Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/05/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile Settore lavoro / previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc.n. 191 / 2024 rg sul ricorso depositato il 12/01/2024 proposto da difeso da avv.DE VITO MARIA EMANUELA Parte_1 nei confronti di ( contumace ) Controparte_1 viste le note di trattazione scritta di parte ricorrente,
così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento alla parte ricorrente delle somme maturate come meglio indicate in motivazione e dunque alla somma di € 2.108,66 euro.
Alla predetta somma vanno aggiunti la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo. Cont Condanna l' al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1400,00 euro per compensi professionali , oltre spese forfettarie al 15 % nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato dovuto, con distrazione in favore della procuratrice della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
condannare l' in persona del rappresentante legale pro tempore a Controparte_1 corrispondere al ricorrente per le causali di cui sopra (art. 31 CCNL 16-18, art. 43 CCNL 19-21, art. 36 Cost., art. 2126 c.c., e subordinatamente art. 2041 c.c.), e per il periodo sino al 31 dicembre 2022, la somma di € 2.108,66 o altra ritenuta di giustizia, oltre interessi legali con decorrenza da ogni scadenza retributiva, e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto corrispondersi la singola retribuzione, alla data di deposito del presente, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del D.Lgs. 231/02) sulla somma di € 2.108,66 dalla data del deposito del presente e sino al soddisfo. Con rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde
Cont L restava contumace .
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è fondato
La domanda concerne la pretesa al compenso per il tempo necessario ad indossare e svestire la divisa da parte di personale appartenente al comparto Sanità pubblica.
Nel caso di specie si tratta di infermiere professionale. Sostiene parte ricorrente che l'attività di vestizione e svestizione della divisa determinava una prestazione per orario superiore a quello contrattuale , pari a 15 minuti per fase.
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MERITO
La giurisprudenza di legittimità (si segnala Cass 11755/16) aveva affermato :
< Criteri che riecheggiano, invero, nella stessa giurisprudenza comunitaria quando in essa si afferma che, per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com. eur., 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.) Tale orientamento (come osserva la citata CaSS. n. 19358/2010) consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fasepreparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art. 2104 cod. civ., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria."
In definitiva il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da una etero direzione. In difetto di direttive specifiche in tal senso l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo. (cfr. Cass.
7.6.2012 n. 9215).>.
Negli stessi termini anche Cass 23084/16 e n.23126 del 2016.
Altresì <questa corte ha gi deciso sull della presente controversia pronunciando il seguente principio di diritto: materia orario lavoro nell dell infermieristica nel silenzio contrattazione collettiva specie c.c.n.l. comparto sanit pubblica del aprile tempo vestizione-svestizione d diritto alla retribuzione al l rapporto sinallagmatico trattandosi obbligo imposto dalle superiori esigenze sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione servizio pubblico stessa incolumit personale addetto n.12935 cass.27799> cosi Cass. 3901/18; v anche Cass n.27799/17. .
9417 Anno 2018 e n. 12935 del 2018 sul diritto alla retribuzione tempo divisa ove non vi sia discrezionalità in capo al dipendente nella scelta dei tempi e luoghi per indossare e dismettere la divisa .
Ancor più di recente si è affermato questa Corte (v. Cass. 11 febbraio 2019, n. 3901; Cass. 24 maggio 2018, n. 12935; Cass. 22 novembre 2017, n. 27799) nei quali si è affermato che: - le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria;
- trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente CP_1 autorizzate da parte dell stessa;
- per il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, anche CP_1 nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto;
6.1. tali affermazioni non si pongono in contrasto con il principio di cui a Cass. 7 giugno 2012, n. 9215, secondo cui, nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ('tempo-tuta') costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo
(principio ribadito anche da Cass., Sez. Un., 16 maggio 2013, n. 11828);
6.2. ed infatti il più recente orientamento rappresenta uno sviluppo del precedente indirizzo (del tutto in linea con il principio) ed una integrazione della relativa ricostruzione, ponendo l'accento sulla funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti - quando gli stessi siano
2 diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento -
o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (si vedano anche Cass. 28 marzo 2018, n. 7738 e Cass. 26 gennaio 2016, n. 1352);
6.3. pur con definizioni non sempre coincidenti, essendosi fatto riferimento, in alcuni casi al concetto di
'eterodirezione implicita', in altri all'obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, discendente dall'interesse all'igiene pubblica, in altri ancora all'esistenza di 'autorizzazione implicita', l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, dunque, saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno;
6.4. tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016 cit. alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto);> cosi in motivazione CASS sez lav Ord. Num. 17635 Anno 2019. Ad avviso del decidente occorre dunque verificare se l'attività di vestizione fosse stata oggetto di specifica direttiva del datore o comunque di un obbligo intrinseco alla natura della attività svolta dal lavoratore per cui il turno di servizio dovesse essere svolto interamente in divisa .
La pretesa in questione risulta regolata da regolamento aziendale del 2016 che prevede come eccedenza oraria 15 minuti per ciascuna fase di vestizione e svestizione ma nel contempo prevedendo che i minuti giustificativi devono comunque essere supportati dalla timbratura del cartellino >.
Il conteggio del ricorso è basato su 15 minuti ( v. regolamento ) e decorre da ottobre 2016 fino al dicembre 2022.
Inoltre sosteneva : < 7 ) anche il CCNL 16-18 del 21 maggio 2018 (all.to 3), al suo articolo 27 comma 12 prevedeva un periodo di 15 minuti da considerarsi tempo lavorato per svolgere le operazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne, fatti salvi gli accordi di maggior favore in essere, ed oggi la disposizione è stata confermata dall'art. 43 comma 12 CCNL 19-21 (all.to 11);;>. Cont
La domanda sulla scorta dei dati offerti e delle timbrature , e non essendo costituita l' che aveva l'onere di dar conto del pagamento dei tempi a titolo di quanto rivendicato dalla parte ricorrente , va accolta.
INDEBITO ARRICCHIMENTO Resta dunque assorbita, peraltro proposta in via subordinata alla domanda di differenze retributive, ogni considerazione sulla azione subordinata di indebito arricchimento ex art 2041 c.c..
SPESE DEL GIUDIZIO Cont Spese a carico dell' per la soccombenza e liquidate tenuto conto del DM 55 del 2014 e succ mod., secondo il valore della causa , la natura della causa ( lavoro ) e le fasi svolte . Reggio Calabria 14.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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