Articolo 635 del Codice civile
Articolo 581Articolo 583
Versione
19 aprile 1942
Art. 635.

(Condizione di reciprocita').

E' nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente