TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 4635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4635 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Paola Corabi, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. R.G. 8357/2019, all'esito della discussione nell'udienza del 17.11.2025 vertente t r a
Controparte_1
, (partita iva ) in liquidazione dall'11/12/2009, in
[...] P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante il liquidatore pro tempore, sig. CP_1
(c.f.: , nato ad [...] il
[...] C.F._1
06/12/1957, rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Frattolillo ed elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura presso il suo studio in Battipaglia alla via Piave n° 17;
- Attore -
e
Avv. , nato a [...] il [...], Controparte_2 codice fiscale difeso da se medesimo, con studio in Roma, C.F._2
Via della Camilluccia 341;
- Convenuto – nonché
, con sede in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa 14, Controparte_3 codice fiscale , partita Iva , in pers del l.r.p.t. P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ciliberti del Foro di Roma e domiciliata come in atti;
- terza chiamata –
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, memorie conclusionali autorizzate da intendersi integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1
ha agito per ottenere una pronuncia di accertamento della
[...] responsabilità professionale dell'avv. per colpevoli omissioni (omessa CP_2 allegazione di documenti) nell'attività difensiva patrocinata in favore della società attrice nell'ambito del giudizio RG 30000609/2009 intentato contro la CP_4
definito con sentenza del Tribunale di Salerno n 4274/14 di rigetto della
[...] domanda attorea confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 342/2017; e per il risarcimento del danno patrimoniale conseguito dagli addebiti contestati al difensore.
Sinteticamente, nel giudizio RG 30000609/2009 l'avv CP_2 rappresentava che la svolgeva attività di Controparte_1 autotrasportatore "bisarchista", che in data 9.9.2003, a seguito del c.d.
[...]
e facendo riferimento all'accordo collettivo nazionale del settore, aveva Per_1 sottoscritto con la parte convenuta un contratto per la mera esecuzione del trasporto per la durata di tre anni, con cui la società convenuta CP_4 assicurava alla controparte la percorrenza annuale minima di km 264.000 (così che il avrebbe incassato annualmente almeno 396.000 euro oltre oneri CP_1 di legge) ma nel corso del rapporto, la società convenuta aveva disatteso il costo pattuito (pagandolo euro 1 per km e non euro 1,50 come previsto); lamentava che la società convenuta, con missiva del 25.3.2005, aveva espresso insoddisfazione per il servizio reso da parte attrice ed aveva comunicato la interruzione della collaborazione, con decorrenza immediata, e che detta "insoddisfazione" appariva non specifica e generica, oltre che in contrasto con il richiamato lodo in tema di autonomia del vettore e di previsione di una penale;
rappresentava l'attrice la propria disponibilità a rispettare le obbligazioni contrattuali e, di contro,
l'inadempimento della società convenuta per aver fatto percorrere all'attore, per tre anni, circa 386.000 km in meno rispetto alla previsione contrattuale, con conseguente danno economico quantificato in € 291.498,900 (in base alle tariffe di cui all'art. 4); profilava, ancora, un danno derivato dai costi per la manutenzione delle bisarche ed il danno all'immagine professionale;
per tali motivazioni, in applicazione delle previsioni contrattuali e del richiamato
[...] l'avv formulava le seguenti conclusioni: “A) accertare e Per_1 CP_2 dichiarare la illegittima risoluzione unilaterale del contratto di trasporto veicoli con bisarche già in essere inter partes e, per l'effetto, B) condannare l' in CP_4 persona del leg. rap.te p.t. a risarcire l' per i titoli di cui in Controparte_1 premessa, i danni tutti ammontanti ad euro 291.489,00 oltre iva ed oltre rivalutazione monetaria ed il maggior danno ex art. 1224 cc, ovvero a quella maggiore o minore somma meglio vista da determinarsi attraverso l'espletamento di una CTU contabile che si chiede di disporsi fin da ora, C) condannare ulteriormente la parte convenuta al risarcimento in via equitativa dei danni non patrimoniali subiti da parte attrice con riferimento specifico all'immagine professionale, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite ed al rimborso della disponenda CTU”.
Come anticipato, il Tribunale di Salerno rigettava la domanda con sentenza del Tribunale di Salerno n. 4274/14 confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 342/2017.
