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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3019/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3019/2018 promossa
da
( , in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 [...]
, e ) quale erede di , Per_1 Parte_2 C.F._2 Persona_1
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. LUIGI VILLANI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo Via Noè Lucidi, 51,;
PARTE ATTRICE
contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MARIO CHENG CHI CHANG, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Isola Del Gran Sasso (TE), Via S.Antonio n.4; CONVENUTA
nonché contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIOVANNI MACÈ, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale n. 633;
CONVENUTO
OGGETTO: sinistro stradale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 settembre 2024.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Persona_1 convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale e , chiedendo CP_1 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale Civile di Teramo, contrariis reiectis, accertata la responsabilità esclusiva del sig. in ordine alla causazione del sinistro stradale de quo condannarlo in solido con la Controparte_2 al risarcimento dei danni come innanzi quantificati, in favore della signora e CP_1 Persona_1 della signora , oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dì del Parte_1 sinistro sino all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio anche della fase stragiudiziale”.
A sostegno della spiegata pretesa risarcitoria, parte attrice ha esposto che in data 9 luglio 2014, alle ore 16.30 circa, nel territorio del Comune di Campli, lungo la Strada Provinciale 17 nei pressi del civico
288 di Via Mirabili, aveva perso la vita drammaticamente la vita rispettivamente figlio di Persona_2
e fratello di Persona_1 Parte_1
Nell'occasione, secondo la prospettazione attorea, il sig. durante un allenamento Persona_2 ciclistico in sella alla bici Cannondale, era stato urtato da tergo dalla Fiat Stilo targata CD 488 WA
(assicurata presso , condotta dal proprietario , il quale percorreva la CP_1 Controparte_2 pubblica via nella stessa direzione di marcia del ciclista, – Sant'Omero. Pt_3
Ritenuta pacifica la responsabilità esclusiva del conducente della Fiat Stilo, con richiamo anche alle risultanze emerse fino a quel momento nel procedimento penale, al tempo pendente dinanzi a questo
Tribunale a carico del conducente , le parti attrici hanno richiesto i danni sofferti in Controparte_2 conseguenza del decesso dello stretto congiunto, quantificati in euro 395.863,57 per e in Persona_1 euro 234.969,90 per dando comunque atto del pagamento di € 250.000,00 effettuato Parte_1 ante causam da in epoca precedente la notifica dell'atto introduttivo in favore di CP_1 [...] nonché del pagamento di € 78.000,00 effettuato ante causam da sempre in epoca Per_1 CP_1 precedente la notifica dell'atto introduttivo, in favore di Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17 dicembre 2018 si è costituita in giudizio innanzitutto contestando la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione e CP_1 proponendone una differente, risultante anche dagli accertamenti svolti in fase di indagini dal consulente nominato all'uopo dalla Procura della Repubblica di Teramo, ing. secondo la Persona_3 prospettazione della Compagnia, infatti, il compianto nell'occasione, procedeva nella Persona_2 direzione di marcia opposta a quella da cui proveniva la vettura condotta da , transitando Controparte_2 al centro della carreggiata, senza mantenere la propria destra e tenendo, in costanza dell'evento, una direzione sinistrorsa verso l'opposto margine sinistro della carreggiata rispetto al suo senso di marcia.
In tal modo, sarebbe avvenuto un impatto frontale tra i due mezzi, come poteva desumersi da molteplici elementi, tutti evidenziati nella relazione del menzionato consulente, e segnatamente:
- la ruota posteriore della bicicletta era risultata integra e comunque priva del benché minimo danneggiamento che potesse far solo presupporre un urto da tergo,
2 - era stato riscontrato, invece, il piegamento del cerchio anteriore del velocipede, con la compromissione delle fibre sul lato destro;
- era anche emerso che, dopo la collisione, il velocipede, con la fiancata destra aveva urtato contro la parte frontale della , lasciando un foro nel paraurti con l'innesto a Pt_4 baionetta del pedale destro, che era risultato piegato verso l'interno e il ciclista era stato caricato sulla parte centrale del cofano dell'automobile per poi urtare violentemente contro il parabrezza verso il lato destro.
Ha riferito la Compagnia che il consulente della Procura aveva anche effettuato una simulazione del sinistro, all'esito della quale doveva escludersi che si fosse trattato di un tamponamento tra i veicoli.
Secondo la prospettazione della compagnia, doveva, quindi, affermarsi la concorsuale responsabilità in capo ai conducenti dei due veicoli, poiché entrambi avevano tenuto un comportamento non rispettoso delle norme che disciplinano la circolazione stradale e, in ogni caso, non si erano uniformati alle generiche regole della prudenza che le condizioni di luogo e di tempo imponevano loro, con attribuzione della prevalente responsabilità in capo al ciclista, sicché era da ritenersi congrua l'offerta risarcitoria formalizzata in sede stragiudiziale.
Sotto altro profilo, la Compagnia convenuta ha contestato la quantificazione del danno operata da parte attrice, evidenziandone il carattere esorbitante, e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“rigettare la domanda giacché infondata per le argomentazioni esposte ovvero, preso atto della congruità della offerta, dichiarare che nulla è dovuto alla parte attrice e, per l'effetto, condannarla al pagamento delle spese di lite. In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 dicembre 2018 si è costituito in giudizio , associandosi alle difese già spiegate dalla propria compagnia assicuratrice Controparte_2 quanto alla dinamica del sinistro, in particolare rappresentando che il ciclista, proveniente dal senso contrario, aveva invaso la sua corsia di marcia, tagliandogli la strada e andando a collidere in maniera trasversale (parte destra del velocipede), con la parte anteriore centrale dell'autovettura Fiat Stilo, che conduceva. Sul presupposto, quindi, che la responsabilità della collisione era da ricondursi esclusivamente alla condotta imprevedibile del ciclista, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) Rigettare la domanda delle attrici, poiché infondata in fatto e diritto, per le motivazioni di cui in narrativa;
2) Con vittoria di spese di causa”.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante prove orali;
all'udienza del 22 novembre 2023 è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 6 giugno 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo, attesa la necessità di appurare l'integrità del contraddittorio all'esito del decesso, intervenuto in pendenza del giudizio, dell'attrice
[...]
Per_1
3 Espletati tali incombenti, all'udienza del 24 settembre 2024 la causa è stata nuovamente assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - SULLA DINAMICA DEL SINISTRO.
Deve anzitutto darsi atto che, nelle more del presente giudizio, è stata pronunciata la sentenza n.
33/2023 del 2 maggio 2023, con la quale il Tribunale penale di Teramo ha condannato il convenuto
[...]
alla pena di mesi otto di reclusione (con sospensione condizionale) per il delitto di cui all'art. CP_2
589 comma I e II c.p.
Occorre allora domandarsi quali siano gli effetti di tale pronuncia, pacificamente passata in giudicato, sull'odierno giudizio civile, avente ad oggetto il risarcimento dei danni sofferti dai parenti prossimi della vittima: è invero imprescindibile, ai fini decisori, comprendere quale sia la portata vincolante della sentenza n. 33/2023 in questo giudizio civile, poiché l'accertamento della dinamica del sinistro – rispetto alla quale le parti forniscono versioni diametralmente opposte – comporta significative ricadute in questo giudizio civile, incidendo in maniera importante sulla ripartizione delle rispettive responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione dell'incidente, e – inevitabilmente – sulla quantificazione del risarcimento spettante ai parenti della vittima.
In punto di diritto, è utile rammentare quanto disposto dall'art. 651 c.p.p.: “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
In tale direzione, la giurisprudenza nella materia in esame risponde, ormai da tempo, a principi consolidati ai quali va data oggi ulteriore continuità, per cui “Il giudicato penale di condanna ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile un autonomo accertamento, con pienezza di cognizione, del concorrente apporto causale alla produzione del danno da parte di terzi rimasti estranei al processo penale” (Cassazione sez. III, 25/1/2024, n. 2426).
Pertanto, la ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto da parte del giudice penale è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere a una diversa e autonoma ricostruzione dell'episodio, ma può invece indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come nella specie il comportamento della parte lesa, negli aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale e incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento (v. Cass. 28/3/2001, n. 4504).
Quanto ai profili risarcitori, è stato affermato che la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta in una sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e
4 dell'esistenza — desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità — di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l'entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito.
È alla luce di tali coordinate giuridiche che deve essere risolta la controversia oggi sottoposta al vaglio del Tribunale, sicché deve senz'altro attribuirsi efficacia vincolante alla ricostruzione del sinistro effettuata dal giudice penale, che, discostandosi dalle risultanze cui erano pervenuti sia il consulente del
Pubblico Ministero, ing. sia il perito nominato in prima battuta in sede dibattimentale, ing. Per_3
ha ritenuto attendibile la dinamica descritta dalla parte civile, supportata dalle dichiarazioni di Per_4 alcuni testimoni oculari e da quanto emerso all'esito di una seconda indagine peritale disposta dal
Tribunale, a firma del dott. e dott. Per_5 Per_6
Nello specifico, si legge nella sentenza penale:
“Partendo dal punto fermo costituito dalle direttrici di marcia dei mezzi definiti dai testimoni, il nuovo perito concludeva che si era trattato di un sinistro per arrotamento, ovvero un sinistro nel quale
l'auto, sopraggiungendo a velocità più elevata rispetto a quella della bicicletta, verosimilmente non avvistata, comportava un impatto non violento (non essendovi un divario notevole tra le velocità) tra il paraurti destro della vettura e la ruota posteriore della bicicletta.
Il maggior peso e velocità dell'auto determinavano contemporaneamente lo scarrocciamento della ruota verso destra e la conseguente rotazione dell'intera bicicletta in ragione del peso del corpo del ciclista verso l'interno. L'azione aveva però durata brevissima in quanto essendo la bicicletta molto vicina al margine destro (cfr. deposizione del teste ) quasi immediatamente la ruota posteriore Testimone_1 impattava con il marciapiede, che ne impediva l'ulteriore scarrocciamento verso l'esterno. In quel momento il telaio della bicicletta, costretto da forze contrapposte costituite dal blocco dello scarrocciamento, dal peso e dal corpo del ciclista, inevitabilmente inclinato verso il centro per non cadere,
e dalla forza dinamica ancora maggiore esercitata dallo spigolo destro del frontale della vettura, determinava lo spezzamento del telaio della bicicletta, agevolmente visibile nelle foto prodotte e perfettamente riscontrato nella casistica, in quanto il materiale sintetico che ne costituisce la struttura
(fibra di carbonio e Kevlar) si connota proprio per leggerezza ed estrema rigidità, quindi facilmente soggetto a spezzamento.
Tale ricostruzione spiega quindi perfettamente le ragioni per cui i danni sul frontale dell'auto si trovassero sulla parte destra e non invece sulla sinistra (come avrebbe dovuto essere se l'impatto fosse avvenuto con la parte centrale sinistra del paraurti), lasciando altresì logica spiegazione delle tracce da impatto determinate dalla metà anteriore del telaio della bicicletta (sul cofano) e dal corpo e dalla testa del ciclista, rimasto con le mani sul manubrio nel tentativo disperato di governare la caduta e quindi solidale con il telaio stesso.
Il perito escludeva il superamento della linea di mezzeria (che ove fosse avvenuto avrebbe a quel punto scongiurato il sinistro) deducendo al contempo una velocità dell'autovettura certamente superiore al limite di 50 km/h e comunque alla velocità prudenziale da tenere nella circostanza concreta.
A tale conclusione egli giungeva sulla base oltre che delle deposizioni della considerazione logica per cui il ciclista avendo pedaline bloccate e cambio posizionato sul pignone di maggiore velocità non
5 poteva procedere a una velocità inferiore ai 30/35 km/h in assetto longitudinale rispetto all'asse stradale;
circostanza che - alla luce delle dinamiche così ricostruite – porta a collocare la velocità dell'autovettura all'interno di un range variabile da 65 a 70 km/h, considerando anche il tratto stradale semi rettilineo attraversato”.
Il Tribunale penale, pertanto, con sentenza passata in giudicato, ha sposato la tesi propugnata dagli odierni attori, quanto alla dinamica del sinistro, per cui, nella risoluzione dell'odierna controversia, occorre prendere le mosse dalla ricostruzione fenomenica dell'incidente che vede il ciclista e l'automobilista procedere sulla strada provinciale nella medesima direzione, con tamponamento del velocipede da parte dell'autovettura proveniente da tergo.
Come detto, tale ricostruzione vincola questo Giudice quanto all'accertamento del fatto e alle sue modalità di estrinsecazione, sui quali – pertanto – si ritiene di non poter svolgere valutazione alcuna, rendendosi finanche ultronea qualsivoglia considerazione afferente alle risultanze dell'istruttoria svolta in corso di causa, prima che si pronunciasse il Tribunale penale.
2 - SULLA RIPARTIZIONE DELLE RISPETTIVE RESPONSABILITÀ.
A questo punto, deve appurarsi se, alla luce degli esposti principi, possa residuare, in capo al ciclista, una responsabilità concorrente nella causazione del sinistro: infatti, non è escluso che – ferma restando la ricostruzione dell'evento operata dal giudice penale – il giudice civile possa, ai fini risarcitori, ravvisare in quella dinamica una responsabilità concorrente della persona offesa, “poiché una concausa può bensì ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ma non esclude di regola la responsabilità penale, per il principio di equivalenza causale ex art. 41 cod. pen. - l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ. e può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento” (Cass. 13.6.2018, n. 15392).
Ebbene, a fronte della ricostruzione del sinistro operata in sede penale, non sembra potersi ravvisare alcun contributo causale, da parte del ciclista, nella eziologia dell'incidente: infatti, procedeva Persona_2 nella sua corsia di pertinenza, mantenendo la destra come prescritto dal Codice della Strada, ed è stato urtato da tergo dalla Fiat Stilo condotta dal , al quale – pertanto – deve attribuirsi la CP_2 responsabilità esclusiva dell'impatto rivelatosi purtroppo mortale per il ciclista.
3 - SULLA QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO SPETTANTE A PARTE ATTRICE.
Delineate le rispettive responsabilità, è ora possibile procedere alla verifica afferente alla sussistenza di un danno ingiusto sofferto dagli attori in conseguenza dell'evento mortale.
Sotto il profilo metodologico, si procederà all'analisi delle singole posizioni assunte da ciascuna parte processuale rispetto alla vicenda, poiché – come si vedrà – a seconda del legame di parentela con la vittima e delle domande spiegate si impongono differenti considerazioni che necessitano di una separata disamina.
Come si vedrà, inoltre, occorrerà tenere in considerazione, ai fini della decisione, quanto già conseguito da parte attrice, e verificare – alla stregua delle opportune verifiche – se tali importi siano o meno satisfattivi.
6 3.1 – Risarcimento spettante a e quali eredi di Parte_2 Parte_1
Persona_1
(cui sono subentrati, a seguito del suo decesso, gli eredi e Persona_1 Parte_1
chiede innanzitutto il risarcimento del danno da perdita parentale conseguente al decesso Parte_2 del figlio in data 9 luglio 2014. Persona_2
In punto di diritto, la morte di un congiunto conseguente ad un fatto illecito configura per i superstiti del nucleo familiare un danno non patrimoniale diretto e ingiusto, rappresentato dalla lesione di diritti costituzionalmente protetti (articolo 29 Costituzione), la cui liquidazione sfugge per sua natura ad una valutazione economica vera e propria, e può compiersi soltanto col ricorso a criteri equitativi (art. 1226
c.c.), in relazione a considerazioni soggettive quali l'età della vittima, il grado di parentela, le particolari condizioni della famiglia.
Deve anzitutto rilevarsi che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico -relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente.
Allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca.
Il danno da perdita parentale si concreta nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno, e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (Cass. 13 aprile 2018 n. 9196).
Il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subìto in conseguenza della morte di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico consistente nella intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, formazione sociale la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cass., 3 febbraio 2011, n. 2557).
Ora, nel valutare l'an del risarcimento richiesto, la giurisprudenza di merito e di legittimità è pacifica nel sostenere che il danno che un genitore sopporta a causa della perdita di un figlio può essere provato tramite presunzioni, giacché il fatto illecito, costituito dalla morte di un congiunto, dà luogo a un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare [“In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo, e può costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore
7 agli altri. In particolare, affermare che alla morte di una persona legata da stretto vincolo familiare corrisponde, generalmente, un pregiudizio di carattere non patrimoniale vuol dire esprimere un giudizio inferenziale che si caratterizza per trarre dalla accertata esistenza di un elemento costitutivo (il decesso del congiunto) l'esistenza di altro elemento costitutivo della fattispecie (il danno in capo ai superstiti). Detto tipo di inferenza deve ritenersi possibile atteso che consente di muoversi su un piano diverso da quello del danno in re ipsa e atteso che la stessa si fonda non su una implicazione necessaria (id quod semper necesse) bensì su una implicazione meramente probabile che, a propria volta, si traduce in una regola probatoria (id quod plerumque accidit)” (Tribunale Trani, 15/01/2019, n. 81)].
Pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai parenti della vittima di un fatto illecito può essere accertato in via presuntiva, sulla base di circostanze quali lo stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione idonee a dimostrare l'esistenza di un legame affettivo di particolare intensità (Cassazione civile, 7 luglio 2010, n. 16018).
Va inoltre precisato che il requisito della convivenza non è determinate, bensì è un parametro che può essere utile non per valutare l'an debeatur ma, semmai, rileva in sede di determinazione del quantum debeatur.
Applicando tali principi, senz'altro deve concludersi che la abbia subito un danno per la Per_1 tragica scomparsa del figlio essendo indubitabile l'intensità del rapporto che lega – nella generalità Per_2 dei casi – madre e figlio.
Nel procedere alla quantificazione, è indispensabile vagliare tutte le circostanze relative al caso concreto: la Suprema Corte ha chiarito che la liquidazione del danno da perdita parentale avviene in base ad una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quale la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, giacché tanto minore sarà quest'ultima, tanto maggiore sarà il periodo di tempo per il quale verosimilmente si protrarrà la sofferenza dei congiunti
(Cassazione n.16946/2003; 14931/2012).
Nella specie, innanzitutto, occorre evidenziare che viveva insieme alla madre, le cui Per_2 condizioni di salute erano molto precarie, e se ne occupava in via esclusiva, provvedendo alle cure quotidiane, pur essendo a sua volta impegnato nella propria professione ( era un agente della Persona_2
Polizia Penitenziaria): ciò senz'altro incide in maniera significativa sulla quantificazione del risarcimento, trattandosi di circostanza indicativa di un legame parentale particolarmente stretto.
In tale direzione, non possono non apprezzarsi le deposizioni rese dai testi escussi in sede istruttoria.
All'udienza del 22 gennaio 2021, il teste , collega della vittima, ha Testimone_2 confermato:
- la circostanza sub 23 di cui alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. articolata da parte attrice ( era agente di polizia penitenziaria in servizio presso la Persona_2
Casa Circondariale di Teramo, era celibe e non aveva figli);
- la circostanza sub 24 ( viveva con la propria madre Persona_2 Persona_1 nell'appartamento situato in F.ne San Nicolò a Tordino di Teramo, alla Via della Pace
n. 7);
8 - la circostanza sub 25 [era a provvedere a tutte le esigenze della madre, Persona_2 quali – ad esempio - accompagnarla alle visite mediche, assistendola durante i ricoveri ospedalieri, le cucinava, le faceva la spesa, aiutandola nella cura della persona
(parrucchiera, vestiario, igiene personale, approvvigionamento medicinali, etc.), occupandosi della pulizia della casa, etc..], aggiungendo che: “era lui che si occupava di tutto;
io andavo spesso a casa sua e vedevo che lui si occupava della madre perché malata”;
- la circostanza sub 26 [( ha sempre abitato e convissuto con il figlio Persona_1 Per_2
nell'abitazione di proprietà di quest'ultimo (sita in Teramo, F.ne San Nicolò a
[...]
Tordino Via della Pace n. 7, distinta al CF al fg 45, p.lla 506 sub 46), ma anche fruendo durante il periodo estivo, della casa secondaria del medesimo sita in Cortino (distinta al
CF al fg 32, p.lla 58)].
Anche il teste (anch'egli Agente della Polizia Penitenziaria, collega del compianto Testimone_3
ha confermato le richiamate circostanze, precisando di esserne a conoscenza per aver in più Per_2 occasioni constatato personalmente la situazione, poiché quale amico, oltre che collega, della vittima, si recava sovente a trovarlo presso la sua abitazione.
Siffatte emergenze istruttorie vanno a corroborare l'assunto in virtù del quale il rapporto che nella generalità dei casi lega la madre ad un figlio è – nella pressoché totalità dei casi – molto stretto e intenso: nel nostro caso, la dedotta convivenza e la continua assistenza prestata dal figlio in favore della madre rappresenta un connotato attraverso cui si esteriorizza un forte ed intimo rapporto di parentela.
Passando alla liquidazione del danno non patrimoniale, vanno applicati i principi dettati dalla
Suprema Corte, che svolgendo la sua funzione nomofilattica, ha ricordato il dovere del giudice di merito, nell'esprimere un giudizio equitativo, di perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare (anche in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.) quella parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione.
Proprio per assicurare uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, giustizia e certezza del diritto la Suprema Corte (vedi, Cass.12408 del 2011, non contraddetta in seguito) prendendo atto della diffusissima applicazione dei valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal
Tribunale di Milano, ha indicato tali parametri come il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento, da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.
Nel diritto vivente quindi è doverosa la considerazione e applicazione delle tabelle di Milano per la liquidazione del danno biologico, salva la facoltà del giudice di discostarsene, in presenza di circostanze specifiche, dedotte in motivazione.
Si è osservato, di recente, che le tabelle milanesi per il danno da perdita parentale (diversamente da quanto avviene da molti anni per il danno biologico, in cui è articolato in dettaglio il valore del punto variabile, il che ha consentito di pervenire appunto ad una elevata uniformità su base nazionale) indicavano originariamente solo una vasta forbice, tra un minimo e un massimo, fornendo al giudice alcuni criteri generali per orientare la determinazione, senza tuttavia garantire in tal modo una uniformità di liquidazione, su base nazionale.
9 Attesa tale ampia discrezionalità, la Cassazione, a partire dalla sentenza n. 10579 del 2021, ha espresso una preferenza per il metodo di determinazione del danno da perdita parentale elaborato dal
Tribunale di Roma, e l'Osservatorio presso il Tribunale di Milano ha colto il suggerimento riformulando, con modalità più stringenti, i parametri per la liquidazione del danno da perdita parentale, nel giugno 2022.
Dunque attualmente in applicazione dei principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. Ord. n. 37009 del 2022), è possibile e opportuno fare ricorso alle nuove tabelle di Milano integrate a punti (edizione 2022) ove è previsto un punteggio per ognuno dei parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, circostanze che non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza (vedi Cass.
25164/2020) – l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente (Corte d'Appello Bologna n. 270/2024).
In particolare, le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura "oggettiva" e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto è invece di natura "soggettiva" e riguarda sia gli aspetti c.d. "esteriori" del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. "interiori" di tale danno (sofferenza interiore) potendo comunque essere provata anche con presunzioni.
Le tabelle milanesi, pertanto, partendo da un punto base predeterminato, del valore di € 3.911,00, prevedono una serie di punteggi da attribuirsi in ragione delle varie circostanze che, come detto, assumono rilievo ai fini della quantificazione.
Nel caso di specie, le tabelle prevedono 20 punti per l'età della vittima primaria ( al momento Per_2 del decesso aveva 47 anni), 12 punti per l'età della vittima secondaria al momento del Persona_1 sinistro aveva 78 anni), 16 punti per la convivenza tra congiunto e vittima, 12 punti (in ragione della sopravvivenza di altri due stretti congiunti: nella specie, la figlia e il figlio;
le tabelle Pt_1 Pt_2 milanesi prevedono poi un ulteriore valore-punto, da scegliere tra 1 e 30, tenendo conto della qualità ed intensità della relazione, e di altre circostanze specifiche, che rendano particolarmente doloroso e penoso il lutto, tra cui può porsi, ad esempio, la condizione di solitudine e isolamento del superstite, ovvero la prolungata sofferenza ed agonia patita dalla vittima, con il conseguente patimento riflesso sul superstite.
Nella fattispecie, in difetto di elementi oggetto di doverosa considerazione dedotti dalla attrice, il punteggio da aggiungere si stima in 15 punti, per un totale di 75 punti riconosciuti, che – moltiplicati per il valore del punto base (€ 3.911,00) – conducono al risultato di € 293.325,00.
Quanto alle ulteriori voci di danno, di carattere patrimoniale, lamentate da si Persona_1 osserva quanto segue.
Non sono suscettibili di risarcimento i danni in tesi derivanti dalla perdita del contributo economico che proveniva da in quanto la ra in ogni caso titolare di un proprio reddito, come è Persona_2 Per_1 possibile evincere dallo stesso atto di citazione, né vi è prova che la vittima destinasse quota parte del proprio stipendio in favore della madre.
10 Quanto alle spese sostenute per il consulente tecnico, non è stata provata in alcun modo la necessità di tali spese.
Parimenti non possono essere risarcite le spese di successione, che sono una conseguenza solo indiretta dell'illecito, e non essendo stato neanche chiarito chi – di fatto, fra i tre congiunti – abbia sostenuto tali spese.
Da ultimo, non possono essere oggetto di rimborso le somme portate nelle fatture di cui ai documenti 29 e 30 allegati all'atto di citazione, in quanto relative al procedimento penale svoltosi in relazione ai fatti di causa, già oggetto di apposita liquidazione da parte del Giudice penale (cfr. sentenza
33/2023, in atti).
In definitiva, pertanto, il risarcimento astrattamente spettante a (e, quindi, ai suoi Persona_1 eredi subentrati in giudizio e ammonta a € 293.325,00: ai fini della decisione, Parte_1 Parte_2 tuttavia, occorre tenere in considerazione che ha già corrisposto in favore di CP_1 [...]
€ 250.000,00 in data 4 dicembre 2015. Per_1
Ora, poiché, l'importo di € 293.325,00 è espresso in moneta attuale (sono state applicate le tabelle del
2024), occorre verificare, procedendo a devalutazione, se – all'epoca della liquidazione, 4 dicembre 2015 –
l'importo già corrisposto dalla Compagnia fosse adeguato. Ebbene, all'esito della necessaria devalutazione, si ottiene un importo di € 244.030,78, ossia un importo finanche inferiore a quello di fatto liquidato, sebbene l'importo di partenza (€ 293.325,00) sia stato ottenuto mediante applicazione dei nuovi parametri del Tribunale di Milano, cui fa riferimento la stessa parte attrice nella comparsa conclusionale.
Ne deriva che, null'altro spetta a potendosi ritenere che quanto già liquidato sia Persona_1 pienamente ristorativo del pregiudizio sofferto.
3.2 – Risarcimento spettante a iure proprio. Parte_1
In merito alla posizione dell'attrice sorella della vittima, il Tribunale osserva Parte_1 quanto segue.
Quanto al danno da perdita parentale da costei sofferto, ci si riporta a quanto già osservato nel precedente paragrafo in ordine al fatto che per i componenti della famiglia nucleare, ovvero coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle, per la natura stessa del vincolo di sangue che li unisce, derivante dallo stretto rapporto familiare, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è fondato su una presunzione, rilevante ex art. 2727 c.c. , potendo ben presumersi relazioni di affetto, di reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto parentale.
In altre parole, anche nel caso dei fratelli, l'intensità del vincolo familiare può di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la prova dell'esistenza del menzionato danno non patrimoniale, in assenza di elementi contrari, dovendosi presumere che il danno, secondo l'id quod plerumque accidit, è tanto maggiore quanto più stretto è il rapporto parentale;
invero, è stato affermato che ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la posizione dei fratelli e delle sorelle del "de cuius" può essere assimilata a quella dei componenti della famiglia nucleare (Tribunale di
Roma, 9/4/2013).
11 Con riferimento alla vicenda in parola, pertanto, non può dubitarsi in ordine alla spettanza del risarcimento in favore della sorella della vittima;
tuttavia, deve ritenersi satisfattivo quanto già corrisposto alla alla Compagnia, per complessivi € 78.000,00. Pt_1
Applicando nuovamente le tabelle del Tribunale di Milano, si parte, in tal caso, da un punto base del valore di € 1.698,00; in considerazione delle varie circostanze del caso, devono aggiungersi 12 punti per l'età della danneggiata, 14 punti per l'età della vittima, 12 in ragione dell'esistenza, al momento del decesso del congiunto, di altri due familiari (la madre e il fratello;
quanto al punteggio da assegnare in Pt_2 ragione della intensità della relazione, non si ritiene, nella specie, di potersi attribuire un coefficiente superiore a 7, in considerazione del fatto che la on ha allegato, né dimostrato, un legame affettivo Pt_1 particolarmente intenso con il fratello, né ha dedotto di aver intrattenuto, prima dell'incidente, una frequentazione assidua con costui.
La si è dilungata oltremodo nell'enumerare le difficoltà affrontate, dopo la morte del Pt_1 fratello, nella gestione della madre, anziana e dalla salute molto precaria, che fino a quel momento era stata interamente a carico del fratello, e lamenta di aver dovuto modificare radicalmente il proprio ménage familiare per poter assistere la madre, senza tuttavia spendere alcuna considerazione in ordine all'effettività, alla consistenza e all'intensità della relazione affettiva con il fratello.
A tal proposito, è pur vero che la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass.
15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n.25541 e, già, Cass.
16/03/2012, n. 4253); tuttavia, la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore
(c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare (Cassazione civile sez. III, 4/3/2024, n. 5769).
Nel caso di specie, pertanto, non avendo la edotto alcunché in merito al legame affettivo Pt_1 con il fratello, né avendo articolato prove al riguardo (si è spesa, però, nell'articolare prove volte a dimostrare di non essersi mai occupata della madre fino alla morte di nonché a far emergere che, Per_2 sempre prima della morte del fratello, trascorreva tutto il suo tempo libero con il coniuge, i propri figli, i nipotini e gli amici – cfr. seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.), si ritiene che quanto già liquidato dalla compagnia sia ampiamente satisfattivo della sofferenza morale patita dalla in ragione della Pt_1 morte del fratello.
Né può essere apprezzato, ai fini auspicati dalla difesa attorea, lo sconvolgimento delle abitudini che la morte di ha provocato nella vita della nei termini descritti;
come detto, costei lamenta di Per_2 Pt_1
12 doversi occupare della madre, dopo la morte del fratello, che in vita aveva generosamente assunto su di sé ogni incombenza: l'attrice omette di considerare, però, da un lato, che tale pregiudizio, se così lo si vuol definire, è una conseguenza solo indiretta del fatto illecito, come tale non suscettibile di risarcimento, e, dall'altro, che occuparsi di un genitore anziano è un dovere giuridico, oltre che morale, cui avrebbe dovuto far fronte ancor prima della morte del fratello.
Procedendo oltre, deve essere disattesa la domanda di risarcimento del danno biologico: la documentazione medica prodotta in atti dall'interessata appare oltremodo scarna, senz'altro insufficiente per formulare un giudizio di causalità rispetto ai danni lamentati.
Nei certificati medici prodotti dall'attrice, tutti risalenti al 2014/2015, si dà atto effettivamente di una patologia di natura depressiva da ricondursi all'evento luttuoso, non tale tuttavia da dar luogo a una lesione dell'integrità psico-fisica, e da considerarsi nella fisiologia della elaborazione del lutto, anche in ragione della sua transitorietà (nel certificato del 10 novembre 2014 si dà atto di un miglioramento clinico, e i certificati medici si fermano a luglio 2015).
Parte attrice non ha neanche articolato delle prove orali sulla specifica questione, essendosi limitata a invocare una CTU medico-legale; preme rammentare, in proposito, che la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere superata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed va quindi negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati.
In definitiva, difettano manifesti requisiti di prova medico legale e clinica, che possano suffragare l'esistenza effettiva di un danno alla salute, da correlarsi eziologicamente all'evento luttuoso.
Quanto al danno patrimoniale in tesi sofferto dalla valga quanto segue. Pt_1
In primo luogo l'attrice chiede il risarcimento dei danni sofferti in ragione della necessità di occuparsi, dopo il decesso del fratello della madre, non autosufficiente e affetta da gravi patologie;
Per_2 riferisce, in proposito, di essere stata costretta ad assumere una collaboratrice domestica a tempo pieno, e di sostenere pertanto ingenti esborsi: tale pregiudizio, tuttavia, come detto, non è suscettibile di risarcimento, trattandosi di danno indiretto e mediato. Invero, la responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti solo allorché costituiscano effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale.
Quanto alle ulteriori voci di danno patrimoniale invocate dalla con peculiare riferimento ai Pt_1 compensi del consulente di parte, del difensore e alle spese di successione, valgano in questa sede le medesime considerazioni già svolte i merito alla posizione di Persona_1
Allo stesso modo, non spetta il risarcimento delle spese mediche in tesi sostenute, in mancanza, come detto, della prova del nesso causale tra l'esborso e l'illecito.
4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E SPESE PROCESSUALI.
Stante l'integrale rigetto della domanda attorea, in virtù del principio della soccombenza, non può che addivenirsi alla condanna, di parte attrice, del rimborso delle spese di lite sostenute dalla Compagnia e
13 da . Tali spese si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al Controparte_2
D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore dichiarato della controversia;
attesa la prossimità del valore della controversia al valore più basso dello scaglione di riferimento, ai fini della liquidazione sarà operata la media tra i valori minimi e quelli medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3019/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda delle parti attrici;
2) condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese sostenute da CP_1 che si liquidano in € 21.000,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge;
;
3) condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese sostenute da , Controparte_2 che si liquidano in € 21.000,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 9 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3019/2018 promossa
da
( , in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 [...]
