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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4342 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 53607/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53607/2024 promossa da:
, n. il 12/04/1976 a PAKISTAN ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte
rappresentato e difeso dall'avv. MOCCIA FRANCESCO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA I TRAVERSA FOSSO DEL LUPO 1A 80020
CRISPANO ITALIA come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I
contro
(C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO P.IVA_1
STATO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ha chiesto al Tribunale, Parte_1 dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione resistente sulla richiesta di Visto per ricongiungimento familiare e conseguentemente, di riconoscere il diritto all'unità familiare e conseguentemente ordinare in via cautelare all'Ambasciata d'Italia ad Islamabad di fissare un appuntamento per il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare in favore del figlio minore, , nato in [...] il Persona_1
10.01.2004. Nel merito domandava il rilascio del visto.
L'Amministrazione si è costituita con comparsa, in cui, ribadita la correttezza del proprio, ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, avendo fissato l'appuntamento chiesto.
In fatto Il ricorrente deduceva di essere titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di aver ricevuto in data 30.11.2022 dalla Prefettura di
1 Modena il nulla osta al ricongiungimento familiare per il figlio minore. Contestualmente al rilascio, il nulla osta veniva inviato telematicamente alla competente Rappresentanza
Diplomatica-Consolare di Islamabad. Nel nulla osta veniva indicato che il familiare avrebbe dovuto richiedere il visto d'ingresso entro sei mesi dalla data della comunicazione.
Il Sig. comunicava tempestivamente tali circostanze al figlio, il Parte_1 quale si recava presso l'Ambasciata di Islamabad con la documentazione necessaria per richiedere il visto o almeno la fissazione di un appuntamento per la legalizzazione dei documenti. Tuttavia, solo in data 01.03.2024, a distanza di sedici mesi dal rilascio del nulla osta, il Sig. riusciva a provvedere alla legalizzazione dei Persona_1 documenti in suo possesso, previo regolare pagamento delle somme richieste dall'Ambasciata.
Dopo aver effettuato la legalizzazione dei documenti, il Sig. rimaneva in Persona_1 attesa del rilascio del visto d'ingresso, ma dal mese di marzo 2024 il Sig.
[...] non riceveva alcuna informazione né ulteriore appuntamento per il ritiro Pt_1 del visto. Anche il tentativo di prenotazione tramite il portale https://blsitalypakistan.com/, predisposto dalla medesima Ambasciata e secondo le modalità comunicate sul sito istituzionale, non sortiva alcun esito, risultando l'applicativo bloccato o indicante la non disponibilità di posti. Similmente, il tentativo di contattare gli uffici dell'Ambasciata telefonicamente al numero +92 (0) 3008548346 risultava inutile.
Stante l'impossibilità di prenotare un appuntamento, il Sig. si Parte_1 rivolgeva ad un legale, il quale inviava in data 03.09.2024 una diffida ad adempiere sia all'Ambasciata Italiana ad Islamabad sia al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, chiedendo l'appuntamento per il rilascio del visto, senza ricevere alcun riscontro.
Il ricorrente lamentava che, a distanza di oltre due anni dal rilascio del nulla osta, il figlio non era riuscito ad ottenere il visto d'ingresso, nonostante avesse provveduto alla legalizzazione dei documenti in data 01.03.2024. Tale inerzia dell'Amministrazione, a suo dire, gli causava seria preoccupazione per la sorte del figlio e lesione del diritto all'integrità familiare. Veniva evidenziata la violazione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo, che per sua natura avrebbe dovuto concludersi entro
180 giorni.
Il Sig. pertanto, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del Parte_1 silenzio-inadempimento serbato dall'Ambasciata e, per l'effetto, ordinarsi al e CP_1 all'Ambasciata la fissazione di un appuntamento per la richiesta e il rilascio del visto, con contestuale condanna al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con comparsa depositata in data 29.01.2025. Nella comparsa, l'Amministrazione resistente eccepiva la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'avvenuta
Pag. 2 di 5 fissazione dell'appuntamento per la legalizzazione dei documenti e la presentazione della domanda di visto in favore dell'interessato presso l'Ambasciata d'Italia ad
Islamabad per il giorno 04.03.2025, come da comunicazione PEC allegata.
