Art. 24.
I canoni minimi di locazione degli alloggi di proprieta' degli enti pubblici non possono essere comunque inferiori a quelli fissati in base all'articolo 22 della presente legge.
Le eventuali differenze tra il canone preesistente e quello derivante dall'applicazione della presente legge saranno destinate prioritariamente, dagli enti percettori diversi dagli IACP, ad interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di risanamento di immobili di loro proprieta' destinati all'edilizia residenziale.
I canoni minimi di locazione degli alloggi di proprieta' degli enti pubblici non possono essere comunque inferiori a quelli fissati in base all'articolo 22 della presente legge.
Le eventuali differenze tra il canone preesistente e quello derivante dall'applicazione della presente legge saranno destinate prioritariamente, dagli enti percettori diversi dagli IACP, ad interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di risanamento di immobili di loro proprieta' destinati all'edilizia residenziale.