Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2009, n. 12265
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Sentenza 27 maggio 2009

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Il giudice civile, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ha la facoltà di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale. (La S.C., in ossequio a detto principio, ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, la quale, nell'accogliere solo parzialmente la richiesta di risarcimento dei danni patiti dal gestore di una discoteca in seguito al sequestro penale della stessa operato dalla polizia giudiziaria nell'ambito di un indagine terminata con archiviazione in relazione all'ipotesi contravvenzionale di mancato possesso del certificato prevenzione incendi, aveva osservato che, ai fini dell'esclusione dell'ipotesi di violazione dolosa o colposa dei doveri di ufficio da parte delle forze dell'ordine procedenti al sequestro e, quindi, del rigetto della richiesta risarcitoria, è sufficiente che la notizia di reato in virtù della quale si sia proceduto appaia, come nella specie, plausibile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2009, n. 12265
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12265
    Data del deposito : 27 maggio 2009

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