Articolo 1 della Legge 20 dicembre 1961, n. 1312
Articolo 2
Versione
23 dicembre 1961
Art. 1.
Il termine di cui all' articolo 1 della legge 5 luglio 1961, n. 533 , e' prorogato di quattro mesi ed andra' a scadere il 30 aprile 1962.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1961