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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. AN Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2543/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Messeri Ciro Parte_1
Gianfranco);
E
nata in [...] il [...] (con l'avv. Messeri Maria Controparte_1
Grazia);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
13/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in AN
EP AT (PA) il 19/06/2014 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
13/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 25/03/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni relative all'affidamento condiviso dei 2 figli minori e al collocamento prevalente presso la madre con l'obbligo a carico del Sig. di versare un assegno mensile di € 200,00 quale contributo al Parte_1 mantenimento dei tre figli, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat come concordato in sede di separazione (AN, il primo genito, nelle more del procedimento è ormai divenuto maggiorenne);
2) in merito al regime degli incontri padre-figli, i ricorrenti convengono che venga recepito quanto già riportato nel ricorso per la separazione omologata dal Tribunale di Palermo con decreto del 25/03/2022, così come trasfuso nel piano genitoriale che si allega al presente atto;
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere diritto al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e di avere regolato qualsiasi rapporto di natura patrimoniale nascente dal matrimonio;
4) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio;
5) i coniugi autorizzano l'ufficiale dello stato civile ad annotare a margine dell'atto di matrimonio, contratto in data 19/06/2014 in AN EP AT (PA), il presente divorzio;
6) i coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, convengono di dare esecuzione immediata ai patti ivi convenuti e sopra elencati.” (cfr. ricorso congiunto);
7) dare atto che le condizioni stabilite tra le parti, per lo scioglimento del matrimonio, sono quelle stesse pattuite per la loro separazione come riportate nel ricorso introduttivo (vedi note di trattazione scritta).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in AN EP AT (PA), in data 19/06/2014, da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
nata in [...] il [...], iscritto nei registri dello Controparte_1
Stato civile di detto Comune al n. 9, parte I, dell'anno 2014, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 13/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. AN Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. AN Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2543/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Messeri Ciro Parte_1
Gianfranco);
E
nata in [...] il [...] (con l'avv. Messeri Maria Controparte_1
Grazia);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
13/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in AN
EP AT (PA) il 19/06/2014 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
13/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 25/03/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni relative all'affidamento condiviso dei 2 figli minori e al collocamento prevalente presso la madre con l'obbligo a carico del Sig. di versare un assegno mensile di € 200,00 quale contributo al Parte_1 mantenimento dei tre figli, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat come concordato in sede di separazione (AN, il primo genito, nelle more del procedimento è ormai divenuto maggiorenne);
2) in merito al regime degli incontri padre-figli, i ricorrenti convengono che venga recepito quanto già riportato nel ricorso per la separazione omologata dal Tribunale di Palermo con decreto del 25/03/2022, così come trasfuso nel piano genitoriale che si allega al presente atto;
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere diritto al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e di avere regolato qualsiasi rapporto di natura patrimoniale nascente dal matrimonio;
4) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio;
5) i coniugi autorizzano l'ufficiale dello stato civile ad annotare a margine dell'atto di matrimonio, contratto in data 19/06/2014 in AN EP AT (PA), il presente divorzio;
6) i coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, convengono di dare esecuzione immediata ai patti ivi convenuti e sopra elencati.” (cfr. ricorso congiunto);
7) dare atto che le condizioni stabilite tra le parti, per lo scioglimento del matrimonio, sono quelle stesse pattuite per la loro separazione come riportate nel ricorso introduttivo (vedi note di trattazione scritta).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in AN EP AT (PA), in data 19/06/2014, da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
nata in [...] il [...], iscritto nei registri dello Controparte_1
Stato civile di detto Comune al n. 9, parte I, dell'anno 2014, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 13/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. AN Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.