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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/04/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 238/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 18.02.2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Bojano (CB) alla Via Biferno n. 4 nello Parte_1 studio dell'Avv. Ulrico Quaranta che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E
, per essa Controparte_1 [...]
in persona del procuratore speciale Dott. , Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via Trento e Trieste n. 29/31 presso lo studio dell'Avv. Alessia De Ambrosiis che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
E
n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
e del Direttore Generale Dottoressa quale mandataria in nome e per conto Controparte_5
di Controparte_6 APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 55/2024 del Tribunale di Lanciano, pubblicata il 06.02.2024 – EA
Conclusioni delle parti
Per l'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda istanza ed eccezione, riformare l'impugnata ordinanza e per l'effetto:
I. accogliere preliminarmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata;
II. in riforma della sentenza gravata accogliere l'opposizione e pertanto accertare e dichiarare non dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto e dalla sentenza appellata;
III. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'On.le Corte di Appello di L'Aquila, contrariis rejectis:
1. in via cautelare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, in mancanza di entrambi i presupposti di legge;
2. in via preliminare accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello per violazione degli artt. 345 e 348 bis e segg. c.p.c. per i motivi spiegati in premessa;
3. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle pretese ed eventuali responsabilità di natura patrimoniale e risarcitoria, rivenienti da atti e/o fatti anteriori alla data di cessione, per i motivi spiegati in premessa;
4. nel merito, rigettare in ogni caso totalmente il presente gravame e le conclusioni tutte ivi formulate, perché inammissibili ed infondate e, per l'effetto, rigettare l'opposizione e confermare la sentenza n. 55/2024 del 06.02.2024, pubblicata in pari data, emessa dal
Tribunale di Lanciano, Giudice Dott.ssa Chiara D'Alfonso, per i motivi spiegati in premessa;
5. condannare la parte appellante alla rifusione delle competenze legali del doppio grado di giudizio.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. 906/2022 – promosso dall'odierno appellante con atto di opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 272/2022 (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in solido con
, e , in Controparte_7 Persona_1 Persona_2 Persona_3 favore di , della somma di € 51.820,74 quale importo Controparte_4
escusso da LB EA e pagato da , per inadempimento del contratto di CP_6 locazione finanziaria n. 01091842) giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta resistendo all'opposizione– il Tribunale di Lanciano così statuiva: “- rigetta l'opposizione
e, per l'effetto, conferma il DI opposto n. 272/2022 emesso in data 19.08.2022 dal
Tribunale di Lanciano. Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 6.713,00 oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA, CP secondo legge”
1.1. Il Tribunale -premesso che il decreto ingiuntivo era stato emesso in favore di uale CP_4
garante, in forza del contratto di fideiussione stipulato il 1 marzo 2017, delle obbligazioni assunte dalla società TE EN S.n.c. (obbligato principale) in relazione al rapporto n. 18127683, per un totale garantito di € 68.000,00- dava atto che a sostegno dell'opposizione l'opponente aveva esposto e dedotto: - che in data 27 febbraio 2017, con atto per Notaio di San Salvo (rep. 61.844 racc. 23110), aveva ceduto la propria Per_4
quota sociale in ll'altro socio dismettendo Controparte_7 Persona_2
ogni veste imprenditoriale e divenendo consumatore, con la conseguenza che doveva essere riconosciuta la competenza del foro del consumatore, da individuarsi in Campobasso
o in subordine in Roma;
- che on aveva aderito alla convenzione Controparte_7
del giorno 1 marzo 2010, intercorsa tra la e la LB EA;
- che, in particolare, nel CP_4
contratto di EA AT si era obbligata secondo le condizioni particolari e generali ivi previste e richiamate, ma non aveva mai espresso puntuale e valida volontà volta ad accollarsi gli esiti, di qualsiasi genere, derivanti dalla convenzione di garanzia intercorsa tra gli altri due soggetti.
1.2. Dava ancora atto che l'opposta si era costituita in giudizio ed aveva dedotto di aver versato la complessiva somma di € 51.820,74 in favore di e di agire in Controparte_8
forza di contratto di fideiussione reso a garanzia delle obbligazioni restitutorie rinvenienti da un contratto autonomo di garanzia che vedeva coinvolti la società Controparte_7
quale soggetto utilizzatore garantito, la , quale garante, e la LB EA, quale CP_4 concedente (contratto quest'ultimo costituito dalla convenzione del giorno 1 marzo 2010 intercorso tra la e la LB EA). CP_4
1.3. Il Tribunale preliminarmente rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio.
Spiegava che la Suprema Corte nella pronuncia n. 8662/2020 ha stabilito che, al fine del riconoscimento della qualifica di consumatore del fideiussore, bisogna prescindere dalla natura della garanzia prestata e soffermarsi sulle condizioni personali del garante e non del garantito, verificando se il garante e la professione da lui svolta siano o meno estranee al contratto principale dal quale deriva il debito garantito dalla fideiussione. Rilevava che l'opponente non aveva fornito la prova positiva dell'utilizzo delle somme per le quali era stato acceso il finanziamento per scopi estranei alla attività svolta dalla società
[...]
della quale fino al 27 febbraio 2017 era socio illimitatamente responsabile. CP_7
Osservava che alla Camera di Commercio risultava la cessazione di carica iscritta al
2.03.2023, data successiva rispetto al rilascio di garanzia, con conseguente non opponibilità ai terzi della invocata cessione anche al fine di far valere il manifesto del consumatore.
1.4. Quanto al merito, dava atto che risultava prodotta agli atti la fideiussione rilasciata da
, , e per le Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_1
obbligazioni assunte dalla nei confronti di per contratto di Controparte_7 CP_4
locazione finanziaria 18127613 tra e Controparte_8 Controparte_7
Osservava che il contratto di locazione finanziaria garantito dalla fideiussione (doc. 3 del
1.03.2017) era il n. 18127613 mentre quello allegato n. 1 dell'agosto 2016 era il n.
01091842, ma che, a prescindere dalla fideiussione prestata dai suddetti soggetti, il contratto di locazione finanziaria dell'agosto 2016 risultava sottoscritto da Parte_1
e per la TE EVENTIS SNC con individuazione della Banca Persona_2
presentatrice . CP_6
Rilevava che era stato provato che il contratto di locazione finanziaria n. 01091842 era rimasto inadempiuto, atteso che con lettera del 2022 era stata comunicata la risoluzione del contratto con indicazione del debito residuo e attivazione della garanzia e sulla base di tale inadempimento la aveva corrisposto € 51.820,74 nel maggio 2022. CP_4
Spiegava che in base all'art. 2291 c.c. “nella Società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali” quindi sulla base del pagamento di spettanza della con legale rappresentanza e responsabilità Controparte_7
illimitata dei signori e come da visura storica in atti Parte_1 Persona_2
(anno 2017) tali somme risultavano da questi dovute in via solidale e inscindibile.
1.5. Condannava la parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 6.713,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CP secondo legge.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di due motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) Travisamento del fatto storico così come rappresentato e provato negli atti del processo;
Erronea e falsa applicazione dei contratti in essere tra le parti;
Erronea e falsa applicazione dell'art. 1939 c.c.; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc;
Omessa pronunzia sulla exceptio doli.
L'appellante ha inoltre proposto istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ex artt. 351 e 283 c.p.c.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata Controparte_1 chiedendo: in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità dell'appello
[...]
ex artt. 345 e 348 bis e segg. c.p.c. e di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle pretese ed eventuali responsabilità di natura patrimoniale e risarcitoria, rinvenienti da atti e/o fatti anteriori alla data di cessione;
nel merito di rigettare l'appello, con conferma dell'impugnata sentenza.
L'appellata non si è costituita nella presente procedura Controparte_4 nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello sicché ne va dichiarata la contumacia.
4. Con ordinanza in data 05.07.2024, resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione alla prima udienza del 2.07.2024 (svoltasi con modalità telematiche), è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione con riferimento al capo di sentenza con cui è stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo e rigettata l'istanza di sospensione con riferimento al capo di sentenza con cui l'opponente è stato condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di opposizione.
Inoltre il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 18.02.2025
(anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti costituite hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare le comparse conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 18.02.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
20.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (e ciò a fronte del nuovo testo dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dalla riforma
Cartabia al quale il presente giudizio di gravame è soggetto)- rileva che il gravame non è meritevole di accoglimento.
6. Va subito disattesa l'eccezione, sollevata dall'appellante solo nella memoria conclusionale di replica del presente grado, in ordine al difetto di titolarità, in capo alle parti appellate, del credito azionato in giudizio stante la mancata produzione dei rispettivi contratti di cessione e l'inefficacia probatoria degli avvisi pubblicati sulla G.U.
6.1 Rileva il Collegio che la Suprema Corte, se ha reiteratamente affermato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”, ha anche precisato che tale onere probatorio opera nei casi in cui il resistente non abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco (Cass. 4116/2016; Cass. 24798/2020; Cass. 5857/2022).
6.2 Nella specie l' appellata è intervenuta nel Controparte_1
giudizio di primo grado ex art. 111 c.p.c., per il tramite della propria mandataria, espressamente qualificandosi come cessionaria del credito azionato in giudizio, in forza di cessione in blocco ex art. 58 TU e pro soluto di un portafoglio di crediti classificati come deteriorati alla data del 30.11.2022, derivanti da contratti di finanziamento e garanzie accessorie di titolarità della cedente che soddisfacevano i criteri oggettivi indicati nel menzionato Avviso di Cessione pubblicato sulla G.U. 22.12.2022 n. 148 Parte Seconda, nonché in rettifica sulla G.U. del 2.03.2023 n. 26.
Ha prodotto, in allegato alla comparsa di intervento, i predetti avvisi pubblicati sulla G.U.
6.3. A fronte di tali allegazioni l'odierno appellante non ha in alcun modo contestato l'avvenuta cessione né il fatto che il credito controverso rientrasse tra quelli ceduti.
È evidente come, a fronte di detta mancata contestazione, alcuna prova ulteriore la cessionaria fosse tenuta a fornire per dimostrare la propria legittimazione attiva, mentre palesemente tardiva si rivela la contestazione operata nel presente grado (oltretutto in sede di memoria conclusionale di replica) in ordine alla dimostrazione del trasferimento del credito alla e della conseguente titolarità in capo alla stessa del credito stesso. CP_1
7. Passando all'esame del merito, deve essere subito rigettato il primo motivo di appello.
7.1. Con tale motivo l'appellante evidenzia che: - e LB EA hanno sottoscritto in CP_4 data 1.03.2010, la “Convenzione Presto EA”; - l'art. 6 di detta convenzione regola un contratto autonomo di garanzia secondo il quale, in caso di inadempimento dei contratti di leasing proposti dalla banca e concessi ai soggetti da essi presentati, esso istituto, a determinati condizioni, si obbligava a versare una indennità ad LB EA pari al 50% del capitale residuo non corrisposto, ove, per determinare l'ammontare di tale capitale, si doveva tenere presente, in diminuzione, del valore residuo dei beni locati, che LB EA si impegnava a recuperare;
- detto articolo esclude testualmente che la garanzia prestata possa essere considerata di natura fideiussoria;
- con lettera datata 20.04.2022 la società di leasing aveva escusso la garanzia “Convenzione Presto EA”, rappresentando che il contratto di era risolto per inadempimento del locatario e che il 50% del capitale residuo da restituire ammontava ad € 52.913,42, cui dovevano essere detratti € 1.092,68 di interessi non dovuti, con un totale a credito di € 51.830,74.
Ribadisce che non ha mai sottoscritto la “Convenzione Presto EA”, né CP_7
fatto proprio il contenuto della stessa convenzione, essendosi unicamente impegnata secondo il contenuto del contratto di leasing e secondo le condizioni generali del contratto in esso richiamate.
Aggiunge, con riferimento al mandato conferito alla banca, che esso ha avuto ad oggetto unicamente il pagamento delle rate da addebitarsi sul conto corrente dell'obbligato.
Sostiene che il contratto autonomo di garanzia è un negozio necessariamente trilaterale con la conseguenza che, affinché gli obblighi restitutori derivanti dall'escussione della garanzia ricadano sul soggetto garantito, è imprescindibile che esso sia stato parte del contratto che tale garanzia autonoma prevede e regola.
Argomenta che, stante il disposto dell'art. 1939 c.c., i fideiussori non sono tenuti a garantire un'obbligazione inesistente, perché non validamente assunta, in capo all'obbligato principale.
Lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente affermato che la ha CP_6
adempiuto al contratto di leasing in sostituzione di e degli altri Controparte_7
obbligati.
Argomenta che l'art. 6 della “Convenzione Presto EA” prevede che l'obbligo della
Banca, verso LB EA, non ha natura fideiussoria e, quindi, consequenzialmente, ogni adempimento ad esso riconducibile non potrà mai essere considerato alla stregua di un adempimento dell'obbligazione principale.
Deduce che la ha pagato un “indennizzo” (in senso lato assicurativo) che trova CP_6
occasione nell'inadempimento del contratto di leasing ma non causa in esso, atteso che la dazione trova origine causale in un titolo autonomo (la convenzione, mai sottoscritta da
. Controparte_7
6.2. Rileva il Collegio che la Controparte_7 Parte_2
ha sottoscritto in data 02.08.2016 il contratto di locazione finanziaria n.
[...]
01091842/001 con avente ad oggetto arredi e attrezzature per Controparte_8 ristorante (cfr. doc. n. 1 allegato alla comparsa di risposta della Controparte_9
in primo grado).
[...]
Tale contratto di locazione finanziaria è stato sottoscritto da e Parte_1 Persona_2
, in qualità di legali rappresentanti, per la con individuazione
[...] Controparte_7
della banca presentatrice CP_6
Successivamente, in data 1.03.2017 i sigg.ri , , Persona_1 Persona_2 [...]
e , hanno rilasciato in favore della e Persona_3 Parte_1 CP_6 nell'interesse di AT Eventus S.n.c., fideiussione specifica n. 20602841 di € 68.000,00 relativamente alla pratica di affidamento n 20461917, “in dipendenza del seguente rapporto: rilascio di una fideiussione bancaria (e sue eventuali proroghe) oppure di garanzia da voi prestata per operazioni di leasing, rapporto numero 18127683 di Euro 68.000,00)”.
6.3. Ciò detto si rileva che non è stato contestato che la garanzia fideiussoria rilasciata dalle predette persone fisiche si riferisse al rapporto di leasing intercorso tra la e LB CP_7
EA, dovendosi ad ogni modo osservare che il primo giudice (senza che alcun rilievo sia stato svolto sul punto dall'appellante) ha ritenuto la sussistenza dell'obbligo restitutorio in capo allo in forza del contratto di leasing stipulato con la da lui Pt_1 Controparte_8 sottoscritto, unitamente all'altro socio, in nome e per conto della società Controparte_7
con assunzione, in via solidale ed illimitata ex art. 2991 c.c., delle relative obbligazioni.
[...]
6.4. Ciò detto va esaminata la questione relativa alla sussistenza (contestata dall'appellante) in capo dalla società AT Eventus S.n.c. dell'obbligo di restituire a 'importo CP_6 da questa versato a a seguito dell'escussione, da parte di questa, della Controparte_8 garanzia di cui al contratto autonomo di garanzia disciplinato dall'art. 6 della convenzione intercorsa tra e LB EA. nel 2010. CP_6 CP_8
La parte appellante, come detto, contesta la sussistenza di tale obbligo sul rilievo che la non è stata parte del contratto autonomo di garanzia, con la Controparte_7
conseguenza che esso non sarebbe tenuto al pagamento né nella veste di Pt_1 fideiussore in forza di quanto previsto dall'art. 1939 c.c., né quale socio illimitatamente responsabile della società che ebbe a sottoscrivere il contratto di leasing per cui è causa.
6.4.1. Va subito evidenziato che nel contratto di leasing sottoscritto dalla società
[...]
è espressamente indicata, quale “Presentatore” la CP_7 [...]
. Parte_3
Ciò rende evidente che il contratto di leasing da parte della società è Controparte_7 stato stipulato con proprio grazie ed in forza della “presentazione” Controparte_8 operata dalla banca sulla base della convenzione esistente tra la medesima Banca e la società di EA.
L'aver fatto ricorso alla Banca, quale presentatore, ha determinato la costituzione di un rapporto di mandato tra la e la in ordine all'assunzione da parte Controparte_7 CP_6
di questa della veste di garante nei confronti della società di EA, secondo quanto previsto dalla convenzione intercorsa tra medesima e la società di EA, in CP_6 particolare in ordine all'assunzione dell'obbligo di pagare “a prima richiesta” una somma di denaro a vantaggio di quest'ultima, al fine di garantire l'adempimento, da parte del debitore, del contratto di leasing stipulato con la società di EA in forza della “presentazione” della
Banca.
A nulla rileva pertanto che la non abbia sottoscritto il contratto Controparte_7 autonomo di garanzia, essendo invece la trilateralità dell'operazione assicurata dalla presenza di tre rapporti (rapporto di mandato tra il debitore e la banca, rapporto di garanzia tra la banca ed il creditore, rapporto tra il debitore ed il creditore).
Il contratto autonomo di garanzia costituisce invero un negozio bilaterale a scopo indennitario che si inserisce nel solco di un'operazione complessa delineata dalla coesistenza di tre differenti rapporti: creditore-garante; creditore-debitore; debitore-garante.
Il garante si obbliga a effettuare la propria prestazione indennitaria a favore del creditore, poi il garante può rivolgersi al debitore per il recupero del credito.
6.4.2. Ciò detto si rileva che con lettera del 20.04.2022 la società LB EA ha escusso la garanzia prestata dalla in virtù della richiamata Convenzione, con CP_6 conseguente pagamento, da parte di quest'ultima a della somma di € Controparte_8
51.820,74 attraverso bonifico del 27.04.2022 (cfr. doc. n. 5 allegato alla comparsa di risposta della in primo grado). Controparte_9
Una volta che la garante ha, come nella specie, adempiuto all'obbligo assunto verso la creditrice con il rapporto autonomo di garanzia, ha diritto alla restituzione da parte della debitrice di quanto pagato ai sensi degli artt. 1719 e 1720 c.c.
6.4.3. Dalla visura camerale storica (cfr. doc. n. 12 allegato alla comparsa di risposta della p.A. in primo grado) risulta che la TE EVENTIS SNC Controparte_9
era società in nome collettivo e quindi era socio con responsabilità illimitata Parte_1
fino alla cessazione della carica.
L'appellante è dunque obbligato al pagamento quale socio illimitatamente responsabile di detta società, peraltro firmatario, per conto di essa, del contratto di leasing unitamente all'altro socio. 7. Anche il secondo motivo di appello si rivela infondato.
7.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla exceptio doli ritualmente formulata in sede di opposizione.
Argomenta che ha dismesso, il 27 febbraio 2017, ogni partecipazione in Parte_1
e, conseguentemente, anche ogni, istituzionale e personale, rapporto con la CP_7
compagine sociale, quindi, ha appreso dell'inadempimento di obbligazioni gravanti sulla società solo attraverso la lettura degli atti, giudiziali e stragiudiziali, formati dal creditore e dei documenti da esso prodotti.
Deduce che, nell'escutere la garanzia, LB EA si è limitata a riferire testualmente: “non sussiste ricavato dalla vendita del bene in seguito all'esito negativo delle iniziative esperite per il suo recupero” e la , nulla obiettando su tale affermazione, ha pagato il dovuto CP_4
senza chiedere conto alla richiedente delle attività svolte per il recupero dei beni e circa la diligenza serbata nel fare quanto possibile per rientrare nella disponibilità di essi e monetizzare al meglio i cespiti oggetto di locazione.
Argomenta che il mancato adempimento da parte della all' obbligo di eccepire ad CP_4
LB EA il mancato recupero dei beni locati (il cui valore andava detratto dal debito di
) rende la condotta della banca palesemente contra legem con la conseguenza CP_7
che essa non ha titolo per agire in via di regresso nei confronti di e dei suoi CP_7
fideiussori, ivi compreso lo Sferra.
Sostiene che inoltre in assenza di notizie certe circa la sorte dei beni locati e relativamente alla loro monetizzazione non si può non ritenere che essi beni abbiano un valore superiore all'intero credito azionato da LB EA, pagato, pro quota, da sicché alla CP_6
luce di ciò, nulla era dovuto da alla società di leasing e nulla è dovuto, in via di CP_4
regresso, dall'obbligata principale e dai fideiussori.
7.2. Rileva il Collegio come l'exceptio doli generalis costituisca uno strumento di tutela della posizione del garante e del debitore a fronte di comportamenti abusivi del creditore, che consiste nella possibilità che il garante o il debitore principale (quest'ultimo ricorrendo alla tutela cautelare onde ottenere ordine giudiziale al garante di non pagare) può opporre alla richiesta di escussioni abusive o fraudolente della garanzia.
Tale opposizione può essere formulata, non sulla scorta dell'allegazione di circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma facendo valere -sussistendone prova certa ed incontrovertibile- la condotta abusiva del creditore, il quale nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri,
o ancora conto ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (Cass. 16385/2018).
7.3. Nella specie, se è vero che l'appellante non si duole della mancata formulazione da parte del garante di eccezioni basate sul rapporto fondamentale, ma della mancata formulazione di eccezioni basate sul contratto di garanzia (evidenzia l'appellante che l'indennizzo erogabile, secondo le previsioni della convenzione, è pari alla metà dell'importo risultante dal residuo credito epurato dal valore residuo dei beni dati in locazione, mentre la ha provveduto al pagamento dell'indennizzo nella misura massima possibile CP_6
nonostante la creditrice non abbia dato prova delle azioni svolte per recuperare i beni dati in locazione, essendosi limitata ad asserire di non aver potuto recuperare i beni), è anche vero che non sussisteva affatto nella specie prova certa ed incontrovertibile di una condotta abusiva della creditrice, apparendo, invece, del tutto verosimile che, a fronte di beni (arredi e attrezzature per ristorante) acquistati nell'anno 2016 (per il prezzo di € 169.979,85), le iniziative esperite per il recupero fossero state negative.
Va altresì rilevato come le questioni relative al quantum dell'indennizzo da corrispondere in concreto dalla banca garante alla società creditrice attenessero al rapporto tra queste ultime, senza che potessero ripercuotersi sul rapporto tra debitrice e creditrice se non nell'ipotesi, nella specie non dimostrata oltre che inverosimile (atteso che costituisce fatto notorio che beni del tipo di quelli di specie –attrezzature ed arredi per ristorante- siano destinati a ridursi progressivamente tanto più in periodo di circa sei anni), che l'importo pagato dalla fosse superiore a quello dovuto a titolo di debito residuo dalla debitrice CP_6
alla creditrice.
8. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese di lite del Controparte_1
presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_9
2) RIGETTA l'appello;
3) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata CP_1
delle spese del presente grado che liquida in Controparte_1 complessivi € 3.966,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA
e CAP come per legge;
4) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 4.03.2025
La Consigliera rel. est.