, e ) quale erede di , Per_1 Parte_2 C.F._2 Persona_1
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. LUIGI VILLANI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo Via Noè Lucidi, 51,;
PARTE ATTRICE
contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MARIO CHENG CHI CHANG, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Isola Del Gran Sasso (TE), Via S.Antonio n.4; CONVENUTA
nonché contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIOVANNI MACÈ, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale n. 633;
CONVENUTO
OGGETTO: sinistro stradale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 settembre 2024.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Persona_1 convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale e , chiedendo CP_1 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale Civile di Teramo, contrariis reiectis, accertata la responsabilità esclusiva del sig. in ordine alla causazione del sinistro stradale de quo condannarlo in solido con la Controparte_2 al risarcimento dei danni come innanzi quantificati, in favore della signora e CP_1 Persona_1 della signora , oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dì del Parte_1 sinistro sino all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio anche della fase stragiudiziale”.
A sostegno della spiegata pretesa risarcitoria, parte attrice ha esposto che in data 9 luglio 2014, alle ore 16.30 circa, nel territorio del Comune di Campli, lungo la Strada Provinciale 17 nei pressi del civico
288 di Via Mirabili, aveva perso la vita drammaticamente la vita rispettivamente figlio di Persona_2
e fratello di Persona_1 Parte_1
Nell'occasione, secondo la prospettazione attorea, il sig. durante un allenamento Persona_2 ciclistico in sella alla bici Cannondale, era stato urtato da tergo dalla Fiat Stilo targata CD 488 WA
(assicurata presso , condotta dal proprietario , il quale percorreva la CP_1 Controparte_2 pubblica via nella stessa direzione di marcia del ciclista, – Sant'Omero. Pt_3
Ritenuta pacifica la responsabilità esclusiva del conducente della Fiat Stilo, con richiamo anche alle risultanze emerse fino a quel momento nel procedimento penale, al tempo pendente dinanzi a questo
Tribunale a carico del conducente , le parti attrici hanno richiesto i danni sofferti in Controparte_2 conseguenza del decesso dello stretto congiunto, quantificati in euro 395.863,57 per e in Persona_1 euro 234.969,90 per dando comunque atto del pagamento di € 250.000,00 effettuato Parte_1 ante causam da in epoca precedente la notifica dell'atto introduttivo in favore di CP_1 [...] nonché del pagamento di € 78.000,00 effettuato ante causam da sempre in epoca Per_1 CP_1 precedente la notifica dell'atto introduttivo, in favore di Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17 dicembre 2018 si è costituita in giudizio innanzitutto contestando la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione e CP_1 proponendone una differente, risultante anche dagli accertamenti svolti in fase di indagini dal consulente nominato all'uopo dalla Procura della Repubblica di Teramo, ing. secondo la Persona_3 prospettazione della Compagnia, infatti, il compianto nell'occasione, procedeva nella Persona_2 direzione di marcia opposta a quella da cui proveniva la vettura condotta da , transitando Controparte_2 al centro della carreggiata, senza mantenere la propria destra e tenendo, in costanza dell'evento, una direzione sinistrorsa verso l'opposto margine sinistro della carreggiata rispetto al suo senso di marcia.
In tal modo, sarebbe avvenuto un impatto frontale tra i due mezzi, come poteva desumersi da molteplici elementi, tutti evidenziati nella relazione del menzionato consulente, e segnatamente:
- la ruota posteriore della bicicletta era risultata integra e comunque priva del benché minimo danneggiamento che potesse far solo presupporre un urto da tergo,
2 - era stato riscontrato, invece, il piegamento del cerchio anteriore del velocipede, con la compromissione delle fibre sul lato destro;
- era anche emerso che, dopo la collisione, il velocipede, con la fiancata destra aveva urtato contro la parte frontale della , lasciando un foro nel paraurti con l'innesto a Pt_4 baionetta del pedale destro, che era risultato piegato verso l'interno e il ciclista era stato caricato sulla parte centrale del cofano dell'automobile per poi urtare violentemente contro il parabrezza verso il lato destro.
Ha riferito la Compagnia che il consulente della Procura aveva anche effettuato una simulazione del sinistro, all'esito della quale doveva escludersi che si fosse trattato di un tamponamento tra i veicoli.
Secondo la prospettazione della compagnia, doveva, quindi, affermarsi la concorsuale responsabilità in capo ai conducenti dei due veicoli, poiché entrambi avevano tenuto un comportamento non rispettoso delle norme che disciplinano la circolazione stradale e, in ogni caso, non si erano uniformati alle generiche regole della prudenza che le condizioni di luogo e di tempo imponevano loro, con attribuzione della prevalente responsabilità in capo al ciclista, sicché era da ritenersi congrua l'offerta risarcitoria formalizzata in sede stragiudiziale.
Sotto altro profilo, la Compagnia convenuta ha contestato la quantificazione del danno operata da parte attrice, evidenziandone il carattere esorbitante, e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“rigettare la domanda giacché infondata per le argomentazioni esposte ovvero, preso atto della congruità della offerta, dichiarare che nulla è dovuto alla parte attrice e, per l'effetto, condannarla al pagamento delle spese di lite. In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 dicembre 2018 si è costituito in giudizio , associandosi alle difese già spiegate dalla propria compagnia assicuratrice Controparte_2 quanto alla dinamica del sinistro, in particolare rappresentando che il ciclista, proveniente dal senso contrario, aveva invaso la sua corsia di marcia, tagliandogli la strada e andando a collidere in maniera trasversale (parte destra del velocipede), con la parte anteriore centrale dell'autovettura Fiat Stilo, che conduceva. Sul presupposto, quindi, che la responsabilità della collisione era da ricondursi esclusivamente alla condotta imprevedibile del ciclista, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) Rigettare la domanda delle attrici, poiché infondata in fatto e diritto, per le motivazioni di cui in narrativa;
2) Con vittoria di spese di causa”.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante prove orali;
all'udienza del 22 novembre 2023 è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 6 giugno 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo, attesa la necessità di appurare l'integrità del contraddittorio all'esito del decesso, intervenuto in pendenza del giudizio, dell'attrice
[...]
Per_1
3 Espletati tali incombenti, all'udienza del 24 settembre 2024 la causa è stata nuovamente assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - SULLA DINAMICA DEL SINISTRO.
Deve anzitutto darsi atto che, nelle more del presente giudizio, è stata pronunciata la sentenza n.
33/2023 del 2 maggio 2023, con la quale il Tribunale penale di Teramo ha condannato il convenuto
[...]
alla pena di mesi otto di reclusione (con sospensione condizionale) per il delitto di cui all'art. CP_2
589 comma I e II c.p.
Occorre allora domandarsi quali siano gli effetti di tale pronuncia, pacificamente passata in giudicato, sull'odierno giudizio civile, avente ad oggetto il risarcimento dei danni sofferti dai parenti prossimi della vittima: è invero imprescindibile, ai fini decisori, comprendere quale sia la portata vincolante della sentenza n. 33/2023 in questo giudizio civile, poiché l'accertamento della dinamica del sinistro – rispetto alla quale le parti forniscono versioni diametralmente opposte – comporta significative ricadute in questo giudizio civile, incidendo in maniera importante sulla ripartizione delle rispettive responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione dell'incidente, e – inevitabilmente – sulla quantificazione del risarcimento spettante ai parenti della vittima.
In punto di diritto, è utile rammentare quanto disposto dall'art. 651 c.p.p.: “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
In tale direzione, la giurisprudenza nella materia in esame risponde, ormai da tempo, a principi consolidati ai quali va data oggi ulteriore continuità, per cui “Il giudicato penale di condanna ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile un autonomo accertamento, con pienezza di cognizione, del concorrente apporto causale alla produzione del danno da parte di terzi rimasti estranei al processo penale” (Cassazione sez. III, 25/1/2024, n. 2426).
Pertanto, la ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto da parte del giudice penale è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere a una diversa e autonoma ricostruzione dell'episodio, ma può invece indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come nella specie il comportamento della parte lesa, negli aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale e incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento (v. Cass. 28/3/2001, n. 4504).
Quanto ai profili risarcitori, è stato affermato che la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta in una sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e
4 dell'esistenza — desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità — di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l'entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito.
