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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/11/2024, n. 9669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9669 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 14633/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 18 aprile 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] in data [...], CF: ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Roberta Quagliuolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] in data [...], CF: ; CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E CONTESTUALE DOMANDA DI DIVORZIO EX ART. 473 BIS. 49 C.P.C.
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 30 OTTOBRE 2024
********************************************************************************
pagina 1 di 8
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18 aprile 2024, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 rito civile in Milano in data 11 settembre 2006 (iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di
Milano, Anno 2006, N. 1532, Parte I, Serie), con , in regime di comunione dei beni, dalla cui CP_1 unione è nato il figlio minore (nato il [...]), chiedeva a questo Tribunale di Persona_1 pronunciare la separazione dei coniugi, l'affido supersclusivo del figlio minore alla madre, di disporre i tempi di frequentazione paterna come indicati in ricorso. Chiedeva, altresì, di disporre a carico del padre un assegno titolo di mantenimento per il figlio di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, e decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c..
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del 30 ottobre 2024, il Giudice
Delegato, rilevata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, atteso che il convenuto benché ritualmente citato non era comparso personalmente né si era costituito ne dichiarava la contumacia. Preso, quindi, atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione di parte attrice, dopo aver confermato integralmente le dichiarazioni già rese davanti al Giudice Onorario delegato dott.ssa Roberta Madera all'udienza del 18.10.2024, così dichiarava:” confermo che il padre non si è fatto più sentire né tantomeno vedere. Credo sia tronato nelle Filippine. Non ci sentiamo da circa 10 anni, da quando è Per_ andato via di casa. mai una telefonata, mai versato soldi- sta bene, non chiede più del padre, all'inizio sì, adesso è più tranquillo. Fa il IV di scuola albeghiera, è sereno, va bene a scuola, è un bravo ragazzo, non mi ha mai dato problemi. Noi due viviamo in una casa Aler a me assegnata con conone di € 240 mensili comprensivi di oneri vari. Io lavoro adesso presso una sola famiglia con stipendio di circa € 800 al mese. Prendo l'AU di € Per_ 230 al mese. tutte le spese sono a mio carico. Da novembre 2024 farà all'interno del programma scolastico uno stage di due anni per cui prenderà circa 400 € che gli serviranno per le sue esigenze ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate. Il difensore di parte attrice si riportava alle rispettive domande dando atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio il Giudice dava lettura del seguente provvedimento:
“Sentita la parte attrice e il suo difensore,
Rilevato che il convento è stato dichiarato contumace;
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Emette i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.
Rilevato come sia emerso dalle dichiarazione della parte attrice che il convenuto ormai dal 2014 si è allontanato dalla casa familiare rientrando nelle Filippine, da allora ha interrotto ogni rapporto con la moglie
e con il figlio (nato il [...]), disinteressandosi del tutto del medesimo, non partecipando Persona_1
pagina 2 di 8 ormai da tempo alle decisioni e scelte di vita del figlio, non versando mai somme di denaro per il suo mantenimento, delegando ogni decisione e l'intera gestione alla mamma, rendendo oltremodo difficile per la stessa assumere decisioni rilevanti per il figlio.
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di totale disinteresse posti in essere dal convenuto nei confronti del figlio, con assenza totale di
capacità tutelanti e protettive nei confronti del medesimo, confermati anche dalla sua assenza in giudizio, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare in concreto del figlio e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirla al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
Ritenuto, quindi, che la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre possa essere accolta, attesa la piena idoneità genitoriale della madre che da sempre si è presa cura del medesima con continuità e responsabilità, offrendogli un contesto affettivo e ambientale adeguato.
Ritenuto altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., essendo necessario che tali decisioni vengano assunte con celerità e tempestività stante l'irreperibilità del convenuto e l'interruzione di rapporti.
Osservato che le eventuali visite del padre con il figlio devono essere rimesse alla volontà del medesimo stante
l'età e secondo quanto previsto in dispositivo.
Rilevato che, con riferimento all'assegno di mantenimento per il minore come parte attrice ha dichiarato di lavorare come collaboratrice familiare presso il sig. per 26 ore settimanali con uno stipendio CP_2 mensile di circa € 800,00 (doc. 6); dalle dichiarazioni fiscali prodotte risulta: Reddito 2021 Euro 1798,00 (doc.
7); Reddito 2022 Euro 2400,00 (doc. 8); Reddito 2023 Euro 2659,20 (doc. 9), vive con il figlio in un alloggio popolare loro concesso da Aler con un canone mensile di locazione pari ad Euro 240,00 (doc.10); percepisce
AU di € 230; il figlio sta frequentando il IV anno della scuola alberghiera e da novembre i2024 inizierà uno stage (per due anni) all'interno del programma scolastico con compenso di € 400,00 mensili che serviranno per le sue esigenze personali;
quanto al marito non possiede alcuna informazione, probabilmente è rientrato nelle
Filippine..
Osservato pertanto, che, alla luce di quanto sopra evidenziato, pur non disponendo di alcun dato certo e attuale in ordine all'attività lavorativa del convenuto dotato comunque di piena capacità lavorativa che ha l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio essendogli ciò importo dalle norme del nostro ordinamento, può essere accolta la richiesta della parte attrice, ponendo a carico del convenuto un assegno ritenuto equo e congruo nella misura come richiesta di € 200,00 al mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal maggio 2024
(riscorso iscritto il 17 aprile 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie mediche e scolastiche come da Linee Guida del Tribunale di Milano qui richiamate atteso l'assenza di comunicazione tra le parti, disponendo che l'AU venga percepito per intero dalla madre, quale ulteriore forma di contribuzione.
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie,
pagina 3 di 8 visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Affida il figlio minore (nato il [...]) in via esclusiva alla madre che lo terrà collocato Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via Tommei n.
3. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cosiddetto affido supersclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni
(comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2) Dispone che il padre possa vedere il figlio, previo accordo con il medesimo e congruo preavviso, solo ove lo richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con lo stesso, compatibilmente con le esigenze e la volontà del figlio medesimo;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, con decorrenza dalla CP_1 domanda e quindi dalla mensilità di maggio 2024 (ricorso iscritto il 17.04.2024) mediante versamento a
entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 200,00 (annualmente rivalutabile con indici Parte_1
Istat-) oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4) Dispone che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
5) Prende atto che la parte non ha articolato istanze istruttorie”.
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex artt. 473 bis. 2 c.p.c., il giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
pagina 4 di 8 Il difensore si riportava al ricorso e chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza di separazione in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato. Decorsi i termini di legge previa rimessione sul ruolo chiedeva poi l'emissione della sentenza di divorzio.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ii del regolamento UE 1111/2019, essendo entrambe le parti di cittadinanza filippina, atteso che l'Italia è stata l'ultima residenza abituale dei coniugi e la parte attrice vi risiede ancora;
per i medesimi motivi è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. b) del regolamento UE n.1259/2010.
Quanto alle domande relative al minore, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 3 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in
Italia. Sussiste altresì la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore del figlio minore ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale. Si applica poi la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte attrice, avendo peraltro la parte attrice non articolato istanze istruttorie e non avendo il Giudice ritenuto di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex art. 47 3bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla stessa, nonché il comportamento di parte convenuta di totale disinteresse nei confronti del figlio minore considerando anche la sua assenza in tale giudizio, consentono a questa Autorità
Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine a tutte le domande qui svolte.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile in Milano in data 11 settembre 2006 (iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Milano,
Anno 2006, N. 1532, Parte I, Serie).
Dalla loro unione è nato il figlio minore (nato il [...]). Persona_1
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della pagina 5 di 8 convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c.. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base della domanda della parte attrice stante il contegno in tutti questi anni della parte convenuta anche processuale e l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, 1° comma c.c., come da domanda della parte attrice.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 30 ottobre 2024 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione del minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473 bis. 21 e 22 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, non avendo più lo stesso visto il figlio da circa 10 anni da quando si è allontanato dalla casa familiare e non partecipando quindi da assai lungo tempo alla gestione della vita del minore, non avendo inoltre alcuna comunicazione e rapporto né con il figlio né tantomeno con la madre, avendo scelto da tempo di delegare alla stessa ogni decisione;
inoltre lo stesso non ha mai versato alcuna somma di denaro a titolo di mantenimento per il minore. Per cui essendosi mostrato, totalmente disinteressato alla crescita ed ai bisogni affettivi del minore, non dimostrando alcuna capacità tutelante nei confronti del figlio, deve rivelarsi un'incapacità del convenuto a potersi occupare in modo effettivo del minore e a comprenderne le esigenze ed i bisogni, nonché a seguirlo in modo puntuale nel corretto e sereno percorso di crescita.
Deve conseguentemente, essere accolta la domanda di affidamento superesclusivo del figlio minore alla madre, ritenendo la medesima figura genitoriale più che idonea, la quale da sempre si è presa cura del minore con continuità e responsabilità, creando per lo stesso un ambiente affettivo consono ed adeguato pagina 6 di 8 Con riferimento ai tempi di frequentazione paterna, il Collegio reputa di poter accogliere le richieste di parte attrice che risultano adeguate anche tenuto conto dell'età del minore, così come meglio indicato in dispositivo.
Contributo al mantenimento del figlio minore
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 30 ottobre 2024 in punto economico, sulla base dei dati esposti qui richiamati, in quanto idonei a garantire al minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto che ha comunque piena capacità lavorativa, per cui deve contribuire al mantenimento del figlio nella somma individuata ritenuta equa e congrua, con Assegno Unico percepito per intero dalla madre che è l'unica che provvede alla gestione e alla cura del minore.
Si provvede, pertanto, come da dispositivo in conformità ai provvedimenti emessi dal Giudice Delegato e alla richiesta di parte attrice come formalizzata in sede di udienza.
Nessuna altra statuizione deve essere assunta.
Dopo la pronuncia sulla separazione, atteso che parte attrice ha chiesto cumulativamente ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c. anche la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio, decorsi i termini di legge (trascorso un anno dalla data dell'udienza di comparizione nella procedura di separazione personale, 30 ottobre 2024), la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di divorzio, con fissazione di udienza di prima comparizione.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita all'esito del presente procedimento ai sensi dell'art. 473 bis.
49 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto della rinuncia alle istanze istruttorie, così decide:
1) DICHIARA la separazione ex art. 151 comma 1 c.c. di e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio con rito civile in Milano in data 11 settembre 2006 (iscritto presso i Registri dello Stato Civile del
Comune di Milano, Anno 2006, N. 1532, Parte I, Serie);
2) AFFIDA il figlio minore (nato il [...]) in via esclusiva alla madre che lo terrà collocato Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via Tommei n.
3. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cosiddetto affido supersclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei pagina 7 di 8 documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
3) DISPONE che il padre possa vedere il figlio, previo accordo con il medesimo e congruo preavviso, solo ove lo richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con lo stesso, compatibilmente con le esigenze e la volontà del figlio medesimo;
4) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, con decorrenza dalla CP_1 domanda e quindi dalla mensilità di maggio 2024 (ricorso iscritto il 17.04.2024) mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 200,00 (annualmente rivalutabile con indici Parte_1
Istat-) oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
5) DISPONE che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
6) DI LITE al definitivo, all'esito del presente procedimento ai sensi dell'art 473 bis. 49 c.p.c; CP_3
7) PROVVEDE, come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza, in ordine alla rimessione sul ruolo della causa per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio cumulativamente proposta ex art. 473 bis. 49 c.p.c.;
8) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege ex lege ad eccezione del capo 1).
9) MANDA al Cancelliere per trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano dove l'atto è stato trascritto.
Così deciso, in Milano il giorno 6 novembre 2024
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 18 aprile 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] in data [...], CF: ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Roberta Quagliuolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] in data [...], CF: ; CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E CONTESTUALE DOMANDA DI DIVORZIO EX ART. 473 BIS. 49 C.P.C.
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 30 OTTOBRE 2024
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18 aprile 2024, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 rito civile in Milano in data 11 settembre 2006 (iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di
Milano, Anno 2006, N. 1532, Parte I, Serie), con , in regime di comunione dei beni, dalla cui CP_1 unione è nato il figlio minore (nato il [...]), chiedeva a questo Tribunale di Persona_1 pronunciare la separazione dei coniugi, l'affido supersclusivo del figlio minore alla madre, di disporre i tempi di frequentazione paterna come indicati in ricorso. Chiedeva, altresì, di disporre a carico del padre un assegno titolo di mantenimento per il figlio di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, e decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c..
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del 30 ottobre 2024, il Giudice
Delegato, rilevata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, atteso che il convenuto benché ritualmente citato non era comparso personalmente né si era costituito ne dichiarava la contumacia. Preso, quindi, atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione di parte attrice, dopo aver confermato integralmente le dichiarazioni già rese davanti al Giudice Onorario delegato dott.ssa Roberta Madera all'udienza del 18.10.2024, così dichiarava:” confermo che il padre non si è fatto più sentire né tantomeno vedere. Credo sia tronato nelle Filippine. Non ci sentiamo da circa 10 anni, da quando è Per_ andato via di casa. mai una telefonata, mai versato soldi- sta bene, non chiede più del padre, all'inizio sì, adesso è più tranquillo. Fa il IV di scuola albeghiera, è sereno, va bene a scuola, è un bravo ragazzo, non mi ha mai dato problemi. Noi due viviamo in una casa Aler a me assegnata con conone di € 240 mensili comprensivi di oneri vari. Io lavoro adesso presso una sola famiglia con stipendio di circa € 800 al mese. Prendo l'AU di € Per_ 230 al mese. tutte le spese sono a mio carico. Da novembre 2024 farà all'interno del programma scolastico uno stage di due anni per cui prenderà circa 400 € che gli serviranno per le sue esigenze ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate. Il difensore di parte attrice si riportava alle rispettive domande dando atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio il Giudice dava lettura del seguente provvedimento:
“Sentita la parte attrice e il suo difensore,
Rilevato che il convento è stato dichiarato contumace;
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Emette i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.
Rilevato come sia emerso dalle dichiarazione della parte attrice che il convenuto ormai dal 2014 si è allontanato dalla casa familiare rientrando nelle Filippine, da allora ha interrotto ogni rapporto con la moglie
e con il figlio (nato il [...]), disinteressandosi del tutto del medesimo, non partecipando Persona_1
pagina 2 di 8 ormai da tempo alle decisioni e scelte di vita del figlio, non versando mai somme di denaro per il suo mantenimento, delegando ogni decisione e l'intera gestione alla mamma, rendendo oltremodo difficile per la stessa assumere decisioni rilevanti per il figlio.
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di totale disinteresse posti in essere dal convenuto nei confronti del figlio, con assenza totale di
capacità tutelanti e protettive nei confronti del medesimo, confermati anche dalla sua assenza in giudizio, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare in concreto del figlio e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirla al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
Ritenuto, quindi, che la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre possa essere accolta, attesa la piena idoneità genitoriale della madre che da sempre si è presa cura del medesima con continuità e responsabilità, offrendogli un contesto affettivo e ambientale adeguato.
Ritenuto altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., essendo necessario che tali decisioni vengano assunte con celerità e tempestività stante l'irreperibilità del convenuto e l'interruzione di rapporti.
Osservato che le eventuali visite del padre con il figlio devono essere rimesse alla volontà del medesimo stante
l'età e secondo quanto previsto in dispositivo.
Rilevato che, con riferimento all'assegno di mantenimento per il minore come parte attrice ha dichiarato di lavorare come collaboratrice familiare presso il sig. per 26 ore settimanali con uno stipendio CP_2 mensile di circa € 800,00 (doc. 6); dalle dichiarazioni fiscali prodotte risulta: Reddito 2021 Euro 1798,00 (doc.
7); Reddito 2022 Euro 2400,00 (doc. 8); Reddito 2023 Euro 2659,20 (doc. 9), vive con il figlio in un alloggio popolare loro concesso da Aler con un canone mensile di locazione pari ad Euro 240,00 (doc.10); percepisce
AU di € 230; il figlio sta frequentando il IV anno della scuola alberghiera e da novembre i2024 inizierà uno stage (per due anni) all'interno del programma scolastico con compenso di € 400,00 mensili che serviranno per le sue esigenze personali;
quanto al marito non possiede alcuna informazione, probabilmente è rientrato nelle
Filippine..
Osservato pertanto, che, alla luce di quanto sopra evidenziato, pur non disponendo di alcun dato certo e attuale in ordine all'attività lavorativa del convenuto dotato comunque di piena capacità lavorativa che ha l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio essendogli ciò importo dalle norme del nostro ordinamento, può essere accolta la richiesta della parte attrice, ponendo a carico del convenuto un assegno ritenuto equo e congruo nella misura come richiesta di € 200,00 al mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal maggio 2024
(riscorso iscritto il 17 aprile 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie mediche e scolastiche come da Linee Guida del Tribunale di Milano qui richiamate atteso l'assenza di comunicazione tra le parti, disponendo che l'AU venga percepito per intero dalla madre, quale ulteriore forma di contribuzione.
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie,
pagina 3 di 8 visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Affida il figlio minore (nato il [...]) in via esclusiva alla madre che lo terrà collocato Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via Tommei n.
3. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cosiddetto affido supersclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni
(comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2) Dispone che il padre possa vedere il figlio, previo accordo con il medesimo e congruo preavviso, solo ove lo richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con lo stesso, compatibilmente con le esigenze e la volontà del figlio medesimo;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, con decorrenza dalla CP_1 domanda e quindi dalla mensilità di maggio 2024 (ricorso iscritto il 17.04.2024) mediante versamento a
entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 200,00 (annualmente rivalutabile con indici Parte_1
Istat-) oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4) Dispone che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
5) Prende atto che la parte non ha articolato istanze istruttorie”.
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex artt. 473 bis. 2 c.p.c., il giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
pagina 4 di 8 Il difensore si riportava al ricorso e chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza di separazione in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato. Decorsi i termini di legge previa rimessione sul ruolo chiedeva poi l'emissione della sentenza di divorzio.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ii del regolamento UE 1111/2019, essendo entrambe le parti di cittadinanza filippina, atteso che l'Italia è stata l'ultima residenza abituale dei coniugi e la parte attrice vi risiede ancora;
per i medesimi motivi è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. b) del regolamento UE n.1259/2010.
Quanto alle domande relative al minore, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 3 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in
Italia. Sussiste altresì la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore del figlio minore ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale. Si applica poi la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte attrice, avendo peraltro la parte attrice non articolato istanze istruttorie e non avendo il Giudice ritenuto di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex art. 47 3bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla stessa, nonché il comportamento di parte convenuta di totale disinteresse nei confronti del figlio minore considerando anche la sua assenza in tale giudizio, consentono a questa Autorità
Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine a tutte le domande qui svolte.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile in Milano in data 11 settembre 2006 (iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Milano,
Anno 2006, N. 1532, Parte I, Serie).
