TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 31/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4473 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], C.F., assistita e difesa dall'Avv. Chiara
Camilletti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via A. Manzoni, n. 329, giusta delega allegata al fascicolo telematico (Pec: Email_1 fax: 075.395877);
Ricorrente
Contro
C.F. , nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, per delega stesa in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Federico Radicchi presso lo studio del quale in Umbertide (PG), via Spoletini n. 34 è domiciliato (Pec:
fax: 075/9421349); Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori e , celebrato il Parte_1 Controparte_1
22.06.2013 a Perugia, con atto trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune, al n. 80, parte II, Serie A, anno 2013, con ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge.
b) Statuire che il Sig. sia tenuto a versare alla moglie, a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento delle figlie ed la somma mensile di euro 500,00, (euro 250,00 Per_1 Per_2 cadauna) ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre la metà delle spese straordinarie previamente concordate, secondo il Protocollo Famiglia adottato da codesto Ill.mo Tribunale;
c) Disporre che la responsabilità genitoriale sulle minori dovrà essere esercitata da entrambi
i genitori i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, istruzione e salute delle minori tenendo conto delle attitudini, aspirazioni e capacità delle medesime.
d) Disporre che i genitori debbano comunicarsi tempestivamente ogni evento (di salute, scolastico, relazionale, etc.) che riguarda le figlie, concordando eventuali iniziative da assumere, nonché a riconoscersi reciprocamente accesso presso le rispettive residenze, per esempio in caso di malanno delle bambine (circostanza sino ad ora non avvenuta), allorchè collocate presso l'uno o l'altra.
e) Ordinare ai genitori di tenere un contegno di rispetto reciproco, di serena comunicazione tra loro, di tutela dinanzi alle figlie della figura paterna e materna, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle medesime con ciascuno di essi.
f) Dichiarare che nessun assegno divorzile è dovuto tra le parti, vista la reciproca autosufficienza economica;
g) Stabilirsi una reperibilità telefonica reciproca di almeno due volte al giorno, con orario predeterminato, al mattino, durante i week end, alle ore 10.30 circa, ed una serale alle 20.30 circa.
h) Stabilire che tutte le festività da calendario vengano trascorse ad anni alterni tra le parti, in giornate non frazionate, come i compleanni delle minori e/o dei genitori (in tal caso, a prescindere dal diritto di visita, il festeggiato/a trascorrerà l'intera giornata con le bambine);
i)Con conferma delle ulteriori condizioni economiche e di uso previste in sede di sentenza di separazione;
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio conclusioni versate nel ricorso introduttivo e nella memoria ex art. 473 bis 17, comma 1, c.p.c.”; per il resistente: “in via principale, nel merito: accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig.
e la Sig.ra con rito concordatario in data Controparte_1 Parte_1
22/06/2013 in Perugia, trascritto agli atti di tale Comune al n. 80, parte II, Serie A, anno 2013, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Perugia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
ancora in via principale, nel merito:
- dichiarare che nessun assegno divorzile è dovuto tra le parti, vista l'autosufficienza economica delle stesse;
- con riguardo alle figlie minori ed – in revoca a quanto disposto sul punto con Per_1 Per_2
l'ordinanza del 08/05/2024 di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti - confermare e comunque disporre il loro affidamento congiunto ad entrambi i genitori, con collocamento paritario, secondo le modalità di frequentazione già previste in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Perugia in data 24/10/2022, e cioè: le figlie trascorreranno con il padre il lunedì e il martedì alternativamente con la madre, ed il fine settimana, dal venerdì all'uscita di scuola, fino al lunedì mattina, quando le bambine verranno riaccompagnate a scuola dal medesimo genitore, mentre il mercoledì ed il giovedì staranno con la madre, salvo miglior accordo;
la settimana successiva, trascorreranno con la madre il lunedì e il martedì ed il fine settimana, dal venerdì dall'uscita di scuola, fino al lunedì mattina, quando le bambine verranno riaccompagnate a scuola dal medesimo genitore, mentre il mercoledì ed il giovedì staranno con il padre, salvo miglior accordo;
le minori trascorreranno con il padre le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre, quanto al periodo, entro il mese di maggio di ogni anno;
le minori potranno trascorrere con il padre per le vacanze invernali sette giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre, quanto al periodo, entro il mese di ottobre di ogni anno;
le minori trascorreranno tutte le festività da calendario ed i compleanni ad anni alterni con il padre o con la madre, salvo miglior accordo tra i coniugi;
quanto ai compleanni dei genitori, trascorreranno con il festeggiato/a l'intera giornata, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi delle bambine.
