, di un alloggio di servizio in Cagliari, piazza Pigafetta n.
13. L'art. 1, comma 3 della L. n. 52/1976 in relazione ai canoni prevedeva che “i canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i
Ministri interessati e il comitato per l'edilizia residenziale”.
Pertanto, le parti avevano stipulato in data 8/4/1999 un contratto di locazione che prevedeva un canone mensile di Lire 317.300.
A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 13/1989, l' aveva richiesto a tutti gli altri conduttori Pt_2 degli immobili edificati con i fondi della legge n. 52/1976 l'aumento del canone in base ai parametri stabiliti dalla legge regionale applicabile, secondo controparte, a tutti gli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica, che, sempre secondo controparte, comprendevano anche gli alloggi di servizio per il personale civile e militare di cui all'art. 1 della L. 52/1976. Pertanto, numerosi conduttori avevano citato in giudizio l' per sentire dichiarare l'infondatezza della pretesa a ottenere i Pt_2
predetti aumenti, con accertamento della specialità della disciplina richiamata dal loro contratto
(derivante da norma statale non derogabile con legge regionale). A definizione di detto giudizio, la
Corte d'Appello di Cagliari con sentenza n. 85/1997 aveva dichiarato applicabile ai contratti de quibus la legge statale e non quella regionale con la conseguenza che i criteri per la determinazione del canone rimanevano quelli fissati dalla L. 52/1976 non derogati e non derogabili dalla successiva legge regionale n. 13/1989. Tale decisione era stata successivamente confermata dalla Cassazione con la sentenza n. 1731/1999.
In seguito, anche il Tribunale di Cagliari, in analogo giudizio, con sentenza n. 983/2009 aveva ritenuto
3 applicabile ai contratti di locazione in questione la legge statale e non quella regionale.
L' , succeduta allo con raccomandata ricevuta in data 17/10/2011 nonostante tali decisioni CP_2 Pt_2
aveva richiesto al il pagamento degli aumenti del canone calcolati sulla base della l. r. n. ER
7/2003, che faceva riferimento alla l.r. 13/1989.
Il aveva contestato tale pretesa, rappresentando altresì che in base alla legge n. 560/1993 ER
aveva perfino richiesto di acquistare l'immobile e mai aveva avuto risposta. Con raccomandata del
20/7/2003 l'opponente aveva reiterato la richiesta di acquisto, senza tuttavia ottenere risposta.
L'opponente ha rappresentato che sulla questione si era, inoltre, pronunciata la Cassazione a Sezioni
Unite che con sentenza n. 19548/2003 aveva definitivamente precisato che il legislatore aveva inteso stabilire in materia di canone per gli alloggi di servizio, una disciplina speciale rispetto a quella per gli alloggi destinati alle altre categorie di cittadini interessati all'ERP e che la disciplina in materia per la determinazione del canone era quella di cui all'art. 1 comma 3 della stessa legge n. 52/1976.
In via preliminare, l'opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644
c.p.c. in quanto notificato in data 12/1/2017 (con l'ultimo atto dell'ufficiale giudiziario costituito dall'invio della raccomandata ex art. 140 c.p.c. contenente l'avviso di deposito nella casa comunale) oltre il termine di 60 giorni dalla data della sua emissione (15/10/2016).
Sempre in via preliminare, il ha eccepito l'incostituzionalità dell'art. 4 della L.R. n. 7/2003, ER
in via principale, per contrasto con il principio di ragionevolezza degli atti legislativi (art. 3 comma 1
Cost.) e con l'art. 117 Cost., e, in subordine, con gli artt. 3, 24 e 113 Cost.
Sotto il primo profilo, l'opponente ha osservato che la L.R. n. 7/2003 (che ancora la misura del canone di locazione ai criteri stabiliti dalla l.r. 13/1989 in materia di edilizia residenziale pubblica) costituirebbe una legge-provvedimento che, in quanto emanata subito dopo la pronuncia di diverse sentenze della Corte di Cassazione che avevano stabilito che i canoni potessero essere determinati solo dai Ministeri competenti e comportando un pericolo concreto di disparità di trattamento, valicherebbe i limiti di legittimità costituzionale delle leggi-provvedimento così come stabiliti da numerose pronunce della Corte costituzionale (in particolare, quelli del rispetto della funzione giurisdizionale e del principio di ragionevolezza e della non arbitrarietà).
La Cassazione, infatti, con la sentenza n. 1731/1999 aveva definitivamente sancito la specialità della disciplina relativa agli alloggi di servizio di cui alla legge 52/76 rispetto a quella dell'edilizia residenziale pubblica e tale specialità era stata rilevata anche dalle Sezioni Unite nel 2003.
Peraltro, la legge regionale sarebbe illegittima anche in quanto emanata in una materia non compresa nella competenza legislativa della Regione bensì oggetto di competenza esclusiva dello stato CP_3 ai sensi dell'art. 117 comma 2, lett. g) (“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli Enti pubblici nazionali”) e d) (in relazione alla difesa e alle forze armate, estesa anche ai beni realizzati e finalizzati al buon andamento del servizio prestato dagli stessi appartenenti alle forze
4 armate, come gli alloggi oggetto di causa).
Quanto al secondo profilo di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost.,
l'opponente ha dedotto che con la l.r. n. 7/2003, da qualificarsi quale legge-provvedimento, si era realizzata una ingiustificata disparità di trattamento “tra chi è generalmente inciso da provvedimenti amministrativi o ordinari, e può chiederne l'annullamento al giudice, e il ricorrente, cui tanto viene negato”. Tale disparità sussisterebbe anche in relazione agli altri appartenenti alle forze dell'ordine e assegnatari di alloggi di servizio presso tutto il territorio nazionale in assenza di normative regionali come quella invece emanata dalla Regione Sardegna.
L'opponente ha dedotto, inoltre, la nullità dell'integrazione del contratto operata attraverso il meccanismo di adeguamento individuato da nella L.r. 7/2003, in quanto esso determinerebbe CP_2
una continua modifica in aumento del canone, creando uno squilibrio del sinallagma e il conseguente difetto di causa del contratto, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive in cui è richiesta l'equivalenza almeno tendenziale delle prestazioni.
In aggiunta, il comportamento dell' , che aveva atteso oltre dieci anni dall'emanazione della L.r. CP_2
n. 7/2003, prima di comunicare all'opponente l'aumento dell'entità del canone, integrerebbe con una condotta violativa dell'obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede ai sensi degli artt. 1175 e
1375 c.c. La modifica unilaterale di un elemento essenziale del contratto avrebbe dovuto, infatti, essere comunicata alla controparte per essere efficace.
L'opponente ha eccepito altresì la prescrizione, per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 c. 3
c.c. di tutte le somme relative ai canoni precedenti al 21/10/2011.
Infine, ha eccepito la nullità del decreto opposto per mancanza della prova scritta richiesta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. La pretesa di sarebbe fondata, infatti, su un conteggio unilaterale, privo di CP_2
autenticazione e di qualsiasi riferimento ai parametri utilizzati. Oltretutto, i conteggi prodotti nel procedimento monitorio sarebbero divergenti rispetto a quelli che la stessa aveva allegato nel CP_2
2011 alla diffida. Dall'esame del riepilogo si evincerebbero, inoltre, degli evidenti errori: nell'anno
2009 il canone sarebbe stato pari a euro 778,61 mentre l'anno precedente 422,05 e quello successivo euro 488,99; nel giugno 2012 figura la cifra di euro 16.930,82 (senza che peraltro sia chiaro se essa fosse indicata a credito o a debito); nel mese di aprile 2015 il canone era di euro 945,88 mentre nel mese che precede di euro 265,58 e in quello successivo pari a euro 306,36. Inoltre, l' nel CP_2
“riepilogo” riporta ricevute al 16/5/2016 per soli euro 19.049,15 mentre in realtà il nel ER
periodo indicato nel prospetto allegato al fascicolo monitorio (141 mensilità decorrenti da ottobre 2004 all'aprile 2016) aveva versato euro 29.3169,69. Tanto che la stessa , nel prospetto allegato alla CP_2
diffida del 2011, aveva attestato di aver ricevuto dal fino al giugno del 2011 euro 20.484,58. ER
In aggiunta, l' avrebbe anche applicato in modo errato i parametri indicati dagli artt. 31 e ss. CP_2
della l.r. 13/1989. In primo luogo, infatti, gli alloggi non erano stati accatastati, dal che ne discende che
5 agli stessi non possa che essere applicato il coefficiente di cui all'art. 33 della l.r. 13/1989 nella misura più bassa del 50% in luogo di quello illegittimamente applicato dall'amministrazione convenuta dell'1,05. In secondo luogo, l'opposta non aveva tenuto conto del fatto che la famiglia dell'opponente era composta da tre persone che vivono con un solo reddito, non aveva applicato gli sgravi relativi ai familiari a carico né aveva applicato correttamente i parametri relativi al reddito indicati nell'art. 35.
L' aveva determinato il canone in maniera illegittima, aumentandolo di circa il 50% rispetto a CP_2
quello dovuto in base alla L. 13/1989.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/3/2017 si è costituita in giudizio l' contestando il fondamento dell'opposizione in Controparte_5
ragione della normativa regionale sopravvenuta sulla determinazione della misura del canone degli alloggi di servizio, e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché per la condanna al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giungo 2016 ovvero per la condanna al pagamento della somma maggiore o minore dovuta, oltre agli interessi e alla rivalutazione.
In relazione all'asserita tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, l' ha dedotto che CP_2
esso era stato portato alla notifica in data 15/12/2016 e, dunque, entro il termine di legge, avuto riguardo alla pronuncia della Corte costituzionale n. 477/2002 la quale ha introdotto il principio della
“scissione soggettiva” dei due momenti di perfezionamento della notifica (per il notificante, con il compimento di tutte le formalità imposte dalla legge, ovvero nel momento della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario).
Sulla questione relativa alla legittimità costituzionale della L. n. 7/2003, l'opposta ha dedotto che la legge costituzionale n. 3 del 2001 avrebbe profondamente modificato la ripartizione di competenza tra
Stato e Regioni, conferendo a queste ultime la potestà legislativa in relazione a ogni materia non riservata allo Stato. La determinazione dei canoni dovuti per la locazione/concessione degli immobili oggetto di causa, essendo riconducibile alla gestione dei medesimi, rientrerebbe nell'ambito della competenza legislativa regionale secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 94/2007 (secondo cui “la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi. … Il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale”). La sentenza n. 1731/1999 della Cassazione citata dall'opponente sarebbe stata dunque superata dal mutato contesto legislativo costituzionale e dalla stessa giurisprudenza della
Corte costituzionale.
Né vi sarebbe una violazione della riserva di legge dello Stato. Infatti, la L. r. 7/2003 aveva inteso
6 disciplinare il vuoto di disciplina che si era creato a seguito della mancata adozione dei decreti ministeriali di determinazione dei canoni di locazione di cui all'art. 1 co. 3 della L. n. 52/76.
