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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 31/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione COLLEGIALE, composto da
Dott. Massimo Canosa Presidente
Dott. Chiara D'Alfonso Giudice
Dott. Cristina Di Stefano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 56 -1/2024 P.U. promosso da:
(Codice Fiscale e Partita Iva ), con sede in Contrada Controparte_1 P.IVA_1
Quercia dei Corvi, San Vito Chietino (CH), in persona dei suoi Procuratori Controparte_2
(Codice Fiscale ), nata a [...] il [...] e CodiceFiscale_1 Controparte_3
(Codice Fiscale ), nato a Belluno (BL) il [...] in [...] atto di CodiceFiscale_2 nomina del 15 novembre 2023 a rogito del Notaio Rep.5070 rappresentata dall'avv. Persona_1
Pietro A. Di Ienno (Codice Fiscale ) CodiceFiscale_3 nei confronti di
Codice Fiscale e Partita Iva ) con sede legale in Lanciano (CH), Controparte_4 P.IVA_2
Via Brigata Maiella n.15, in persona del suo legale rappresentante (Codice Fiscale Controparte_5 [...]
) residente in [...], indirizzo di posta elettronica certificata, C.F._4 Ema_ fonte , rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento, giusta procura Email_2 allegata, dall'Avv. GIUSEPPE RUSSO (C.F. ) C.F._5
Oggetto: liquidazione giudiziale
Visto il ricorso per la liquidazione giudiziale presentato in data 10 dicembre 2024 dalla società
[...]
ex artt. 49 e ss. CCII nei confronti di (P. IVA: CP_1 Controparte_4
); P.IVA_2 ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di Lanciano e comunque con sede operativa in Treglio, medesima circoscrizione territoriale del Tribunale adito, e non emergono circostanze per ritenere diversamente, anche in assenza di unità locali diverse dalla sede principale della impresa;
visto il credito portato dal titolo della parte ricorrente per euro 65.000,00 circa ma dalla istruttoria compiuta dal Tribunale è emersa una ulteriore esposizione debitoria nei confronti dell di circa 200.000,00 e nei CP_6 confronti della per oltre 300.000,00; Controparte_7 considerato che nel 2017 la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, come anche risulta dalla visura in atti, con nomina del Commissario Giudiziale in persona della dott.ssa la quale, Per_2 con relazione del 29.02.2024 aveva dichiarato la sopravvenuta impossibilità di esecuzione del piano concordatario;
che all'esito della richiamata relazione il Giudice delegato aveva richiesto al Commissario la trasmissione della relazione a tutti i creditori legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale essendo ormai lo stato di crisi divenuto insolvenza;
che, sulla scorta dell'orientamento della Suprema Corte, ritiene Questo Collegio che il debitore ammesso ad un concordato preventivo omologato che si renda insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato.
La risoluzione del concordato rappresenta un rimedio “prettamente contrattuale” teso ad «eliminare gli effetti dilatori e remissori, oltre che segregativi» operante, non già come condizione di fattibilità, ai fini della rimozione dell'obbligatorietà del concordato, allo scopo di restituire al creditore anteriore la libertà di agire senza limiti concordatari, e per l'intero (Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, (ud. 08/05/2024, dep.
06/06/2024), n.15859).
Posizione già assunta dalla Suprema Corte in Sezioni Unite nel 2022 chiarendo che la insolvenza dimostrata nel pagamento dei debiti concordatari, poteva comportare la dichiarazione di fallimento, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 legge fall. (Cass. Sez. U n. 469622).
Orbene nel procedimento concordatario tale incapacità emerge dalla relazione del Commissario Giudiziale nella quale emerge la parziale insoddisfazione dei creditori prededucibili, il 60% dei creditori artigiani e la totale insoddisfazione dei creditori chirografari con l'effetto di vedere realizzato l'inadempimento contrattuale e accertata la insolvenza sopravvenuta alla omologazione del piano.
