Versione
6 aprile 1976
6 aprile 1976
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato in attivita' di servizio. Tali alloggi rimangono di proprieta' dello Stato.
Il programma e la localizzazione degli interventi - da realizzare su aree destinate dai comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica e, ove possibile, integrati nei progetti redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 - sono predisposti dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato per l'edilizia residenziale.
I canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri interessati e il comitato per l'edilizia residenziale.
Gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo indicato al primo comma del presente articolo e a provvedere a tutte le operazioni relative alla acquisizione delle aree e all'appalto delle opere da realizzare, comprese le opere di urbanizzazione.
Per l'acquisizione delle aree e la esecuzione delle opere di urbanizzazione si procedera', ove necessario, previa delega dei comuni interessati.
E' autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato in attivita' di servizio. Tali alloggi rimangono di proprieta' dello Stato.
Il programma e la localizzazione degli interventi - da realizzare su aree destinate dai comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica e, ove possibile, integrati nei progetti redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 - sono predisposti dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato per l'edilizia residenziale.
I canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri interessati e il comitato per l'edilizia residenziale.
Gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo indicato al primo comma del presente articolo e a provvedere a tutte le operazioni relative alla acquisizione delle aree e all'appalto delle opere da realizzare, comprese le opere di urbanizzazione.
Per l'acquisizione delle aree e la esecuzione delle opere di urbanizzazione si procedera', ove necessario, previa delega dei comuni interessati.
Giurisprudenza • 62
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/02/2024, n. 1166Provvedimento: […] Violazione degli articoli 1 e 3 della legge n. 52/1976, nella misura in cui l'amministrazione avrebbe travisato il rapporto giuridico instaurato con i ricorrenti (e la natura stessa degli alloggi assegnati), non avvedendosi del fatto che tale rapporto ha natura e privatistica e viene espressamente ricondotto dalla legge (art. 1 l. n. 52/1976) allo schema tipico della locazione semplice (con la conseguenza che non sussisterebbe il potere della p.a. di disporre in via autoritativa il rilascio dell'immobile). […] In altri termini, gli alloggi di cui all'art. 1 della legge n. 52/1976 andrebbero annoverati tra gli ordinari alloggi dati in “locazione semplice”, […]Leggi di più...
- revoca dell'assegnazione degli alloggi·
- rapporto di servizio·
- beni di edilizia residenziale pubblica·
- legittimità della revoca·
- art. 823 c.c.·
- beni del patrimonio pubblico indisponibile·
- concessioni di beni pubblici·
- autotutela esecutiva·
- principio di legittimo affidamento·
- interpretazione delle norme