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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/04/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 436/2024, avente ad oggetto: “RICORSO PER IL VERSAMENTO
DIRETTO DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI MANTENIMENTO”, promosso da:
(C.F.: ), nata ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Olbia, Via Ludovico Ariosto nr. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Milena Mura (C.F.:
, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Sassari, Via Roma C.F._2
nr. 95;
pagina 1 di 4 ricorrente
nato a [...] il [...], residente in [...]
Elena nr. 20;
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. Ordinare a Movistrade Cogefi Srl, con sede in Alghero Zona Ind San Marco, pec: quale datore di lavoro del sig di versare Email_1 Parte_2 direttamente la somma mensile di € 250,00 mensili, in favore della sig.ra , entro il Parte_1
giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi anno per anno in base agli indici ISTAT, mediante versamento sul conto intestato a , , IBAN: [...]; Parte_1 Controparte_1
B. con vittoria di spese e compensi professionali”.
Nelle proprie difese, parte ricorrente rilevava che:
- con decreto del 3 agosto 2023, l'intestato Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi e che tale provvedimento prevedeva, a carico del la corresponsione di un Persona_1 Pt_2 assegno mensile, a titolo di mantenimento in favore della ricorrente, per l'importo di € 250,00;
- il non adempieva alle condizioni stabilite in sede di omologa della separazione, quindi al Pt_2
versamento del contributo al mantenimento in favore della ricorrente, per cui la medesima richiedeva il pagamento delle somme dovute con comunicazione inoltrata a mezzo raccomandata;
- il prestava attività lavorativa alle dipendenze della Movistrade Cogefi S.r.l., percependo uno Pt_2 stipendio medio mensile di circa € 1.500,00; pagina 2 di 4 - veniva instaurata procedura esecutiva presso il terzo datore di lavoro del definita con Parte_2
Ordinanza di assegnazione somme, notificata il 06 maggio 2024;
- anche il terzo pignorato, datore di lavoro del ometteva di versare alla ricorrente le Parte_2
somme oggetto della procedura esecutiva.
Il nonostante la ritualità della notifica, rimaneva contumace. Pt_2
Il procedimento veniva istruito con produzioni documentali.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 26 marzo 2025, parte ricorrente si richiamava a quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
La causa veniva riferita al Collegio per la decisione nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
*****
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di vista la regolarità della notifica Parte_2
eseguita nei suoi confronti, e la mancata costituzione del medesimo nel presente procedimento.
In rito, la domanda è inammissibile.
Invero, la ricorrente ha agito “per il versamento diretto di somme dovute a titolo di mantenimento”, chiedendo di ordinare a Movistrade Cogefi S.r.l., quale datore di lavoro del resistente, di versare direttamente la somma dovuta alla a titolo di mantenimento, quindi richiamando l'istituto di cui Pt_1
all'art. 156 comma 6 c.c..
Tuttavia, tale norma è stata abrogata dall'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto sui procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023.
Pertanto, l'istituto e la tutela invocati dalla ricorrente non sono applicabili, essendo stato il presente giudizio introdotto il 10 giugno 2024.
Orbene, la riforma c.d. “Cartabia”, con il D. Lgs. 10 ottobre 2022, nr. 149, è intervenuta nella materia de qua, introducendo una norma che consente di richiedere il pagamento diretto dell'assegno da parte del terzo, in caso di inadempimento, senza che sia necessario un provvedimento giudiziario. In particolare,
l'art. 473 bis nr. 37 c.p.c. prevede che “Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui
pagina 3 di 4 è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute. Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle finalità dell'assegno”.
Appare evidente, pertanto, che, nella vigenza della nuova disciplina, sia per gli assegni di mantenimento periodici disposti nei giudizi di separazione, sia per quelli previsti nei giudizi di divorzio (ed ancora, per quelli emessi in favore dei figli nati fuori dal matrimonio), nel caso di inadempimento, la parte a cui spetta il contributo può agire direttamente attraverso la procedura stragiudiziale di cui all'art. 473 bis 37
c.p.c., senza che sia necessario alcun provvedimento giurisdizionale.
Ne discende l'inammissibilità della domanda avanzata dinnanzi a questo Tribunale.
Non occorre pronunciarsi sulle spese di lite, attesa la contumacia del resistente, e la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA la contumacia di Parte_2
DICHIARA inammissibile il ricorso;
NULLA per le spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 436/2024, avente ad oggetto: “RICORSO PER IL VERSAMENTO
DIRETTO DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI MANTENIMENTO”, promosso da:
(C.F.: ), nata ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Olbia, Via Ludovico Ariosto nr. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Milena Mura (C.F.:
, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Sassari, Via Roma C.F._2
nr. 95;
pagina 1 di 4 ricorrente
nato a [...] il [...], residente in [...]
Elena nr. 20;
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. Ordinare a Movistrade Cogefi Srl, con sede in Alghero Zona Ind San Marco, pec: quale datore di lavoro del sig di versare Email_1 Parte_2 direttamente la somma mensile di € 250,00 mensili, in favore della sig.ra , entro il Parte_1
giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi anno per anno in base agli indici ISTAT, mediante versamento sul conto intestato a , , IBAN: [...]; Parte_1 Controparte_1
B. con vittoria di spese e compensi professionali”.
Nelle proprie difese, parte ricorrente rilevava che:
- con decreto del 3 agosto 2023, l'intestato Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi e che tale provvedimento prevedeva, a carico del la corresponsione di un Persona_1 Pt_2 assegno mensile, a titolo di mantenimento in favore della ricorrente, per l'importo di € 250,00;
- il non adempieva alle condizioni stabilite in sede di omologa della separazione, quindi al Pt_2
versamento del contributo al mantenimento in favore della ricorrente, per cui la medesima richiedeva il pagamento delle somme dovute con comunicazione inoltrata a mezzo raccomandata;
- il prestava attività lavorativa alle dipendenze della Movistrade Cogefi S.r.l., percependo uno Pt_2 stipendio medio mensile di circa € 1.500,00; pagina 2 di 4 - veniva instaurata procedura esecutiva presso il terzo datore di lavoro del definita con Parte_2
Ordinanza di assegnazione somme, notificata il 06 maggio 2024;
- anche il terzo pignorato, datore di lavoro del ometteva di versare alla ricorrente le Parte_2
somme oggetto della procedura esecutiva.
Il nonostante la ritualità della notifica, rimaneva contumace. Pt_2
Il procedimento veniva istruito con produzioni documentali.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 26 marzo 2025, parte ricorrente si richiamava a quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
La causa veniva riferita al Collegio per la decisione nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
*****
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di vista la regolarità della notifica Parte_2
eseguita nei suoi confronti, e la mancata costituzione del medesimo nel presente procedimento.
In rito, la domanda è inammissibile.
Invero, la ricorrente ha agito “per il versamento diretto di somme dovute a titolo di mantenimento”, chiedendo di ordinare a Movistrade Cogefi S.r.l., quale datore di lavoro del resistente, di versare direttamente la somma dovuta alla a titolo di mantenimento, quindi richiamando l'istituto di cui Pt_1
all'art. 156 comma 6 c.c..
Tuttavia, tale norma è stata abrogata dall'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto sui procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023.
Pertanto, l'istituto e la tutela invocati dalla ricorrente non sono applicabili, essendo stato il presente giudizio introdotto il 10 giugno 2024.
Orbene, la riforma c.d. “Cartabia”, con il D. Lgs. 10 ottobre 2022, nr. 149, è intervenuta nella materia de qua, introducendo una norma che consente di richiedere il pagamento diretto dell'assegno da parte del terzo, in caso di inadempimento, senza che sia necessario un provvedimento giudiziario. In particolare,
l'art. 473 bis nr. 37 c.p.c. prevede che “Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui
pagina 3 di 4 è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute. Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle finalità dell'assegno”.
Appare evidente, pertanto, che, nella vigenza della nuova disciplina, sia per gli assegni di mantenimento periodici disposti nei giudizi di separazione, sia per quelli previsti nei giudizi di divorzio (ed ancora, per quelli emessi in favore dei figli nati fuori dal matrimonio), nel caso di inadempimento, la parte a cui spetta il contributo può agire direttamente attraverso la procedura stragiudiziale di cui all'art. 473 bis 37
c.p.c., senza che sia necessario alcun provvedimento giurisdizionale.
Ne discende l'inammissibilità della domanda avanzata dinnanzi a questo Tribunale.
Non occorre pronunciarsi sulle spese di lite, attesa la contumacia del resistente, e la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA la contumacia di Parte_2
DICHIARA inammissibile il ricorso;
NULLA per le spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 4 di 4