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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/11/2024, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3179/2024 promossa da:
nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. ELENA BENEDETTI
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da atti introduttivi e conclusioni rassegnate all'udienza del 24/10/2024
MOTIVI DELLA DECIONE
Con ricorso depositato in data 29/05/2024, chiedeva a questo Tribunale Con Parte_1
ricorso del 9.5.2023 la ricorrente promuoveva giudizio per la regolamentazione dei rapporti relativi alla figlia minore nata il [...] dalla relazione more uxorio ormai cessata con il resistente Per_1
asseritamente trasferitosi in Gran Bretagna (a Glasgow dal 2015) e di fatto irreperibile. CP_1
pagina 1 di 6 All'udienza del 24.10.2024 il Giudice relatore, a fronte della regolarità della notificazione ex art. 143
c.p.c. e della completezza delle ricerche effettuate – invano – anche presso l'autorità consolare scozzese, dichiarava la contumacia del resistente e sentiva la parte ricorrente che confermava quanto esposto in ricorso e si riportava alle proprie conclusioni. Contestualmente il Giudice Relatore emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti in favore della prole, disponendo l'affidamento in via esclusiva alla madre della figlia minore con collocamento presso la ricorrente e facoltà per il padre di vedere la figlia secondo le modalità e i tempi stabiliti previo accordo con la madre affidataria (o dai Servizi
Sociali territorialmente competenti eventualmente attivati dal genitore); inoltre, in assenza di dati reddituali e patrimoniali del resistente poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore, mediante versamento della somma di € 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Osserva preliminarmente il Tribunale che la causa è matura per la decisione, stante l'inammissibilità delle istanze di prova articolate dalla ricorrente. Il Collegio reputa invero di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore, ritenendo sufficienti le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente.
Non si ritiene necessario l'ascolto della minore (nata nel 2012), tenuto conto, da un lato, della Per_1
situazione di equilibrio e serenità in cui si trova la minore (per come riferita dalla madre in udienza), di modo che l'audizione in questa sede rischierebbe di generare un rischioso coinvolgimento della figlia nel conflitto familiare e, dall'altro, del sostanziale disinteresse dimostrato dal padre nel presente procedimento, attesa la sua mancata partecipazione anche al solo fine di promuovere un riavvicinamento alla figlia che non incontra di persona dal 2015.
Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'ascolto del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
1. La responsabilità genitoriale e i rapporti padre-figlia
In sede di udienza, la ricorrente ha confermato quanto esposto nel ricorso, riferendo che, dalla nascita della minore, il padre si è sempre disinteressato alla cura e al mantenimento di rimettendo di Per_1 fatto alla sig.ra – allora ancora minorenne – e alla di lei famiglia ogni compito di accudimento Pt_1
della bambina, anche a fronte della decisione di trasferirsi in Scozia nell'autunno del 2015. La stessa ricorrente ha altresì riferito che, da quando il resistente si è trasferito all'estero, si è limitato ad effettuare sporadiche chiamate alla minore, senza condividere alcuna decisione inerente alla vita della pagina 2 di 6 figlia e addirittura costringendo la madre a ricorrere al Giudice Tutelare per ottenere l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per Per_1
La madre ha inoltre dichiarato che il padre non ha mai contribuito al mantenimento della figlia.
In tale ottica, il Collegio ritiene che le risultanze processuali legittimino, nel prioritario interesse della minore, una deroga alla regola generale di cui all'articolo 337 ter c.c. L'affidamento condiviso presuppone, infatti, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita dei figli, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti la vita quotidiana.
Nella fattispecie, ciò non è concretamente realizzabile considerato che il padre, di fatto irreperibile, risulta ormai da lungo tempo disinteressato alla vita della minore e dunque non risulta allo stato in grado di valutare le esigenze e le inclinazioni della figlia.
A ben vedere, dalle dichiarazioni della parte ricorrente è emerso che il padre, fin dalla nascita di non si è mai concretamente interessato - sia dal punto di vista morale che materiale -alla cura Per_1
alla gestione alla prole. Ad ogni modo, anche a non voler considerare le allegazioni di cui al corso introduttivo della ricorrente, va osservato che il disinteresse ostentato dal resistente è rimasto immutato nel corso del giudizio e ha trovato conferma anche nel contegno processuale tenuto da quest'ultimo: egli infatti, pur regolarmente e tempestivamente citato, non si è presentato all'udienza né si è costituito in giudizio. A questo proposito, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore, nel processo che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di disaffezione e di indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sull'idoneità di quello stesso e genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione , verso la prole.
La madre, per contro, sin dalla nascita della figlia e anche dopo la cessazione della convivenza con il resistente, si è occupata in modo esclusivo della cura della minore, dimostrando di essere un genitore in grado di assicurare alla figlia un modello educativo idoneo a garantire un regolare sviluppo una crescita equilibrata.
