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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/05/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1921/2023 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Danila Brugnoli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
Parte già ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE
e
, nato a [...] il giorno 1 gennaio 1977, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Susy Malcisi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RESISTENTE
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 20 maggio 2025 parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi e parte resistente nulla ha osservato in contrario.
* * *
Con ricorso presentato il 23 maggio 2023 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1
sentenza di separazione da con il quale aveva celebrato matrimonio in Mali il 22 febbraio CP_1
2015, formulando ulteriori domande con particolare riguardo all'affidamento dei quattro figli minorenni, alla loro collocazione, al loro mantenimento, alle visite paterne e al diritto di percepire, a propria volta, un assegno ai sensi dell'art. 156 c.c.
A fondamento della domanda di separazione, parte ricorrente, facendo riferimento alle circostanze emerse nel corso del procedimento instaurato innanzi al Tribunale per i Minorenni, ha dato allegazione della cessazione del legame di coabitazione dall'anno 2021 e ha dedotto la riconducibilità della crisi coniugale ad episodi domestici disfunzionali a una serena crescita dei figli.
Intervenuto ritualmente il Pubblico Ministero, all'udienza di comparizione delle parti celebrata il 27 settembre 2023 ha confermato la propria volontà di non conciliarsi con il marito. Parte_1
Adottati provvedimenti temporanei e urgenti, si è costituito in giudizio depositando CP_1
comparsa il 30 novembre 2023.
Senza opporsi alla domanda di separazione proposta da controparte e fornendo, tuttavia, una diversa ricostruzione delle cause della crisi matrimoniale, egli ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande avversarie con immediata modifica dei provvedimenti assunti in via incidentale.
Istruito il processo mediante accertamenti tecnici demandati a CTU e con l'acquisizione di relazioni redatte dai competenti Servizi Sociali, all'udienza del 20 maggio 2025 parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi e parte resistente nulla ha osservato in contrario.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha emesso ordinanza di prosecuzione istruttoria e di parziale revisione dei provvedimenti vigenti, ad un tempo trattenendo la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce della cessazione del legame di coabitazione e della conclamata conflittualità tra le parti, non vi è dubbio alcuno in ordine all'attuale irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così, all'intollerabilità della prosecuzione (o, meglio,
del ripristino) della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione del procedimento.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente:
dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in Mali il 22 febbraio 2015.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del procedimento come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 23 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1921/2023 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Danila Brugnoli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
Parte già ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE
e
, nato a [...] il giorno 1 gennaio 1977, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Susy Malcisi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RESISTENTE
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 20 maggio 2025 parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi e parte resistente nulla ha osservato in contrario.
* * *
Con ricorso presentato il 23 maggio 2023 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1
sentenza di separazione da con il quale aveva celebrato matrimonio in Mali il 22 febbraio CP_1
2015, formulando ulteriori domande con particolare riguardo all'affidamento dei quattro figli minorenni, alla loro collocazione, al loro mantenimento, alle visite paterne e al diritto di percepire, a propria volta, un assegno ai sensi dell'art. 156 c.c.
A fondamento della domanda di separazione, parte ricorrente, facendo riferimento alle circostanze emerse nel corso del procedimento instaurato innanzi al Tribunale per i Minorenni, ha dato allegazione della cessazione del legame di coabitazione dall'anno 2021 e ha dedotto la riconducibilità della crisi coniugale ad episodi domestici disfunzionali a una serena crescita dei figli.
Intervenuto ritualmente il Pubblico Ministero, all'udienza di comparizione delle parti celebrata il 27 settembre 2023 ha confermato la propria volontà di non conciliarsi con il marito. Parte_1
Adottati provvedimenti temporanei e urgenti, si è costituito in giudizio depositando CP_1
comparsa il 30 novembre 2023.
Senza opporsi alla domanda di separazione proposta da controparte e fornendo, tuttavia, una diversa ricostruzione delle cause della crisi matrimoniale, egli ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande avversarie con immediata modifica dei provvedimenti assunti in via incidentale.
Istruito il processo mediante accertamenti tecnici demandati a CTU e con l'acquisizione di relazioni redatte dai competenti Servizi Sociali, all'udienza del 20 maggio 2025 parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi e parte resistente nulla ha osservato in contrario.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha emesso ordinanza di prosecuzione istruttoria e di parziale revisione dei provvedimenti vigenti, ad un tempo trattenendo la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce della cessazione del legame di coabitazione e della conclamata conflittualità tra le parti, non vi è dubbio alcuno in ordine all'attuale irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così, all'intollerabilità della prosecuzione (o, meglio,
del ripristino) della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione del procedimento.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente:
dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in Mali il 22 febbraio 2015.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del procedimento come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 23 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto