Versione
18 agosto 1977
18 agosto 1977
Art. 24.
I canoni minimi di locazione degli alloggi di proprieta' degli enti pubblici non possono essere comunque inferiori a quelli fissati in base all'articolo 22 della presente legge.
Le eventuali differenze tra il canone preesistente e quello derivante dall'applicazione della presente legge saranno destinate prioritariamente, dagli enti percettori diversi dagli IACP, ad interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di risanamento di immobili di loro proprieta' destinati all'edilizia residenziale.
I canoni minimi di locazione degli alloggi di proprieta' degli enti pubblici non possono essere comunque inferiori a quelli fissati in base all'articolo 22 della presente legge.
Le eventuali differenze tra il canone preesistente e quello derivante dall'applicazione della presente legge saranno destinate prioritariamente, dagli enti percettori diversi dagli IACP, ad interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di risanamento di immobili di loro proprieta' destinati all'edilizia residenziale.
Giurisprudenza • 35
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/12/2003, n. 19548Provvedimento: […] La ricorrente denuncia il vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione e lo ravvisa nel fatto che la sentenza impugnata si è limitata a ribadire l'interpretazione espressa dalla Cassazione con la sentenza n. 9521 del 1995 - che aveva confermato una pronuncia della stessa Corte d'Appello di Genova resa in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame - senza esaminare la tesi avanzata dall'appellante secondo cui l'art.1 della legge n. 52 del 1976 sarebbe stato abrogato dall'art. 24 della legge n. 513 del 1977, - tesi fatta propria dalla successiva […]Leggi di più...
- abrogazione ad opera dell'art. 24 della legge n. 513 del 1977·
- configurabilità·
- canone di locazione·
- modalità di determinazione fissate dall'art. 1 della legge n. 52 del 1976·
- esclusione·
- edilizia popolare ed economica