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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2024, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dott. Roberto Cordio Presidente – rel. ed est. dott.ssa Maria Acagnino Giudice dott. Sergio Centaro Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul ricorso per l'apertura della liquidazione del patrimonio, ex art. 268 del
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, iscritto al n.471-1/2024, depositato nell'interesse di:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Grimaldi n. 18 (Codice Fiscale: e , C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
(Codice fiscale: , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Salvatore Sangiorgio, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi “I Diritti del Debitore” Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del dott. Fabrizio Immormino.
*** viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza); vista la relazione particolareggiata e quella integrativa redatte dalla professionista nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi ed i documenti allegati al ricorso;
ritenuto che
dalla relazione emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;
ritenuto che
sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione e che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi “I Diritti del Debitore” Segretariato del CP_1 Controparte_2 nella persona del dott. ; Controparte_3 ritenuto che la procedura di liquidazione controllata – quale regolata dagli artt.
268 e ss. del Codice della Crisi di impresa - si estende all'intero patrimonio dei debitori, venendo espressamente sancito che gli stipendi e ciò che essi guadagnano con le proprie attività non sono compresi nella liquidazione solo nei limiti della porzione individuata dal giudice in quanto occorrente per il mantenimento dei debitori e della famiglia;
ritenuto che
– tra i compiti del liquidatore – va annoverato quello di valutare criticamente la quantificazione ed individuazione dei crediti prededucibili (anche con riferimento a quelli del difensore della ricorrente) alla luce dei parametri in vigore e dei principi generali di cui all'art.6 CCI;
PQM
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE ORDINA ai ricorrenti il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegati al ricorso), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;
ORDINA la consegna o il rilascio di tutti i beni, mobili ed immobili, facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico dei ricorrenti - della presente sentenza presso il registro delle imprese e l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione e, a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendono eventuali procedure esecutive;
che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del ricorrente, l'importo di euro 970,00 mentre l'importo eccedente dei redditi dello
Iuppa dovrà essere mensilmente versato sul conto corrente intestato alla presente procedura (acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore) ed eventuali
Pag. 2 di 3 circostanze che possano giustificare il versamento di una minore somma dovranno essere di volta in volta documentate dai ricorrenti, anche tramite il liquidatore, al fine di ottenere la relativa autorizzazione;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione ogni sei mesi dalla data della presente sentenza sul subentro nella detta procedura esecutiva, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^ lett.
b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto.
La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura dei ricorrenti, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un apposito indirizzo PEC cui inoltrare le domande, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI, mentre gravano sul liquidatore gli adempimenti di oneri di cui al comma 2, lett.
f) e g) dello stesso art. 270;
Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.
Così deciso in Catania, 6.12.2024, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione
Il Presidente – rel.
dott. Roberto Cordio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dott. Roberto Cordio Presidente – rel. ed est. dott.ssa Maria Acagnino Giudice dott. Sergio Centaro Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul ricorso per l'apertura della liquidazione del patrimonio, ex art. 268 del
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, iscritto al n.471-1/2024, depositato nell'interesse di:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Grimaldi n. 18 (Codice Fiscale: e , C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
(Codice fiscale: , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Salvatore Sangiorgio, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi “I Diritti del Debitore” Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del dott. Fabrizio Immormino.
*** viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza); vista la relazione particolareggiata e quella integrativa redatte dalla professionista nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi ed i documenti allegati al ricorso;
ritenuto che
dalla relazione emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;
ritenuto che
sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione e che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi “I Diritti del Debitore” Segretariato del CP_1 Controparte_2 nella persona del dott. ; Controparte_3 ritenuto che la procedura di liquidazione controllata – quale regolata dagli artt.
268 e ss. del Codice della Crisi di impresa - si estende all'intero patrimonio dei debitori, venendo espressamente sancito che gli stipendi e ciò che essi guadagnano con le proprie attività non sono compresi nella liquidazione solo nei limiti della porzione individuata dal giudice in quanto occorrente per il mantenimento dei debitori e della famiglia;
ritenuto che
– tra i compiti del liquidatore – va annoverato quello di valutare criticamente la quantificazione ed individuazione dei crediti prededucibili (anche con riferimento a quelli del difensore della ricorrente) alla luce dei parametri in vigore e dei principi generali di cui all'art.6 CCI;
PQM
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE ORDINA ai ricorrenti il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegati al ricorso), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;
ORDINA la consegna o il rilascio di tutti i beni, mobili ed immobili, facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico dei ricorrenti - della presente sentenza presso il registro delle imprese e l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione e, a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendono eventuali procedure esecutive;
che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del ricorrente, l'importo di euro 970,00 mentre l'importo eccedente dei redditi dello
Iuppa dovrà essere mensilmente versato sul conto corrente intestato alla presente procedura (acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore) ed eventuali
Pag. 2 di 3 circostanze che possano giustificare il versamento di una minore somma dovranno essere di volta in volta documentate dai ricorrenti, anche tramite il liquidatore, al fine di ottenere la relativa autorizzazione;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione ogni sei mesi dalla data della presente sentenza sul subentro nella detta procedura esecutiva, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^ lett.
b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto.
La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura dei ricorrenti, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un apposito indirizzo PEC cui inoltrare le domande, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI, mentre gravano sul liquidatore gli adempimenti di oneri di cui al comma 2, lett.
f) e g) dello stesso art. 270;
Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.
Così deciso in Catania, 6.12.2024, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione
Il Presidente – rel.
dott. Roberto Cordio
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