Dalla loro unione è nato il figlio minore (nato il [...]). Persona_1
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della pagina 5 di 8 convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c.. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base della domanda della parte attrice stante il contegno in tutti questi anni della parte convenuta anche processuale e l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, 1° comma c.c., come da domanda della parte attrice.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 30 ottobre 2024 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione del minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473 bis. 21 e 22 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, non avendo più lo stesso visto il figlio da circa 10 anni da quando si è allontanato dalla casa familiare e non partecipando quindi da assai lungo tempo alla gestione della vita del minore, non avendo inoltre alcuna comunicazione e rapporto né con il figlio né tantomeno con la madre, avendo scelto da tempo di delegare alla stessa ogni decisione;
inoltre lo stesso non ha mai versato alcuna somma di denaro a titolo di mantenimento per il minore. Per cui essendosi mostrato, totalmente disinteressato alla crescita ed ai bisogni affettivi del minore, non dimostrando alcuna capacità tutelante nei confronti del figlio, deve rivelarsi un'incapacità del convenuto a potersi occupare in modo effettivo del minore e a comprenderne le esigenze ed i bisogni, nonché a seguirlo in modo puntuale nel corretto e sereno percorso di crescita.
Deve conseguentemente, essere accolta la domanda di affidamento superesclusivo del figlio minore alla madre, ritenendo la medesima figura genitoriale più che idonea, la quale da sempre si è presa cura del minore con continuità e responsabilità, creando per lo stesso un ambiente affettivo consono ed adeguato pagina 6 di 8 Con riferimento ai tempi di frequentazione paterna, il Collegio reputa di poter accogliere le richieste di parte attrice che risultano adeguate anche tenuto conto dell'età del minore, così come meglio indicato in dispositivo.
Contributo al mantenimento del figlio minore
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 30 ottobre 2024 in punto economico, sulla base dei dati esposti qui richiamati, in quanto idonei a garantire al minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto che ha comunque piena capacità lavorativa, per cui deve contribuire al mantenimento del figlio nella somma individuata ritenuta equa e congrua, con Assegno Unico percepito per intero dalla madre che è l'unica che provvede alla gestione e alla cura del minore.
Si provvede, pertanto, come da dispositivo in conformità ai provvedimenti emessi dal Giudice Delegato e alla richiesta di parte attrice come formalizzata in sede di udienza.
Nessuna altra statuizione deve essere assunta.
Dopo la pronuncia sulla separazione, atteso che parte attrice ha chiesto cumulativamente ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c. anche la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio, decorsi i termini di legge (trascorso un anno dalla data dell'udienza di comparizione nella procedura di separazione personale, 30 ottobre 2024), la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di divorzio, con fissazione di udienza di prima comparizione.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita all'esito del presente procedimento ai sensi dell'art. 473 bis.
49 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto della rinuncia alle istanze istruttorie, così decide:
1) DICHIARA la separazione ex art. 151 comma 1 c.c. di e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio con rito civile in Milano in data 11 settembre 2006 (iscritto presso i Registri dello Stato Civile del
Comune di Milano, Anno 2006, N. 1532, Parte I, Serie);
2) AFFIDA il figlio minore (nato il [...]) in via esclusiva alla madre che lo terrà collocato Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via Tommei n.
3. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cosiddetto affido supersclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei pagina 7 di 8 documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
3) DISPONE che il padre possa vedere il figlio, previo accordo con il medesimo e congruo preavviso, solo ove lo richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con lo stesso, compatibilmente con le esigenze e la volontà del figlio medesimo;
4) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, con decorrenza dalla CP_1 domanda e quindi dalla mensilità di maggio 2024 (ricorso iscritto il 17.04.2024) mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 200,00 (annualmente rivalutabile con indici Parte_1
Istat-) oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
5) DISPONE che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
6) DI LITE al definitivo, all'esito del presente procedimento ai sensi dell'art 473 bis. 49 c.p.c; CP_3
7) PROVVEDE, come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza, in ordine alla rimessione sul ruolo della causa per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio cumulativamente proposta ex art. 473 bis. 49 c.p.c.;
8) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege ex lege ad eccezione del capo 1).
9) MANDA al Cancelliere per trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano dove l'atto è stato trascritto.
Così deciso, in Milano il giorno 6 novembre 2024
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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