- disporre, per l'effetto, il mantenimento diretto delle minori da parte di entrambi i genitori durante il tempo di permanenza delle stesse presso ciascuno, oltre al concorso al 50% da parte di ciascun genitore alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, spese che verranno previamente concordate, uniformemente a quanto stabilito nel Protocollo adottato dal Tribunale di Perugia in materia di famiglia;
- disporre che l'assegno unico per entrambe le minori dovrà continuare ad essere percepito dalla Sig.ra Parte_1
- disporre, in conformità a quanto richiesto da controparte con il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che la responsabilità genitoriale sulle minori dovrà essere esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione e salute delle minori, tenendo conto delle attitudini, aspirazioni e capacità delle medesime;
- disporre, in conformità a quanto richiesto da controparte con il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che i genitori debbano comunicarsi tempestivamente ogni evento (di salute, scolastico, relazionale, etc.) che riguarda le figlie, concordando eventuali iniziative da assumere, nonché a riconoscersi reciprocamente accesso presso le rispettive residenze, in caso di malanno delle bambine, allorché allocate presso l'uno o l'altra;
- ordinare ai genitori, in conformità a quanto richiesto da controparte con il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di tenere un contegno di rispetto reciproco, di serena comunicazione tra loro, di tutela dinanzi alle figlie della figura paterna e materna, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
- stabilire, in conformità a quanto richiesto da controparte con il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, una reperibilità telefonica reciproca di almeno due volte al giorno, con orario predeterminato, al mattino, durante i week end, alle ore 10:30 circa, ed una serale alle ore 20:30 circa;
- con conferma delle ulteriori condizioni economiche e di uso previste in sede di sentenza di separazione;
in via subordinata, nel merito, in ogni caso,
- confermare le statuizioni tutte assunte con il ricorso per separazione consensuale così come omologate dal Tribunale di Perugia in data 24/10/2022.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso introduttivo, depositato il 7.11.23, la sig.ra ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22.6.2013 con
[...]
, ed ha al fine esposto: che dall'unione sono nate, nel 2014 e nel 2017, le figlie minori CP_1
e che con decreto del 24.10.22 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione Per_1 Per_2 consensuale dei coniugi, disponendo in conformità alle condizioni concordate, che prevedevano l'affidamento delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, disciplina della frequentazione con il padre per tempi paritari e assegno di mantenimento in capo al padre di complessivi euro 200,00; che le condizioni concordate in sede di separazione trovavano la loro giustificazione negli orari di lavoro della che Parte_1 svolgeva mansioni di operatrice ecologica e doveva pertanto uscire da casa la mattina alle 5.00.
La ricorrente ha dedotto essere sopraggiunte delle modifiche rispetto alla situazione di fatto esistente al momento della separazione consensuale, ed in particolare ha riferito di essere in attesa di un figlio dal compagno convivente e di avere, per tale ragione ed anche per poter trascorrere più tempo con le prime due figlie, mutato le proprie scelte lavorative. In particolare, ha rappresentato che in futuro non avrebbe più lavorato come operatrice ecologica ma avrebbe svolto mansioni di ufficio con orari “ordinari”, potendo avere più tempo da dedicare alle bambine;
ciò nonostante il aveva rifiutato ogni proposta di modifica della turnazione CP_1 delle bambine. Ha aggiunto che il padre teneva una condotta escludente e denigrante della figura paterna, pretendendo ad esempio di accompagnarle allo sport o alle feste degli amichetti anche quando la madre si era organizzata per occuparsene in prima persona o tramite la propria famiglia. Ha chiesto provvedersi sulle statuizioni accessorie stabilendo il collocamento prevalente delle bambine nella propria abitazione e prevedendo le visite paterne per due pomeriggi a settimana e a fine settimana alternati. Ha chiesto conseguentemente aumentare ad euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascuna) l'importo dell'assegno di mantenimento per le figlie dovuto dal padre.
Si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 2.2.24, il sig. che, pur Controparte_1 non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si è opposto alla richiesta di modifica del collocamento delle figlie minori, evidenziando che le proposte di cui al ricorso, oltre ad essere fondate su circostanze ipotetiche e non attuali, finirebbero per frazionare senza motivo il tempo che le minori trascorrono con il padre nella ex casa coniugale, sita a Ponte Valleceppi, dove ed hanno sempre vissuto, frequentano la scuola, Per_1 Per_2 praticano attività sportive e dove vivono i nonni paterni, lo zio e la cugina, cui sono molto legate. Il resistente ha dato atto che, nelle more, era nato prematuramente il terzo figlio della che si trovava costretta a fare la spola tra la clinica ove il bambino era ancora Parte_1 ricoverato e la propria abitazione e che in diverse occasioni gli aveva chiesto collaborazione nella gestione delle figlie, sì da non potere essere certa la maggiore disponibilità di tempo che nel futuro la ricorrente potrebbe dedicare alle figlie. Ha poi dato atto di come non fossero invece mutate le proprie condizioni, personali e lavorative, e di avere adesso come allora la possibilità di prendersi cura delle figlie come aveva sempre fatto. Il ha concluso CP_1 chiedendo in via principale la conferma delle modalità di affidamento e collocamento concordate in sede di separazione consensuale.
All'udienza del 7.5.24 le parti comparivano personalmente e venivano sentite dal giudice, che riservava la decisione sui provvedimenti temporanei e urgenti.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. depositata l'8.5.24 venivano modificati i tempi di permanenza delle bambine presso ciascuno dei genitori, aumentando i giorni che esse avrebbero trascorso presso la madre e confermando, nel resto, le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata. Ritenuta la causa, documentalmente istruita, matura per la decisione, salva la necessità di invitare le parti a depositare documentazione reddituale aggiornata, veniva fissata per la decisione l'udienza del 18.2.25, tenuta con modalità di trattazione scritta, in esito alla quale la causa è stata riservata alla decisione collegiale.
****
Non è dubbia la sussistenza dei presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiesta da entrambe le parti.
La separazione consensuale tra i coniugi è stata omologata dall'intestato Tribunale con decreto del 24.10.2022 e dal momento della comparizione delle parti dinanzi al Presidente non è più ripresa la convivenza, essendo ormai irrimediabilmente e palesemente venuta meno ogni affectio coniugalis, come ulteriormente confermato dal fatto che la ricorrente ha formato un nuovo nucleo familiare di fatto.
E' quindi integrata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, secondo cui può essere domandata la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si sia protratto per almeno sei mesi, a far data dal momento della comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
Venendo alle statuizioni accessorie, deve darsi atto che con l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. si è provveduto all'adozione dei provvedimenti provvisori disponendo un aumento, rispetto all'accordo formalizzato in separazione consensuale, dei tempi di collocamento delle figlie minori presso la madre. Si è, nel dettaglio, stabilito che esse trascorrano con il padre, una settimana, continuativamente i giorni da martedì a giovedì, e l'altra settimana continuativamente i giorni da giovedì a lunedì (mattina). In altri termini, mentre l'accordo di separazione consensuale prevedeva che e trascorressero Per_1 Per_2 tempi esattamente paritetici con ciascun genitore, si è adesso prevista una leggera prevalenza dei tempi che le bambine trascorrono con la madre.
Ritiene il collegio che detto assetto debba trovare conferma anche nella presente sede, apparendo esso funzionale sia a non stravolgere le ormai consolidate abitudini di vita delle bambine, sia consentire loro di giovare della maggiore disponibilità di tempo della madre, che a quanto pare si asterrà ancora per diversi mesi dal rientrare al lavoro, e della presenza del fratellino. La maggiore partecipazione delle bambine al nuovo nucleo familiare formato dalla madre potrà auspicabilmente favorire la creazione del legame affettivo con il fratello e potrà evitare che e “soffrano” la presenza del “nuovo arrivato” sapendo che la madre Per_1 Per_2 può dedicare a lui tempi di cui loro dalla separazione in poi non hanno potuto godere.
Alla conferma dell'assetto di frequentazione delineato nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. non si ritiene debba far seguito un aumento del contributo al mantenimento dovuto dal padre. L'importo di euro 200,00 mensili concordato al momento della separazione consensuale omologata appare tutt'ora congruo, considerando primariamente il fatto che le rispettive situazioni stipendiali non divergono significativamente e che la percepisce Parte_1 interamente l'assegno unico per le figlie. Per altro, l'assetto delineato nella presente sede comporta un ampliamento obiettivamente minimo dei tempi di permanenza delle bambine presso la madre, essendo stato di fatto aggiunto un giorno in più con la madre nella settimana in cui ed trascorrono il fine settimana presso il padre. Trattasi di modifica che Per_1 Per_2 non incide in termini significativi sulla ripartizione dei rispettivi oneri di cura e accudimento delle figlie, e non è perciò tale da dover essere compensata aumentando il contributo dovuto dal padre.
Le spese di lite, considerate la natura della controversia, l'esito della lite e la condotta processuale, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisare dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Perugia il 22.6.2013 tra , nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
19.4.1983, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Perugia al n. 80, parte
II, serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori e Per_1 Per_2 con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.
3) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre e, in mancanza di altro accordo: una settimana, il mercoledì e il giovedì dall'uscita da scuola fino all'accompagnamento a scuola del giovedì mattina (o fino alle
16); l'altra settimana, dal giovedì (dall'uscita da scuola o dalle 16) fino al lunedì mattina, quanto le riaccompagnerà a scuola o dalla madre;
quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
per sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze invernali, da concordare con la madre entro il mese di ottobre di ogni anno;
le minori trascorreranno tutte le festività da calendario ed i compleanni ad anni alterni con il padre o con la madre, salvo miglior accordo tra i coniugi;
quanto ai compleanni dei genitori, a prescindere dal diritto di visita, trascorreranno con il festeggiato/a l'intera giornata, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi delle bambine. 4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 10 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento per le figlie, la somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di euro 200,00 (euro 100,00 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate.
5) Spese di lite compensate.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4473 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], C.F., assistita e difesa dall'Avv. Chiara
Camilletti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via A. Manzoni, n. 329, giusta delega allegata al fascicolo telematico (Pec: Email_1 fax: 075.395877);
Ricorrente
Contro
C.F. , nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, per delega stesa in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Federico Radicchi presso lo studio del quale in Umbertide (PG), via Spoletini n. 34 è domiciliato (Pec:
fax: 075/9421349); Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori e , celebrato il Parte_1 Controparte_1
22.06.2013 a Perugia, con atto trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune, al n. 80, parte II, Serie A, anno 2013, con ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge.
b) Statuire che il Sig. sia tenuto a versare alla moglie, a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento delle figlie ed la somma mensile di euro 500,00, (euro 250,00 Per_1 Per_2 cadauna) ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre la metà delle spese straordinarie previamente concordate, secondo il Protocollo Famiglia adottato da codesto Ill.mo Tribunale;
c) Disporre che la responsabilità genitoriale sulle minori dovrà essere esercitata da entrambi
i genitori i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, istruzione e salute delle minori tenendo conto delle attitudini, aspirazioni e capacità delle medesime.
d) Disporre che i genitori debbano comunicarsi tempestivamente ogni evento (di salute, scolastico, relazionale, etc.) che riguarda le figlie, concordando eventuali iniziative da assumere, nonché a riconoscersi reciprocamente accesso presso le rispettive residenze, per esempio in caso di malanno delle bambine (circostanza sino ad ora non avvenuta), allorchè collocate presso l'uno o l'altra.
e) Ordinare ai genitori di tenere un contegno di rispetto reciproco, di serena comunicazione tra loro, di tutela dinanzi alle figlie della figura paterna e materna, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle medesime con ciascuno di essi.
f) Dichiarare che nessun assegno divorzile è dovuto tra le parti, vista la reciproca autosufficienza economica;
g) Stabilirsi una reperibilità telefonica reciproca di almeno due volte al giorno, con orario predeterminato, al mattino, durante i week end, alle ore 10.30 circa, ed una serale alle 20.30 circa.
h) Stabilire che tutte le festività da calendario vengano trascorse ad anni alterni tra le parti, in giornate non frazionate, come i compleanni delle minori e/o dei genitori (in tal caso, a prescindere dal diritto di visita, il festeggiato/a trascorrerà l'intera giornata con le bambine);
i)Con conferma delle ulteriori condizioni economiche e di uso previste in sede di sentenza di separazione;
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio conclusioni versate nel ricorso introduttivo e nella memoria ex art. 473 bis 17, comma 1, c.p.c.”; per il resistente: “in via principale, nel merito: accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig.
e la Sig.ra con rito concordatario in data Controparte_1 Parte_1
22/06/2013 in Perugia, trascritto agli atti di tale Comune al n. 80, parte II, Serie A, anno 2013, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Perugia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
ancora in via principale, nel merito:
- dichiarare che nessun assegno divorzile è dovuto tra le parti, vista l'autosufficienza economica delle stesse;
- con riguardo alle figlie minori ed – in revoca a quanto disposto sul punto con Per_1 Per_2
l'ordinanza del 08/05/2024 di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti - confermare e comunque disporre il loro affidamento congiunto ad entrambi i genitori, con collocamento paritario, secondo le modalità di frequentazione già previste in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Perugia in data 24/10/2022, e cioè: le figlie trascorreranno con il padre il lunedì e il martedì alternativamente con la madre, ed il fine settimana, dal venerdì all'uscita di scuola, fino al lunedì mattina, quando le bambine verranno riaccompagnate a scuola dal medesimo genitore, mentre il mercoledì ed il giovedì staranno con la madre, salvo miglior accordo;
la settimana successiva, trascorreranno con la madre il lunedì e il martedì ed il fine settimana, dal venerdì dall'uscita di scuola, fino al lunedì mattina, quando le bambine verranno riaccompagnate a scuola dal medesimo genitore, mentre il mercoledì ed il giovedì staranno con il padre, salvo miglior accordo;
le minori trascorreranno con il padre le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre, quanto al periodo, entro il mese di maggio di ogni anno;
le minori potranno trascorrere con il padre per le vacanze invernali sette giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre, quanto al periodo, entro il mese di ottobre di ogni anno;
le minori trascorreranno tutte le festività da calendario ed i compleanni ad anni alterni con il padre o con la madre, salvo miglior accordo tra i coniugi;
quanto ai compleanni dei genitori, trascorreranno con il festeggiato/a l'intera giornata, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi delle bambine.
- disporre, per l'effetto, il mantenimento diretto delle minori da parte di entrambi i genitori durante il tempo di permanenza delle stesse presso ciascuno, oltre al concorso al 50% da parte di ciascun genitore alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, spese che verranno previamente concordate, uniformemente a quanto stabilito nel Protocollo adottato dal Tribunale di Perugia in materia di famiglia;
- disporre che l'assegno unico per entrambe le minori dovrà continuare ad essere percepito dalla Sig.ra Parte_1
- disporre, in conformità a quanto richiesto da controparte con il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che la responsabilità genitoriale sulle minori dovrà essere esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione e salute delle minori, tenendo conto delle attitudini, aspirazioni e capacità delle medesime;
- disporre, in conformità a quanto richiesto da controparte con il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che i genitori debbano comunicarsi tempestivamente ogni evento (di salute, scolastico, relazionale, etc.) che riguarda le figlie, concordando eventuali iniziative da assumere, nonché a riconoscersi reciprocamente accesso presso le rispettive residenze, in caso di malanno delle bambine, allorché allocate presso l'uno o l'altra;
- ordinare ai genitori, in conformità a quanto richiesto da controparte con il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di tenere un contegno di rispetto reciproco, di serena comunicazione tra loro, di tutela dinanzi alle figlie della figura paterna e materna, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
- stabilire, in conformità a quanto richiesto da controparte con il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, una reperibilità telefonica reciproca di almeno due volte al giorno, con orario predeterminato, al mattino, durante i week end, alle ore 10:30 circa, ed una serale alle ore 20:30 circa;
- con conferma delle ulteriori condizioni economiche e di uso previste in sede di sentenza di separazione;
in via subordinata, nel merito, in ogni caso,
- confermare le statuizioni tutte assunte con il ricorso per separazione consensuale così come omologate dal Tribunale di Perugia in data 24/10/2022.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso introduttivo, depositato il 7.11.23, la sig.ra ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22.6.2013 con
[...]