In diritto, si devono trattare congiuntamente il cautelare e il merito. Sul cautelare va dichiarata la cessata materia del contendere avendo l'Ambasciata fissato l'appuntamento chiesto
Nel merito va premesso che il ricongiungimento familiare del minore è disciplinato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 286/1998, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Direttiva 2003/86/CE, i cui considerando 9, 10 e 11, insieme all'art. 4, riconoscono il ruolo centrale della famiglia e l'obbligo di salvaguardare l'interesse superiore del minore. Questo principio è ulteriormente evidenziato dall'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 24 novembre 1989, ratificata con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, secondo cui "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente." Inoltre, tale concetto è ribadito nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, che, adeguata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo e in vigore grazie all'art. 6 del trattato di Lisbona dal 1° dicembre 2009, ha valore giuridico pari a quello dei trattati, stabilendo che "l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente" in tutti gli atti relativi ai minori, sia da parte di autorità pubbliche che di istituzioni private. Infine, tale principio è desumibile anche dagli articoli 2 e 30 della Costituzione italiana, applicabile anche agli stranieri, come confermato dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale (n. 199 del 1986; n. 203 del 1997; n. 376 del 2000), e si applica anche nella disciplina interna dell'immigrazione, come disposto dal 3° comma dell'art. 28 del
D.Lgs. n. 286/1998, il quale stabilisce che "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo."
Quanto al procedimento, l'art. 29 TUI stabilisce che il procedimento di ricongiungimento familiare si articola in due fasi: la prima fase avviene presso lo
Sportello Unico per l'Immigrazione, che si occupa di verificare i requisiti oggettivi, quali il titolo di soggiorno, il reddito e l'idoneità abitativa, e di accertare l'assenza di circostanze ostative di ordine pubblico e pubblica sicurezza. La seconda fase si svolge presso la Rappresentanza Consolare presso l'Ambasciata del Paese d'Origine, che verifica i requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, in particolare i legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere (cfr. Cass. n.209/2005;
Cass. n.3234/18)
Esaminate le circostanze di fatto e applicando le richiamate disposizioni di legge, emergono gli elementi necessari e sufficienti per accogliere la domanda di ricongiungimento familiare relativa al figlio minore.
Pag. 3 di 5 Di fatti, il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare da parte della di Modena in data 30.11.2022 in favore del figlio minore, Sig. CP_2 Per_1
consente di ritenere che sono stati soddisfatti i requisiti oggettivi previsti
[...] dalla legge per tale tipologia di ricongiungimento. Il padre richiedente, Sig.
[...]
è titolare di un valido permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo Pt_1 periodo UE. Presumibilmente, in sede di rilascio del nulla osta, è stata accertata la disponibilità di un reddito sufficiente, un alloggio idoneo e l'assenza di elementi ostativi di ordine pubblico o sicurezza a carico del richiedente, condizioni necessarie per il ricongiungimento familiare.
Anche i requisiti soggettivi relativi al rapporto di filiazione sono stati pienamente soddisfatti. Il ricorrente ha fornito la documentazione necessaria a comprovare l'esistenza del rapporto di filiazione con il Sig. In particolare, dalla Persona_1 documentazione depositata risulta provata l'esistenza del rapporto di paternità
(certificato di stato di famiglia, certificato di nascita del familiare da ricongiungere, tutti debitamente tradotti e legalizzati). Tali documenti, come specificato nella sezione "Si offrono in produzione i seguenti documenti" del ricorso e come discusso in precedenza, dimostrano in modo chiaro e inequivocabile il legame di filiazione tra il Sig. e il figlio da ricongiungere. Ulteriore elemento Parte_1 rilevante è la ricevuta di pagamento datata 01/03/2024, rilasciata dall'Ambasciata
d'Italia ad Islamabad e intestata ad per il rilascio del visto e la Persona_1 legalizzazione dei documenti. Tale pagamento attesta l'avvio delle procedure presso la rappresentanza diplomatica per l'ottenimento del visto d'ingresso del figlio. La successiva diffida ad adempiere del 03.09.2024 evidenzia ulteriormente come la documentazione necessaria per il rilascio del visto, inclusa quella comprovante il rapporto di filiazione, fosse già stata presentata per la legalizzazione, presupposto per la formale richiesta del visto. La documentazione fornita dimostra in modo chiaro e inequivocabile l'esistenza del valido rapporto di filiazione tra il richiedente e il figlio da ricongiungere, così come l'assenza di qualsiasi circostanza che possa compromettere il diritto all'unità familiare in relazione a tale legame.
Il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto che trattasi di causa di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 53607/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE IL RICORSO e per l'effetto ACCERTA il diritto del Sig.
[...]
e del figlio al rispetto del diritto all'unità Pt_1 Persona_1 familiare, ai sensi dell'art. 29 e ss. del D.Lgs. 286/98 e dell'art. 8 CEDU.
2. ORDINA al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e per esso all'Ambasciata d'Italia ad Islamabad – Pakistan, il rilascio del visto
Pag. 4 di 5 d'ingresso per ricongiungimento familiare in favore di nato Persona_1
a Gujrat (Pakistan) il 10.01.2004, quale figlio del Sig. Parte_1
3. CONDANNA il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in
Euro 1.600,00 (mille seicento/00) per compenso, oltre accessori di legge
(IVA e CPA) e con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Roma 19/03/2025
Il Giudice
Massimo Marasca
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 53607/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53607/2024 promossa da:
, n. il 12/04/1976 a PAKISTAN ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte
rappresentato e difeso dall'avv. MOCCIA FRANCESCO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA I TRAVERSA FOSSO DEL LUPO 1A 80020
CRISPANO ITALIA come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I
contro
(C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO P.IVA_1
STATO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ha chiesto al Tribunale, Parte_1 dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione resistente sulla richiesta di Visto per ricongiungimento familiare e conseguentemente, di riconoscere il diritto all'unità familiare e conseguentemente ordinare in via cautelare all'Ambasciata d'Italia ad Islamabad di fissare un appuntamento per il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare in favore del figlio minore, , nato in [...] il Persona_1
10.01.2004. Nel merito domandava il rilascio del visto.
L'Amministrazione si è costituita con comparsa, in cui, ribadita la correttezza del proprio, ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, avendo fissato l'appuntamento chiesto.
In fatto Il ricorrente deduceva di essere titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di aver ricevuto in data 30.11.2022 dalla Prefettura di
1 Modena il nulla osta al ricongiungimento familiare per il figlio minore. Contestualmente al rilascio, il nulla osta veniva inviato telematicamente alla competente Rappresentanza
Diplomatica-Consolare di Islamabad. Nel nulla osta veniva indicato che il familiare avrebbe dovuto richiedere il visto d'ingresso entro sei mesi dalla data della comunicazione.
Il Sig. comunicava tempestivamente tali circostanze al figlio, il Parte_1 quale si recava presso l'Ambasciata di Islamabad con la documentazione necessaria per richiedere il visto o almeno la fissazione di un appuntamento per la legalizzazione dei documenti. Tuttavia, solo in data 01.03.2024, a distanza di sedici mesi dal rilascio del nulla osta, il Sig. riusciva a provvedere alla legalizzazione dei Persona_1 documenti in suo possesso, previo regolare pagamento delle somme richieste dall'Ambasciata.
Dopo aver effettuato la legalizzazione dei documenti, il Sig. rimaneva in Persona_1 attesa del rilascio del visto d'ingresso, ma dal mese di marzo 2024 il Sig.
[...] non riceveva alcuna informazione né ulteriore appuntamento per il ritiro Pt_1 del visto. Anche il tentativo di prenotazione tramite il portale https://blsitalypakistan.com/, predisposto dalla medesima Ambasciata e secondo le modalità comunicate sul sito istituzionale, non sortiva alcun esito, risultando l'applicativo bloccato o indicante la non disponibilità di posti. Similmente, il tentativo di contattare gli uffici dell'Ambasciata telefonicamente al numero +92 (0) 3008548346 risultava inutile.
Stante l'impossibilità di prenotare un appuntamento, il Sig. si Parte_1 rivolgeva ad un legale, il quale inviava in data 03.09.2024 una diffida ad adempiere sia all'Ambasciata Italiana ad Islamabad sia al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, chiedendo l'appuntamento per il rilascio del visto, senza ricevere alcun riscontro.
Il ricorrente lamentava che, a distanza di oltre due anni dal rilascio del nulla osta, il figlio non era riuscito ad ottenere il visto d'ingresso, nonostante avesse provveduto alla legalizzazione dei documenti in data 01.03.2024. Tale inerzia dell'Amministrazione, a suo dire, gli causava seria preoccupazione per la sorte del figlio e lesione del diritto all'integrità familiare. Veniva evidenziata la violazione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo, che per sua natura avrebbe dovuto concludersi entro
180 giorni.
Il Sig. pertanto, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del Parte_1 silenzio-inadempimento serbato dall'Ambasciata e, per l'effetto, ordinarsi al e CP_1 all'Ambasciata la fissazione di un appuntamento per la richiesta e il rilascio del visto, con contestuale condanna al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con comparsa depositata in data 29.01.2025. Nella comparsa, l'Amministrazione resistente eccepiva la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'avvenuta
Pag. 2 di 5 fissazione dell'appuntamento per la legalizzazione dei documenti e la presentazione della domanda di visto in favore dell'interessato presso l'Ambasciata d'Italia ad
Islamabad per il giorno 04.03.2025, come da comunicazione PEC allegata.
In diritto, si devono trattare congiuntamente il cautelare e il merito. Sul cautelare va dichiarata la cessata materia del contendere avendo l'Ambasciata fissato l'appuntamento chiesto
Nel merito va premesso che il ricongiungimento familiare del minore è disciplinato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 286/1998, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Direttiva 2003/86/CE, i cui considerando 9, 10 e 11, insieme all'art. 4, riconoscono il ruolo centrale della famiglia e l'obbligo di salvaguardare l'interesse superiore del minore. Questo principio è ulteriormente evidenziato dall'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 24 novembre 1989, ratificata con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, secondo cui "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente." Inoltre, tale concetto è ribadito nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, che, adeguata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo e in vigore grazie all'art. 6 del trattato di Lisbona dal 1° dicembre 2009, ha valore giuridico pari a quello dei trattati, stabilendo che "l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente" in tutti gli atti relativi ai minori, sia da parte di autorità pubbliche che di istituzioni private. Infine, tale principio è desumibile anche dagli articoli 2 e 30 della Costituzione italiana, applicabile anche agli stranieri, come confermato dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale (n. 199 del 1986; n. 203 del 1997; n. 376 del 2000), e si applica anche nella disciplina interna dell'immigrazione, come disposto dal 3° comma dell'art. 28 del
D.Lgs. n. 286/1998, il quale stabilisce che "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo."
Quanto al procedimento, l'art. 29 TUI stabilisce che il procedimento di ricongiungimento familiare si articola in due fasi: la prima fase avviene presso lo
Sportello Unico per l'Immigrazione, che si occupa di verificare i requisiti oggettivi, quali il titolo di soggiorno, il reddito e l'idoneità abitativa, e di accertare l'assenza di circostanze ostative di ordine pubblico e pubblica sicurezza. La seconda fase si svolge presso la Rappresentanza Consolare presso l'Ambasciata del Paese d'Origine, che verifica i requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, in particolare i legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere (cfr. Cass. n.209/2005;
Cass. n.3234/18)
Esaminate le circostanze di fatto e applicando le richiamate disposizioni di legge, emergono gli elementi necessari e sufficienti per accogliere la domanda di ricongiungimento familiare relativa al figlio minore.
Pag. 3 di 5 Di fatti, il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare da parte della di Modena in data 30.11.2022 in favore del figlio minore, Sig. CP_2 Per_1
consente di ritenere che sono stati soddisfatti i requisiti oggettivi previsti
[...] dalla legge per tale tipologia di ricongiungimento. Il padre richiedente, Sig.
[...]
è titolare di un valido permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo Pt_1 periodo UE. Presumibilmente, in sede di rilascio del nulla osta, è stata accertata la disponibilità di un reddito sufficiente, un alloggio idoneo e l'assenza di elementi ostativi di ordine pubblico o sicurezza a carico del richiedente, condizioni necessarie per il ricongiungimento familiare.
Anche i requisiti soggettivi relativi al rapporto di filiazione sono stati pienamente soddisfatti. Il ricorrente ha fornito la documentazione necessaria a comprovare l'esistenza del rapporto di filiazione con il Sig. In particolare, dalla Persona_1 documentazione depositata risulta provata l'esistenza del rapporto di paternità
(certificato di stato di famiglia, certificato di nascita del familiare da ricongiungere, tutti debitamente tradotti e legalizzati). Tali documenti, come specificato nella sezione "Si offrono in produzione i seguenti documenti" del ricorso e come discusso in precedenza, dimostrano in modo chiaro e inequivocabile il legame di filiazione tra il Sig. e il figlio da ricongiungere. Ulteriore elemento Parte_1 rilevante è la ricevuta di pagamento datata 01/03/2024, rilasciata dall'Ambasciata
d'Italia ad Islamabad e intestata ad per il rilascio del visto e la Persona_1 legalizzazione dei documenti. Tale pagamento attesta l'avvio delle procedure presso la rappresentanza diplomatica per l'ottenimento del visto d'ingresso del figlio. La successiva diffida ad adempiere del 03.09.2024 evidenzia ulteriormente come la documentazione necessaria per il rilascio del visto, inclusa quella comprovante il rapporto di filiazione, fosse già stata presentata per la legalizzazione, presupposto per la formale richiesta del visto. La documentazione fornita dimostra in modo chiaro e inequivocabile l'esistenza del valido rapporto di filiazione tra il richiedente e il figlio da ricongiungere, così come l'assenza di qualsiasi circostanza che possa compromettere il diritto all'unità familiare in relazione a tale legame.
Il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto che trattasi di causa di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 53607/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE IL RICORSO e per l'effetto ACCERTA il diritto del Sig.
[...]
e del figlio al rispetto del diritto all'unità Pt_1 Persona_1 familiare, ai sensi dell'art. 29 e ss. del D.Lgs. 286/98 e dell'art. 8 CEDU.
2. ORDINA al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e per esso all'Ambasciata d'Italia ad Islamabad – Pakistan, il rilascio del visto
Pag. 4 di 5 d'ingresso per ricongiungimento familiare in favore di nato Persona_1
a Gujrat (Pakistan) il 10.01.2004, quale figlio del Sig. Parte_1
3. CONDANNA il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in
Euro 1.600,00 (mille seicento/00) per compenso, oltre accessori di legge
(IVA e CPA) e con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Roma 19/03/2025
Il Giudice
Massimo Marasca
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