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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 15/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 18/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 18/2025, promossa con ricorso depositato il 04/01/2025 da:
1) Parte_1
nato in [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Laura Marzetta;
e
2) Parte_2
nata in [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Laura Marzetta;
pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Licata (AG), in data 05/08/1995
(anno 1995 atto n. 94 parte II serie A); separati con sentenza n. 1210 del 2008; con i seguenti figli maggiorenni: , nato in [...] il [...], maggiorenne Persona_1
economicamente indipendente;
nata in [...] il [...] Controparte_1
maggiorenne economicamente indipendente;
, nato in [...] il Persona_2
06/01/2003, maggiorenne economicamente indipendente;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04/01/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
C h i e d o n o
che la S.V. Ill.ma Voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice
Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
conclusioni
•dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 5 Agosto 1995, in Licata (AG), matrimonio trascritto presso il Comune di Licata
(AG), parte II atti di matrimonio, n. 94, serie A;
•ordinare al Comune di Licata (AG) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
•dichiarare che le spese legali di divorzio siano a carico del Sig. ; Parte_1
In accoglimento delle seguenti condizioni
1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Licata (AG);
2) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 16/01/2025).
pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA per ogni effetto di legge la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra
, nato in [...] il [...], e Parte_1
, nata in [...] il [...], contratto dai Parte_2
coniugi in data 05/08/1995, in Licata (AG), con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Licata (AG) (anno 1995, atto n. 94, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 18/2025, promossa con ricorso depositato il 04/01/2025 da:
1) Parte_1
nato in [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Laura Marzetta;
e
2) Parte_2
nata in [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Laura Marzetta;
pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Licata (AG), in data 05/08/1995
(anno 1995 atto n. 94 parte II serie A); separati con sentenza n. 1210 del 2008; con i seguenti figli maggiorenni: , nato in [...] il [...], maggiorenne Persona_1
economicamente indipendente;
nata in [...] il [...] Controparte_1
maggiorenne economicamente indipendente;
, nato in [...] il Persona_2
06/01/2003, maggiorenne economicamente indipendente;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04/01/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
C h i e d o n o
che la S.V. Ill.ma Voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice
Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
conclusioni
•dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 5 Agosto 1995, in Licata (AG), matrimonio trascritto presso il Comune di Licata
(AG), parte II atti di matrimonio, n. 94, serie A;
•ordinare al Comune di Licata (AG) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
•dichiarare che le spese legali di divorzio siano a carico del Sig. ; Parte_1
In accoglimento delle seguenti condizioni
1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Licata (AG);
2) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 16/01/2025).
pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA per ogni effetto di legge la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra
, nato in [...] il [...], e Parte_1
, nata in [...] il [...], contratto dai Parte_2
coniugi in data 05/08/1995, in Licata (AG), con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Licata (AG) (anno 1995, atto n. 94, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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