Ne consegue che, alla luce di quanto sopra, il regime che meglio corrisponde all'interesse della prole è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale già assiste la minore quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e delle sue necessità; quest'ultima potrà dunque adottare autonomamente le decisioni relative alla prole minore in ambito scolastico e sanitario, tenendo conto della capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia e potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative a rilascio dei documenti validi per l'espatrio della minore.
pagina 3 di 6 Considerato il diritto alla bigenitorialità della minore, va confermato altresì che eventuali frequentazioni tra padre e figlia debbano venire previo accordo con la madre affidataria e alla presenza della stessa, sempre nel rispetto dei bisogni, delle esigenze e della volontà della minore ovvero previa attivazione da parte del padre dei Servizi Sociali competenti.
2. Il mantenimento della minore
Quanto alle statuizione economiche oggetto la gestione, è consolidato orientamento della Suprema
Corte che, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione le condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 23501/2007), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già gli atti.
L'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del resistente considerata la sua irreperibilità non è ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c.
Ritiene pertanto il Tribunale che deve essere confermato l'obbligo in capo al resistente di corrispondere alla ricorrente la somma mensile € 250 mensili, ritenuta da questo Tribunale quale contribuzione minimale indispensabile per il sostentamento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
3. Spese di lite
Quanto alle spese del presente giudizio, in assenza di costituzione da parte resistente, nulla si dispone in ordine le stesse, che resteranno di conseguenza carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. AFFIDA la figlia minore nata il [...] in [...] esclusiva alla madre ai Persona_2 sensi dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso la stessa, disponendo che la madre pagina 4 di 6 adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale. In particolare dispone che la madre possa provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative a rilascio dei documenti validi per l'espatrio della minore, nonché autorizzare autonomamente la partecipazione della figlia minore alle uscite didattiche e alle gite scolastiche con pernottamento;
2. DISPONE che la madre comunichi al padre resistente le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente;
3. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore soltanto secondo le modalità e i tempi stabiliti previo accordo con la madre affidataria ovvero dai Servizi
Sociali territorialmente competenti, cui dovrà attivarsi qualora intendesse ripristinare con serietà e continuità la relazione con la propria figlia, nel rispetto della volontà di quest'ultima;
1. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare mensilmente in favore della ricorrente,
a decorrere dalla data della domanda (maggio 2024), a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della figlia minore, l'importo di euro 250, da pagare in via anticipata entro il 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare)
pagina 5 di 6 che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
2. DICHIARA le spese di lite irrepetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 31/10/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente Raffaella Cimminiello Cesare De Sapia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3179/2024 promossa da:
nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. ELENA BENEDETTI
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da atti introduttivi e conclusioni rassegnate all'udienza del 24/10/2024
MOTIVI DELLA DECIONE
Con ricorso depositato in data 29/05/2024, chiedeva a questo Tribunale Con Parte_1
ricorso del 9.5.2023 la ricorrente promuoveva giudizio per la regolamentazione dei rapporti relativi alla figlia minore nata il [...] dalla relazione more uxorio ormai cessata con il resistente Per_1
asseritamente trasferitosi in Gran Bretagna (a Glasgow dal 2015) e di fatto irreperibile. CP_1
pagina 1 di 6 All'udienza del 24.10.2024 il Giudice relatore, a fronte della regolarità della notificazione ex art. 143
c.p.c. e della completezza delle ricerche effettuate – invano – anche presso l'autorità consolare scozzese, dichiarava la contumacia del resistente e sentiva la parte ricorrente che confermava quanto esposto in ricorso e si riportava alle proprie conclusioni. Contestualmente il Giudice Relatore emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti in favore della prole, disponendo l'affidamento in via esclusiva alla madre della figlia minore con collocamento presso la ricorrente e facoltà per il padre di vedere la figlia secondo le modalità e i tempi stabiliti previo accordo con la madre affidataria (o dai Servizi
Sociali territorialmente competenti eventualmente attivati dal genitore); inoltre, in assenza di dati reddituali e patrimoniali del resistente poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore, mediante versamento della somma di € 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Osserva preliminarmente il Tribunale che la causa è matura per la decisione, stante l'inammissibilità delle istanze di prova articolate dalla ricorrente. Il Collegio reputa invero di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore, ritenendo sufficienti le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente.
Non si ritiene necessario l'ascolto della minore (nata nel 2012), tenuto conto, da un lato, della Per_1
situazione di equilibrio e serenità in cui si trova la minore (per come riferita dalla madre in udienza), di modo che l'audizione in questa sede rischierebbe di generare un rischioso coinvolgimento della figlia nel conflitto familiare e, dall'altro, del sostanziale disinteresse dimostrato dal padre nel presente procedimento, attesa la sua mancata partecipazione anche al solo fine di promuovere un riavvicinamento alla figlia che non incontra di persona dal 2015.
Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'ascolto del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
1. La responsabilità genitoriale e i rapporti padre-figlia
In sede di udienza, la ricorrente ha confermato quanto esposto nel ricorso, riferendo che, dalla nascita della minore, il padre si è sempre disinteressato alla cura e al mantenimento di rimettendo di Per_1 fatto alla sig.ra – allora ancora minorenne – e alla di lei famiglia ogni compito di accudimento Pt_1
della bambina, anche a fronte della decisione di trasferirsi in Scozia nell'autunno del 2015. La stessa ricorrente ha altresì riferito che, da quando il resistente si è trasferito all'estero, si è limitato ad effettuare sporadiche chiamate alla minore, senza condividere alcuna decisione inerente alla vita della pagina 2 di 6 figlia e addirittura costringendo la madre a ricorrere al Giudice Tutelare per ottenere l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per Per_1
La madre ha inoltre dichiarato che il padre non ha mai contribuito al mantenimento della figlia.
In tale ottica, il Collegio ritiene che le risultanze processuali legittimino, nel prioritario interesse della minore, una deroga alla regola generale di cui all'articolo 337 ter c.c. L'affidamento condiviso presuppone, infatti, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita dei figli, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti la vita quotidiana.
Nella fattispecie, ciò non è concretamente realizzabile considerato che il padre, di fatto irreperibile, risulta ormai da lungo tempo disinteressato alla vita della minore e dunque non risulta allo stato in grado di valutare le esigenze e le inclinazioni della figlia.
A ben vedere, dalle dichiarazioni della parte ricorrente è emerso che il padre, fin dalla nascita di non si è mai concretamente interessato - sia dal punto di vista morale che materiale -alla cura Per_1
alla gestione alla prole. Ad ogni modo, anche a non voler considerare le allegazioni di cui al corso introduttivo della ricorrente, va osservato che il disinteresse ostentato dal resistente è rimasto immutato nel corso del giudizio e ha trovato conferma anche nel contegno processuale tenuto da quest'ultimo: egli infatti, pur regolarmente e tempestivamente citato, non si è presentato all'udienza né si è costituito in giudizio. A questo proposito, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore, nel processo che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di disaffezione e di indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sull'idoneità di quello stesso e genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione , verso la prole.
La madre, per contro, sin dalla nascita della figlia e anche dopo la cessazione della convivenza con il resistente, si è occupata in modo esclusivo della cura della minore, dimostrando di essere un genitore in grado di assicurare alla figlia un modello educativo idoneo a garantire un regolare sviluppo una crescita equilibrata.
Ne consegue che, alla luce di quanto sopra, il regime che meglio corrisponde all'interesse della prole è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale già assiste la minore quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e delle sue necessità; quest'ultima potrà dunque adottare autonomamente le decisioni relative alla prole minore in ambito scolastico e sanitario, tenendo conto della capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia e potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative a rilascio dei documenti validi per l'espatrio della minore.
pagina 3 di 6 Considerato il diritto alla bigenitorialità della minore, va confermato altresì che eventuali frequentazioni tra padre e figlia debbano venire previo accordo con la madre affidataria e alla presenza della stessa, sempre nel rispetto dei bisogni, delle esigenze e della volontà della minore ovvero previa attivazione da parte del padre dei Servizi Sociali competenti.
2. Il mantenimento della minore
Quanto alle statuizione economiche oggetto la gestione, è consolidato orientamento della Suprema
Corte che, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione le condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 23501/2007), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già gli atti.
L'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del resistente considerata la sua irreperibilità non è ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c.
Ritiene pertanto il Tribunale che deve essere confermato l'obbligo in capo al resistente di corrispondere alla ricorrente la somma mensile € 250 mensili, ritenuta da questo Tribunale quale contribuzione minimale indispensabile per il sostentamento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
3. Spese di lite
Quanto alle spese del presente giudizio, in assenza di costituzione da parte resistente, nulla si dispone in ordine le stesse, che resteranno di conseguenza carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. AFFIDA la figlia minore nata il [...] in [...] esclusiva alla madre ai Persona_2 sensi dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso la stessa, disponendo che la madre pagina 4 di 6 adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale. In particolare dispone che la madre possa provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative a rilascio dei documenti validi per l'espatrio della minore, nonché autorizzare autonomamente la partecipazione della figlia minore alle uscite didattiche e alle gite scolastiche con pernottamento;
2. DISPONE che la madre comunichi al padre resistente le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente;
3. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore soltanto secondo le modalità e i tempi stabiliti previo accordo con la madre affidataria ovvero dai Servizi
Sociali territorialmente competenti, cui dovrà attivarsi qualora intendesse ripristinare con serietà e continuità la relazione con la propria figlia, nel rispetto della volontà di quest'ultima;
1. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare mensilmente in favore della ricorrente,
a decorrere dalla data della domanda (maggio 2024), a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della figlia minore, l'importo di euro 250, da pagare in via anticipata entro il 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare)
pagina 5 di 6 che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
2. DICHIARA le spese di lite irrepetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 31/10/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente Raffaella Cimminiello Cesare De Sapia
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