Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2023, n. 9022
CASS
Sentenza 30 marzo 2023

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In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il termine per la contestazione degli illeciti decorre dal momento del relativo accertamento, il quale non coincide necessariamente né con quello della mera constatazione dei fatti nella loro materialità né con quello in cui le relazioni o i rapporti finali degli incaricati degli accertamenti siano stati depositati o comunque messi a disposizione degli organi dell'autorità di supervisione competenti al relativo esame, dovendosi tener conto, a tal fine, del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2023, n. 9022
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9022
Data del deposito : 30 marzo 2023

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