Articolo 24 della Legge 8 agosto 1977, n. 513
Articolo 23Articolo 25
Versione
18 agosto 1977
Art. 24.
I canoni minimi di locazione degli alloggi di proprieta' degli enti pubblici non possono essere comunque inferiori a quelli fissati in base all'articolo 22 della presente legge.
Le eventuali differenze tra il canone preesistente e quello derivante dall'applicazione della presente legge saranno destinate prioritariamente, dagli enti percettori diversi dagli IACP, ad interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di risanamento di immobili di loro proprieta' destinati all'edilizia residenziale.
Entrata in vigore il 18 agosto 1977
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