Con il presente giudizio, la contesta all'avvocato Controparte_1
di aver omesso di depositare nel giudizio RG 300000609/09 tutta la CP_2 documentazione (consegnatagli sin dal lontano aprile del 2005) idonea a comprovare la fondatezza delle domande spiegate;
e segnatamente: - fatture del commercialista per comprovare i costi di conSUenza aziendale;
le fatture dei costi sostenuti per il parcheggio delle bisarche dal 26.03.05 al 31.12.06; - le cartelle
INPS per i contributi previdenziali versati per il solo;
- le fatture di CP_1 manutenzione delle bisarche;
- il visto del comitato provinciale dell'albo dei trasportatori rilasciato il 12.07.05 dal quale si evincono i viaggi effettuati nel centro nord per il periodo 2004/2005.
Deduceva l'attrice che se l'avv avesse prodotto questa CP_2 documentazione avrebbe dimostrato la illegittimità della comunicazione di recesso dal rapporto del 25.03.05 da parte della con la conseguenza che il CP_4 rapporto si sarebbe rinnovato automaticamente per il successivo triennio;
e se avesse allegato tutta la documentazione in suo possesso nel procedimento di ATP prodromico all'azione giudiziaria intentata nei confronti della il perito CP_4 incaricato sarebbe pervenuto in perizia alla quantificazione di un chilometraggio differente e più favorevole per la esponente, riportandone analiticamente i ricavi pretesi. L'attrice sosteneva che la domanda fosse stata rigettata per un errore commesso dal giudicante, originato, però, dalla omessa allegazione di fatture da parte dell'avv che avrebbero dimostrato – in senso contrario alle CP_2 deposizioni testimoniali raccolte durante l'istruttoria – che la società esponente aveva effettuato viaggi anche nel 2005.
Si doleva ulteriormente che l'avv avesse solo in comparsa CP_2 conclusionale, quindi tardivamente, sollevato l'eccezione di inadempimento, su cui si tornerà in seguito, invece che nell'atto di citazione o nella I memoria ex art
183 co 6 cpc (che l'avv non ha depositato) come si evince a pag 10 della CP_2 sentenza n 4274/14.
Rimarcava che anche dalla sentenza 342/2017 della Corte di Appello di
Salerno sarebbe emersa la responsabilità professionale dell'avv perché CP_2 non aveva contestato la documentazione depositata dalla CP_4
Si costituiva l'avv contestando la fondatezza della domanda attorea CP_2 chiedendone il rigetto, evidenziando che in citazione venivano dedotti solo in forma apodittica i profili della sua responsabilità, che non poteva derivare solo dal mancato ottenimento del riSUtato atteso dal cliente. Chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa, in manleva, della compagnia assicurativa con cui aveva stipulato una polizza da responsabilità professionale. CP_3
Si costituiva la eccependo: - la inoperatività della garanzia CP_3 assicurativa, in quanto la polizza N. 350607365 aveva effetto dal 3 giugno 2015 e l'Art. 7 delle condizioni generali stabiliva che l'assicurazione operava per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante il periodo di efficacia, purché originate da fatti posti in essere nel medesimo periodo;
- che la richiesta di risarcimento era stata avanzata il 11 dicembre 2019 con la notifica dell'atto di citazione, ma si riferiva a un fatto (l'eventuale errore professionale) da collocare temporalmente nell'anno 2009, anno in cui era stato avviato il giudizio
contro
- che l'Art. 8 della polizza prevedeva che la garanzia CP_4 opereva anche per richieste relative a fatti posti in essere nei tre anni antecedenti la data di effetto dell'assicurazione ma poiché l'efficacia decorreva dal 3/6/2015, la garanzia avrebbe coperto retroattivamente i danni fino al 3/6/2012 mentre nel caso di specie l'errore professionale contestato risaliva al 2009; - che la polizza più recente (n. 350607365) operava in continuità con le polizze precedenti (n.
262316440 e n. 342316003), tuttavia, la clausola di "continuità amministrativa" stabiliva che la garanzia non operasse se gli errori erano noti all' al Parte_1 momento della sostituzione, come nel caso di specie, in cui, al momento della sostituzione della polizza (decorrenza 3/6/2015), l'errore era già noto all'Avv.
, citando l'esistenza di precedenti giudizi per responsabilità professionale CP_2
(R.G. 7881/15) e missive datate tra dicembre 2014 e aprile 2015.
In subordine, la eccepiva che, nella denegata ipotesi in cui la CP_3 garanzia operasse, questa sarebbe soggetta a uno scoperto del 5% SUl'ammontare del danno, oltre al massimale pattuito, con esclusione di alcun rimborso per le spese processuali sostenute dall'assicurato.
Nel merito, la compagnia terza chiamata si associava alle difese dell'Avv.
, sostenendo la totale infondatezza della domanda di parte attrice per CP_2 assenza di prova degli inadempimenti professionali e, in ogni caso, per totale carenza del nesso di causalità tra i presunti inadempimenti e i danni lamentati e contestando anche il quantum debeatur.
La pertanto concludeva chiedendo all'Onorevole Controparte_3
Tribunale di: “
1. Rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti di in quanto la pretesa garanzia assicurativa è insussistente, inoperativa e/o CP_3 inefficace, e comunque in quanto infondata in fatto e in diritto ogni domanda formulata verso l'Avv. .
2. In subordine, nell'ipotesi denegata di CP_2 accoglimento, anche solo parziale, della domanda verso l'Avv. , e di CP_2 accoglimento della domanda di manleva da quest'ultimo formulata verso CP_3 dichiarare che la garanzia assicurativa prestata opera con le forme, modalità, termini e limiti di cui alla polizza stipulata. In particolare, dichiarare che essa opera con uno scoperto del 5% SUl'ammontare del danno ad esclusivo carico dell'Assicurato e comunque nei limiti anche temporali del massimale pattuito, con esclusione di alcun rimborso per le spese processuali sostenute in proprio dall'Assicurato medesimo”.
Instaurato correttamente il contraddittorio processuale venivano concessi i termini ex art 183 co 6 cpc.
Con la prima memoria ex Art. 183, comma 6, c.p.c. parte attrice ha addotto ulteriori elementi e mosso ulteriori addebiti all'avv. . Segnatamente, dopo CP_2 aver ripercorso gli eventi relativi al contratto di trasporto veicoli e alle condizioni tariffarie stabilite con il c.d. (1996 e Rinnovo 2003) evidenziava che Persona_1 nel mese di Gennaio 2004 il legale rappresentante di , Controparte_1 non associato al sindacato FI CN (ma al Fai Service di Salerno), fu minacciato che se non avesse firmato la transazione del 19 dicembre 2003, non solo non gli sarebbe stato rinnovato il contratto, ma non avrebbe più lavorato nel settore;
che essa esponente che operava con tre bisarche avrebbe dovuto ricevere € 90.000,00 di transazione, ma gli furono fatti firmare solo due atti di transazione per un importo totale di € 7.200,00 (due atti di € 3.600,00); somme che venivano poi riprese da attraverso un "prelievo coatto e ingiustificato" di circa 15-20 CP_4 euro a viaggio;
che a seguito della richiesta di di vedersi Controparte_1 riconosciuti i chilometri effettivi (ad esempio, 1500 km per viaggi a Civitavecchia anziché i 620 km riconosciuti) e di non subire più il prelievo coatto, CP_4 comunicò il recesso unilaterale con decorrenza immediata il 25 marzo 2005, senza rispettare il termine di 90 giorni previsto dall'Art. 3 del contratto.
Sosteneva l'attrice che l'Avv. era in possesso di tutta la CP_2 documentazione necessaria (inclusi i verbali ministeriali e la prova delle minacce), ma avrebbe omesso di depositarli nel giudizio R.G. 30000609/09 cagionando il rigetto della domanda.
Rimarcava che il legale non avrebbe eccepito l'inadempimento di CP_4 agli obblighi contrattuali (mancato pagamento delle tariffe corrette e
[...] prelievo coatto) in quanto l' pagava i trasporti con una tariffa inferiore del CP_4
50% rispetto a quella prevista (con l'aumento del 13,75% come da rinnovo accordo).
Parte attrice depositava la seconda memoria in data 23.03.2021, tardivamente quindi, poiché il termine scadeva il 20.03.2021 rispetto all'ordinanza a verbale del 19.01.2021 con cui venivano concessi alle parti i termini ex art 183 cpc. Ne consegue la inammissibilità delle deduzioni ivi svolte e la inutilizzabilità di tutta la documentazione allegata alla predetta memoria.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile e rinviata per la decisione ex art 281 sexies cpc all'udienza odierna del 17.11.2025. A tale udienza, la causa veniva decisa da questo giudice, in sostituzione temporanea SU ruolo della dott.ssa D'Ambrosio.