In ogni caso, anche ove si rientrasse nell'ambito di una materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, secondo la giurisprudenza costituzionale il legislatore regionale potrebbe comunque legiferare, pur non diversamente da quanto in precedenza disposto dalla legge statale, come avvenuto nel caso di specie. Inoltre, i canoni di locazione sarebbero volti alla copertura dei costi di gestione del patrimonio e degli stessi alloggi assegnati che, altrimenti, rimarrebbero a carico della collettività regionale. Né alcuna discriminazione poteva essere eccepita, in quanto i decreti ministeriali di cui alla l. n. 52/76 non erano mai stati adottati, creando in tal modo un privilegio a discapito della collettività regionale.
In ogni caso, secondo l'opposta, l'eccezione sarebbe irrilevante, in quanto il contratto di locazione stipulato dal all'art. 3, in relazione al canone di locazione aveva espressamente previsto che ER
“il canone di locazione è stabilito in lire 317.300 mensili. L'importo di detto canone è stato determinato ai sensi delle leggi vigenti in materia di ERP (edilizia residenziale pubblica) e potrà essere variato in qualsiasi momento a seguito dell'applicazione di norme di legge”. Era stata, dunque, volontà delle parti quella di ancorare la determinazione della misura del canone alle norme dell'edilizia residenziale pubblica, e assoggettare la sua eventuale revisione proprio alle leggi regionali in materia di ERP.
L'opponente ha, inoltre, eccepito l'assoluta genericità e comunque l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata in relazione agli artt. 3, 24 e 113 Cost.
Nel merito, l' ha rimarcato l'assoluta proporzionalità e ragionevolezza della legge regionale che CP_2
ha inteso disciplinare, in modo transitorio, il vuoto normativo che si era creato a seguito della mancata adozione dei Decreti ministeriali e che aveva determinato l'insorgere di situazioni di privilegio. La
Regione aveva così stabilito che la determinazione del canone dovesse avvenire sulla base dei criteri di cui alla L.r. n. 13/1989 e ss.mm.ii., ovvero quelli propri dell'edilizia popolare, certamente non corrispondenti a quelli di mercato, ma di inferiori e calmierati.
Le deduzioni dell'attore circa l'applicabilità agli alloggi in questione di una disciplina particolare (così come la giurisprudenza dallo stesso citata a supporto) sarebbero state superate dal mutato contesto legislativo.
La giurisprudenza citata dall'attore, inoltre, (Corte d'Appello di Cagliari n. 85/1997 e Cass. n.
1731/1999) sarebbe riferita a un periodo precedente e diverso da quello oggetto del decreto ingiuntivo, cosicché alcun giudicato poteva dirsi formato in materia, né le pronunce potevano essere citate a sostegno della tesi dell'opponente, in quanto era completamente mutato il contesto normativo di riferimento.
Al tempo dei citati precedenti, infatti, non era ancora intervenuta la legge regionale n. 7 del 2003, il cui
7 articolo 4, per l'appunto, aveva disciplinato diversamente il profilo della determinazione del canone per gli alloggi di servizio. Del mutato quadro normativo, aveva pure preso atto la stessa giurisprudenza della Corte d'Appello di Cagliari, la quale, con sentenza n. 339 del 2009, depositata in data 27 gennaio
2010, aveva espressamente riconosciuto il diritto di di applicare, in forza dell'esplicito richiamo CP_2
contenuto nella L. R. n. 7 del 2003, proprio la legge regionale n. 13 del 1989, recante la “Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. Detta normativa regionale, quindi, per la giurisprudenza della Corte d'Appello di Cagliari, doveva essere presa in considerazione per la determinazione della misura del canone afferente agli alloggi assegnati alle forze dell'ordine, in mancanza di adozione dei Decreti ministeriali.
Essendo pacifica e incontroversa la mancata emanazione dei Decreti ministeriali attuativi del disposto del contenuto dell'art. 1 co. 3 della L. n. 52/1976, la richiesta dell' di adeguamento dei canoni di CP_2 locazione (in applicazione della L.R. n. 13/1989) a partire dall'entrata in vigore della L.R. n. 7/2003, si rivelerebbe pertanto del tutto legittima. La misura del canone, quindi, era stata correttamente rideterminata da in base ai criteri stabiliti dalla Legge n. 13 del 1989, modificata e integrata CP_2
dalla L.R. n. 7/2000, come si evincerebbe dalla tabella allegata alla L.R. n. 7/2000 e dalla scheda riepilogativa dei criteri di computo di cui al doc. 4.
L'opposta ha, altresì, rilevato l'infondatezza dell'eccezione di nullità della determinazione unilaterale del canone di locazione. La rimodulazione del canone, infatti, era stata prevista dalle parti, in virtù dell'art. 3 del contratto, il quale testualmente disponeva che “l'importo di detto canone è stato determinato ai sensi delle vigenti norme in materia di ERP e potrà essere variato in qualsiasi momento
a seguito di applicazione di norme di legge”. Cosicché non vi sarebbe stata alcuna modifica unilaterale, ma solo una mera esecuzione della volontà espressa in contratto dalle parti di vincolare la determinazione del canone a quanto disposto dalla legge in materia. Né si era in tal modo determinato uno squilibrio del sinallagma negoziale stante l'esiguità di quanto fino a quel momento pagato dall'opponente. Inoltre, l'intervento non poteva dirsi neanche sproporzionato, poiché la nuova e transitoria misura del canone era pure calmierata, riconducibile ai criteri dell'edilizia popolare di cui alla L.R. 13 del 1989, come modificata ed integrata dalla L.R. n.7 del 2000.
Quanto all'eccezione di prescrizione dei canoni maturati fino all'ottobre 2011, l' ha dedotto che CP_2
la diffida inviata nell'ottobre 2011 non poteva avere valenza solo per il periodo successivo, come erroneamente sostenuto dall'opponente, ma spiegava la sua efficacia per tutti i canoni precedenti ai cinque anni.
Peraltro, la morosità sarebbe nel frattempo divenuta pari a euro 25.328,71.
Ugualmente priva di rilievo era l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta e certezza del credito, come dimostrato dalle fatture trasmesse al dalle quali si ER
evincono le voci di addebito delle singole somme, nonché eventuali conguagli a seguito di verifica del
8 reddito del nucleo familiare. Inoltre, l'estratto conto alla base del decreto ingiuntivo era accompagnato da formale attestazione da parte del Dirigente del competente Servizio Territoriale.
Infine, in relazione alla asserita illegittima applicazione dei coefficienti di legge per la determinazione del canone, l' ha prodotto una copia della scheda riepilogativa per l'anno 2017 al fine di provare CP_2
concretamente la correttezza dei calcoli. Ha rilevato l'infondatezza della richiesta di applicazione del coefficiente di cui all'art. 33 della L.R. n. 13/89 nella misura più bassa: in relazione a detti alloggi, infatti, era stata calcolata una rendita presunta e gli stessi rientravano nella tipologia A2.
***
Il giudice ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 29/3/2017.
In data 24/2/2017 il giudice su istanza dell'opponente (r.g. 1397/2017-1) ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 19/10/2021 il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa
“pagamento in favore di nella misura dalla stessa pretesa limitatamente a quelli Controparte_6 maturati dal mese di agosto 2013 compreso, con spese del giudizio compensate”.
All'udienza del 21/4/2022 il giudice, dato atto del decesso dell'opponente, ha dichiarato l'interruzione del processo. Con ricorso in riassunzione del 19/7/2022, è stato rappresentato l'interesse della ricorrente in qualità di erede di a riassumere il giudizio. Parte_1 _1
Dopo alcuni rinvii per consentire ad di effettuare i calcoli necessari alla compiuta valutazione CP_2
della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. e alle parti di pronunciarsi su di essa, parte opponente con note depositate in data 26/9/2023 ha dichiarato di non accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice.
Con ordinanza del 1/12/2023 il giudice ha fissato l'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. per l'11/2/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali.
***
Preliminarmente, occorre rilevare l'infondatezza del motivo di opposizione inerente alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, perfezionatasi nei confronti del destinatario il 12/1/2017 e, dunque, oltre il termine di 60 giorni ex art. 644 c.p.c. decorrenti dalla sua emissione (15/10/2016).
Nel caso di specie, infatti, il decreto ingiuntivo, pubblicato il 15/10/2016, è stato avviato alla notifica mediante consegna all'ufficiale giudiziario in data 15/12/2016 (doc. 1 opposta) e, quindi, secondo il principio della scissione temporale degli effetti della notifica (Corte cost. 477/2002) entro un tempo utile a evitare, nei confronti del richiedente, la scadenza del termine di 60 giorni ex art. 644 c.p.c., nonostante, nei confronti del destinatario, la notifica si sia perfezionata in data successiva.
Sempre in via preliminare occorre esaminare l'istanza istruttoria di parte opponente relativa alla richiesta ex art. 210 c.p.c. “di ordinare ad o alla Regione Sardegna, l'esibizione in CP_3
giudizio della copia del Protocollo d'Intesa tra Agenzia del Demanio e Regione del 23 maggio 2013
9 nonché l'elenco di cui all'art. 39 DPR 19/05/1949 n. 250”.
L'istanza non può essere accolta, non essendo tale documento utile ai fini della decisione.
In primo luogo, si osserva, infatti, che l'opponente non ha mai contestato l'esistenza del contratto di locazione con , avendo svolto le sue difese limitatamente alla questione dell'aggiornamento del CP_2 canone sulla base dell'asserita inapplicabilità della legge regionale sopravvenuta, mentre l'applicazione del contratto di locazione deve ritenersi pacifica.
D'altro canto, la questione si rivela del tutto irrilevante rispetto alla legittimazione a riscuotere i canoni locativi, in capo all'ente gestore, nascente dal contratto di locazione, e non dalla proprietà dei relativi immobili.
Peraltro, il trasferimento dell'immobile al patrimonio regionale non è mai stato contestato dall'opponente nell'atto introduttivo, bensì soltanto con le note di trattazione scritta depositate in data
21/6/2021 in vista dell'udienza del 1/7/2021 e dunque la deduzione si rivela, in ogni caso, tardiva.
***
Nel merito, è pacifico in causa che il in qualità di appartenente alla Polizia di Stato, avesse ER
stipulato in data 8 aprile 1999 un contratto di locazione con l'Istituto Autonomo per le Case Popolari
(IACP) per un alloggio di servizio assegnato ai sensi della L. n. 52/1976 a fronte del pagamento di un canone di locazione mensile pari a Lire 317.300 (pari a euro 163,87).
Risulta, invece, controversa tra le parti l'applicabilità al caso di specie della L.r. n. 7/2003 posta a fondamento della pretesa di di ottenere il pagamento, a titolo di differenze maturate sul canone CP_2 di locazione dall'ottobre 2010 al giugno 2016, della somma di euro 22.782,78.
L'opponente ha, infatti, innanzitutto contestato l'applicabilità della legge in questione che aveva determinato l'equiparazione degli alloggi di servizio ex L. n. 52/1976 agli altri immobili dell'edilizia residenziale pubblica ai fini della determinazione del canone, che doveva avvenire secondo i criteri di cui agli artt. 32 e ss. della L. r. n. 13/1989 (che a sua volta richiamava i coefficienti di cui alla legge n.
392/1978).
Al contrario, l' ha fondato la propria pretesa creditoria sulla normativa regionale sopravvenuta CP_2
(art. 4 l.r. 7/2003) nonché alla luce dell'art. 3 del contratto di locazione stipulato dalle parti, il quale ancorava la determinazione e la revisione del canone alla misura prevista dalle norme di edilizia residenziale pubblica, con il conseguente richiamo anche di quelle regionali.
Ritiene questo giudice, richiamando sul punto alcune pronunce già rese da questo Tribunale in casi sovrapponibili, che la pretesa creditoria di risulti fondata nell'an, dovendosi ritenere applicabile CP_2
al caso di specie la L.r. n. 7/2003 ai fini della determinazione del canone di locazione anche per gli alloggi di cui alla L. n. 52/1976.
Si osserva, infatti, che con la L. n. 52/1976, nell'ambito di interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della 10 Guardia di Finanza, del Corpo degli Agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio, si era autorizzata la spesa per la costruzione a cura degli Istituti Autonomi per le Case
Popolari di “alloggi da assegnare in locazione semplice”. L'art. 1, comma 1, stabiliva che “tali alloggi riman[essero] di proprietà dello Stato”, dopo l'edificazione su aree acquisite dagli istituti tra quelle destinate dai comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica, come disposto dal comma 2. Il comma 3, inoltre, prevedeva che “i canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle case popolari per le spese di gestione [sarebbero stati] stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri interessati
e il comitato per l'edilizia residenziale”. All'epoca, l'art. 1 del D.P.R. n. 1035 del 1972, in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di determinazione e revisione dei relativi canoni di locazione, escludeva dall'ambito di applicazione delle relative norme proprio gli alloggi destinati a dipendenti di amministrazioni statali per esigenze di servizio. Non se ne occupava nemmeno la L. n. 513 del 1977, pur intervenuta, fra l'altro, sul canone minimo di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici. La distinzione di questi particolari alloggi dagli altri gestiti dagli istituti autonomi per le case popolari rimase ferma fino alla promulgazione della L. n. 560 del
1993, la quale, all'art. 1, comma 1, ai fini della futura alienazione, comprendeva tra gli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche quelli di cui alla L. n. 52 del 1976, senza con ciò innovare in ordine all'adeguamento della misura del canone.
Nonostante la mancata adozione del decreto interministeriale previsto dall'art. 1 comma 3 della L. n.
52/1976 volto a fissare i canoni di locazione per questi particolari alloggi, le leggi regionali sarde emanate in materia di edilizia residenziale pubblica non intervennero al riguardo, in quanto la Regione
come le regioni a statuto ordinario, doveva osservare allora la competenza dello Stato, anche CP_3
legislativa, per la fissazione dei canoni in tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica (e ciò a maggior ragione per gli alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio, interamente riservati alla competenza statale, già dalla loro costruzione, ai sensi dell'art. 88, nn. 7) e 13), e dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. n. 616 del 1977. Peraltro, tale situazione perdurò fino al D.Lgs. n. 112 del 1998, quando, con l'art. 60, lett. e), alle regioni fu conferita la competenza per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mentre nulla fu disposto in ordine agli alloggi della categoria in questione.
Inoltre, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 417/1994) gli alloggi di servizio
(ovvero tutti quelli destinati ad uso abitativo dei dipendenti statali) si differenziavano dalla destinazione propria dell'edilizia residenziale pubblica in quanto aventi primariamente finalità organizzative, riconducibili al buon andamento della pubblica amministrazione e solo indirettamente e non necessariamente contribuivano altresì alla finalità sociale di favorire l'accesso all'abitazione dei cittadini meno abbienti (come i primi). Di conseguenza, la stessa Corte affermava la necessità che
11 l'assegnazione di tali alloggi avvenisse secondo condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, in modo da evitare disparità di trattamento, alla base della riserva di competenza statale in tale materia.
Anche nella coeva giurisprudenza di merito citata dall'attore (Trib. Cagliari n. 949/1997 e App.
Cagliari n. 85/1997 e n. 189/1999) si era riconosciuto che la disciplina applicabile agli assegnatari di alloggi per ragioni di servizio di cui alla L. n. 52/1976 avesse dei caratteri di specialità rispetto alla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica e restasse perciò indifferente rispetto alle norme successive sulla determinazione del canone di locazione, al di là del vuoto normativo determinato dalla mancata emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1 co. 3 della L. n. 52/1976.
Ugualmente, la prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9521/1995 e n. 1731/1999) aveva posto in evidenza l'inapplicabilità agli alloggi di cui alla L. n. 52/1976 della disciplina di determinazione del canone prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto soggetti a una disciplina speciale anche per la determinazione del canone. Infatti, secondo Cass. n. 1731/1999 la
L.R. n. 13/1989 (della cui applicabilità si discute nel caso di specie) restando nei limiti della competenza legislativa sarda non estendeva il proprio ambito di applicazione agli alloggi ex L. n.
52/1976. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite aveva ribadito poi l'eccezionalità della disciplina di cui alla L. n. 52/1976 ai fini della determinazione del canone di locazione, escludendone l'abrogazione tacita per contrarietà all'art. 24 della L. n. 513/1977, almeno sino all'entrata in vigore della L. n.
569/1993, sulla base del fatto che tali alloggi si differenziavano per destinazione da quelli dell'edilizia residenziale pubblica.
Come correttamente rilevato da questo Tribunale con le sentenze n. 210/2025, 212/2025, n. 213/2025 e n. 214/2025 in relazione alla disciplina di cui si discute, il quadro normativo è, tuttavia, mutato in seguito alla L. cost. n. 3/2001 da cui è derivato il conferimento alle Regioni della potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, con la conseguenza che “nel nuovo assetto, non sembra più possibile ricondurre la disciplina dei rapporti locatizi tra dipendenti statali ed aziende regionali, in relazione agli aspetti meramente patrimoniali, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato”.
Nella specie, con l'art. 4 della L.R. n. 7/2003 (posta a fondamento della pretesa creditoria dell' ) CP_2
è stato stabilito che “per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei competenti ministeri i decreti di determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni”.
Nonostante la rubrica sia riferita agli alloggi realizzati per il personale militare, è evidente, stante l'espresso richiamo nel corpo della disposizione alla L. n. 52/1976, che la portata della norma regionale corrisponda a quella della norma statale, applicabile non solo al personale militare ma anche a quello civile (e, dunque, in linea di principio anche al contratto stipulato dal ex ER
12 appartenente alla Polizia di Stato).
Il legislatore del 2003, dunque, a rimedio del vuoto normativo lasciato dalla mancata emanazione dei decreti interministeriali di cui alla L. n. 52/1976, ha disciplinato la materia dell'adeguamento dei canoni con rinvio ai criteri, di favore, propri dell'edilizia popolare. Le due tipologie di alloggi, con distinte funzioni (di servizio e di edilizia popolare), sono stati pertanto assimilate dalla legge regionale ai soli fini dell'aggiornamento del canone locatizio.
Deve darsi anche atto del fatto che la Corte d'Appello di Cagliari con la sentenza n. 339/2009 aveva già considerato legittima la pretesa di di determinazione dei canoni secondo i criteri di cui alla CP_2
L.r. n. 13/1989 in forza dell'art. 4 della L.r. n. 7/2003 a far data dall'entrata in vigore di quest'ultima.
Pertanto, tale disposizione deve ritenersi applicabile agli alloggi di cui è causa.
Occorre, tuttavia, esaminare l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 4 della L.r. n. 7/2003 sollevata dall'opponente in relazione agli artt. 3 comma 1 e 117 Cost.; in subordine, in relazione agli artt. 3, 24 e
113 Cost.
Innanzitutto, occorre dare atto dell'esistenza di una precedente pronuncia di inammissibilità della
Corte costituzionale che ha esaminato la medesima questione dedotta in analogo giudizio pendente davanti a questo Tribunale (Corte cost., n. 228/2020).
Con ordinanza del 2 agosto 2019, dubitando in analoga controversia della legittimità costituzionale dell'art. 4 della L.R. n. 7 del 2003, questo Tribunale infatti aveva sollevato in via incidentale la questione concernente il contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in luogo della competenza legislativa residuale regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, e con il principio di uguaglianza, rispetto agli assegnatari di alloggi di servizio nel resto d'Italia.
La Corte costituzionale, tuttavia, con sentenza n. 228 del 2020, aveva dichiarato inammissibile la questione sotto entrambi i profili per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente a carente ricostruzione del quadro normativo applicabile, in relazione alle peculiari vicende dell'immobile locato, ritenendo tale bene ormai transitato nel patrimonio regionale, a seguito del protocollo di intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 23 maggio 2013; di qui l'inadeguatezza della motivazione sulla perdurante applicabilità della norma impugnata al caso in esame, con riguardo a un alloggio non più di proprietà statale.
Nel caso di specie, occorre osservare che la disciplina dei rapporti di locazione fra dipendenti statali e azienda regionale in relazione agli aspetti di natura patrimoniale rilevanti nella presente opposizione, come ricordato sopra, non può essere ricondotta tra le materie di competenza esclusiva dello Stato.
Infatti, l'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla L. cost. n. 3/2001, prevede che “spetta alle
Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”. 13 L'art. 117 comma 2 Cost., nella sua attuale formulazione, indica un elenco di materie per le quali è prevista la legislazione esclusiva dello Stato e non indica espressamente quella per cui è causa, che non rientra né nella lett. d) “difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi”, né nella lett. g) “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, trattandosi di gestione di beni immobili rientranti nella generale tipologia dell'edilizia residenziale pubblica.
Non sussiste nemmeno la dedotta violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza nella parte in cui la legge sarebbe di fatto una legge-provvedimento.
Ora, a parte la genericità della doglianza, non essendo stati indicati gli specifici profili che condurrebbero alla violazione di tale principio, occorre osservare che nel caso di specie non viene in rilievo una legge-provvedimento. Essa, infatti, interviene su una questione specifica con disposizioni particolari e concrete, mentre nel caso di specie l'art. 4 della l.r. 7/2003 è suscettibile di essere applicata a una serie indefinita di casi sussumibile nella fattispecie per un tempo indefinito e, pertanto,
è dotata dei caratteri della generalità e astrattezza.
In ogni caso, non pare sussistere la dedotta violazione del principio di ragionevolezza, dovendosi ritenere conforme all'interesse generale del buon andamento della pubblica amministrazione tutelato dall'art. 97 Cost. la previsione dell'allineamento del canone secondo i criteri dell'edilizia agevolata essendo giustificato dalla necessità di adeguamento al costo della vita (sul punto, si veda, in particolare la sentenza n. 276/2025 di questo Tribunale, nonché le sentenze n. 212/2025, n. 213/2025 e n.
214/2025).
