Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 aprile 1976 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 aprile 1976 |
Commentari • 8
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1899 del 28https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 28/01/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1899 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente – Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere – Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere – Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere – Dott. TADDEI Margherita – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13877/2015 proposto da: C.R., rappresentato e difeso dall'avv. Gioacchino Fabio Bifulco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Montesanto n. 52, (studio Baccari); – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in …
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Giurisprudenza • 135
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- fase prenegoziale·
- azione ex art. 2932 c.c·
- alloggio edificato ai sensi della l. n. 52 del 1976 e destinato alle forze di polizia·
- giurisdizione amministrativa·
- fondamento·
- preteso diritto ad acquistare l'immobile "ex lege" n. 560 del 1993·
- edilizia popolare ed economica·
- competenza e giurisdizione
Versioni del testo
- Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato in attivita' di servizio. Tali alloggi rimangono di proprieta' dello Stato.
Il programma e la localizzazione degli interventi - da realizzare su aree destinate dai comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica e, ove possibile, integrati nei progetti redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 - sono predisposti dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato per l'edilizia residenziale.
I canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri interessati e il comitato per l'edilizia residenziale.
Gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo indicato al primo comma del presente articolo e a provvedere a tutte le operazioni relative alla acquisizione delle aree e all'appalto delle opere da realizzare, comprese le opere di urbanizzazione.
Per l'acquisizione delle aree e la esecuzione delle opere di urbanizzazione si procedera', ove necessario, previa delega dei comuni interessati. - Art. 2.
Per far fronte alla spesa occorrente per il finanziamento del programma di cui all'articolo 1 sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 15 miliardi nell'anno 1976, di lire 25 miliardi nell'anno 1977, di lire 50 miliardi nell'anno 1978 e di lire 35 miliardi nell'anno 1979. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1979, sara' stabilita la quota parte degli stanziamenti che sara' coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalita' che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.
I finanziamenti di cui al presente articolo affluiranno ad apposito conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti da istituire ai sensi dell' articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 . - Art. 3.
L'assegnazione degli alloggi in locazione e' demandata alla commissione provinciale prevista dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406 , modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1961, n. 906 , integrata dal comandante della legione del Corpo delle guardie di finanza o da un suo rappresentante nonche' da un rappresentante del comandante del Corpo degli agenti di custodia e da un rappresentante del comandante del Corpo forestale dello Stato.
La commissione prevista dal comma precedente verra' integrata, secondo le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste, con rappresentanti del personale civile e militare in attivita' di servizio della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.