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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di AL, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 37/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, con sede in piazza D. Amato, n. 1, cod. Parte_1
fisc. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_1 mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Ugo Bisogno, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in AL, alla via C. Calenda, n.10; appellante
E
, con Controparte_1
sede legale in AL, alla via L. De Bartolomeis, n. 11, p. iva , in persona P.IVA_2
del commissario liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione nel primo grado del giudizio, dall'avv. Tullia Pisano, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in AL, alla via L. Guercio, n. 197; appellato
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5587/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 5587/2023 emessa dal Tribunale
1 di AL … pubblicata in data 11/12/2023, resa nell'ambito del procedimento civile iscritto al ruolo della Prima Sezione Civile con RG. 3614/2017, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n n. 5587/2023 emessa dal Tribunale di AL … pubblicata in data 11/12/2023, resa nell'ambito del procedimento civile iscritto al ruolo della Prima Sezione Civile con RG.
3614/2017, preliminarmente disporre una integrazione dell'elaborato peritale al CTU, chiedendo il calcolo delle somme nelle more corrisposte dal Comune di Parte_1
agli altri lavoratori;
nel merito, poi, accogliere l'opposizione e, per l'effetto,
[...]
dichiarare inesistente, nullo e, comunque, inefficace il decreto ingiuntivo n. 841/2017 emesso in data 27.02.2017 dal Tribunale di AL, per i motivi esposti in premessa. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione) – “chiede che la Ill.ma Corte di
Appello di AL rigetti l'appello e per l'effetto confermi la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi di avvocato del doppio grado del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5587/2023, il Tribunale di AL, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal nei confronti del Parte_1 [...]
, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione Controparte_1
notificato il 4 aprile 2017, così provvedeva: 1) accoglieva in parte l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 841/2017, emesso in favore del
[...]
, in forza dell'accordo transattivo stipulato Controparte_1
con il Comune di il 17 novembre 2015, per la somma di euro Parte_1
272.809,39, oltre interessi nella misura e con la decorrenza richieste e spese del procedimento monitorio;
2) condannava il al Parte_1 pagamento, in favore del , della Controparte_1 CP_1 Controparte_1
somma di euro 203.643,15 quale residua esposizione debitoria derivante dall'accordo transattivo del 17 novembre 2015, per come determinata sulla base della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 2 novembre 2020, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze pattuite al soddisfo;
2) condannava il alla Parte_1
refusione delle spese processuali;
3) poneva definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti nella misura di 1/2 ciascuna.
2 Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con Parte_1
atto di citazione notificato l'11 gennaio 2024, formulando i seguenti motivi di gravame:
1) il giudice di primo grado aveva detratto dal credito azionato in via monitoria soltanto alcuni dei pagamenti che il , in adempimento delle Parte_1
obbligazioni assunte con l'accordo transattivo del 17 novembre 2015, aveva eseguito in favore degli undici lavoratori del che erano stati Controparte_1
impiegati presso il proprio cantiere ed erano stati assunti alle proprie dipendenze ai sensi dell'art. 13, comma 2, legge Regione Campania n. 5/2014 e, segnatamente, soltanto quelli effettuati prima del 24 luglio 2020, data in cui l'Ente opposto era stato ammesso alla procedura della liquidazione del patrimonio, a norma dell'art. 14 ter legge n. 3/2012; tuttavia, il giudice di prime cure, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., non aveva enunciato le motivazioni per le quali l'apertura della procedura della liquidazione del patrimonio non consentiva di defalcare dal credito vantato dal Controparte_1
i successivi pagamenti che il aveva
[...] Parte_1
eseguito in favore dei predetti lavoratori quale coobbligato solidale in forza di sentenze di condanna, rendendo una decisione che si poneva anche in contrasto con il convincimento precedentemente manifestato mediante le ordinanze di rigetto delle istanze spiegate dall'opposto ai sensi degli artt. 186 quater e 186 bis c.p.c., atteso che tali provvedimenti erano stati incentrati proprio sull'incertezza del quantum debeatur, derivante dalla pendenza dei contenziosi che i dipendenti avevano instaurato nei confronti di entrambi gli
Enti per ottenere la corresponsione delle relative spettanze;
2) in ogni caso, a prescindere dalla carenza di motivazione della sentenza, il Tribunale di AL aveva erroneamente negato l'efficacia dei pagamenti effettuati dal dopo Parte_1
l'apertura della liquidazione del patrimonio del , Controparte_1
giacché posti in essere non quale terzo pignorato nell'ambito di procedimenti espropriativi incardinati in violazione dell'art. 14 quinquies legge n. 3/2012, ma in virtù di sentenze che lo avevano condannato, quale coobbligato solidale con l'Ente opposto, alla corresponsione di quanto dovuto ai lavoratori;
3) peraltro, il Tribunale di AL aveva impropriamente omesso di riconoscere il versamento della somma di euro 16.371,09, eseguito dal
[...]
in favore del lavoratore prima dell'apertura Parte_1 Parte_2
della procedura della liquidazione del patrimonio dell'opposto, atteso che il relativo mandato di pagamento del 7 marzo 2017, distinto con il n. 460, si riferiva chiaramente al contenzioso intercorso con il dipendente, pur se imputato ad una fattura non riconducibile all'accordo transattivo del 17 novembre 2015 per un mero ed evidente errore materiale,
3 come desumibile dalla circostanza che quella stessa fattura era richiamata anche nel successivo mandato n. 461, emesso a beneficio del Controparte_1
[... per il noleggio di automezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani;
4) il giudice di primo grado, sebbene avesse ritenuto infondata l'eccezione sollevata dal in ordine alla legittimità del versamento dell'Iva Parte_1
mediante il sistema dello split payment, nel recepire le risultanze della relazione peritale, con cui il consulente tecnico d'ufficio aveva correttamente escluso dalla determinazione del quantum debeatur il tributo versato allo Stato, aveva, in maniera contraddittoria, sancito l'applicabilità del meccanismo previsto dall'art. 1, comma 629, legge n. 190/2014.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 10 aprile 2024, il Controparte_1 in liquidazione contestava la fondatezza dei motivi di appello,
[...]
chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 9 gennaio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza resa il 29 gennaio/7 febbraio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto, assumendo a tal fine dirimente rilevanza il secondo e il terzo motivo di gravame, con i quali il lamenta che il Parte_1
Tribunale di AL, nel determinare il quantum debeatur, ha, da un lato, detratto dal credito azionato in via monitoria soltanto alcuni dei pagamenti che, in adempimento delle obbligazioni assunte con l'accordo transattivo del 17 novembre 2015, aveva eseguito in favore degli undici lavoratori del che erano stati Controparte_1
impiegati presso il proprio cantiere e trasferiti nella pianta organica del proprio personale ai sensi dell'art. 13, comma 2, legge Regione Campania n. 5/2014 e, in particolare, soltanto quelli effettuati prima del 24 luglio 2020, data in cui l'Ente opposto era stato ammesso alla procedura della liquidazione del patrimonio, a norma dell'art. 14 ter legge n. 3/2012, e, dall'altro, omesso di riconoscere il versamento di euro 16.371,09 effettuato con mandato n. 460/2017 a beneficio di uno dei predetti dipendenti.
In ordine al secondo motivo di gravame, occorre osservare che il Tribunale di AL ha ritenuto inefficaci i pagamenti effettuati dal in favore Parte_1 di alcuni degli ex lavoratori del in epoca Controparte_1 successiva all'apertura della liquidazione del patrimonio sull'erroneo presupposto che l'Ente opponente li avesse posti in essere quale terzo pignorato nell'ambito di azioni
4 esecutive iniziate o proseguite in violazione dell'art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), legge n. 3/2012 e, dunque, del principio della par condicio creditorum, insito nel divieto normativo di promuovere o coltivare espropriazioni individuali sui beni del sovraindebitato dal momento dell'emanazione del decreto di ammissione alla procedura concorsuale a quello della definitività del provvedimento di omologazione.
Ed invero, il ha eseguito pagamenti in favore di alcuni Parte_1
lavoratori dopo l'emissione del decreto di cui all'art. 14 quinquies, comma 1, legge n.
3/2012 non quale debitor debitoris in virtù di ordinanze di assegnazione rese dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., ma quale coobbligato in via solidale con il in forza di sentenze di condanna del Tribunale Controparte_1
di AL – Sezione Lavoro, in tal modo provvedendo al soddisfacimento dei richiamati creditori non con somme di denaro rientranti nel patrimonio dell'Ente opposto, ma con proprie risorse finanziarie, sicché gli atti solutori esclusi dal giudice di primo grado dalla determinazione del quantum debeatur dovevano esservi inclusi, per non essere attinti da alcuna forma di inefficacia analoga a quella comminata dall'art. 44, comma 1, R.D. n.
267/1942 per gli atti compiuti dal fallito o per suo conto o in suo luogo in seguito all'apertura della procedura concorsuale.
Il Comune di avrebbe posto in essere a beneficio dei lavoratori Parte_1
pagamenti inefficaci nei confronti della massa dei creditori soltanto qualora li avesse eseguiti, dopo l'ammissione del alla procedura Controparte_1
concorsuale disciplinata dagli artt. 14 ter e segg. legge n. 3/2012, quale terzo pignorato, in esecuzione di ordinanze di assegnazione, ancorché precedentemente emesse, giacché, in tal caso, avrebbe compiuto atti estintivi di debiti dell'Ente opposto con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo (cfr., per il principio, ex plurimis, Cass. 31 maggio 2011, n. 7508; Cass. ord. 17 dicembre 2015, n. 25421; Cass. ord. 22 gennaio 2016,
n. 1227; Cass. 20 marzo 2020, n. 7477).
In sostanza, il , mediante i pagamenti effettuati in Parte_1
favore dei lavoratori in momenti successivi al 24 luglio 2020, data di ammissione del
” alla procedura della liquidazione del patrimonio, Controparte_1 CP_1
ha parzialmente estinto, con mezzi propri, in ossequio a sentenze di condanna emesse nei propri confronti come debitore solidale, l'obbligazione di pagamento assunta con l'accordo transattivo del 17 novembre 2015, con la conseguenza che il Tribunale di
AL non avrebbe potuto non riconoscere quei versamenti ai fini della quantificazione del residuo credito vantato dall'Ente opposto.
5 Pertanto, dal credito di euro 203.643,15, riconosciuto giudice di primo grado in favore del sulla base delle risultanze della consulenza Controparte_1 tecnica d'ufficio depositata il 2 novembre 2020, deve essere detratto, per quanto emerge dagli atti solutori successivamente compiuti e documentati dal Parte_1
, il complessivo importo di euro 120.801,40, di cui euro 78.688,99 versati a
[...]
beneficio di , e Parte_3 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, in virtù della sentenza n. 1951/2021 del Tribunale di AL – Sezione CP_4
Lavoro, con mandati di pagamento n. 2808 del 14 dicembre 2021 (emesso per euro
8.973,75 in favore di a titolo di saldo della sorta capitale), n. 2809 Controparte_3
del 14 dicembre 2021 (emesso per euro 9.951,89 in favore di a titolo di Controparte_2
saldo della sorta capitale), n. 2810 del 14 dicembre 2021 (emesso per euro 5.577,14 in favore di a titolo di saldo della sorta capitale), n. 2811 del 14 dicembre Parte_3
2021 (emesso per euro 9.429,81 in favore di a titolo di saldo della sorta Controparte_4
capitale), n. 2812 del 14 dicembre 2021 (emesso per euro 1.218,05 a titolo di compenso professionale dovuto al consulente tecnico d'ufficio), n. 2813 del 14 dicembre 2021
(emesso per euro 6.471,76 a titolo di compenso professionale dovuto al difensore dei ricorrenti), n. 1260 del 3 giugno 2022 (emesso per euro 8.973,75 in favore di
[...]
a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto), n. 1261 del 3 giugno Controparte_3
2022 (emesso per euro 9.951,89 in favore di a titolo di saldo del Controparte_2
trattamento di fine rapporto), n. 1262 del 3 giugno 2022 (emesso per euro 8.711,14 in favore di a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto) e n. 1263 del Parte_3
3 giugno 2022 (emesso per euro 9.429,81 in favore di a titolo di saldo Controparte_4
del trattamento di fine rapporto), euro 15.374,31 versati a beneficio di , Parte_4
in virtù della sentenza n. 468/2020 del Tribunale di AL – Sezione Lavoro, con mandati di pagamento n. 1673 del 5 luglio 2021 (emesso per euro 12.680,11 a titolo di I rata della sorta capitale) e n. 1674 del 5 luglio 2021 (emesso per euro 2.694,20 a titolo di compenso professionale dovuto al difensore del ricorrente) ed euro 26.738,10 versati a beneficio di
, in virtù della sentenza n. 1862/2021 del Tribunale di AL – Controparte_5
Sezione Lavoro, con mandati di pagamento n. 2803 del 14 dicembre 2021 (emesso per euro 10.733,55 a titolo di saldo della sorta capitale), n. 2804 del 14 dicembre 2021 (emesso per euro 485,00 a titolo di compenso professionale dovuto al consulente tecnico d'ufficio),
n. 2805 del 14 dicembre 2021 (emesso per euro 4.786,00 a titolo di compenso professionale dovuto al difensore del ricorrente) e n. 1267 del 3 giugno 2022 (emesso per euro 10.733,55 a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto).
6 Con riguardo al terzo motivo di gravame, non può revocarsi in dubbio che dal credito determinato dal giudice di primo grado in euro 203.643,15 deve essere decurtata anche la somma di euro 16.371,09, versata dal Comune di in favore del Parte_1 lavoratore prima dell'apertura della procedura della liquidazione del Parte_2 patrimonio del atteso che, come emerge per Controparte_1
tabulas, il relativo mandato di pagamento n. 460 del 7 marzo 2017 è stato espressamente emesso in relazione al contenzioso intercorso con il predetto dipendente, mentre il riferimento ivi contenuto alla fattura n. E15 del 18 gennaio 2016, vale a dire ad un titolo non allegato all'accordo transattivo del 17 novembre 2015, costituisce un irrilevante ed evidente errore materiale, riguardando il predetto documento fiscale, posto a base del successivo mandato di pagamento n. 461 del 7 marzo 2017, intestato all'Ente opposto, il noleggio di automezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani.
Alteris verbis, il mandato di pagamento n. 460/2017, pur essendo incontrovertibilmente riferibile alle spettanze dovute dal al lavoratore Parte_1
in forza dell'accordo transattivo del 17 novembre 2015, richiama Parte_2
impropriamente la fattura n. E15 del 18 gennaio 2016, che integra il titolo giustificativo del distinto mandato di pagamento n. 461/2017, emesso in favore del
[...]
” per il “servizio di noleggio automezzi per la raccolta RSU”, senza, Controparte_1
tuttavia, che tale inesattezza possa indurre a non sottrarre la somma di euro 16.371,09 dalla quantificazione del credito controverso.
In definitiva, defalcando dall'importo di euro 203.643,15, erroneamente individuato dal giudice di prime cure come la residua esposizione debitoria gravante sul Parte_1
, le somme di euro 120.801,40 (versate in favore dei lavoratori Parte_1 [...]
, , , Pt_3 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_4
e ) e di euro 16.371,09 (versate in favore di , il Controparte_5 Parte_2
credito effettivamente vantato dal Controparte_1
ammonta ad euro 66.470,66, oltre interessi al tasso legale dalle scadenze
[...] concordate nell'accordo transattivo del 17 novembre 2015 all'effettivo soddisfo.
La fondatezza degli esaminati motivi di gravame, assumendo assorbente rilevanza ai fini dell'accoglimento dell'appello, rende del tutto ultronea la disamina delle ulteriori doglianze con le quali il ha censurato la violazione Parte_1 dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e, comunque, la contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di AL, sebbene avesse ritenuto infondata l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla legittimità del versamento dell'Iva
7 mediante il sistema dello split payment per le fatture emesse dall'1 gennaio 2015, nel recepire le risultanze della relazione peritale, con la quale il consulente tecnico d'ufficio aveva correttamente escluso dalla quantificazione del credito vantato dal
[...]
il tributo direttamente corrisposto allo Stato, aveva Controparte_1
riconosciuto, di fatto, la regolare applicazione, nel caso in esame, del meccanismo previsto dall'art. 1, comma 629, legge n. 190/2014.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, il deve essere condannato al pagamento, in Parte_1
favore del , della minore somma Controparte_1
di euro 66.470,66, oltre interessi al tasso legale dalle scadenze concordate nell'accordo transattivo del 17 novembre 2015 all'effettivo soddisfo.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'inadempimento del quale il Parte_1
si è reso responsabile rispetto alle obbligazioni assunte con l'accordo transattivo
[...]
del 17 novembre 2015 e dall'accertata sussistenza di una sua esposizione debitoria, soltanto ridottasi per effetto dei pagamenti effettuati nel corso del processo, devono gravare su tale Ente e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'ammontare del credito effettivamente vantato dal Controparte_1
quale parte che ottenuto l'accoglimento della propria domanda,
[...]
ancorché per un somma inferiore a quella richiesta (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 22 marzo 2023, n. 8175; Cass. 17 maggio 2024, n.
13827), ed in rapporto all'attività difensiva da quest'ultimo espletata, per il primo grado, nella misura già determinata dal Tribunale di AL con la sentenza impugnata, e, per il secondo grado, in euro 5.100,00 per compenso, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio,
8 euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Tullia
Pisano, quale procuratore distrattario dell'appellato, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Deve, infine, essere confermata la regolamentazione operata dal giudice di primo grado in ordine alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, giacché legittimamente poste a carico delle parti nella misura di 1/2 ciascuna (cfr., ex ceteris, Cass. 17 gennaio 2013, n.
1023; Cass. 7 settembre 2016, n. 17739; Cass. 10 giugno 2020, n. 11068).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AL, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal avverso la sentenza n. 5587/2023 del Tribunale di Parte_1
AL con atto di citazione notificato l'11 gennaio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna il al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
in liquidazione, della minore somma di euro 66.470,66, Controparte_1
oltre interessi al tasso legale dalle scadenze concordate nell'accordo transattivo del 17 novembre 2015 all'effettivo soddisfo;
2. condanna il alla refusione, in favore dell'avv. Parte_1
Tullia Pisano, quale procuratore distrattario del Controparte_1
[...
ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, nella misura già determinata dal Tribunale di AL con la sentenza impugnata, e, per il secondo grado, in euro 5.100,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e
12 dell'allegata tabella;
3. pone definitivamente a carico del e del Parte_1 [...]
, nella misura di 1/2 ciascuno, le spese della consulenza Controparte_1 tecnica d'ufficio, per come liquidate dal Tribunale di AL, con decreto del 10 novembre 2020, in euro 5.047,27 per compenso, oltre Cnp ed Iva, con detrazione dell'acconto percepito dall'ausiliario.
Così deciso in AL, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
9
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di AL, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 37/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, con sede in piazza D. Amato, n. 1, cod. Parte_1
fisc. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_1 mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Ugo Bisogno, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in AL, alla via C. Calenda, n.10; appellante
E
, con Controparte_1
sede legale in AL, alla via L. De Bartolomeis, n. 11, p. iva , in persona P.IVA_2
del commissario liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione nel primo grado del giudizio, dall'avv. Tullia Pisano, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in AL, alla via L. Guercio, n. 197; appellato
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5587/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 5587/2023 emessa dal Tribunale
1 di AL … pubblicata in data 11/12/2023, resa nell'ambito del procedimento civile iscritto al ruolo della Prima Sezione Civile con RG. 3614/2017, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n n. 5587/2023 emessa dal Tribunale di AL … pubblicata in data 11/12/2023, resa nell'ambito del procedimento civile iscritto al ruolo della Prima Sezione Civile con RG.
3614/2017, preliminarmente disporre una integrazione dell'elaborato peritale al CTU, chiedendo il calcolo delle somme nelle more corrisposte dal Comune di Parte_1
agli altri lavoratori;
nel merito, poi, accogliere l'opposizione e, per l'effetto,
[...]
dichiarare inesistente, nullo e, comunque, inefficace il decreto ingiuntivo n. 841/2017 emesso in data 27.02.2017 dal Tribunale di AL, per i motivi esposti in premessa. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione) – “chiede che la Ill.ma Corte di
Appello di AL rigetti l'appello e per l'effetto confermi la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi di avvocato del doppio grado del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5587/2023, il Tribunale di AL, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal nei confronti del Parte_1 [...]
, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione Controparte_1
notificato il 4 aprile 2017, così provvedeva: 1) accoglieva in parte l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 841/2017, emesso in favore del
[...]
, in forza dell'accordo transattivo stipulato Controparte_1
con il Comune di il 17 novembre 2015, per la somma di euro Parte_1
272.809,39, oltre interessi nella misura e con la decorrenza richieste e spese del procedimento monitorio;
2) condannava il al Parte_1 pagamento, in favore del , della Controparte_1 CP_1 Controparte_1
somma di euro 203.643,15 quale residua esposizione debitoria derivante dall'accordo transattivo del 17 novembre 2015, per come determinata sulla base della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 2 novembre 2020, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze pattuite al soddisfo;
2) condannava il alla Parte_1
refusione delle spese processuali;
3) poneva definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti nella misura di 1/2 ciascuna.
2 Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con Parte_1
atto di citazione notificato l'11 gennaio 2024, formulando i seguenti motivi di gravame:
1) il giudice di primo grado aveva detratto dal credito azionato in via monitoria soltanto alcuni dei pagamenti che il , in adempimento delle Parte_1
obbligazioni assunte con l'accordo transattivo del 17 novembre 2015, aveva eseguito in favore degli undici lavoratori del che erano stati Controparte_1
impiegati presso il proprio cantiere ed erano stati assunti alle proprie dipendenze ai sensi dell'art. 13, comma 2, legge Regione Campania n. 5/2014 e, segnatamente, soltanto quelli effettuati prima del 24 luglio 2020, data in cui l'Ente opposto era stato ammesso alla procedura della liquidazione del patrimonio, a norma dell'art. 14 ter legge n. 3/2012; tuttavia, il giudice di prime cure, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., non aveva enunciato le motivazioni per le quali l'apertura della procedura della liquidazione del patrimonio non consentiva di defalcare dal credito vantato dal Controparte_1
i successivi pagamenti che il aveva
[...] Parte_1
eseguito in favore dei predetti lavoratori quale coobbligato solidale in forza di sentenze di condanna, rendendo una decisione che si poneva anche in contrasto con il convincimento precedentemente manifestato mediante le ordinanze di rigetto delle istanze spiegate dall'opposto ai sensi degli artt. 186 quater e 186 bis c.p.c., atteso che tali provvedimenti erano stati incentrati proprio sull'incertezza del quantum debeatur, derivante dalla pendenza dei contenziosi che i dipendenti avevano instaurato nei confronti di entrambi gli
Enti per ottenere la corresponsione delle relative spettanze;
2) in ogni caso, a prescindere dalla carenza di motivazione della sentenza, il Tribunale di AL aveva erroneamente negato l'efficacia dei pagamenti effettuati dal dopo Parte_1
l'apertura della liquidazione del patrimonio del , Controparte_1
giacché posti in essere non quale terzo pignorato nell'ambito di procedimenti espropriativi incardinati in violazione dell'art. 14 quinquies legge n. 3/2012, ma in virtù di sentenze che lo avevano condannato, quale coobbligato solidale con l'Ente opposto, alla corresponsione di quanto dovuto ai lavoratori;
3) peraltro, il Tribunale di AL aveva impropriamente omesso di riconoscere il versamento della somma di euro 16.371,09, eseguito dal
[...]
