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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 21/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 560/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 560/2024
Oggi 21 gennaio 2025, alle ore 10.46 innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. DE GIROLAMO RAFFAELE oggi sostituito dall'avv. Parte_1
PONZIANI ALESSIA
Per nessuno Controparte_1
Il difensore chiede dichiararsi la contumacia del e si riporta al ricorso. CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 560/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. RAFFAELE DE GIROLAMO Parte_1 C.F._1
(C.F. C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con ultima sede di servizio presso l'Istituto D'arte Liceo Artistico statale “P. Petrocchi” di Pistoia (PT), lamenta la mancata erogazione in suo favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali ha prestato servizio come docente precario alle dipendenze del in forza di Controparte_1 contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Chiede, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato, ad ottenere ed usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui, a decorrere dall'A.S. 2019/2020 e/o da altro A.S., tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015; 2. condannare, pertanto, il al pagamento in favore di Controparte_1 parte ricorrente, tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici effettivamente svolti a partire dall'a.s. 2019/2020, e/o da altro A.S, oltre a quelli nel frattempo maturandi o al rilascio a parte ricorrente della “Carta elettronica” di cui sopra con una provvista della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e altri nelle more maturandi;
3. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Ai sensi del
D.P.R. 30.05.2002, n.115 come modificato dal D.L. 06.07.2011, n. 98 convertito con L. 111/11, ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia rientra nello scaglione fino a €.
5.200,00 e che la parte ricorrente è esonerata dal versamento del contributo unificato per ragioni reddituali come da allegata
(sub 10) autocertificazione.”.
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio e va dunque dichiarato contumace.
Svolta istruttoria solo documentale, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con dispositivo e contestuale motivazione pubblicamente letti, in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, nella specie, la ricorrente ha allegato e documentato di aver svolto attività di docenza nell'anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 in virtù di contratto fino al termine delle attività didattiche (cfr. docc. 1 e 2 Contratti di lavoro e contratto in corso - ricorso), nonché di essere attualmente interno al sistema delle docenze scolastiche come comprovato dalla documentazione prodotta con la nota di deposito del 15.1.2025 (nella specie, contratto di lavoro per l'a.s.
2024/25).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, relativamente agli anni scolastici dianzi indicati.
Posto, poi, che l'amministrazione convenuta – scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio – ha omesso di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per gli anni scolastici sopra indicati, per complessivi euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta;
tali spese sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 1.100 fino a
5.200) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate;
unica udienza), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali). Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 50% le spese di lite liquidate attesa la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del predetto la somma di euro 2.500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della metà delle spese di lite che liquida in euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
- compensa per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 560/2024
Oggi 21 gennaio 2025, alle ore 10.46 innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. DE GIROLAMO RAFFAELE oggi sostituito dall'avv. Parte_1
PONZIANI ALESSIA
Per nessuno Controparte_1
Il difensore chiede dichiararsi la contumacia del e si riporta al ricorso. CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 560/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. RAFFAELE DE GIROLAMO Parte_1 C.F._1
(C.F. C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con ultima sede di servizio presso l'Istituto D'arte Liceo Artistico statale “P. Petrocchi” di Pistoia (PT), lamenta la mancata erogazione in suo favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali ha prestato servizio come docente precario alle dipendenze del in forza di Controparte_1 contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Chiede, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato, ad ottenere ed usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui, a decorrere dall'A.S. 2019/2020 e/o da altro A.S., tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015; 2. condannare, pertanto, il al pagamento in favore di Controparte_1 parte ricorrente, tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici effettivamente svolti a partire dall'a.s. 2019/2020, e/o da altro A.S, oltre a quelli nel frattempo maturandi o al rilascio a parte ricorrente della “Carta elettronica” di cui sopra con una provvista della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e altri nelle more maturandi;
3. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Ai sensi del
D.P.R. 30.05.2002, n.115 come modificato dal D.L. 06.07.2011, n. 98 convertito con L. 111/11, ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia rientra nello scaglione fino a €.
5.200,00 e che la parte ricorrente è esonerata dal versamento del contributo unificato per ragioni reddituali come da allegata
(sub 10) autocertificazione.”.
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio e va dunque dichiarato contumace.
Svolta istruttoria solo documentale, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con dispositivo e contestuale motivazione pubblicamente letti, in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, nella specie, la ricorrente ha allegato e documentato di aver svolto attività di docenza nell'anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 in virtù di contratto fino al termine delle attività didattiche (cfr. docc. 1 e 2 Contratti di lavoro e contratto in corso - ricorso), nonché di essere attualmente interno al sistema delle docenze scolastiche come comprovato dalla documentazione prodotta con la nota di deposito del 15.1.2025 (nella specie, contratto di lavoro per l'a.s.
2024/25).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, relativamente agli anni scolastici dianzi indicati.
Posto, poi, che l'amministrazione convenuta – scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio – ha omesso di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per gli anni scolastici sopra indicati, per complessivi euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta;
tali spese sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 1.100 fino a
5.200) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate;
unica udienza), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali). Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 50% le spese di lite liquidate attesa la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del predetto la somma di euro 2.500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della metà delle spese di lite che liquida in euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
- compensa per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo