Sentenza 27 maggio 2009
Massime • 1
Il giudice civile, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ha la facoltà di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale. (La S.C., in ossequio a detto principio, ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, la quale, nell'accogliere solo parzialmente la richiesta di risarcimento dei danni patiti dal gestore di una discoteca in seguito al sequestro penale della stessa operato dalla polizia giudiziaria nell'ambito di un indagine terminata con archiviazione in relazione all'ipotesi contravvenzionale di mancato possesso del certificato prevenzione incendi, aveva osservato che, ai fini dell'esclusione dell'ipotesi di violazione dolosa o colposa dei doveri di ufficio da parte delle forze dell'ordine procedenti al sequestro e, quindi, del rigetto della richiesta risarcitoria, è sufficiente che la notizia di reato in virtù della quale si sia proceduto appaia, come nella specie, plausibile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2009, n. 12265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12265 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo - Presidente -
Dott. FEDERICO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8835/2005 proposto da:
ER OS MTTSCR52A17F5960, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato SANTARONI MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato DI MEGLIO Giuseppe in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
e contro
MINISTERO INTERNO, NT STEFANO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 884/2004 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, Sezione Quarta Civile, emessa il 03/12/03, depositata l'11/03/2004;
R.G.N. 1280/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/04/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 22-23/1/98 RA AR, premesso che il 23.8.93 la Questura di Napoli aveva sottoposto a sequestro la discoteca "Castello Aragonese" in Ischia, di cui era titolare, avendo perso validità il certificato prevenzione incendi per modifiche apportate alla struttura ed essendo rimasto privo il locale dei requisiti d'agibilità, e che il 28.8.93 il Gip della Pretura di Napoli aveva rifiutato la convalida di detto sequestro, disponendo l'archiviazione del procedimento il 14.10.93, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli sia il Ministero dell'Interno che l'Isp. LE Stefano, che aveva materialmente effettuato il sequestro, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni nella misura di L.
1.000.000.000 o in quell'altra ritenuta di giustizia.
I convenuti contestavano la fondatezza della domanda. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, rigettata la domanda proposta nei confronti del LE, condannava il Ministero a corrispondere al RA la somma di L. 25.000.000, con interessi dalla decisione al soddisfo.
Avverso tale sentenza proponeva appello il RA: sia il LE che il Ministero resistevano al gravame ed il secondo proponeva anche appello incidentale.
Con sentenza depositata l'11.3.04 la Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, rigettava la domanda avanzata dal RA nei confronti del Ministero dell'Interno.
Avverso detta sentenza ha ora proposto ricorso per cassazione il RA con due motivi, mentre non hanno svolto alcuna attività difensiva gli intimati Ministero dell'Interno e LE. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 74 c.p.p., la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5, per violazione di legge, insufficiente motivazione ed illogicità manifesta.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c., insufficiente motivazione, omesso esame di questioni essenziali e nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n.
5. I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, non sono fondati.
Va innanzitutto rilevato che nel caso di specie non si ravvisa alcuna violazione, nella sentenza impugnata, della richiamata disposizione dell'art. 74 c.p.p., ne' il ricorrente ha spiegato in alcun modo come la Corte di merito sarebbe incorsa nella suddetta violazione. Infatti, la norma in questione stabilisce il principio della legittimazione all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art.185 c.p., a favore del soggetto al quale il reato ha cagionato danno ovvero dei suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile, e non si vede alcuna ragione per la quale tale norma debba essere presa in considerazione, nel caso di cui trattasi, sotto il profilo della sua erronea applicazione. Nè può sostenersi che la decisione del Gip che non ha convalidato il sequestro penale effettuato dall'ufficiale di p.g. LE e la successiva archiviazione del procedimento penale in danno dell'odierno ricorrente costituiscano decisioni vincolanti per il giudice civile, atteso che pacificamente il giudice civile, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ha la facoltà di accertare in via autonoma, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale (v. Cass. N. 11483/04). Alla stregua di tale principio, si rileva che la Corte di merito ha correttamente accertato, sulla scorta degli atti prodotti, e con motivazione assolutamente coerente ed adeguata che ha tenuto conto di ogni aspetto del caso in esame, l'esistenza sia delle modifiche strutturali apportate al locale in questione (realizzazione, in particolare, di una scala dinanzi ad una delle uscite di sicurezza) che dell'omessa richiesta di verifica circa le condizioni di stabilità e sicurezza prescritte dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 80 (T.U.L.P.S.), nonché della mancanza del certificato di prevenzione contro gli incendi.
Giustamente la Corte di merito ha anche evidenziato come sia obbligo specifico della polizia giudiziaria, a norma dell'art. 55 c.p.p., prendere notizia dei reati anche di propria iniziativa ed impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, e come per tale intervento non sia necessaria l'assoluta certezza dell'esistenza del reato, bastando all'uopo il riscontro di elementi tali da farla ritenere almeno plausibile.
Di qui la conclusione, che non può che condividersi, di ritenere il comportamento del LE, nel sottoporre a sequestro la discoteca, come assolutamente conforme ai suoi doveri d'ufficio, con conseguente esclusione a priori di una sua natura dolosa o colposa, da cui discende - quale necessario corollario - la mancanza del presupposto fondamentale per l'affermazione di responsabilità a carico del Ministero dell'Interno.
Ed invero, in difetto di atti oggettivamente contra legem da parte del pubblico ufficiale operante, che anzi si è attenuto scrupolosamente ai suoi doveri d'ufficio, non sussistono assolutamente le condizioni per tale affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 28 Cost.. Il ricorso va, perciò, rigettato, mentre nulla va statuito circa le spese del presente giudizio di Cassazione, stante la mancata costituzione in giudizio degli intimati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla da statuire circa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2009