(dott. Carla Ciofani) La Presidente
(dott. Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 238/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 18.02.2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Bojano (CB) alla Via Biferno n. 4 nello Parte_1 studio dell'Avv. Ulrico Quaranta che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E
, per essa Controparte_1 [...]
in persona del procuratore speciale Dott. , Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via Trento e Trieste n. 29/31 presso lo studio dell'Avv. Alessia De Ambrosiis che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
E
n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
e del Direttore Generale Dottoressa quale mandataria in nome e per conto Controparte_5
di Controparte_6 APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 55/2024 del Tribunale di Lanciano, pubblicata il 06.02.2024 – EA
Conclusioni delle parti
Per l'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda istanza ed eccezione, riformare l'impugnata ordinanza e per l'effetto:
I. accogliere preliminarmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata;
II. in riforma della sentenza gravata accogliere l'opposizione e pertanto accertare e dichiarare non dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto e dalla sentenza appellata;
III. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'On.le Corte di Appello di L'Aquila, contrariis rejectis:
1. in via cautelare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, in mancanza di entrambi i presupposti di legge;
2. in via preliminare accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello per violazione degli artt. 345 e 348 bis e segg. c.p.c. per i motivi spiegati in premessa;
3. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle pretese ed eventuali responsabilità di natura patrimoniale e risarcitoria, rivenienti da atti e/o fatti anteriori alla data di cessione, per i motivi spiegati in premessa;
4. nel merito, rigettare in ogni caso totalmente il presente gravame e le conclusioni tutte ivi formulate, perché inammissibili ed infondate e, per l'effetto, rigettare l'opposizione e confermare la sentenza n. 55/2024 del 06.02.2024, pubblicata in pari data, emessa dal
Tribunale di Lanciano, Giudice Dott.ssa Chiara D'Alfonso, per i motivi spiegati in premessa;
5. condannare la parte appellante alla rifusione delle competenze legali del doppio grado di giudizio.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. 906/2022 – promosso dall'odierno appellante con atto di opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 272/2022 (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in solido con
, e , in Controparte_7 Persona_1 Persona_2 Persona_3 favore di , della somma di € 51.820,74 quale importo Controparte_4
escusso da LB EA e pagato da , per inadempimento del contratto di CP_6 locazione finanziaria n. 01091842) giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta resistendo all'opposizione– il Tribunale di Lanciano così statuiva: “- rigetta l'opposizione
e, per l'effetto, conferma il DI opposto n. 272/2022 emesso in data 19.08.2022 dal
Tribunale di Lanciano. Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 6.713,00 oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA, CP secondo legge”
1.1. Il Tribunale -premesso che il decreto ingiuntivo era stato emesso in favore di uale CP_4
garante, in forza del contratto di fideiussione stipulato il 1 marzo 2017, delle obbligazioni assunte dalla società TE EN S.n.c. (obbligato principale) in relazione al rapporto n. 18127683, per un totale garantito di € 68.000,00- dava atto che a sostegno dell'opposizione l'opponente aveva esposto e dedotto: - che in data 27 febbraio 2017, con atto per Notaio di San Salvo (rep. 61.844 racc. 23110), aveva ceduto la propria Per_4
quota sociale in ll'altro socio dismettendo Controparte_7 Persona_2
ogni veste imprenditoriale e divenendo consumatore, con la conseguenza che doveva essere riconosciuta la competenza del foro del consumatore, da individuarsi in Campobasso
o in subordine in Roma;
- che on aveva aderito alla convenzione Controparte_7
del giorno 1 marzo 2010, intercorsa tra la e la LB EA;
- che, in particolare, nel CP_4
contratto di EA AT si era obbligata secondo le condizioni particolari e generali ivi previste e richiamate, ma non aveva mai espresso puntuale e valida volontà volta ad accollarsi gli esiti, di qualsiasi genere, derivanti dalla convenzione di garanzia intercorsa tra gli altri due soggetti.
1.2. Dava ancora atto che l'opposta si era costituita in giudizio ed aveva dedotto di aver versato la complessiva somma di € 51.820,74 in favore di e di agire in Controparte_8
forza di contratto di fideiussione reso a garanzia delle obbligazioni restitutorie rinvenienti da un contratto autonomo di garanzia che vedeva coinvolti la società Controparte_7
quale soggetto utilizzatore garantito, la , quale garante, e la LB EA, quale CP_4 concedente (contratto quest'ultimo costituito dalla convenzione del giorno 1 marzo 2010 intercorso tra la e la LB EA). CP_4
1.3. Il Tribunale preliminarmente rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio.
Spiegava che la Suprema Corte nella pronuncia n. 8662/2020 ha stabilito che, al fine del riconoscimento della qualifica di consumatore del fideiussore, bisogna prescindere dalla natura della garanzia prestata e soffermarsi sulle condizioni personali del garante e non del garantito, verificando se il garante e la professione da lui svolta siano o meno estranee al contratto principale dal quale deriva il debito garantito dalla fideiussione. Rilevava che l'opponente non aveva fornito la prova positiva dell'utilizzo delle somme per le quali era stato acceso il finanziamento per scopi estranei alla attività svolta dalla società
[...]
della quale fino al 27 febbraio 2017 era socio illimitatamente responsabile. CP_7
Osservava che alla Camera di Commercio risultava la cessazione di carica iscritta al
2.03.2023, data successiva rispetto al rilascio di garanzia, con conseguente non opponibilità ai terzi della invocata cessione anche al fine di far valere il manifesto del consumatore.
1.4. Quanto al merito, dava atto che risultava prodotta agli atti la fideiussione rilasciata da
, , e per le Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_1
obbligazioni assunte dalla nei confronti di per contratto di Controparte_7 CP_4
locazione finanziaria 18127613 tra e Controparte_8 Controparte_7
Osservava che il contratto di locazione finanziaria garantito dalla fideiussione (doc. 3 del
1.03.2017) era il n. 18127613 mentre quello allegato n. 1 dell'agosto 2016 era il n.