Considerato che l'ammissione al Concordato preventivo denuncia la esistenza dei presupposti per la apertura della liquidazione giudiziale e che, ragionevolmente, deve presumersi il mancato deposito di bilanci medio tempore rispetto alla omologazione;
considerato che
i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superano la soglia di € 30.000,00 di cui all'articolo 49 comma 5 CCIII
DICHIARA la liquidazione giudiziale della Codice Fiscale e Partita Iva ) con Controparte_4 P.IVA_2 sede legale in Lanciano (CH), Via Brigata Maiella n.15, in persona del suo legale rappresentante CP_5
(Codice Fiscale ) residente in [...],
[...] CodiceFiscale_4 Ema_ indirizzo di posta elettronica certificata, fonte , Email_2
NOMINA Giudice Delegato la dott. ssa Chiara D'Alfonso
NOMINA
Curatore il dott. MAURIZIO POCETTI ) iscritto al n. 634 dell'Elenco Pubblico C.F._6
Albo gestori della crisi di impresa
ORDINA
Al legale rappresentante il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
MANDA
Al Curatore di procedere alla accettazione dell'incarico nelle forme di cui all'articolo 126 CCII
DISPONE
che il Curatore eserciti il mandato di gestione della procedura nel rispetto degli articoli 128 e sss CCII
FISSA
Il giorno 22/05/2025 alle ore 10:00 presso l'aula di udienza del Giudice Delegato, posta al Piano terra stanza n. 14 del Tribunale di Lanciano, Via Fiume per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avvertendo il soggetto nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione giudiziale che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica di cui sopra per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
CP_8
al curatore che entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza deve comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito
Per_3
ai sensi dell'art. 45 e 49 CCII che la presente sentenza venga pubblicata e comunicata al debitore, comunicata per estratto al curatore ed ai creditori istanti, al PM nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del registro delle imprese per l'annotazione.
Così deciso in Lanciano, nella Camera di consiglio del 31 GENNAIO 2025
Il Giudice estensore Il Presidente f.f.
(Chiara D'Alfonso ) (Massimo Canosa )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione COLLEGIALE, composto da
Dott. Massimo Canosa Presidente
Dott. Chiara D'Alfonso Giudice
Dott. Cristina Di Stefano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 56 -1/2024 P.U. promosso da:
(Codice Fiscale e Partita Iva ), con sede in Contrada Controparte_1 P.IVA_1
Quercia dei Corvi, San Vito Chietino (CH), in persona dei suoi Procuratori Controparte_2
(Codice Fiscale ), nata a [...] il [...] e CodiceFiscale_1 Controparte_3
(Codice Fiscale ), nato a Belluno (BL) il [...] in [...] atto di CodiceFiscale_2 nomina del 15 novembre 2023 a rogito del Notaio Rep.5070 rappresentata dall'avv. Persona_1
Pietro A. Di Ienno (Codice Fiscale ) CodiceFiscale_3 nei confronti di
Codice Fiscale e Partita Iva ) con sede legale in Lanciano (CH), Controparte_4 P.IVA_2
Via Brigata Maiella n.15, in persona del suo legale rappresentante (Codice Fiscale Controparte_5 [...]
) residente in [...], indirizzo di posta elettronica certificata, C.F._4 Ema_ fonte , rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento, giusta procura Email_2 allegata, dall'Avv. GIUSEPPE RUSSO (C.F. ) C.F._5
Oggetto: liquidazione giudiziale
Visto il ricorso per la liquidazione giudiziale presentato in data 10 dicembre 2024 dalla società
[...]
ex artt. 49 e ss. CCII nei confronti di (P. IVA: CP_1 Controparte_4
); P.IVA_2 ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di Lanciano e comunque con sede operativa in Treglio, medesima circoscrizione territoriale del Tribunale adito, e non emergono circostanze per ritenere diversamente, anche in assenza di unità locali diverse dalla sede principale della impresa;
visto il credito portato dal titolo della parte ricorrente per euro 65.000,00 circa ma dalla istruttoria compiuta dal Tribunale è emersa una ulteriore esposizione debitoria nei confronti dell di circa 200.000,00 e nei CP_6 confronti della per oltre 300.000,00; Controparte_7 considerato che nel 2017 la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, come anche risulta dalla visura in atti, con nomina del Commissario Giudiziale in persona della dott.ssa la quale, Per_2 con relazione del 29.02.2024 aveva dichiarato la sopravvenuta impossibilità di esecuzione del piano concordatario;
che all'esito della richiamata relazione il Giudice delegato aveva richiesto al Commissario la trasmissione della relazione a tutti i creditori legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale essendo ormai lo stato di crisi divenuto insolvenza;
che, sulla scorta dell'orientamento della Suprema Corte, ritiene Questo Collegio che il debitore ammesso ad un concordato preventivo omologato che si renda insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato.
La risoluzione del concordato rappresenta un rimedio “prettamente contrattuale” teso ad «eliminare gli effetti dilatori e remissori, oltre che segregativi» operante, non già come condizione di fattibilità, ai fini della rimozione dell'obbligatorietà del concordato, allo scopo di restituire al creditore anteriore la libertà di agire senza limiti concordatari, e per l'intero (Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, (ud. 08/05/2024, dep.
06/06/2024), n.15859).
Posizione già assunta dalla Suprema Corte in Sezioni Unite nel 2022 chiarendo che la insolvenza dimostrata nel pagamento dei debiti concordatari, poteva comportare la dichiarazione di fallimento, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 legge fall. (Cass. Sez. U n. 469622).
Orbene nel procedimento concordatario tale incapacità emerge dalla relazione del Commissario Giudiziale nella quale emerge la parziale insoddisfazione dei creditori prededucibili, il 60% dei creditori artigiani e la totale insoddisfazione dei creditori chirografari con l'effetto di vedere realizzato l'inadempimento contrattuale e accertata la insolvenza sopravvenuta alla omologazione del piano.
Considerato che l'ammissione al Concordato preventivo denuncia la esistenza dei presupposti per la apertura della liquidazione giudiziale e che, ragionevolmente, deve presumersi il mancato deposito di bilanci medio tempore rispetto alla omologazione;
considerato che
i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superano la soglia di € 30.000,00 di cui all'articolo 49 comma 5 CCIII
DICHIARA la liquidazione giudiziale della Codice Fiscale e Partita Iva ) con Controparte_4 P.IVA_2 sede legale in Lanciano (CH), Via Brigata Maiella n.15, in persona del suo legale rappresentante CP_5
(Codice Fiscale ) residente in [...],
[...] CodiceFiscale_4 Ema_ indirizzo di posta elettronica certificata, fonte , Email_2
NOMINA Giudice Delegato la dott. ssa Chiara D'Alfonso
NOMINA
Curatore il dott. MAURIZIO POCETTI ) iscritto al n. 634 dell'Elenco Pubblico C.F._6
Albo gestori della crisi di impresa
ORDINA
Al legale rappresentante il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
MANDA
Al Curatore di procedere alla accettazione dell'incarico nelle forme di cui all'articolo 126 CCII
DISPONE
che il Curatore eserciti il mandato di gestione della procedura nel rispetto degli articoli 128 e sss CCII
FISSA
Il giorno 22/05/2025 alle ore 10:00 presso l'aula di udienza del Giudice Delegato, posta al Piano terra stanza n. 14 del Tribunale di Lanciano, Via Fiume per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avvertendo il soggetto nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione giudiziale che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica di cui sopra per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
CP_8
al curatore che entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza deve comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito
Per_3
ai sensi dell'art. 45 e 49 CCII che la presente sentenza venga pubblicata e comunicata al debitore, comunicata per estratto al curatore ed ai creditori istanti, al PM nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del registro delle imprese per l'annotazione.
Così deciso in Lanciano, nella Camera di consiglio del 31 GENNAIO 2025
Il Giudice estensore Il Presidente f.f.
(Chiara D'Alfonso ) (Massimo Canosa )