Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/04/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 16/04/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 520 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. G.le Pasqua in sostituzione dell'Avv. SOLLENA
GASPARE che insiste in ricorso e nelle note autorizzate, discute la causa e chiede la decisione
Per l' è presente l'Avv. C. de Luca in sostituzione dell'Avv. Mineo che discute la causa CP_1
riportandosi alla memoria di costituzione e successive difese
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 16/04/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 520/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sollena Gaspare giusta procura in atti;
Parte_1
- opponente contro in persona del legale rappr.te p.tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Mineo. opposto
Con ricorso depositato il 16.02.2024 innanzi all'intestato Tribunale, l'istante proponeva opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002597776 e n. OI-002597779 notificate il 24.01.2024 con cui l' ordinava alla sig.ra il pagamento della somma di €. CP_1 Pt_1
4.432,74 e di € 3.372,08 oltre spese a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno di imposta 2020 e 2021; eccepiva “ la mancata notifica degli atti di accertamento, n. prot. n. 7600.15/02/202023.0034279 del CP_1
15.2.2023 e 7600.15/02/2023.0034281 pari data con i è sato contestato la vioazione ex CP_1 art. 2 comma 1 bis D.L. 463/83, la violazione dell'art. 14 L.689/81”. Insisteva per l'accoglimento del ricorso. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che assumeva la legittimità dell'operato dell'istituto previdenziale, contestava le difese avversarie e ne eccepiva l'infondatezza ed assumeva la non applicabilità alla fattispecie dell'art. 14 “che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 (per una fattispecie analoga cfr., Cass. 14 marzo 2008, n. 7042)” e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti dalle parti, autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza odierna la causa viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della Decisione
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 6 d.lgs.
150/11 e art. 22 l. 689/1981.
L'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv, con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638) con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al co.1 (previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153), per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Tale comma risulta così modificato, nell'ambito della depenalizzazione operata ex art. 2 co. 2 L. n. 67/2014, ex art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che prevede “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689”.
Nel caso che ci occupa, l'istante denuncia la violazione dell'art.14 L. 689/81, e, conseguentemente,
l'opposizione va accolta con assorbimento di ogni altra questione.
Giova, a tal fine, riportare e richiamare quanto statuito, con provvedimenti resi dal Trib. di Catania dell'08.03.2023 n. 904/2023; Trib. di Catania n. 811/23 nonchè, sentenza n. 1080/2023 emessa il 20.3.2023; n. 811/2023 emessa in data 3.3.2023 nel proc. n. 12152/2022 R.G.; id. n.
888/2023 emessa il giorno 8.3.2023 nel proc. n. 7178/2022 e che si riportano, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. trattando di vicende identiche al caso oggetto del presente ricorso.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
A norma, poi, dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019,
n.28210). Nel caso di specie, il termine può essere individuato all'epoca della di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario. Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi che scadevano al più nel dicembre del 2016 deve rilevarsi che la contestazione della violazione sono state emesse il 24.2.2018, con evidente violazione del termine di 90 giorni prescritto, già alla data della mera emissione della contestazione. In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all' , per procedere alle attività propedeutiche alla Pt_2 rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso temporale, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”
(cfr. sent. Trib. di Catania n. 812/23 dott. Fiorentino) .
Nella fattispecie che ci occupa i contributi sono relativi all'anno 2020 e 2021, violazione facilmente rilevata d'ufficio dall'istituto nell'ambito dei suoi poteri di verifica e controllo, né sul punto l' ha fornito elementi di segno contrario atti a dimostrare oggettive difficoltà CP_1 ad accertare le omissioni compiute dall'opponente, né ha fornito la prova di pendenza di un eventuale procedimento penale, né della data di ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria.
Si osserva che anche nel caso che i occupa, il richiamato il termine di cui alla citata norma relativamente alla scadenza dei pagamenti dei contributi per gli anni 20 e 2021, alla data di notifica dell'atto di accertamento del 22.3.2023 è decorso e, pertanto, ai sensi dell'art. 14 legge citata l'obbligazione deve ritenersi estinta.
Peraltro, deve ritenersi perfettamente applicabile, alla fattispecie, il termine di cui al richiamato art. 14 atteso che il D.L.48/2023, all'art.23 co. 2, stabilisce che per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione, in deroga all'articolo 14 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, allungando il
CP_ termine a disposizione dell' per la notifica, elevati dai 90 giorni inizialmente previsti a ben più di due anni.
In tal senso si è, pure, espressa la Corte di Appello di Catania con recente pronuncia (cfr. sentenza del 24.10.2024) che ha richiamato la S.C. secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo.
Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Sez. 2, n. 12830/2006, e la successiva Sez. 2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez. 2, n. 3043/2009 anch'essa in termini)” (conf. Cass. ord.
27702/2019, n. 3043/2009 e n. 27405/2019). Il giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere conto “… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…” possa essere “… tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi” (cfr. Cass. n.
9022/2023, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria)”.
Il Supremo Collegio ha ribadito i principi richiamati con recente pronuncia ed ha ritenuto che
“… che l'art. 6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le
“sanzioni amministrative previste dal presente decreto” debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare “gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr., ex multis, Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del
2024);( ...) n altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma
4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l' “esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.)”, ( cfr. Cass.n.8079/2025) .
Alla luce delle superiori considerazione ed assorbita ogni altra questione il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/22 in ragione delle questioni giuridiche trattate, del valore della causa e dall'attività difensiva svolta dalle parti da distrarsi in favore dell'Avv. Gaspare Sollena
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione -Accoglie il ricorso ed annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-002597776 e n. OI-002597779 notificate il 24.01.2024;
CP_
-Condanna l' in persona del legale rappresentante p. tempore al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente e che liquida complessivamente in €. 2.697,00, oltre esborsi oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Gaspare Sollena
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 16.4.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Bologna