Sentenza 26 luglio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/07/2022, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2022
N. 01290/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00681/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 681 del 2017, proposto da
QU ZZ, PE ZZ, IS PE, LA ZZ, LO NG, DO RO, AN EP, ZO ET, LO AC, AT CO, ET IR, NO TT, RA Antinfortunistica Sas di RA PE, rappresentati e difesi dall'avvocato Patrizia Tafuro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IO CO, TA LA, DA BL, AL CO, AN AR, ON ZZ, ON CC, MA MA, OM ZZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Patrizia Tafuro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentati e difesi dall'avvocato Pierfrancesco Pulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune San ET Vernotico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido MA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo QU in Lecce, via Francesco Trinchera, 6;
per l'annullamento
della delibera di consiglio comunale nr. 9 del 31.3.2017 pubblicata il 12.4.2017 e di ogni atto ad essa preordinato e/o consequenziale (ivi compreso il regolamento approvato con delibera nr.13 del 9.9.2014 per la parte in cui è stato applicato nella redazione del piano finanziario e prevede norme difformi al dettato legislativo).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune San ET Vernotico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 luglio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, con il quale i ricorrenti hanno impugnato la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31.3.2017, avente ad oggetto la determinazione delle aliquote e delle tariffe relative alla imposta unica comunale (IUC) per l’esercizio finanziario 2017;
- rilevato che:
a) per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ I provvedimenti sopravvenuti determinano l'improcedibilità del ricorso qualora attuino un assetto di interesse inoppugnabile, ostativo alla realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio per l'impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente. La dichiarazione di improcedibilità presuppone che sia certa e definitiva l'assenza di qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, derivante da una possibile pronuncia di accoglimento ” (C.d.S, VII, 16/02/2022, n. 1155);
b) nella fattispecie in esame, all’impugnativa della suddetta delibera non ha fatto seguito quella relativa alla determinazione delle aliquote e tariffe relative agli esercizi finanziari successivi al 2017;
c) né con la proposizione dell’odierno ricorso, né con memorie successive, i ricorrenti hanno prospettato un interesse ulteriore, diverso da quello puramente impugnatorio;
- ritenuto, per tali ragioni, che dall’accoglimento del presente gravame i ricorrenti non riceverebbero alcuna utilità, essendo l’assetto degli interessi da loro impugnato divenuto inoppugnato e inoppugnabile per effetto dell’approvazione delle aliquote e delle tariffe IUC relative agli esercizi finanziari successivi al 2017;
- ritenuto, per tali ragioni, di dichiarare l’improcedibilità del giudizio, conformemente al rilievo proposto dal Collegio all’odierna udienza, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a;
- ritenuto che la natura del giudizio e le questioni esaminate giustifichino la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a – con l'intervento dei magistrati:
ON Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | ON Pasca |
IL SEGRETARIO