È alla luce di tali coordinate giuridiche che deve essere risolta la controversia oggi sottoposta al vaglio del Tribunale, sicché deve senz'altro attribuirsi efficacia vincolante alla ricostruzione del sinistro effettuata dal giudice penale, che, discostandosi dalle risultanze cui erano pervenuti sia il consulente del
Pubblico Ministero, ing. sia il perito nominato in prima battuta in sede dibattimentale, ing. Per_3
ha ritenuto attendibile la dinamica descritta dalla parte civile, supportata dalle dichiarazioni di Per_4 alcuni testimoni oculari e da quanto emerso all'esito di una seconda indagine peritale disposta dal
Tribunale, a firma del dott. e dott. Per_5 Per_6
Nello specifico, si legge nella sentenza penale:
“Partendo dal punto fermo costituito dalle direttrici di marcia dei mezzi definiti dai testimoni, il nuovo perito concludeva che si era trattato di un sinistro per arrotamento, ovvero un sinistro nel quale
l'auto, sopraggiungendo a velocità più elevata rispetto a quella della bicicletta, verosimilmente non avvistata, comportava un impatto non violento (non essendovi un divario notevole tra le velocità) tra il paraurti destro della vettura e la ruota posteriore della bicicletta.
Il maggior peso e velocità dell'auto determinavano contemporaneamente lo scarrocciamento della ruota verso destra e la conseguente rotazione dell'intera bicicletta in ragione del peso del corpo del ciclista verso l'interno. L'azione aveva però durata brevissima in quanto essendo la bicicletta molto vicina al margine destro (cfr. deposizione del teste ) quasi immediatamente la ruota posteriore Testimone_1 impattava con il marciapiede, che ne impediva l'ulteriore scarrocciamento verso l'esterno. In quel momento il telaio della bicicletta, costretto da forze contrapposte costituite dal blocco dello scarrocciamento, dal peso e dal corpo del ciclista, inevitabilmente inclinato verso il centro per non cadere,
e dalla forza dinamica ancora maggiore esercitata dallo spigolo destro del frontale della vettura, determinava lo spezzamento del telaio della bicicletta, agevolmente visibile nelle foto prodotte e perfettamente riscontrato nella casistica, in quanto il materiale sintetico che ne costituisce la struttura
(fibra di carbonio e Kevlar) si connota proprio per leggerezza ed estrema rigidità, quindi facilmente soggetto a spezzamento.
Tale ricostruzione spiega quindi perfettamente le ragioni per cui i danni sul frontale dell'auto si trovassero sulla parte destra e non invece sulla sinistra (come avrebbe dovuto essere se l'impatto fosse avvenuto con la parte centrale sinistra del paraurti), lasciando altresì logica spiegazione delle tracce da impatto determinate dalla metà anteriore del telaio della bicicletta (sul cofano) e dal corpo e dalla testa del ciclista, rimasto con le mani sul manubrio nel tentativo disperato di governare la caduta e quindi solidale con il telaio stesso.
Il perito escludeva il superamento della linea di mezzeria (che ove fosse avvenuto avrebbe a quel punto scongiurato il sinistro) deducendo al contempo una velocità dell'autovettura certamente superiore al limite di 50 km/h e comunque alla velocità prudenziale da tenere nella circostanza concreta.
A tale conclusione egli giungeva sulla base oltre che delle deposizioni della considerazione logica per cui il ciclista avendo pedaline bloccate e cambio posizionato sul pignone di maggiore velocità non
5 poteva procedere a una velocità inferiore ai 30/35 km/h in assetto longitudinale rispetto all'asse stradale;
circostanza che - alla luce delle dinamiche così ricostruite – porta a collocare la velocità dell'autovettura all'interno di un range variabile da 65 a 70 km/h, considerando anche il tratto stradale semi rettilineo attraversato”.
Il Tribunale penale, pertanto, con sentenza passata in giudicato, ha sposato la tesi propugnata dagli odierni attori, quanto alla dinamica del sinistro, per cui, nella risoluzione dell'odierna controversia, occorre prendere le mosse dalla ricostruzione fenomenica dell'incidente che vede il ciclista e l'automobilista procedere sulla strada provinciale nella medesima direzione, con tamponamento del velocipede da parte dell'autovettura proveniente da tergo.
Come detto, tale ricostruzione vincola questo Giudice quanto all'accertamento del fatto e alle sue modalità di estrinsecazione, sui quali – pertanto – si ritiene di non poter svolgere valutazione alcuna, rendendosi finanche ultronea qualsivoglia considerazione afferente alle risultanze dell'istruttoria svolta in corso di causa, prima che si pronunciasse il Tribunale penale.
2 - SULLA RIPARTIZIONE DELLE RISPETTIVE RESPONSABILITÀ.
A questo punto, deve appurarsi se, alla luce degli esposti principi, possa residuare, in capo al ciclista, una responsabilità concorrente nella causazione del sinistro: infatti, non è escluso che – ferma restando la ricostruzione dell'evento operata dal giudice penale – il giudice civile possa, ai fini risarcitori, ravvisare in quella dinamica una responsabilità concorrente della persona offesa, “poiché una concausa può bensì ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ma non esclude di regola la responsabilità penale, per il principio di equivalenza causale ex art. 41 cod. pen. - l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ. e può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento” (Cass. 13.6.2018, n. 15392).
Ebbene, a fronte della ricostruzione del sinistro operata in sede penale, non sembra potersi ravvisare alcun contributo causale, da parte del ciclista, nella eziologia dell'incidente: infatti, procedeva Persona_2 nella sua corsia di pertinenza, mantenendo la destra come prescritto dal Codice della Strada, ed è stato urtato da tergo dalla Fiat Stilo condotta dal , al quale – pertanto – deve attribuirsi la CP_2 responsabilità esclusiva dell'impatto rivelatosi purtroppo mortale per il ciclista.
3 - SULLA QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO SPETTANTE A PARTE ATTRICE.
Delineate le rispettive responsabilità, è ora possibile procedere alla verifica afferente alla sussistenza di un danno ingiusto sofferto dagli attori in conseguenza dell'evento mortale.
Sotto il profilo metodologico, si procederà all'analisi delle singole posizioni assunte da ciascuna parte processuale rispetto alla vicenda, poiché – come si vedrà – a seconda del legame di parentela con la vittima e delle domande spiegate si impongono differenti considerazioni che necessitano di una separata disamina.
Come si vedrà, inoltre, occorrerà tenere in considerazione, ai fini della decisione, quanto già conseguito da parte attrice, e verificare – alla stregua delle opportune verifiche – se tali importi siano o meno satisfattivi.
6 3.1 – Risarcimento spettante a e quali eredi di Parte_2 Parte_1
Persona_1
(cui sono subentrati, a seguito del suo decesso, gli eredi e Persona_1 Parte_1
chiede innanzitutto il risarcimento del danno da perdita parentale conseguente al decesso Parte_2 del figlio in data 9 luglio 2014. Persona_2
In punto di diritto, la morte di un congiunto conseguente ad un fatto illecito configura per i superstiti del nucleo familiare un danno non patrimoniale diretto e ingiusto, rappresentato dalla lesione di diritti costituzionalmente protetti (articolo 29 Costituzione), la cui liquidazione sfugge per sua natura ad una valutazione economica vera e propria, e può compiersi soltanto col ricorso a criteri equitativi (art. 1226
c.c.), in relazione a considerazioni soggettive quali l'età della vittima, il grado di parentela, le particolari condizioni della famiglia.
Deve anzitutto rilevarsi che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico -relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente.
Allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca.
Il danno da perdita parentale si concreta nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno, e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (Cass. 13 aprile 2018 n. 9196).
Il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subìto in conseguenza della morte di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico consistente nella intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, formazione sociale la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cass., 3 febbraio 2011, n. 2557).
Ora, nel valutare l'an del risarcimento richiesto, la giurisprudenza di merito e di legittimità è pacifica nel sostenere che il danno che un genitore sopporta a causa della perdita di un figlio può essere provato tramite presunzioni, giacché il fatto illecito, costituito dalla morte di un congiunto, dà luogo a un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare [“In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo, e può costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore
7 agli altri. In particolare, affermare che alla morte di una persona legata da stretto vincolo familiare corrisponde, generalmente, un pregiudizio di carattere non patrimoniale vuol dire esprimere un giudizio inferenziale che si caratterizza per trarre dalla accertata esistenza di un elemento costitutivo (il decesso del congiunto) l'esistenza di altro elemento costitutivo della fattispecie (il danno in capo ai superstiti). Detto tipo di inferenza deve ritenersi possibile atteso che consente di muoversi su un piano diverso da quello del danno in re ipsa e atteso che la stessa si fonda non su una implicazione necessaria (id quod semper necesse) bensì su una implicazione meramente probabile che, a propria volta, si traduce in una regola probatoria (id quod plerumque accidit)” (Tribunale Trani, 15/01/2019, n. 81)].
Pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai parenti della vittima di un fatto illecito può essere accertato in via presuntiva, sulla base di circostanze quali lo stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione idonee a dimostrare l'esistenza di un legame affettivo di particolare intensità (Cassazione civile, 7 luglio 2010, n. 16018).
Va inoltre precisato che il requisito della convivenza non è determinate, bensì è un parametro che può essere utile non per valutare l'an debeatur ma, semmai, rileva in sede di determinazione del quantum debeatur.
Applicando tali principi, senz'altro deve concludersi che la abbia subito un danno per la Per_1 tragica scomparsa del figlio essendo indubitabile l'intensità del rapporto che lega – nella generalità Per_2 dei casi – madre e figlio.
Nel procedere alla quantificazione, è indispensabile vagliare tutte le circostanze relative al caso concreto: la Suprema Corte ha chiarito che la liquidazione del danno da perdita parentale avviene in base ad una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quale la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, giacché tanto minore sarà quest'ultima, tanto maggiore sarà il periodo di tempo per il quale verosimilmente si protrarrà la sofferenza dei congiunti
(Cassazione n.16946/2003; 14931/2012).
Nella specie, innanzitutto, occorre evidenziare che viveva insieme alla madre, le cui Per_2 condizioni di salute erano molto precarie, e se ne occupava in via esclusiva, provvedendo alle cure quotidiane, pur essendo a sua volta impegnato nella propria professione ( era un agente della Persona_2
Polizia Penitenziaria): ciò senz'altro incide in maniera significativa sulla quantificazione del risarcimento, trattandosi di circostanza indicativa di un legame parentale particolarmente stretto.
In tale direzione, non possono non apprezzarsi le deposizioni rese dai testi escussi in sede istruttoria.
All'udienza del 22 gennaio 2021, il teste , collega della vittima, ha Testimone_2 confermato:
- la circostanza sub 23 di cui alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. articolata da parte attrice ( era agente di polizia penitenziaria in servizio presso la Persona_2
Casa Circondariale di Teramo, era celibe e non aveva figli);
- la circostanza sub 24 ( viveva con la propria madre Persona_2 Persona_1 nell'appartamento situato in F.ne San Nicolò a Tordino di Teramo, alla Via della Pace
n. 7);
8 - la circostanza sub 25 [era a provvedere a tutte le esigenze della madre, Persona_2 quali – ad esempio - accompagnarla alle visite mediche, assistendola durante i ricoveri ospedalieri, le cucinava, le faceva la spesa, aiutandola nella cura della persona
(parrucchiera, vestiario, igiene personale, approvvigionamento medicinali, etc.), occupandosi della pulizia della casa, etc..], aggiungendo che: “era lui che si occupava di tutto;
io andavo spesso a casa sua e vedevo che lui si occupava della madre perché malata”;
- la circostanza sub 26 [( ha sempre abitato e convissuto con il figlio Persona_1 Per_2
nell'abitazione di proprietà di quest'ultimo (sita in Teramo, F.ne San Nicolò a
[...]
Tordino Via della Pace n. 7, distinta al CF al fg 45, p.lla 506 sub 46), ma anche fruendo durante il periodo estivo, della casa secondaria del medesimo sita in Cortino (distinta al
CF al fg 32, p.lla 58)].
Anche il teste (anch'egli Agente della Polizia Penitenziaria, collega del compianto Testimone_3
ha confermato le richiamate circostanze, precisando di esserne a conoscenza per aver in più Per_2 occasioni constatato personalmente la situazione, poiché quale amico, oltre che collega, della vittima, si recava sovente a trovarlo presso la sua abitazione.
Siffatte emergenze istruttorie vanno a corroborare l'assunto in virtù del quale il rapporto che nella generalità dei casi lega la madre ad un figlio è – nella pressoché totalità dei casi – molto stretto e intenso: nel nostro caso, la dedotta convivenza e la continua assistenza prestata dal figlio in favore della madre rappresenta un connotato attraverso cui si esteriorizza un forte ed intimo rapporto di parentela.
Passando alla liquidazione del danno non patrimoniale, vanno applicati i principi dettati dalla
Suprema Corte, che svolgendo la sua funzione nomofilattica, ha ricordato il dovere del giudice di merito, nell'esprimere un giudizio equitativo, di perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare (anche in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.) quella parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione.
Proprio per assicurare uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, giustizia e certezza del diritto la Suprema Corte (vedi, Cass.12408 del 2011, non contraddetta in seguito) prendendo atto della diffusissima applicazione dei valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal
Tribunale di Milano, ha indicato tali parametri come il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento, da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.
Nel diritto vivente quindi è doverosa la considerazione e applicazione delle tabelle di Milano per la liquidazione del danno biologico, salva la facoltà del giudice di discostarsene, in presenza di circostanze specifiche, dedotte in motivazione.
Si è osservato, di recente, che le tabelle milanesi per il danno da perdita parentale (diversamente da quanto avviene da molti anni per il danno biologico, in cui è articolato in dettaglio il valore del punto variabile, il che ha consentito di pervenire appunto ad una elevata uniformità su base nazionale) indicavano originariamente solo una vasta forbice, tra un minimo e un massimo, fornendo al giudice alcuni criteri generali per orientare la determinazione, senza tuttavia garantire in tal modo una uniformità di liquidazione, su base nazionale.
9 Attesa tale ampia discrezionalità, la Cassazione, a partire dalla sentenza n. 10579 del 2021, ha espresso una preferenza per il metodo di determinazione del danno da perdita parentale elaborato dal
Tribunale di Roma, e l'Osservatorio presso il Tribunale di Milano ha colto il suggerimento riformulando, con modalità più stringenti, i parametri per la liquidazione del danno da perdita parentale, nel giugno 2022.
Dunque attualmente in applicazione dei principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. Ord. n. 37009 del 2022), è possibile e opportuno fare ricorso alle nuove tabelle di Milano integrate a punti (edizione 2022) ove è previsto un punteggio per ognuno dei parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, circostanze che non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza (vedi Cass.
25164/2020) – l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente (Corte d'Appello Bologna n. 270/2024).
In particolare, le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura "oggettiva" e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto è invece di natura "soggettiva" e riguarda sia gli aspetti c.d. "esteriori" del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. "interiori" di tale danno (sofferenza interiore) potendo comunque essere provata anche con presunzioni.
Le tabelle milanesi, pertanto, partendo da un punto base predeterminato, del valore di € 3.911,00, prevedono una serie di punteggi da attribuirsi in ragione delle varie circostanze che, come detto, assumono rilievo ai fini della quantificazione.
Nel caso di specie, le tabelle prevedono 20 punti per l'età della vittima primaria ( al momento Per_2 del decesso aveva 47 anni), 12 punti per l'età della vittima secondaria al momento del Persona_1 sinistro aveva 78 anni), 16 punti per la convivenza tra congiunto e vittima, 12 punti (in ragione della sopravvivenza di altri due stretti congiunti: nella specie, la figlia e il figlio;
le tabelle Pt_1 Pt_2 milanesi prevedono poi un ulteriore valore-punto, da scegliere tra 1 e 30, tenendo conto della qualità ed intensità della relazione, e di altre circostanze specifiche, che rendano particolarmente doloroso e penoso il lutto, tra cui può porsi, ad esempio, la condizione di solitudine e isolamento del superstite, ovvero la prolungata sofferenza ed agonia patita dalla vittima, con il conseguente patimento riflesso sul superstite.
Nella fattispecie, in difetto di elementi oggetto di doverosa considerazione dedotti dalla attrice, il punteggio da aggiungere si stima in 15 punti, per un totale di 75 punti riconosciuti, che – moltiplicati per il valore del punto base (€ 3.911,00) – conducono al risultato di € 293.325,00.
Quanto alle ulteriori voci di danno, di carattere patrimoniale, lamentate da si Persona_1 osserva quanto segue.
Non sono suscettibili di risarcimento i danni in tesi derivanti dalla perdita del contributo economico che proveniva da in quanto la ra in ogni caso titolare di un proprio reddito, come è Persona_2 Per_1 possibile evincere dallo stesso atto di citazione, né vi è prova che la vittima destinasse quota parte del proprio stipendio in favore della madre.
10 Quanto alle spese sostenute per il consulente tecnico, non è stata provata in alcun modo la necessità di tali spese.
Parimenti non possono essere risarcite le spese di successione, che sono una conseguenza solo indiretta dell'illecito, e non essendo stato neanche chiarito chi – di fatto, fra i tre congiunti – abbia sostenuto tali spese.