Ai fini della decisione, la scrivente intende uniformarsi ai principi espressi nelle seguenti pronunce della Cassazione in materia di responsabilità dell'avvocato nell'esecuzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale: Sentenza n. 25112 del 24/10/2017 “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico SUl'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa”;
Sentenza n. 18612 del 05/08/2013 “Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di riSUtato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il riSUtato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione”; sentenza n. 10966 del 09/06/2004 “La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita”. sentenza n. 2638 del 05/02/2013 “La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il riSUtato derivatone”.
Orbene, dall'esame della copiosa documentazione allegata da parte attrice, dei motivi dedotti in citazione e nella prima memoria ex art 183 co 6 c.p.c. e dalla valutazione complessiva dell'operato dell'avv , non emergono i presupposti CP_2 per configurare una responsabilità professionale a carico del convenuto.
Occorre partire dall'esame della sentenza del Tribunale di Salerno n
4274/14. Come sopra anticipato, l'avv nell'interesse della CP_2 CP_1
conveniva in giudizio la per ottenere il risarcimento dei
[...] CP_4 danni (quantificati in € 291.489,00) derivanti dallo scioglimento unilaterale e illegittimo del contratto di trasporto, comunicato il 25/03/2005. L'attrice lamentava che non avesse rispettato l'impegno di percorrenza minima CP_4 annuale (264.000 km) e che avesse corrisposto compensi inferiori al pattuito.
Il Tribunale ha preliminarmente accolto tutte le tesi difensive dell'avv.
esplicitate negli atti di causa e soprattutto in comparsa conclusionale CP_2 relativamente alle eccezioni preliminari formulate dalla che sono state CP_4 tutte rigettate;
segnatamente ha rigettato le eccezioni di inammissibilità e decadenza dall'azione sollevate da specificando che non sussisteva il CP_4 principio del ne bis in idem rispetto al precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e che la norma SUla decadenza (Art. 3 L. 32/2005) era stata abrogata;
rigettava altresì l'eccezione preliminare di merito della prescrizione del diritto del vettore.
Passando al merito, il Giudice ha ritenuto che il rifiuto reiterato dell'esecuzione dei trasporti in zona nord da parte della società attrice per un periodo continuato di almeno tre mesi nel 2005 costituisse un grave e ripetuto inadempimento, che violava l'obbligazione contrattuale specificata dall'Art. 3 co. 5 del secondo cui "il vettore è tenuto ad eseguire il trasporto Persona_1 commissionatogli".
Il giudicante fondava tale conclusione sugli esiti della prova orale espletata in corso di giudizio (testimonianze di dipendenti e interrogatorio formale CP_4 del ) da cui è emerso che effettivamente il rifiutava di eseguire CP_1 CP_1 viaggi per il Centro-Nord, motivandolo con l'eccesso di costi e con la necessità di non dormire fuori sede. Sempre nel merito il Tribunale ha stabilito che, anche se i costi fossero stati eccessivi o se fosse stato applicato un prezzo inferiore a quello previsto (pagando
1 euro per km invece di 1,50 euro), ciò non giustificasse il rifiuto del vettore di adempiere alle prestazioni;
quindi concludeva che la reiterata violazione del vettore ( ) all'obbligo di eseguire i viaggi in zona centro nord Controparte_1 costituisse grave inadempimento che rendeva legittimo il recesso anticipato dal contratto comunicato dalla CP_4
In motivazione di sentenza, il Giudice anche richiamando le conclusioni della CTU espletata nel procedimento di ATP (RG 6192/08) ha interpretato gli articoli del stabilendo che la percorrenza minima garantita fosse di Persona_1
88.000 km annuali, a prescindere dal numero di automezzi in possesso del singolo vettore, e non 264.000 km come sostenuto da che Controparte_1 possedendo tre bisarche, interpretava il contratto nel senso che il chilometraggio minimo garantito era di 88.000 km moltiplicato per tre bisarche.
Ebbene, già dalla semplice lettura della motivazione della sentenza n
4274/14, sopra sintetizzata, emerge la mancanza di qualsiasi profilo di responsabilità dell'avv che ha svolto la sua opera professionale secondo la CP_2 diligenza media esigibile da chi svolge la professione di avvocato, avendo argomentato SUle eccezioni preliminari, ottenendone il rigetto da parte del
Tribunale, e sostenendo la dovuta istruttoria anche mediante escussione di testimoni. La domanda della società attrice fu rigettata principalmente per il contenuto delle testimonianze rese dagli ex dipendenti della che CP_4 confermarono la reticenza del a svolgere viaggi al nord, peraltro non CP_1 smentita dallo stesso attore quando fu sentito in interrogatorio formale, come sottolineato dal giudicante.
La sentenza in commento è stata integralmente confermata dalla Corte di
Appello di Salerno con sentenza n 342/17. Il giudice di seconde cure ha condiviso integralmente la valutazione del materiale istruttorio operata dal primo giudicante, ritenendo corretta la decisione SUla legittimità del recesso immediato comunicato dalla al a seguito del suo inadempimento alle CP_4 CP_1 obbligazioni di effettuare viaggi al nord, comprovato dalle prove testimoniali e dall'interrogatorio formale del . CP_1
Vieppiù, parte attrice ha fondato l'odierna azione di responsabilità sia SUla base delle considerazioni espresse a pag 16 e 17 della sentenza della Corte di Appello dove vi è un richiamo alla CTU svolta in sede di ATP con particolare riferimento al fatto che il perito non ha calcolato il chilometraggio svolto dalla società attrice nel primo trimestre del 2005, poiché non era stata allegata da parte ricorrente documentazione comprovante i viaggi effettuati in questo lasso di tempo;
sia SUl'assunto che i giudici di seconde cure sottolineano come il difensore della società attrice non abbia mai fatto riferimento nel giudizio di primo grado all'esistenza di documenti comprovanti i viaggi eseguiti nel primo trimestre del 2005, mentre sarebbe stato opportuno farlo per contrapporle al contenuto delle dichiarazioni testimoniali sfavorevoli;
considerazioni, queste, svolte tralasciando però i passi successivi della sentenza n 342/17 in cui il collegio ha sottolineato che tale documentazione, inammissibile perché tardivamente depositata in appello, se fosse stata legittimamente prodotta ed esaminata in primo grado non avrebbe condotto ad un esito differente della causa poiché i viaggi eseguiti dalla nel primo trimestre del 2005 erano Controparte_1 stati compiuti sempre in zona centro sud;
quindi le tre fatture relative ai viaggi compiuti dalla società attrice nel 2005 fino alla risoluzione del contratto, ove tempestivamente prodotte dall'avv , sarebbero state del tutto irrilevanti ed CP_2 inidonee a sovvertire la valutazione del giudicante SU grave inadempimento del che è consistito nel rifiuto di eseguire viaggi in zona centro – nord. CP_1
Altro rilievo mosso da parte attrice all'avv afferisce all'omessa CP_2 formulazione nel giudizio n 300000609/09 dell'eccezione di inadempimento del mancato pagamento delle differenze tariffarie per i viaggi eseguiti, corrisposti dalla soc in modo non conforme alle tariffe del CP_4 Persona_1 inadempimento che avrebbe legittimato il rifiuto del di effettuare viaggi CP_1 al centro nord. La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile tale questione perché sollevata per la prima volta in grado di appello;
ma ha richiamato anche gli esiti del giudizio di primo grado ove solo in comparsa conclusionale la parte attrice ha formulato l'eccezione di inadempimento collegandola però in quel caso alle obbligazioni assunte dalla committente nelle due transazioni SUle tariffe applicabili al trasporto;
eccezione dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure perché tardivamente proposta.
Si imputa all'avv di non aver formulato l'eccezione di CP_2 inadempimento in citazione o al limite con la prima memoria istruttoria ex art
183 co 6 c.p.c. ma anche in questo caso, se l'eccezione fosse stata tempestivamente formulata, sarebbe stata rigettata perché non provata. Ed invero nella prima memoria istruttoria ex art 183 co 6 cpc a pag 5, secondo capoverso, la parte dichiara testualmente “Il sig. contestava tale lettera di recesso CP_1 dal contratto (del 28.03.05), dicendo che era disposto ad effettuare qualsiasi trasporto come da contratto 02.01.2004”; quindi non corrisponde al vero che l'attore aveva rifiutato di effettuare viaggi al nord perché rivendicava il pagamento di differenze remunerative per i viaggi svolti ovvero le obbligazioni assunte dalla nelle due transazioni. Appare quindi ragionevole ritenere che il CP_4 giudicante non avrebbe accolto l'eccezione di inadempimento, ove pure fosse stata tempestivamente avanzata dall'avv , perché questa andava già eccepita CP_2 alla controparte nella contestazione alla lettera di recesso.