, ed ha al fine esposto: che dall'unione sono nate, nel 2014 e nel 2017, le figlie minori CP_1
e che con decreto del 24.10.22 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione Per_1 Per_2 consensuale dei coniugi, disponendo in conformità alle condizioni concordate, che prevedevano l'affidamento delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, disciplina della frequentazione con il padre per tempi paritari e assegno di mantenimento in capo al padre di complessivi euro 200,00; che le condizioni concordate in sede di separazione trovavano la loro giustificazione negli orari di lavoro della che Parte_1 svolgeva mansioni di operatrice ecologica e doveva pertanto uscire da casa la mattina alle 5.00.
La ricorrente ha dedotto essere sopraggiunte delle modifiche rispetto alla situazione di fatto esistente al momento della separazione consensuale, ed in particolare ha riferito di essere in attesa di un figlio dal compagno convivente e di avere, per tale ragione ed anche per poter trascorrere più tempo con le prime due figlie, mutato le proprie scelte lavorative. In particolare, ha rappresentato che in futuro non avrebbe più lavorato come operatrice ecologica ma avrebbe svolto mansioni di ufficio con orari “ordinari”, potendo avere più tempo da dedicare alle bambine;
ciò nonostante il aveva rifiutato ogni proposta di modifica della turnazione CP_1 delle bambine. Ha aggiunto che il padre teneva una condotta escludente e denigrante della figura paterna, pretendendo ad esempio di accompagnarle allo sport o alle feste degli amichetti anche quando la madre si era organizzata per occuparsene in prima persona o tramite la propria famiglia. Ha chiesto provvedersi sulle statuizioni accessorie stabilendo il collocamento prevalente delle bambine nella propria abitazione e prevedendo le visite paterne per due pomeriggi a settimana e a fine settimana alternati. Ha chiesto conseguentemente aumentare ad euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascuna) l'importo dell'assegno di mantenimento per le figlie dovuto dal padre.
Si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 2.2.24, il sig. che, pur Controparte_1 non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si è opposto alla richiesta di modifica del collocamento delle figlie minori, evidenziando che le proposte di cui al ricorso, oltre ad essere fondate su circostanze ipotetiche e non attuali, finirebbero per frazionare senza motivo il tempo che le minori trascorrono con il padre nella ex casa coniugale, sita a Ponte Valleceppi, dove ed hanno sempre vissuto, frequentano la scuola, Per_1 Per_2 praticano attività sportive e dove vivono i nonni paterni, lo zio e la cugina, cui sono molto legate. Il resistente ha dato atto che, nelle more, era nato prematuramente il terzo figlio della che si trovava costretta a fare la spola tra la clinica ove il bambino era ancora Parte_1 ricoverato e la propria abitazione e che in diverse occasioni gli aveva chiesto collaborazione nella gestione delle figlie, sì da non potere essere certa la maggiore disponibilità di tempo che nel futuro la ricorrente potrebbe dedicare alle figlie. Ha poi dato atto di come non fossero invece mutate le proprie condizioni, personali e lavorative, e di avere adesso come allora la possibilità di prendersi cura delle figlie come aveva sempre fatto. Il ha concluso CP_1 chiedendo in via principale la conferma delle modalità di affidamento e collocamento concordate in sede di separazione consensuale.
All'udienza del 7.5.24 le parti comparivano personalmente e venivano sentite dal giudice, che riservava la decisione sui provvedimenti temporanei e urgenti.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. depositata l'8.5.24 venivano modificati i tempi di permanenza delle bambine presso ciascuno dei genitori, aumentando i giorni che esse avrebbero trascorso presso la madre e confermando, nel resto, le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata. Ritenuta la causa, documentalmente istruita, matura per la decisione, salva la necessità di invitare le parti a depositare documentazione reddituale aggiornata, veniva fissata per la decisione l'udienza del 18.2.25, tenuta con modalità di trattazione scritta, in esito alla quale la causa è stata riservata alla decisione collegiale.
