Articolo 21 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 maggio 1969
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Versione
28 febbraio 1986
Art. 21.
All' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , e' aggiunto il seguente comma:
"Qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di lavoro e' determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per sei". ((19a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (19a) La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 12 comma 2) che "Le disponibilita' finanziarie della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , sono incrementate di lire 20 miliardi."
Entrata in vigore il 28 febbraio 1986
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