Da ultimo, non possono essere oggetto di rimborso le somme portate nelle fatture di cui ai documenti 29 e 30 allegati all'atto di citazione, in quanto relative al procedimento penale svoltosi in relazione ai fatti di causa, già oggetto di apposita liquidazione da parte del Giudice penale (cfr. sentenza
33/2023, in atti).
In definitiva, pertanto, il risarcimento astrattamente spettante a (e, quindi, ai suoi Persona_1 eredi subentrati in giudizio e ammonta a € 293.325,00: ai fini della decisione, Parte_1 Parte_2 tuttavia, occorre tenere in considerazione che ha già corrisposto in favore di CP_1 [...]
€ 250.000,00 in data 4 dicembre 2015. Per_1
Ora, poiché, l'importo di € 293.325,00 è espresso in moneta attuale (sono state applicate le tabelle del
2024), occorre verificare, procedendo a devalutazione, se – all'epoca della liquidazione, 4 dicembre 2015 –
l'importo già corrisposto dalla Compagnia fosse adeguato. Ebbene, all'esito della necessaria devalutazione, si ottiene un importo di € 244.030,78, ossia un importo finanche inferiore a quello di fatto liquidato, sebbene l'importo di partenza (€ 293.325,00) sia stato ottenuto mediante applicazione dei nuovi parametri del Tribunale di Milano, cui fa riferimento la stessa parte attrice nella comparsa conclusionale.
Ne deriva che, null'altro spetta a potendosi ritenere che quanto già liquidato sia Persona_1 pienamente ristorativo del pregiudizio sofferto.
3.2 – Risarcimento spettante a iure proprio. Parte_1
In merito alla posizione dell'attrice sorella della vittima, il Tribunale osserva Parte_1 quanto segue.
Quanto al danno da perdita parentale da costei sofferto, ci si riporta a quanto già osservato nel precedente paragrafo in ordine al fatto che per i componenti della famiglia nucleare, ovvero coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle, per la natura stessa del vincolo di sangue che li unisce, derivante dallo stretto rapporto familiare, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è fondato su una presunzione, rilevante ex art. 2727 c.c. , potendo ben presumersi relazioni di affetto, di reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto parentale.
In altre parole, anche nel caso dei fratelli, l'intensità del vincolo familiare può di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la prova dell'esistenza del menzionato danno non patrimoniale, in assenza di elementi contrari, dovendosi presumere che il danno, secondo l'id quod plerumque accidit, è tanto maggiore quanto più stretto è il rapporto parentale;
invero, è stato affermato che ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la posizione dei fratelli e delle sorelle del "de cuius" può essere assimilata a quella dei componenti della famiglia nucleare (Tribunale di
Roma, 9/4/2013).
11 Con riferimento alla vicenda in parola, pertanto, non può dubitarsi in ordine alla spettanza del risarcimento in favore della sorella della vittima;
tuttavia, deve ritenersi satisfattivo quanto già corrisposto alla alla Compagnia, per complessivi € 78.000,00. Pt_1
Applicando nuovamente le tabelle del Tribunale di Milano, si parte, in tal caso, da un punto base del valore di € 1.698,00; in considerazione delle varie circostanze del caso, devono aggiungersi 12 punti per l'età della danneggiata, 14 punti per l'età della vittima, 12 in ragione dell'esistenza, al momento del decesso del congiunto, di altri due familiari (la madre e il fratello;
quanto al punteggio da assegnare in Pt_2 ragione della intensità della relazione, non si ritiene, nella specie, di potersi attribuire un coefficiente superiore a 7, in considerazione del fatto che la on ha allegato, né dimostrato, un legame affettivo Pt_1 particolarmente intenso con il fratello, né ha dedotto di aver intrattenuto, prima dell'incidente, una frequentazione assidua con costui.
La si è dilungata oltremodo nell'enumerare le difficoltà affrontate, dopo la morte del Pt_1 fratello, nella gestione della madre, anziana e dalla salute molto precaria, che fino a quel momento era stata interamente a carico del fratello, e lamenta di aver dovuto modificare radicalmente il proprio ménage familiare per poter assistere la madre, senza tuttavia spendere alcuna considerazione in ordine all'effettività, alla consistenza e all'intensità della relazione affettiva con il fratello.
A tal proposito, è pur vero che la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass.
15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n.25541 e, già, Cass.
16/03/2012, n. 4253); tuttavia, la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore
(c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare (Cassazione civile sez. III, 4/3/2024, n. 5769).
Nel caso di specie, pertanto, non avendo la edotto alcunché in merito al legame affettivo Pt_1 con il fratello, né avendo articolato prove al riguardo (si è spesa, però, nell'articolare prove volte a dimostrare di non essersi mai occupata della madre fino alla morte di nonché a far emergere che, Per_2 sempre prima della morte del fratello, trascorreva tutto il suo tempo libero con il coniuge, i propri figli, i nipotini e gli amici – cfr. seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.), si ritiene che quanto già liquidato dalla compagnia sia ampiamente satisfattivo della sofferenza morale patita dalla in ragione della Pt_1 morte del fratello.
Né può essere apprezzato, ai fini auspicati dalla difesa attorea, lo sconvolgimento delle abitudini che la morte di ha provocato nella vita della nei termini descritti;
come detto, costei lamenta di Per_2 Pt_1
12 doversi occupare della madre, dopo la morte del fratello, che in vita aveva generosamente assunto su di sé ogni incombenza: l'attrice omette di considerare, però, da un lato, che tale pregiudizio, se così lo si vuol definire, è una conseguenza solo indiretta del fatto illecito, come tale non suscettibile di risarcimento, e, dall'altro, che occuparsi di un genitore anziano è un dovere giuridico, oltre che morale, cui avrebbe dovuto far fronte ancor prima della morte del fratello.
Procedendo oltre, deve essere disattesa la domanda di risarcimento del danno biologico: la documentazione medica prodotta in atti dall'interessata appare oltremodo scarna, senz'altro insufficiente per formulare un giudizio di causalità rispetto ai danni lamentati.
Nei certificati medici prodotti dall'attrice, tutti risalenti al 2014/2015, si dà atto effettivamente di una patologia di natura depressiva da ricondursi all'evento luttuoso, non tale tuttavia da dar luogo a una lesione dell'integrità psico-fisica, e da considerarsi nella fisiologia della elaborazione del lutto, anche in ragione della sua transitorietà (nel certificato del 10 novembre 2014 si dà atto di un miglioramento clinico, e i certificati medici si fermano a luglio 2015).
Parte attrice non ha neanche articolato delle prove orali sulla specifica questione, essendosi limitata a invocare una CTU medico-legale; preme rammentare, in proposito, che la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere superata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed va quindi negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati.
In definitiva, difettano manifesti requisiti di prova medico legale e clinica, che possano suffragare l'esistenza effettiva di un danno alla salute, da correlarsi eziologicamente all'evento luttuoso.
Quanto al danno patrimoniale in tesi sofferto dalla valga quanto segue. Pt_1
In primo luogo l'attrice chiede il risarcimento dei danni sofferti in ragione della necessità di occuparsi, dopo il decesso del fratello della madre, non autosufficiente e affetta da gravi patologie;
Per_2 riferisce, in proposito, di essere stata costretta ad assumere una collaboratrice domestica a tempo pieno, e di sostenere pertanto ingenti esborsi: tale pregiudizio, tuttavia, come detto, non è suscettibile di risarcimento, trattandosi di danno indiretto e mediato. Invero, la responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti solo allorché costituiscano effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale.
Quanto alle ulteriori voci di danno patrimoniale invocate dalla con peculiare riferimento ai Pt_1 compensi del consulente di parte, del difensore e alle spese di successione, valgano in questa sede le medesime considerazioni già svolte i merito alla posizione di Persona_1
Allo stesso modo, non spetta il risarcimento delle spese mediche in tesi sostenute, in mancanza, come detto, della prova del nesso causale tra l'esborso e l'illecito.
4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E SPESE PROCESSUALI.
Stante l'integrale rigetto della domanda attorea, in virtù del principio della soccombenza, non può che addivenirsi alla condanna, di parte attrice, del rimborso delle spese di lite sostenute dalla Compagnia e
13 da . Tali spese si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al Controparte_2
D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore dichiarato della controversia;
attesa la prossimità del valore della controversia al valore più basso dello scaglione di riferimento, ai fini della liquidazione sarà operata la media tra i valori minimi e quelli medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3019/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda delle parti attrici;
2) condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese sostenute da CP_1 che si liquidano in € 21.000,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge;
;
3) condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese sostenute da , Controparte_2 che si liquidano in € 21.000,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 9 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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