Ed infine, l'omessa presentazione da parte dell'avv della CP_2 documentazione richiamata in citazione, ossia – fatture del commercialista per comprovare i costi di conSUenza aziendale;
le fatture dei costi sostenuti per il parcheggio delle bisarche dal 26.03.05 al 31.12.06; - le cartelle INPS per i contributi previdenziali versati per il solo;
- le fatture di CP_1 manutenzione delle bisarche;
- il visto del comitato provinciale dell'albo dei trasportatori rilasciato il 12.07.05 dal quale si evincono i viaggi effettuati nel centro nord per il periodo 2004/2005 e della documentazione copiosa e ridondante SU lodo indicata nella prima memoria istruttoria è argomento Per_1 assolutamente irrilevante ai fini del decidere;
trattasi di documenti che avrebbero al limite arricchito il quantum debeatur ma sono irrilevanti perché il giudicante ha escluso a monte l'an debeatur ossia la fondatezza della domanda avendo ritenuto legittimo il recesso immediato, ad nutum, operato dalla a cagione CP_4 dell'inadempimento del alle obbligazioni contrattuali (segnatamente ad CP_1 effettuare i viaggi verso il centro nord).
Peraltro, tutte le rivendicazioni tariffarie avrebbero potuto essere presentate in altro giudizio;
nella causa RG 30000609/2009 ci si è focalizzati solo SUla illegittimità del recesso anticipato del contratto da parte dell' chiedendosi CP_4 il risarcimento del danno da lucro cessante, conseguendone che il rigetto della domanda di accertamento della illegittimità del recesso immediato dal contratto ha assorbito ogni conseguente rivendicazione economica.
In definitiva, la domanda va decisamente rigettata perché infondata. L'avv ha esercitato il mandato professionale secondo la diligenza media di chi CP_2 svolge la professione di avvocato. L'omessa allegazione delle tre fatture per i viaggi eseguiti dalla nel primo trimestre del 2005, fino al recesso, è un Parte_2 inadempimento irrilevante, poiché secondo il giudizio prognostico sviluppato in questa motivazione di sentenza, la loro rituale allegazione non avrebbe sovvertito l'esito della decisione di rigetto della domanda nel giudizio RG 30000609/2009.
Anche la intempestiva formulazione dell'eccezione di inadempimento è del tutto irrilevante perché detta eccezione sarebbe stata ragionevolmente disattesa dal
Tribunale, ove tempestivamente presentata, perché non provata;
infatti, il
, nella contestazione alla lettera di recesso, non ha motivato il rifiuto di CP_1 svolgere viaggi a nord con l'inadempimento di controparte alle sue obbligazioni.
Il rigetto della domanda attorea assorbe e rende inutile l'esame della domanda di garanzia formulata dal nei confronti della ditta terza CP_2 chiamata e delle eccezioni di inoperatività della polizza da quest'ultima sollevate.
Anche gli esiti della CTU svolta sono irrilevanti perché attengono alla quantificazione del danno da lucro cessante patito dalla società attrice, ma non è emersa la fondatezza della responsabilità professionale del convenuto . CP_2
Parte attrice va condannata alla rifusione delle spese di lite nei confronti del convenuto secondo soccombenza mentre vanno compensate tra parte convenuta e la terza chiamata proprio perché è mancato un accertamento SUla validità della garanzia assicurativa.
Le spese di CTU pure vengono poste a carico di parte attrice secondo soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dr.ssa Paola Corabi ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio in favore di controparte, che si liquidano in complessive €. 7.200,00 oltre accessori come per legge ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali;
3) compensa le spese tra parte convenuta e terza chiamata;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU. La presente sentenza è stata redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. viene allegata al verbale di udienza del 17.11.25 e viene depositata telematicamente in cancelleria.
IL GOP
Dr.ssa Paola Corabi