01091842, ma che, a prescindere dalla fideiussione prestata dai suddetti soggetti, il contratto di locazione finanziaria dell'agosto 2016 risultava sottoscritto da Parte_1
e per la TE EVENTIS SNC con individuazione della Banca Persona_2
presentatrice . CP_6
Rilevava che era stato provato che il contratto di locazione finanziaria n. 01091842 era rimasto inadempiuto, atteso che con lettera del 2022 era stata comunicata la risoluzione del contratto con indicazione del debito residuo e attivazione della garanzia e sulla base di tale inadempimento la aveva corrisposto € 51.820,74 nel maggio 2022. CP_4
Spiegava che in base all'art. 2291 c.c. “nella Società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali” quindi sulla base del pagamento di spettanza della con legale rappresentanza e responsabilità Controparte_7
illimitata dei signori e come da visura storica in atti Parte_1 Persona_2
(anno 2017) tali somme risultavano da questi dovute in via solidale e inscindibile.
1.5. Condannava la parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 6.713,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CP secondo legge.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di due motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) Travisamento del fatto storico così come rappresentato e provato negli atti del processo;
Erronea e falsa applicazione dei contratti in essere tra le parti;
Erronea e falsa applicazione dell'art. 1939 c.c.; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc;
Omessa pronunzia sulla exceptio doli.
L'appellante ha inoltre proposto istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ex artt. 351 e 283 c.p.c.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata Controparte_1 chiedendo: in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità dell'appello
[...]
ex artt. 345 e 348 bis e segg. c.p.c. e di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle pretese ed eventuali responsabilità di natura patrimoniale e risarcitoria, rinvenienti da atti e/o fatti anteriori alla data di cessione;
nel merito di rigettare l'appello, con conferma dell'impugnata sentenza.
L'appellata non si è costituita nella presente procedura Controparte_4 nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello sicché ne va dichiarata la contumacia.
4. Con ordinanza in data 05.07.2024, resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione alla prima udienza del 2.07.2024 (svoltasi con modalità telematiche), è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione con riferimento al capo di sentenza con cui è stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo e rigettata l'istanza di sospensione con riferimento al capo di sentenza con cui l'opponente è stato condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di opposizione.
Inoltre il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 18.02.2025
(anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti costituite hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare le comparse conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 18.02.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
20.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (e ciò a fronte del nuovo testo dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dalla riforma
Cartabia al quale il presente giudizio di gravame è soggetto)- rileva che il gravame non è meritevole di accoglimento.
6. Va subito disattesa l'eccezione, sollevata dall'appellante solo nella memoria conclusionale di replica del presente grado, in ordine al difetto di titolarità, in capo alle parti appellate, del credito azionato in giudizio stante la mancata produzione dei rispettivi contratti di cessione e l'inefficacia probatoria degli avvisi pubblicati sulla G.U.
6.1 Rileva il Collegio che la Suprema Corte, se ha reiteratamente affermato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”, ha anche precisato che tale onere probatorio opera nei casi in cui il resistente non abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco (Cass. 4116/2016; Cass. 24798/2020; Cass. 5857/2022).
6.2 Nella specie l' appellata è intervenuta nel Controparte_1
giudizio di primo grado ex art. 111 c.p.c., per il tramite della propria mandataria, espressamente qualificandosi come cessionaria del credito azionato in giudizio, in forza di cessione in blocco ex art. 58 TU e pro soluto di un portafoglio di crediti classificati come deteriorati alla data del 30.11.2022, derivanti da contratti di finanziamento e garanzie accessorie di titolarità della cedente che soddisfacevano i criteri oggettivi indicati nel menzionato Avviso di Cessione pubblicato sulla G.U. 22.12.2022 n. 148 Parte Seconda, nonché in rettifica sulla G.U. del 2.03.2023 n. 26.
Ha prodotto, in allegato alla comparsa di intervento, i predetti avvisi pubblicati sulla G.U.
6.3. A fronte di tali allegazioni l'odierno appellante non ha in alcun modo contestato l'avvenuta cessione né il fatto che il credito controverso rientrasse tra quelli ceduti.
È evidente come, a fronte di detta mancata contestazione, alcuna prova ulteriore la cessionaria fosse tenuta a fornire per dimostrare la propria legittimazione attiva, mentre palesemente tardiva si rivela la contestazione operata nel presente grado (oltretutto in sede di memoria conclusionale di replica) in ordine alla dimostrazione del trasferimento del credito alla e della conseguente titolarità in capo alla stessa del credito stesso. CP_1
7. Passando all'esame del merito, deve essere subito rigettato il primo motivo di appello.
7.1. Con tale motivo l'appellante evidenzia che: - e LB EA hanno sottoscritto in CP_4 data 1.03.2010, la “Convenzione Presto EA”; - l'art. 6 di detta convenzione regola un contratto autonomo di garanzia secondo il quale, in caso di inadempimento dei contratti di leasing proposti dalla banca e concessi ai soggetti da essi presentati, esso istituto, a determinati condizioni, si obbligava a versare una indennità ad LB EA pari al 50% del capitale residuo non corrisposto, ove, per determinare l'ammontare di tale capitale, si doveva tenere presente, in diminuzione, del valore residuo dei beni locati, che LB EA si impegnava a recuperare;
- detto articolo esclude testualmente che la garanzia prestata possa essere considerata di natura fideiussoria;
- con lettera datata 20.04.2022 la società di leasing aveva escusso la garanzia “Convenzione Presto EA”, rappresentando che il contratto di era risolto per inadempimento del locatario e che il 50% del capitale residuo da restituire ammontava ad € 52.913,42, cui dovevano essere detratti € 1.092,68 di interessi non dovuti, con un totale a credito di € 51.830,74.
Ribadisce che non ha mai sottoscritto la “Convenzione Presto EA”, né CP_7
fatto proprio il contenuto della stessa convenzione, essendosi unicamente impegnata secondo il contenuto del contratto di leasing e secondo le condizioni generali del contratto in esso richiamate.