Si ritiene non sussista neppure la dedotta violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost. nella parte in cui la disposizione impugnata, in quanto legge-provvedimento, avrebbe sottratto la questione all'autorità giudiziaria, non essendo la legge in questione una legge-provvedimento per i motivi già esplicitati. In ogni caso, la norma in esame non preclude l'accesso alla tutela giurisdizionale, “limitandosi a regolare aspetti economici del rapporto locatizio, fermo restando il diritto del conduttore di adire l'autorità giudiziaria per contestare l'applicazione dei criteri di aggiornamento” (Trib. Cagliari, n. 276/2025).
Deve, in definitiva, ritenersi che la normativa regionale posta a fondamento della pretesa creditoria di sia applicabile al caso di specie sia in ragione del mutato contesto normativo costituzionale (che CP_2
porta a escludere che si versi in materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato) sia in quanto, per le ragioni sopra esposte, non si pone un problema di compatibilità costituzionale della legge in esame.
***
Ugualmente infondate devono ritenersi le eccezioni di nullità della modifica unilaterale del contratto e la nullità dell'aumento del canone per difetto di causa sollevate dall'opponente.
È bene osservare, infatti, che in base a quanto risultante dal contratto di locazione stipulato in data 8
14 aprile 1999 il canone mensile era stato convenuto in base all'art. 3 in Lire 317.300 (pari a euro 163,87)
e determinato a sensi delle “vigenti leggi in materia di E.R.P.” con l'intesa che esso poteva variare in qualsiasi momento per effetto di norme sopravvenute. All'art. 19, inoltre, le parti avevano fatto di nuovo espresso “rinvio”, in quanto compatibili, alle “disposizioni legislative e regolamentari sull'edilizia residenziale pubblica”, riconoscendone, dunque, in modo espresso l'applicabilità.
È evidente, dunque, che il contratto di locazione era stato fin dall'origine stipulato dalle parti con rinvio alla disciplina dell'edilizia residenziale pubblica.
Si osserva, inoltre, che il dedotto squilibrio economico tra le prestazioni contrattuali, quand'anche sussistente (ma, comunque, non ravvisabile nel caso di specie in ragione di quanto sopra affermato), non determinerebbe una mancanza di causa con conseguente nullità del contratto, bensì sussistendone i presupposti potrebbe dare luogo unicamente ai rimedi previsti dalla legge, ovvero la risoluzione per eccessiva onerosità se lo squilibrio è sopravvenuto (mentre, se esso è genetico legittimerebbe il ricorso alla rescissione per lesione).
Pertanto, facendo applicazione, nel caso di specie, dell'art. 4 della L.R. n. 7/2003 ovvero dell'art. 3 del contratto di locazione (che rinviava a tutte le norme, anche successive, per la fissazione del canone di locazione in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica) la pretesa dell' di ottenere CP_2 dall'opponente il pagamento delle maggiori somme maturate per ciascuna mensilità deve ritenersi fondata.
***
Deve essere a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente relativamente a tutto il periodo anteriore all'ottobre del 2011.
Al riguardo, si osserva che il diritto ai corrispettivi delle locazioni è soggetto al termine di prescrizione di cinque anni ai sensi dell'art. 2948, n. 3 c.c. Ai fini dell'interruzione della prescrizione è necessaria e sufficiente ai sensi dell'art. 2943 co. 4 c.c. la ricezione di un atto che valga a costituire in mora il debitore, avente carattere recettizio (si veda Cass. civ. n. 27412/2021).
Nel caso di specie, sono stati prodotti due atti idonei a interrompere la prescrizione, ovvero la diffida di pagamento del 13/10/2011 (ricevuta in data 17/10/2011 – doc. 4 del fascicolo monitorio) seguita da quella del 13/04/2016 (ricevuta in data 18/4/2016) in relazione ai canoni maturati dal mese di agosto
2003. Successivamente, in tempo utile a interrompere la prescrizione, è stato notificato il decreto ingiuntivo opposto.
L'eccezione di prescrizione è, dunque, infondata. La pretesa azionata da con il ricorso per CP_2
decreto ingiuntivo (e nella comparsa di costituzione nel presente giudizio) concerne, infatti, le maggiorazioni sui canoni di locazione dall'ottobre 2010 al giugno 2016, rispetto ai quali non può ritenersi maturata alcuna prescrizione in forza dei sopra citati atti interruttivi.
***
15 Risulta infondata anche la censura inerente all'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso sulla base di conteggi unilaterali e, quindi, in assenza di prova certa del credito.
A norma dell'art. 635 comma 1 c.c., infatti, per i crediti dello Stato sono considerate prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo anche i libri o registri della Pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesti la regolare tenuta.
Nella specie, dunque, tenuto conto della natura di ente pubblico economico dell' (derivante CP_2
dalla trasformazione degli ex ), preposta al perseguimento Parte_3 dello scopo di assicurare il diritto fondamentale all'abitazione a particolari categorie sociali, e sottoposta al controllo anche finanziario della Regione Sardegna, il decreto ingiuntivo è stato legittimamente concesso sulla base dell'attestazione di morosità (all. 2 fascicolo monitorio) sottoscritta dal dirigente del competente Servizio territoriale, viste le annotazioni nella contabilità aziendale.
Tale documento costituisce prova scritta del diritto fatto valere, idonea e sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo.
Ad ogni modo, è noto che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza
e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino
l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura” (ex multis, Cass. Sez. 3, 12/01/2006, n. 419,
Rv. 586873 – 01).
Dunque, la prova scritta richiesta nella fase sommaria del procedimento di ingiunzione rimane distinta rispetto a quella richiesta nella presente fase di merito ai fini della verifica della fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo.
In relazione a tale profilo e, dunque, al quantum, non occorre compiere alcuna indagine in quanto, da un lato, il canone di locazione è stato determinato da facendo applicazione dei parametri di CP_2
calcolo riportati nella scheda prodotta in giudizio (doc. 4 opposta) i quali corrispondono ai parametri previsti dalla legge regionale n. 13/1989; dall'altro lato, le contestazioni avanzate dall'opponente in relazione al coefficiente relativo alla categoria catastale e alla mancata determinazione del reddito del nucleo familiare risultano generiche (non avendo l'opponente specificamente dedotto perché il valore utilizzato da non fosse corretto, né quale sarebbe stato il corretto valore del reddito da tenere in CP_2
considerazione ai fini della determinazione del canone) oltre che apparentemente infondate. Quanto alla categoria catastale, infatti, deve ritenersi legittima l'attribuzione del coefficiente di 1,05 previsto dall'art. 16 della l. 392/1978 (richiamato dall'art. 33 della l. r. 13/1989) per la tipologia A/3 (abitazioni 16 di tipo economico) con applicazione di una rendita presunta, pur in assenza di accatastamento, in quanto l'opponente si è limitato a dedurre che l'assenza di accatastamento avrebbe dovuto comportare una riduzione del 50% del coefficiente di cui all'art. 33, non contestando invece la corrispondenza della categoria catastale applicata da rispetto alle caratteristiche dell'immobile. CP_2
Quanto al reddito, inoltre, dal doc. 4 prodotto da , ovvero la scheda esemplificativa, risulta come CP_2
abbia formato oggetto di espressa considerazione anche il parametro inerente al reddito.
Pertanto, la richiesta istruttoria di parte opponente relativa all'espletamento della CTU al fine di stabilire le maggiorazioni dei canoni di locazione aggiornati non può essere accolta. Si ritiene, infatti, che il prospetto riepilogativo delle maggiorazioni oggetto della domanda di (doc. 2 fasc. CP_2
monitorio e doc. 4 del presente fascicolo) sia analitico ed emesso in applicazione dei parametri di legge.
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L'opposizione risulta, invece, fondata nella parte in cui l'opponente ha affermato che non CP_2
avrebbe tenuto conto delle somme ricevute mese per mese dal nella misura corrispondente al ER
canone non aggiornato (pari a euro 163,87 mensili).
L'opponente, infatti, fin dall'atto introduttivo, aveva dedotto che nel riepilogo (all. 2 fasc. CP_2
monitorio) avesse indicato quali somme ricevute dal al 16/5/2016 soltanto euro 19.049,15 ER
mentre in realtà egli, nel periodo indicato nel prospetto allegato al fascicolo monitorio (141 mensilità decorrenti da ottobre 2004 ad aprile 2016) aveva versato una somma pari a euro 29.169,69 (all. da 9 a
18).
A fronte di tale contestazione, l' non ha dedotto alcunché in relazione ai pagamenti effettuati dal CP_2
nel periodo oggetto della presente opposizione (dal mese di ottobre 2010 al giugno 2016), ER
non avendo chiarito, in particolare, se le somme oggetto di decreto ingiuntivo riguardassero le sole maggiorazioni sul canone (già detratti, dunque, i pagamenti effettuati dal oppure, come ER
peraltro pare evincersi dagli atti, l'intero importo del canone maggiorato calcolato per ogni mensilità.
L'opponente ha, invece, prodotto i pagamenti effettuati mese per mese (pari a euro 163,87 mensili) in favore dell' : dai documenti da 13 a 18 allegati al ricorso introduttivo emerge, infatti, che nel CP_2 periodo dall'ottobre 2010 al novembre 2015 il ha pagato l'importo complessivo di euro ER
10.159,94 (euro 163,87 x 62 mensilità).
Non risultano agli atti, invece, ulteriori pagamenti relativi al periodo successivo fino al giugno 2016.
Pertanto, occorre sottrarre dal credito vantato da dall'ottobre 2010 al giugno 2016 (pari a euro CP_2
22.782,78), la somma di euro 10.159,94, residuando l'importo di euro 12.622,84.
Sulla somma così liquidata, che costituisce debito di valuta, sono dovuti gli interessi di mora, nella misura convenzionale (art. 3 del contratto, parificata al vigente tasso ufficiale di sconto) a decorrere dalle singole scadenze.
17 Non risulta dovuta, invece, la rivalutazione monetaria in assenza di prova del maggior danno.
Quanto alla pretesa di di ottenere la condanna dell'opponente anche al pagamento delle CP_2
differenze maturate nel periodo successivo a quello dedotto nel ricorso per ingiunzione, essa ha carattere di novità e risulta, dunque, inammissibile (non essendo stato, peraltro, prodotto da il CP_2
prospetto di calcolo dei canoni maggiorati in relazione a tale periodo).
In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente condannato al pagamento, in favore di della somma di euro 12.622,84, CP_2
oltre interessi come sopra specificati.
***
Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza desumibile dal parziale accoglimento dell'opposizione, giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, con la condanna della parte prevalentemente soccombente al rimborso dei restanti due terzi, liquidati come in dispositivo in applicazione dei valori medi del D.M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione di riferimento (da euro
26.001 a euro 52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna in qualità di erede di al pagamento in Parte_1 _1 favore dell' della somma di euro 12.622,84, Controparte_5
a titolo di canoni scaduti per le differenze dovute e non pagate, oltre agli interessi moratori nella misura convenzionale, a decorrere dalle singole scadenze;
3) Compensa per 1/3 la spese del presente giudizio e condanna in qualità di Parte_1
erede di al pagamento in favore dell' _1 Controparte_5
dei restanti 2/3 delle spese processuali, liquidate in euro 5.077,33 a titolo di
[...]
compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Cagliari il 09/04/2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
18