Articolo 4 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7
Articolo 3Articolo 5
Versione
28 gennaio 2003
Art. 4. 1. All' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431 , dopo le parole: "di beni e servizi," sono inserite le seguenti: "il divieto di prestazione di servizi finanziari,".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 2 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369 (Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente.
"Art. 2 (Disposizioni di carattere sanzionatorio). - 1.
Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni recanti il divieto di servizi il divieto di prestazione di servizi finanziari ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta' del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.
3. I soggetti indicati nei regolamenti richiamati al comma 1 sono obbligati a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, l'entita' dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ovvero, se successiva, dalla data di formazione dei capitali o delle risorse finanziarie. L'omissione o il ritardo della comunicazione, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla meta' dell'importo della sanzione di cui al comma 2.
4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , e successive modifiche.".
Entrata in vigore il 28 gennaio 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente