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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 02/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Como
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1805/2024
Il Giudice dr. Agostino Abate,
tra
Parte_1
Contro
CP_1
a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Per economia espositiva si considerano qui riportate le esposizioni dei fatti e le argomentazioni in diritto delle parti.
I punti su cui decidere sono:
- il comportamento della resistente integra gli estremi dello spoglio?
- esiste un diritto del a imporre il comportamento deciso alla resistente? Parte_1
È accertato, per comune ammissione, che l'intralcio al godimento dello spazio comune consiste nell'occupazione dello stesso con oggetti non fissati e di dimensioni ridotte.
Parte ricorrente non ha dimostrato in che modo ciò, al di là della violazione eventuale di obblighi regolamentati, impedisca in modo apprezzabile il godimento di quella parte comune ai restanti condomini.
Pagina 1 In realtà è palese che la presente azione non è diretta a ripristinare la natura di spazio comune in quella zona, di fatto mai contestata, quanto piuttosto a rimuovere qualsiasi ostacolo o resistenza all'effettuazione dei lavori condominiali deliberati.
Ciò indebolisce in modo rilevante la domanda, che per essere accolta deve integrare gli estremi rigidi e tassativi dell'azione di spoglio violento.
Se quindi il diritto all'uso condominiale di quella parte comune, da parte dell'Amministrazione, in nome dei restanti condomini, consiste nel diritto a eseguire su quella parte comune lavori straordinari, è doveroso valutare la tesi della resistente che indica in tali opere una spoliazione irreversibile a suo danno.
In udienza l'amministratore ha dichiarato: CP_2
“corrisponde al vero che all'esito dei lavori lo scalino attuale, già barriera architettonica, salirebbe di quota come indicato nella costituzione;
di esserne consapevole ma di ritenersi
vincolato dalla delibera assembleare.”
Tale affermazione è dirimente ai fine della decisione.
L'esistenza delle barriere architettoniche in un contesto di spazi comuni, ammessa già per l'esistente, è una discriminazione illegale di uno o più condomini rispetto al pari diritto di godimento dello spazio comune, e all'obbligo per il condominio a garantirlo.
Pretendere di aggravare tale discriminazione è inaccettabile e palesemente in violazione di legge e non può essere posto alla base della rivendicazione di qualsiasi azione dinnanzi all'A.G. .
Va poi rilevato che parte ricorrente ha ammesso di non aver voluto sottoporre all'assemblea condominiale proposte risolutive della controversia che prevedevano modalità diverse dei lavori.
Ciò dimostra la volontà di prevaricare sul diritto della resistente quantomeno a resistere per non subire un aggravamento della discriminazione, che già ora subisce per la presenza della barriera architettonica.
Pagina 2 Non sussiste lo spoglio denunziato e il diritto qui vantato, in quanto lesivo di un superiore diritto di controparte, non ha forza operativa.
Il ricorso va respinto con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Pqm
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della resistente che liquinda in euro 2.500, più la maggiorazione forfettaria del 15% più spese documentate e oneri di legge.
Como, 31 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Agostino Abate
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