in favore del lavoratore prima dell'apertura Parte_1 Parte_2
della procedura della liquidazione del patrimonio dell'opposto, atteso che il relativo mandato di pagamento del 7 marzo 2017, distinto con il n. 460, si riferiva chiaramente al contenzioso intercorso con il dipendente, pur se imputato ad una fattura non riconducibile all'accordo transattivo del 17 novembre 2015 per un mero ed evidente errore materiale,
3 come desumibile dalla circostanza che quella stessa fattura era richiamata anche nel successivo mandato n. 461, emesso a beneficio del Controparte_1
[... per il noleggio di automezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani;
4) il giudice di primo grado, sebbene avesse ritenuto infondata l'eccezione sollevata dal in ordine alla legittimità del versamento dell'Iva Parte_1
mediante il sistema dello split payment, nel recepire le risultanze della relazione peritale, con cui il consulente tecnico d'ufficio aveva correttamente escluso dalla determinazione del quantum debeatur il tributo versato allo Stato, aveva, in maniera contraddittoria, sancito l'applicabilità del meccanismo previsto dall'art. 1, comma 629, legge n. 190/2014.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 10 aprile 2024, il Controparte_1 in liquidazione contestava la fondatezza dei motivi di appello,
[...]
chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 9 gennaio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza resa il 29 gennaio/7 febbraio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto, assumendo a tal fine dirimente rilevanza il secondo e il terzo motivo di gravame, con i quali il lamenta che il Parte_1
Tribunale di AL, nel determinare il quantum debeatur, ha, da un lato, detratto dal credito azionato in via monitoria soltanto alcuni dei pagamenti che, in adempimento delle obbligazioni assunte con l'accordo transattivo del 17 novembre 2015, aveva eseguito in favore degli undici lavoratori del che erano stati Controparte_1
impiegati presso il proprio cantiere e trasferiti nella pianta organica del proprio personale ai sensi dell'art. 13, comma 2, legge Regione Campania n. 5/2014 e, in particolare, soltanto quelli effettuati prima del 24 luglio 2020, data in cui l'Ente opposto era stato ammesso alla procedura della liquidazione del patrimonio, a norma dell'art. 14 ter legge n. 3/2012, e, dall'altro, omesso di riconoscere il versamento di euro 16.371,09 effettuato con mandato n. 460/2017 a beneficio di uno dei predetti dipendenti.
In ordine al secondo motivo di gravame, occorre osservare che il Tribunale di AL ha ritenuto inefficaci i pagamenti effettuati dal in favore Parte_1 di alcuni degli ex lavoratori del in epoca Controparte_1 successiva all'apertura della liquidazione del patrimonio sull'erroneo presupposto che l'Ente opponente li avesse posti in essere quale terzo pignorato nell'ambito di azioni
4 esecutive iniziate o proseguite in violazione dell'art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), legge n. 3/2012 e, dunque, del principio della par condicio creditorum, insito nel divieto normativo di promuovere o coltivare espropriazioni individuali sui beni del sovraindebitato dal momento dell'emanazione del decreto di ammissione alla procedura concorsuale a quello della definitività del provvedimento di omologazione.
Ed invero, il ha eseguito pagamenti in favore di alcuni Parte_1
lavoratori dopo l'emissione del decreto di cui all'art. 14 quinquies, comma 1, legge n.
3/2012 non quale debitor debitoris in virtù di ordinanze di assegnazione rese dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., ma quale coobbligato in via solidale con il in forza di sentenze di condanna del Tribunale Controparte_1
di AL – Sezione Lavoro, in tal modo provvedendo al soddisfacimento dei richiamati creditori non con somme di denaro rientranti nel patrimonio dell'Ente opposto, ma con proprie risorse finanziarie, sicché gli atti solutori esclusi dal giudice di primo grado dalla determinazione del quantum debeatur dovevano esservi inclusi, per non essere attinti da alcuna forma di inefficacia analoga a quella comminata dall'art. 44, comma 1, R.D. n.
267/1942 per gli atti compiuti dal fallito o per suo conto o in suo luogo in seguito all'apertura della procedura concorsuale.
Il Comune di avrebbe posto in essere a beneficio dei lavoratori Parte_1
pagamenti inefficaci nei confronti della massa dei creditori soltanto qualora li avesse eseguiti, dopo l'ammissione del alla procedura Controparte_1
concorsuale disciplinata dagli artt. 14 ter e segg. legge n. 3/2012, quale terzo pignorato, in esecuzione di ordinanze di assegnazione, ancorché precedentemente emesse, giacché, in tal caso, avrebbe compiuto atti estintivi di debiti dell'Ente opposto con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo (cfr., per il principio, ex plurimis, Cass. 31 maggio 2011, n. 7508; Cass. ord. 17 dicembre 2015, n. 25421; Cass. ord. 22 gennaio 2016,
n. 1227; Cass. 20 marzo 2020, n. 7477).
In sostanza, il , mediante i pagamenti effettuati in Parte_1
favore dei lavoratori in momenti successivi al 24 luglio 2020, data di ammissione del
” alla procedura della liquidazione del patrimonio, Controparte_1 CP_1
ha parzialmente estinto, con mezzi propri, in ossequio a sentenze di condanna emesse nei propri confronti come debitore solidale, l'obbligazione di pagamento assunta con l'accordo transattivo del 17 novembre 2015, con la conseguenza che il Tribunale di
AL non avrebbe potuto non riconoscere quei versamenti ai fini della quantificazione del residuo credito vantato dall'Ente opposto.
5 Pertanto, dal credito di euro 203.643,15, riconosciuto giudice di primo grado in favore del sulla base delle risultanze della consulenza Controparte_1 tecnica d'ufficio depositata il 2 novembre 2020, deve essere detratto, per quanto emerge dagli atti solutori successivamente compiuti e documentati dal Parte_1
, il complessivo importo di euro 120.801,40, di cui euro 78.688,99 versati a
[...]
beneficio di , e Parte_3 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, in virtù della sentenza n. 1951/2021 del Tribunale di AL – Sezione CP_4
Lavoro, con mandati di pagamento n. 2808 del 14 dicembre 2021 (emesso per euro
8.973,75 in favore di a titolo di saldo della sorta capitale), n. 2809 Controparte_3
del 14 dicembre 2021 (emesso per euro 9.951,89 in favore di a titolo di Controparte_2
saldo della sorta capitale), n. 2810 del 14 dicembre 2021 (emesso per euro 5.577,14 in favore di a titolo di saldo della sorta capitale), n. 2811 del 14 dicembre Parte_3
2021 (emesso per euro 9.429,81 in favore di a titolo di saldo della sorta Controparte_4
capitale), n. 2812 del 14 dicembre 2021 (emesso per euro 1.218,05 a titolo di compenso professionale dovuto al consulente tecnico d'ufficio), n. 2813 del 14 dicembre 2021
(emesso per euro 6.471,76 a titolo di compenso professionale dovuto al difensore dei ricorrenti), n. 1260 del 3 giugno 2022 (emesso per euro 8.973,75 in favore di
[...]
a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto), n. 1261 del 3 giugno Controparte_3
2022 (emesso per euro 9.951,89 in favore di a titolo di saldo del Controparte_2
trattamento di fine rapporto), n. 1262 del 3 giugno 2022 (emesso per euro 8.711,14 in favore di a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto) e n. 1263 del Parte_3
3 giugno 2022 (emesso per euro 9.429,81 in favore di a titolo di saldo Controparte_4
del trattamento di fine rapporto), euro 15.374,31 versati a beneficio di , Parte_4
in virtù della sentenza n. 468/2020 del Tribunale di AL – Sezione Lavoro, con mandati di pagamento n. 1673 del 5 luglio 2021 (emesso per euro 12.680,11 a titolo di I rata della sorta capitale) e n. 1674 del 5 luglio 2021 (emesso per euro 2.694,20 a titolo di compenso professionale dovuto al difensore del ricorrente) ed euro 26.738,10 versati a beneficio di
, in virtù della sentenza n. 1862/2021 del Tribunale di AL – Controparte_5
Sezione Lavoro, con mandati di pagamento n. 2803 del 14 dicembre 2021 (emesso per euro 10.733,55 a titolo di saldo della sorta capitale), n. 2804 del 14 dicembre 2021 (emesso per euro 485,00 a titolo di compenso professionale dovuto al consulente tecnico d'ufficio),
n. 2805 del 14 dicembre 2021 (emesso per euro 4.786,00 a titolo di compenso professionale dovuto al difensore del ricorrente) e n. 1267 del 3 giugno 2022 (emesso per euro 10.733,55 a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto).
6 Con riguardo al terzo motivo di gravame, non può revocarsi in dubbio che dal credito determinato dal giudice di primo grado in euro 203.643,15 deve essere decurtata anche la somma di euro 16.371,09, versata dal Comune di in favore del Parte_1 lavoratore prima dell'apertura della procedura della liquidazione del Parte_2 patrimonio del atteso che, come emerge per Controparte_1
tabulas, il relativo mandato di pagamento n. 460 del 7 marzo 2017 è stato espressamente emesso in relazione al contenzioso intercorso con il predetto dipendente, mentre il riferimento ivi contenuto alla fattura n. E15 del 18 gennaio 2016, vale a dire ad un titolo non allegato all'accordo transattivo del 17 novembre 2015, costituisce un irrilevante ed evidente errore materiale, riguardando il predetto documento fiscale, posto a base del successivo mandato di pagamento n. 461 del 7 marzo 2017, intestato all'Ente opposto, il noleggio di automezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani.
Alteris verbis, il mandato di pagamento n. 460/2017, pur essendo incontrovertibilmente riferibile alle spettanze dovute dal al lavoratore Parte_1
in forza dell'accordo transattivo del 17 novembre 2015, richiama Parte_2
impropriamente la fattura n. E15 del 18 gennaio 2016, che integra il titolo giustificativo del distinto mandato di pagamento n. 461/2017, emesso in favore del
[...]
” per il “servizio di noleggio automezzi per la raccolta RSU”, senza, Controparte_1
tuttavia, che tale inesattezza possa indurre a non sottrarre la somma di euro 16.371,09 dalla quantificazione del credito controverso.
In definitiva, defalcando dall'importo di euro 203.643,15, erroneamente individuato dal giudice di prime cure come la residua esposizione debitoria gravante sul Parte_1
, le somme di euro 120.801,40 (versate in favore dei lavoratori Parte_1 [...]
, , , Pt_3 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_4
e ) e di euro 16.371,09 (versate in favore di , il Controparte_5 Parte_2
credito effettivamente vantato dal Controparte_1
ammonta ad euro 66.470,66, oltre interessi al tasso legale dalle scadenze
[...] concordate nell'accordo transattivo del 17 novembre 2015 all'effettivo soddisfo.
La fondatezza degli esaminati motivi di gravame, assumendo assorbente rilevanza ai fini dell'accoglimento dell'appello, rende del tutto ultronea la disamina delle ulteriori doglianze con le quali il ha censurato la violazione Parte_1 dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e, comunque, la contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di AL, sebbene avesse ritenuto infondata l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla legittimità del versamento dell'Iva
7 mediante il sistema dello split payment per le fatture emesse dall'1 gennaio 2015, nel recepire le risultanze della relazione peritale, con la quale il consulente tecnico d'ufficio aveva correttamente escluso dalla quantificazione del credito vantato dal
[...]
il tributo direttamente corrisposto allo Stato, aveva Controparte_1
riconosciuto, di fatto, la regolare applicazione, nel caso in esame, del meccanismo previsto dall'art. 1, comma 629, legge n. 190/2014.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, il deve essere condannato al pagamento, in Parte_1
favore del , della minore somma Controparte_1
di euro 66.470,66, oltre interessi al tasso legale dalle scadenze concordate nell'accordo transattivo del 17 novembre 2015 all'effettivo soddisfo.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'inadempimento del quale il Parte_1
si è reso responsabile rispetto alle obbligazioni assunte con l'accordo transattivo
[...]
del 17 novembre 2015 e dall'accertata sussistenza di una sua esposizione debitoria, soltanto ridottasi per effetto dei pagamenti effettuati nel corso del processo, devono gravare su tale Ente e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'ammontare del credito effettivamente vantato dal Controparte_1
quale parte che ottenuto l'accoglimento della propria domanda,
[...]
ancorché per un somma inferiore a quella richiesta (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 22 marzo 2023, n. 8175; Cass. 17 maggio 2024, n.
13827), ed in rapporto all'attività difensiva da quest'ultimo espletata, per il primo grado, nella misura già determinata dal Tribunale di AL con la sentenza impugnata, e, per il secondo grado, in euro 5.100,00 per compenso, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio,
8 euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Tullia
Pisano, quale procuratore distrattario dell'appellato, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Deve, infine, essere confermata la regolamentazione operata dal giudice di primo grado in ordine alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, giacché legittimamente poste a carico delle parti nella misura di 1/2 ciascuna (cfr., ex ceteris, Cass. 17 gennaio 2013, n.
1023; Cass. 7 settembre 2016, n. 17739; Cass. 10 giugno 2020, n. 11068).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AL, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal avverso la sentenza n. 5587/2023 del Tribunale di Parte_1
AL con atto di citazione notificato l'11 gennaio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna il al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
in liquidazione, della minore somma di euro 66.470,66, Controparte_1
oltre interessi al tasso legale dalle scadenze concordate nell'accordo transattivo del 17 novembre 2015 all'effettivo soddisfo;
2. condanna il alla refusione, in favore dell'avv. Parte_1
Tullia Pisano, quale procuratore distrattario del Controparte_1
[...
ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, nella misura già determinata dal Tribunale di AL con la sentenza impugnata, e, per il secondo grado, in euro 5.100,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e
12 dell'allegata tabella;
3. pone definitivamente a carico del e del Parte_1 [...]
, nella misura di 1/2 ciascuno, le spese della consulenza Controparte_1 tecnica d'ufficio, per come liquidate dal Tribunale di AL, con decreto del 10 novembre 2020, in euro 5.047,27 per compenso, oltre Cnp ed Iva, con detrazione dell'acconto percepito dall'ausiliario.
Così deciso in AL, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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