****
Non è dubbia la sussistenza dei presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiesta da entrambe le parti.
La separazione consensuale tra i coniugi è stata omologata dall'intestato Tribunale con decreto del 24.10.2022 e dal momento della comparizione delle parti dinanzi al Presidente non è più ripresa la convivenza, essendo ormai irrimediabilmente e palesemente venuta meno ogni affectio coniugalis, come ulteriormente confermato dal fatto che la ricorrente ha formato un nuovo nucleo familiare di fatto.
E' quindi integrata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, secondo cui può essere domandata la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si sia protratto per almeno sei mesi, a far data dal momento della comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
Venendo alle statuizioni accessorie, deve darsi atto che con l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. si è provveduto all'adozione dei provvedimenti provvisori disponendo un aumento, rispetto all'accordo formalizzato in separazione consensuale, dei tempi di collocamento delle figlie minori presso la madre. Si è, nel dettaglio, stabilito che esse trascorrano con il padre, una settimana, continuativamente i giorni da martedì a giovedì, e l'altra settimana continuativamente i giorni da giovedì a lunedì (mattina). In altri termini, mentre l'accordo di separazione consensuale prevedeva che e trascorressero Per_1 Per_2 tempi esattamente paritetici con ciascun genitore, si è adesso prevista una leggera prevalenza dei tempi che le bambine trascorrono con la madre.
Ritiene il collegio che detto assetto debba trovare conferma anche nella presente sede, apparendo esso funzionale sia a non stravolgere le ormai consolidate abitudini di vita delle bambine, sia consentire loro di giovare della maggiore disponibilità di tempo della madre, che a quanto pare si asterrà ancora per diversi mesi dal rientrare al lavoro, e della presenza del fratellino. La maggiore partecipazione delle bambine al nuovo nucleo familiare formato dalla madre potrà auspicabilmente favorire la creazione del legame affettivo con il fratello e potrà evitare che e “soffrano” la presenza del “nuovo arrivato” sapendo che la madre Per_1 Per_2 può dedicare a lui tempi di cui loro dalla separazione in poi non hanno potuto godere.
Alla conferma dell'assetto di frequentazione delineato nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. non si ritiene debba far seguito un aumento del contributo al mantenimento dovuto dal padre. L'importo di euro 200,00 mensili concordato al momento della separazione consensuale omologata appare tutt'ora congruo, considerando primariamente il fatto che le rispettive situazioni stipendiali non divergono significativamente e che la percepisce Parte_1 interamente l'assegno unico per le figlie. Per altro, l'assetto delineato nella presente sede comporta un ampliamento obiettivamente minimo dei tempi di permanenza delle bambine presso la madre, essendo stato di fatto aggiunto un giorno in più con la madre nella settimana in cui ed trascorrono il fine settimana presso il padre. Trattasi di modifica che Per_1 Per_2 non incide in termini significativi sulla ripartizione dei rispettivi oneri di cura e accudimento delle figlie, e non è perciò tale da dover essere compensata aumentando il contributo dovuto dal padre.
Le spese di lite, considerate la natura della controversia, l'esito della lite e la condotta processuale, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisare dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Perugia il 22.6.2013 tra , nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
19.4.1983, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Perugia al n. 80, parte
II, serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori e Per_1 Per_2 con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.
3) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre e, in mancanza di altro accordo: una settimana, il mercoledì e il giovedì dall'uscita da scuola fino all'accompagnamento a scuola del giovedì mattina (o fino alle
16); l'altra settimana, dal giovedì (dall'uscita da scuola o dalle 16) fino al lunedì mattina, quanto le riaccompagnerà a scuola o dalla madre;
quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
per sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze invernali, da concordare con la madre entro il mese di ottobre di ogni anno;
le minori trascorreranno tutte le festività da calendario ed i compleanni ad anni alterni con il padre o con la madre, salvo miglior accordo tra i coniugi;
quanto ai compleanni dei genitori, a prescindere dal diritto di visita, trascorreranno con il festeggiato/a l'intera giornata, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi delle bambine. 4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 10 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento per le figlie, la somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di euro 200,00 (euro 100,00 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate.
5) Spese di lite compensate.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)