Aggiunge, con riferimento al mandato conferito alla banca, che esso ha avuto ad oggetto unicamente il pagamento delle rate da addebitarsi sul conto corrente dell'obbligato.
Sostiene che il contratto autonomo di garanzia è un negozio necessariamente trilaterale con la conseguenza che, affinché gli obblighi restitutori derivanti dall'escussione della garanzia ricadano sul soggetto garantito, è imprescindibile che esso sia stato parte del contratto che tale garanzia autonoma prevede e regola.
Argomenta che, stante il disposto dell'art. 1939 c.c., i fideiussori non sono tenuti a garantire un'obbligazione inesistente, perché non validamente assunta, in capo all'obbligato principale.
Lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente affermato che la ha CP_6
adempiuto al contratto di leasing in sostituzione di e degli altri Controparte_7
obbligati.
Argomenta che l'art. 6 della “Convenzione Presto EA” prevede che l'obbligo della
Banca, verso LB EA, non ha natura fideiussoria e, quindi, consequenzialmente, ogni adempimento ad esso riconducibile non potrà mai essere considerato alla stregua di un adempimento dell'obbligazione principale.
Deduce che la ha pagato un “indennizzo” (in senso lato assicurativo) che trova CP_6
occasione nell'inadempimento del contratto di leasing ma non causa in esso, atteso che la dazione trova origine causale in un titolo autonomo (la convenzione, mai sottoscritta da
. Controparte_7
6.2. Rileva il Collegio che la Controparte_7 Parte_2
ha sottoscritto in data 02.08.2016 il contratto di locazione finanziaria n.
[...]
01091842/001 con avente ad oggetto arredi e attrezzature per Controparte_8 ristorante (cfr. doc. n. 1 allegato alla comparsa di risposta della Controparte_9
in primo grado).
[...]
Tale contratto di locazione finanziaria è stato sottoscritto da e Parte_1 Persona_2
, in qualità di legali rappresentanti, per la con individuazione
[...] Controparte_7
della banca presentatrice CP_6
Successivamente, in data 1.03.2017 i sigg.ri , , Persona_1 Persona_2 [...]
e , hanno rilasciato in favore della e Persona_3 Parte_1 CP_6 nell'interesse di AT Eventus S.n.c., fideiussione specifica n. 20602841 di € 68.000,00 relativamente alla pratica di affidamento n 20461917, “in dipendenza del seguente rapporto: rilascio di una fideiussione bancaria (e sue eventuali proroghe) oppure di garanzia da voi prestata per operazioni di leasing, rapporto numero 18127683 di Euro 68.000,00)”.
6.3. Ciò detto si rileva che non è stato contestato che la garanzia fideiussoria rilasciata dalle predette persone fisiche si riferisse al rapporto di leasing intercorso tra la e LB CP_7
EA, dovendosi ad ogni modo osservare che il primo giudice (senza che alcun rilievo sia stato svolto sul punto dall'appellante) ha ritenuto la sussistenza dell'obbligo restitutorio in capo allo in forza del contratto di leasing stipulato con la da lui Pt_1 Controparte_8 sottoscritto, unitamente all'altro socio, in nome e per conto della società Controparte_7
con assunzione, in via solidale ed illimitata ex art. 2991 c.c., delle relative obbligazioni.
[...]
6.4. Ciò detto va esaminata la questione relativa alla sussistenza (contestata dall'appellante) in capo dalla società AT Eventus S.n.c. dell'obbligo di restituire a 'importo CP_6 da questa versato a a seguito dell'escussione, da parte di questa, della Controparte_8 garanzia di cui al contratto autonomo di garanzia disciplinato dall'art. 6 della convenzione intercorsa tra e LB EA. nel 2010. CP_6 CP_8
La parte appellante, come detto, contesta la sussistenza di tale obbligo sul rilievo che la non è stata parte del contratto autonomo di garanzia, con la Controparte_7
conseguenza che esso non sarebbe tenuto al pagamento né nella veste di Pt_1 fideiussore in forza di quanto previsto dall'art. 1939 c.c., né quale socio illimitatamente responsabile della società che ebbe a sottoscrivere il contratto di leasing per cui è causa.
6.4.1. Va subito evidenziato che nel contratto di leasing sottoscritto dalla società
[...]
è espressamente indicata, quale “Presentatore” la CP_7 [...]
. Parte_3
Ciò rende evidente che il contratto di leasing da parte della società è Controparte_7 stato stipulato con proprio grazie ed in forza della “presentazione” Controparte_8 operata dalla banca sulla base della convenzione esistente tra la medesima Banca e la società di EA.
L'aver fatto ricorso alla Banca, quale presentatore, ha determinato la costituzione di un rapporto di mandato tra la e la in ordine all'assunzione da parte Controparte_7 CP_6
di questa della veste di garante nei confronti della società di EA, secondo quanto previsto dalla convenzione intercorsa tra medesima e la società di EA, in CP_6 particolare in ordine all'assunzione dell'obbligo di pagare “a prima richiesta” una somma di denaro a vantaggio di quest'ultima, al fine di garantire l'adempimento, da parte del debitore, del contratto di leasing stipulato con la società di EA in forza della “presentazione” della
Banca.
A nulla rileva pertanto che la non abbia sottoscritto il contratto Controparte_7 autonomo di garanzia, essendo invece la trilateralità dell'operazione assicurata dalla presenza di tre rapporti (rapporto di mandato tra il debitore e la banca, rapporto di garanzia tra la banca ed il creditore, rapporto tra il debitore ed il creditore).
Il contratto autonomo di garanzia costituisce invero un negozio bilaterale a scopo indennitario che si inserisce nel solco di un'operazione complessa delineata dalla coesistenza di tre differenti rapporti: creditore-garante; creditore-debitore; debitore-garante.
Il garante si obbliga a effettuare la propria prestazione indennitaria a favore del creditore, poi il garante può rivolgersi al debitore per il recupero del credito.
6.4.2. Ciò detto si rileva che con lettera del 20.04.2022 la società LB EA ha escusso la garanzia prestata dalla in virtù della richiamata Convenzione, con CP_6 conseguente pagamento, da parte di quest'ultima a della somma di € Controparte_8
51.820,74 attraverso bonifico del 27.04.2022 (cfr. doc. n. 5 allegato alla comparsa di risposta della in primo grado). Controparte_9
Una volta che la garante ha, come nella specie, adempiuto all'obbligo assunto verso la creditrice con il rapporto autonomo di garanzia, ha diritto alla restituzione da parte della debitrice di quanto pagato ai sensi degli artt. 1719 e 1720 c.c.
6.4.3. Dalla visura camerale storica (cfr. doc. n. 12 allegato alla comparsa di risposta della p.A. in primo grado) risulta che la TE EVENTIS SNC Controparte_9
era società in nome collettivo e quindi era socio con responsabilità illimitata Parte_1
fino alla cessazione della carica.
L'appellante è dunque obbligato al pagamento quale socio illimitatamente responsabile di detta società, peraltro firmatario, per conto di essa, del contratto di leasing unitamente all'altro socio. 7. Anche il secondo motivo di appello si rivela infondato.
7.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla exceptio doli ritualmente formulata in sede di opposizione.
Argomenta che ha dismesso, il 27 febbraio 2017, ogni partecipazione in Parte_1
e, conseguentemente, anche ogni, istituzionale e personale, rapporto con la CP_7
compagine sociale, quindi, ha appreso dell'inadempimento di obbligazioni gravanti sulla società solo attraverso la lettura degli atti, giudiziali e stragiudiziali, formati dal creditore e dei documenti da esso prodotti.
Deduce che, nell'escutere la garanzia, LB EA si è limitata a riferire testualmente: “non sussiste ricavato dalla vendita del bene in seguito all'esito negativo delle iniziative esperite per il suo recupero” e la , nulla obiettando su tale affermazione, ha pagato il dovuto CP_4
senza chiedere conto alla richiedente delle attività svolte per il recupero dei beni e circa la diligenza serbata nel fare quanto possibile per rientrare nella disponibilità di essi e monetizzare al meglio i cespiti oggetto di locazione.
Argomenta che il mancato adempimento da parte della all' obbligo di eccepire ad CP_4
LB EA il mancato recupero dei beni locati (il cui valore andava detratto dal debito di
) rende la condotta della banca palesemente contra legem con la conseguenza CP_7
che essa non ha titolo per agire in via di regresso nei confronti di e dei suoi CP_7
fideiussori, ivi compreso lo Sferra.
Sostiene che inoltre in assenza di notizie certe circa la sorte dei beni locati e relativamente alla loro monetizzazione non si può non ritenere che essi beni abbiano un valore superiore all'intero credito azionato da LB EA, pagato, pro quota, da sicché alla CP_6
luce di ciò, nulla era dovuto da alla società di leasing e nulla è dovuto, in via di CP_4
regresso, dall'obbligata principale e dai fideiussori.
7.2. Rileva il Collegio come l'exceptio doli generalis costituisca uno strumento di tutela della posizione del garante e del debitore a fronte di comportamenti abusivi del creditore, che consiste nella possibilità che il garante o il debitore principale (quest'ultimo ricorrendo alla tutela cautelare onde ottenere ordine giudiziale al garante di non pagare) può opporre alla richiesta di escussioni abusive o fraudolente della garanzia.
Tale opposizione può essere formulata, non sulla scorta dell'allegazione di circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma facendo valere -sussistendone prova certa ed incontrovertibile- la condotta abusiva del creditore, il quale nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri,
o ancora conto ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (Cass. 16385/2018).
7.3. Nella specie, se è vero che l'appellante non si duole della mancata formulazione da parte del garante di eccezioni basate sul rapporto fondamentale, ma della mancata formulazione di eccezioni basate sul contratto di garanzia (evidenzia l'appellante che l'indennizzo erogabile, secondo le previsioni della convenzione, è pari alla metà dell'importo risultante dal residuo credito epurato dal valore residuo dei beni dati in locazione, mentre la ha provveduto al pagamento dell'indennizzo nella misura massima possibile CP_6
nonostante la creditrice non abbia dato prova delle azioni svolte per recuperare i beni dati in locazione, essendosi limitata ad asserire di non aver potuto recuperare i beni), è anche vero che non sussisteva affatto nella specie prova certa ed incontrovertibile di una condotta abusiva della creditrice, apparendo, invece, del tutto verosimile che, a fronte di beni (arredi e attrezzature per ristorante) acquistati nell'anno 2016 (per il prezzo di € 169.979,85), le iniziative esperite per il recupero fossero state negative.
Va altresì rilevato come le questioni relative al quantum dell'indennizzo da corrispondere in concreto dalla banca garante alla società creditrice attenessero al rapporto tra queste ultime, senza che potessero ripercuotersi sul rapporto tra debitrice e creditrice se non nell'ipotesi, nella specie non dimostrata oltre che inverosimile (atteso che costituisce fatto notorio che beni del tipo di quelli di specie –attrezzature ed arredi per ristorante- siano destinati a ridursi progressivamente tanto più in periodo di circa sei anni), che l'importo pagato dalla fosse superiore a quello dovuto a titolo di debito residuo dalla debitrice CP_6
alla creditrice.
8. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese di lite del Controparte_1
presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_9
2) RIGETTA l'appello;
3) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata CP_1
delle spese del presente grado che liquida in Controparte_1 complessivi € 3.966,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA
e CAP come per legge;
4) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 4.03.2025
La Consigliera rel. est.
(dott. Carla Ciofani) La Presidente
(dott. Nicoletta Orlandi)