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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1194/2023 R.G. promosso da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigia Tiziana Lauricella come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dagli avv. Dario Seminara e Lisa Gagliano come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 11.4.2025, in assenza delle parti, la Corte poneva la causa in decisione, senza l'assegnazione dei termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato in data 25.9.2023, l Parte_2
proponeva appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania a definizione
[...]
del procedimento ex art.702 bis e depositata il 25.7.2023 con la quale l veniva condannata Pt_1
al pagamento in favore di dei danni patrimoniali per euro 12.059,95 e non patrimoniali CP_1
per euro 64.116,50 oltre accessori e spese di causa.
1 Si costituiva per eccepire l'infondatezza dell'appello proposto chiedendone il CP_1
rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 4.4.2025 nessuna delle parti compariva e il collegio rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Nonostante la regolare comunicazione della predetta ordinanza, nessuna delle parti compariva alla successiva udienza del 11.4.2025.
Ne consegue che, in applicazione della disciplina dettata dal codice di procedura civile nel caso di inattività delle parti nel corso del giudizio, contenuta negli artt. 309 e 181 c.p.c., disciplina applicabile anche al giudizio di appello per il richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado, se non incompatibili, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata la estinzione del processo.
Infatti trattasi di giudizio incardinato in primo grado dopo il 25 giugno 2008, data a partire dalla quale trova applicazione la novella introdotta dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 133 del 2008.
Va infine precisato che la pronuncia in materia di estinzione dell'appello nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello spetta al collegio ed ha natura formale di sentenza (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 17/05/2007, n. 11434 che richiama Cass. n. 5610 del 2001; n. 12537 del
2003; n. 11594 del 2005; Cass. n. 12636 del 2004 e n. 2851 del 2004).
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, così statuisce nel procedimento R.G. n. 1194/2023: dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 11/04/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1194/2023 R.G. promosso da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigia Tiziana Lauricella come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dagli avv. Dario Seminara e Lisa Gagliano come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 11.4.2025, in assenza delle parti, la Corte poneva la causa in decisione, senza l'assegnazione dei termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato in data 25.9.2023, l Parte_2
proponeva appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania a definizione
[...]
del procedimento ex art.702 bis e depositata il 25.7.2023 con la quale l veniva condannata Pt_1
al pagamento in favore di dei danni patrimoniali per euro 12.059,95 e non patrimoniali CP_1
per euro 64.116,50 oltre accessori e spese di causa.
1 Si costituiva per eccepire l'infondatezza dell'appello proposto chiedendone il CP_1
rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 4.4.2025 nessuna delle parti compariva e il collegio rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Nonostante la regolare comunicazione della predetta ordinanza, nessuna delle parti compariva alla successiva udienza del 11.4.2025.
Ne consegue che, in applicazione della disciplina dettata dal codice di procedura civile nel caso di inattività delle parti nel corso del giudizio, contenuta negli artt. 309 e 181 c.p.c., disciplina applicabile anche al giudizio di appello per il richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado, se non incompatibili, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata la estinzione del processo.
Infatti trattasi di giudizio incardinato in primo grado dopo il 25 giugno 2008, data a partire dalla quale trova applicazione la novella introdotta dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 133 del 2008.
Va infine precisato che la pronuncia in materia di estinzione dell'appello nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello spetta al collegio ed ha natura formale di sentenza (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 17/05/2007, n. 11434 che richiama Cass. n. 5610 del 2001; n. 12537 del
2003; n. 11594 del 2005; Cass. n. 12636 del 2004 e n. 2851 del 2004).
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, così statuisce nel procedimento R.G. n. 1194/2023: dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 11/04/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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